Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 giugno 2018, n. 16149 - Origine professionale della malattia alle mani. Raggiungimento della soglia minima indennizzabile


Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: D'ANTONIO ENRICA Data pubblicazione: 19/06/2018

 

 

 

Fatto

 


La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma del Tribunale di Bergamo, ha dichiarato, in conformità alla CTU svolta in appello, che la patologia sofferta da E.F. alle mani era di origine professionale e che determinava una menomazione pari al 4% .
Ha, poi, rilevato che trattandosi di un danno inferiore al minimo indennizzabile in capitale, il E.F. aveva insistito per il conglobamento con l'accertata invalidità del 3%, riconosciuta dall'Inail, per ipoacusia professionale. Secondo la Corte territoriale, tale richiesta non poteva essere accolta poiché una invalidità era stata accertata nel vigore del DPR n 1124/1965, e l'altra sotto il D.lgs. n 38/2000. La Corte ha, quindi , concluso con una pronuncia dichiarativa. Avverso la sentenza ricorre l'Inail con un motivo . Il E.F. è rimasto intimato.
 

 

Diritto

 


L'Inail denuncia violazione dell'art 13 , comma 2, lett. A) del dlgs n 38/2000 nonché degli artt 2907 cc e 278 cpc.
Deduce che la Corte d'appello, dopo aver escluso la possibilità di conglobamento delle due patologie, aveva inspiegabilmente accertato una menomazione dell'integrità fisica pari al 4% mentre avrebbe dovuto rigettare la domanda che era volta alla costituzione della rendita. La Corte aveva emesso un'inammissibile sentenza dichiarativa.
Il ricorso è fondato.
Costituisce principio consolidato che in caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita non suscettibile di autonomo accertamento risolvendosi in accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. (cfr Cass. n. 17971/2010, ord. n. 3480/2013, n .14961/2015).
Tale principio va qui ribadito dovendosi sottolineare che il raggiungimento della soglia minima indennizzabile non costituisce una questione pregiudiziale alla prestazione economica, come tale suscettibile, a norma dell'art 34 cpc, di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo alla costituzione della rendita .
Nella specie deve rilevarsi che, come riferisce l'Inail nel ricorso, il E.F. aveva chiesto la condanna dell'Inail alla costituzione della rendita e, dunque, anche sotto tale profilo la pronuncia dichiarativa risulta del tutto inammissibile. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata . Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda del E.F. .
Le spese dell'intero processo ,avuto riguardo all'esito del giudizio, vanno compensate.
 

 

P.Q.M.

 


Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originaria domanda del E.F.; compensa le spese dell'intero processo. Roma 10/4/2018