Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 giugno 2018, n. 16254 - Malattia professionale e normativa applicabile


Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 20/06/2018

 

 

 

Rilevato che
la Corte d'appello di Reggio Calabria (sentenza del 16.4.2012) ha rigettato l'impugnazione dell'Inail avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto a M.V. un grado di invalidità per malattia professionale pari al 7% e condannato l'istituto assicuratore al pagamento del relativo indennizzo in conto capitale ai sensi dell'art. 13 del d.lvo n. 38/2000, confermando la gravata decisione e condannando l'Inail al pagamento delle spese del grado;
atteso che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'Inail con un solo motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito M.V. con controricorso;
 

 

Considerato che
con un solo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.lgs n. 38/2000, l'Inail assume di aver invano evidenziato alla Corte di merito l'errore in cui era incorso il primo giudice nel disporre il pagamento del danno biologico per una menomazione conseguente ad una malattia professionale denunciata in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs n. 38/2000, facendole presente che avrebbe dovuto trovare, invece, applicazione ratione temporis la differente disciplina del Testo Unico n. 1124/1965;
posto che, secondo l'Inail, il discrimine temporale tra l'applicazione del precedente sistema indennitario di cui al T.U. n. 1124/1975 e quello successivo di cui al D.lgs n. 38/2000 era costituito, in base a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 13 del D.lgs n. 38/2000, dalla data di verificazione dell'infortunio o di denuncia della malattia professionale, per cui nel caso di specie i giudici di merito avrebbero dovuto a suo giudizio applicare il precedente sistema indennitario del citato testo unico, trattandosi di malattia professionale denunciata all'Istituto in data 3 maggio 2000 e, quindi, prima dell'entrata in vigore, in data 25 luglio 2000, della disciplina delle nuove tabelle di valutazione del danno;
atteso che, secondo il presente assunto difensivo, a nulla poteva valere la circostanza che M.V. avesse dichiarato di agire avverso il provvedimento di rigetto della domanda del 2004, tanto più che in tale istanza l'assicurata aveva fatto riferimento alla stessa malattia denunciata per la prima volta nel 2000 e che, di conseguenza, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata, dal momento che all'assicurata era stata riconosciuta una menomazione del 7% che era inferiore alla soglia minima indennizzabile dell'11 % prevista dal T.U. n. 1124/1965 applicabile nella fattispecie; osservato che il ricorso è fondato in quanto l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38 (contenente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) prevede che in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:... (in sintesi quelle che prevedono l'indennizzo in capitale delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento);
accertato che il terzo comma dello stesso articolo 13 stabilisce, inoltre, che Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
precisato che a tal riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. sez. lav. n. 17089 del 21.7.2010) che << In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, benché la nuova disciplina dettata dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 trovi applicazione con riferimento agli infortuni verificatisi successivamente all'entrata in vigore delle sue disposizioni, condizione essenziale per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell'INAIL è il verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale successivamente al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, essa deve essere valutata in termini d'incidenza della stessa sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ove questa domanda sia stata formulata dall'interessato con ricorso al giudice del lavoro>>; che nello stesso senso si è poi ribadito (Cass. sez. 6 - Lav., Ordinanza n. 9956 del 5.5.2011) che << In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, la stessa deve essere valutata in termini d'incidenza sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e può dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10 per cento>>;
rilevato, pertanto, che nella fattispecie la malattia professionale fu denunciata all'Inail per la prima volta in data 3 maggio 2000 (la relativa istanza fu respinta in sede amministrativa), ne consegue che ha ragione la difesa dell'istituto ricorrente a ritenere che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare il caso alla luce delle differenti disposizioni del T.U. n. 1124/1965 - ancora vigente all'epoca della predetta denunzia - il cui art. 74 prevedeva per il riconoscimento del diritto alla rendita un grado minimo di inabilità dell'11%, mentre nel caso in esame a M.V. veniva poi riconosciuto solo un grado di inabilità del 7%;
ritenuto, quindi, che il ricorso va accolto con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto della domanda;
atteso che il diverso esito del giudizio di merito induce a ritenere interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, mentre quelle della presente fase di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'Infuriata;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito e condanna M.V. al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 2200,00, di cui € 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2018