Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CIA
Data firma: 28 novembre 2012
Validità: 01.12.2012 - 31.12.2015
Parti: Sisal e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio, Sisal
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 2 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 3 - Coordinamento nazionale delle RSU/RSA di “Gruppo”
Art. 4 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Art. 5 - Commissione paritetica organizzazione, ambiente e sicurezza
Art. 6 - Modalità di costituzione RSA/RSU - Utilizzo permessi sindacali
Art. 7 - Modalità di comunicazione delle informazioni
  Art. 8 - Formazione
Art. 9 - Classificazione del personale
Art. 10 - Trattamento malattia
Art. 11 - Welfare contrattuale
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Mobilità su piazza o nell’hinterland
Art. 15 - Parte economica
Art. 16 - Superminimo d’ingresso
Art. 17 - Decorrenza e durata
Allegati

Ipotesi Accordo Nazionale di II Livello per i lavoratori dipendenti delle Aziende facenti parte del Gruppo Sisal (da ratificarsi sentiti i lavoratori e la direzione del Gruppo Sisal)

In data 28 novembre 2012 presso la sede Sisal spa - via Tocqueville 13 – Milano tra Sisal spa […] e le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl [...], Uiltucs-Uil […], le Organizzazioni Sindacali Territoriali Filcams-Cgil Milano […], Filcams-Cgil Bologna […], unitamente alle RSA/RSU Gruppo Sisal

Premesso
che in data 5 luglio 2012 le OO.SS. Nazionali Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil, presentavano le richieste per il rinnovo del conta-atto integrativo del “Gruppo Sisal” scaduto in data 31/12/2011;
- che in data 11 luglio 2012 le parti si incontravano avviando il confronto per il rinnovo del contratto integrativo per i lavoratori dipendenti delle aziende facenti parte del “Gruppo Sisal” (Sisal spa - Ship spa - Sisal Slot spa - Sisal Match Point spa).
- Tutto ciò premesso, nello spirito delle corrette relazioni sindacali ed in coerenza con le direttive Europee, relative alla consultazione/informazione ed ai Comitati Aziendali Europei, in data odierna si sottoscrive il presente accordo che così come di seguito formulato rinnova e sostituisce i precedenti accordi e rappresenterà il modello contrattiate a cui le parti faranno riferimento per la sua pratica gestione.

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
Le parti concordano sulla sostanziale positività dell’esperienza fatta in questi anni di concreta attuazione del modello di Relazioni Sindacali definito nel corso del precedente rinnovo del CIA. Contestualmente, auspicandone una sempre più fattiva attuazione, hanno concordato alcune modifiche e integrazioni per adeguarlo alle evoluzioni intervenute nell’organizzazione e nelle dimensioni del Gruppo Sisal.
Le parti confermano che l’esercizio di tale modello di relazioni sindacali trovi pratica attuazione mediante l’assegnazione dei rispettivi moli e compiti così come di seguito definiti:
• Il livello Nazionale
che avrà come soggetti sindacali riconosciuti: Le federazioni nazionali e territoriali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, il Coordinamento nazionale delle RSU/RSA del “Grappo”
A tale livello è assegnata la competenza per quanto attiene alla contrattazione di II livello, delle materie a loro attribuite dal CCNL, nonché le informazioni preventive e consuntive di rilevanza generale cosi come previste alla lettera A) del presente articolo
• Il livello Decentrato
che avrà come soggetti sindacali riconosciuti, laddove costituite le RSU o le RSA, congiuntamente alle OO.SS. territoriali.
A tale livello è assegnata la competenza della gestione delle materie delegate dall’accordo nazionale di II livello di “Gruppo”, così come previste alla lettera B) del presente articolo.
A) Livello Nazionale (diritti informativi, consuntivi e materie negoziali)
Di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del bilancio, la direzione del Gruppo Sisal incontrerà le OO.SS. Nazionali dei lavoratori al fine di effettuare un esame congiunto sulle informazioni preventive e consuntive concernenti:
- andamento economico e produttivo del “Gruppo":
- investimenti per lo sviluppo, acquisizioni e/o nuove presenze sul mercato del settore;
- investimenti per innovazioni tecnologiche, organizzative e promozionali;
- progetti di riorganizzazione, ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione e/o appalti;
- progetti di concentrazione, cessione, e/o mutamenti dell’assetto societario/organizzativo;
- politiche del “Gruppo” a livello internazionale;
- politiche occupazionali, formative e sullo sviluppo ed il miglioramento professionale:
- esame dei livelli occupazionali disaggregati per sesso, età ed inquadramento professionale;
- esame delle tipologie d’impiego, degli orari di lavoro, delle ore straordinarie e supplementari;
- l’applicazione delle norme di legge previste in materia di “Sicurezza e Salute” sul lavoro;
- l’applicazione della classificazione prevista dal CCNL, rispetto alle mansioni svolte;
- la definizione dei meccanismi di salario variabile finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi di produttività/redditività;
- la verifica dell’attuazione delle politiche di welfare anche al fine di definire eventuali variazioni delle linee di indirizzo
- l’esame dell’attività svolta dal “Gruppo per le Pari Opportunità” e dalla Commissione Paritetica sulla sicurezza
- In occasione di tale incontro o in date diverse concordate, lo parti, ferme restando le rispettive autonomie e prerogative, potranno affrontare e definire le problematiche che avranno impatto sulla occupazione, sulla organizzazione del lavoro e sulle questioni di natura sodale che saranno poste dalle parti e che non siano state oggetto di contrattazione a livello decentrato.
Le parti inoltre convengono che parte delle informazioni di cui sopra, verranno fomite per mezzo di apposita modulistica con l’obbiettivo di sperimentare un sistema sintetico informativo.
B) Livello Decentrato (Territoriale di singola azienda c/o di singola unità operativa)
Di norma, successivamente agli incontri nazionali sì terranno, con cadenza annuale, incontri informativi con le OO.SS. territorialmente competenti unitamente RSU/RSA laddove costituite o con il Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA di "Gruppo”. Tali incontri avranno per oggetto:
- l’esame e l’approfondimento delle informazioni fornite a livello nazionale, ove la rilevanza delle
problematiche abbia dimensioni e specificità di carattere di singola azienda e/o territoriale;
- la gestione dell’utilizzo delle diverse forme d’impiego così come previste dalle normative legislative, da quelle del CCNL, nonché quelle derivanti dall’accordo nazionale di "Gruppo” di II livello;
- la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori – l’ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro:
Tali materie saranno trattate a livello di singola azienda e/o di singola unità operativa con i rappresentanti dei lavoratori alla, sicurezza (RLS) laddove eletti tra le RSU/RSA;
- l’orario di lavoro e la sua distribuzione su turni e/o su nastri orari;
- la flessibilità dell'orario di lavoro; la verifica, il controllo degli orari concordati.
- verifica controllo e confronto sull’utilizzo delle diverse forme di Part-Time
- la verifica degli obbiettivi di produttività/redditività, per ogni singola agenzia, così come previsto all’articolo 15.2 del presente accordo.
In occasione di tali incontri o in date diverse che saranno concordate, le parti potranno affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.
Dichiarazione congiunta
Le parti confermano che il Sistema di Relazioni Sindacali a livello decentrato, è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo convenuto, le palli si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale por ricercare e congiuntamente concordare le soluzioni più idonee.

Art. 2 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Per l’attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal sistema di “Relazioni Sindacali” così come definito al precedente articolo 1), le parti hanno concordato di istituire idonei strumenti, nuove modalità d: utilizzo del monte ore dei permessi sindacali o nuove modalità per la comunicazione delle informazioni, che permettano a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali. Al riguardo ed in coerenza con quanto sopra richiamato, le parti hanno convenuto di disciplinare tali “Strumenti” e tali “Modalità” cosi come definiti ai successivi articoli 3), 4), 5), 6) e 7) del presente accordo.

Art. 3 - Coordinamento nazionale delle RSU/RSA di “Gruppo”
In ottemperanza a quanto previsto al precedente articolo 1), viene costituito il coordinamento nazionale delle RSU/RSA composto da delegati in rappresentanza del personale delle aziende facenti parte del “Gruppo Sisal”
[…]

Art. 4 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Le parti confermano l’importanza di questo punto anche alla luce dei progetti portati avanti dall’azienda in termini di miglioramento delle politiche di genere (cosi detto progetto WISE). Impegno comune è quindi quello di dare migliore e più completa attuazione alle attività del Gruppo di lavoro il cui scopo viene confermato essere quello di realizzale, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna, interventi che favoriscano pari opportunità di lavoro.
Il “Gruppo per le Pari Opportunità” sarà composto da 6 (sei) componenti, di cui 3 (tre) designati da Sisal e 3 (tre) dalle OO.SS. dei lavoratori.
Il “Gruppo” costituisce lo strumento che ha il compito di:
• studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia sia a livello nazionale che comunitario.
• Formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro, hi questo senso il “Gruppo”. Utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91, si attiverà per seguire anche l’iter dei progetti stessi, sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata che nella loro attuazione.
- Per lo svolgimento dei lavori del “Gruppo” la Sisal metterà a disposizione presso la propria sede di Milano - via Tocqueville 13 o Roma - viale Sacco e Varesotti 89 un’apposita sala riunioni
Il “Gruppo”, annualmente, riferirà sulla attività svolta alle parti stipulanti l’accordo di II livello.
- Al “Gruppo” vengono rese disponibili 48 ore retribuite annue per i rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori. Al riguardo, le parti si danno comunque atto che il monte ore complessivo annuo, così come sopra definito, non potrà superare le 144 ore nell’arco di durata dell’accordo di II livello
- Ai fini della titolarità della richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza delle OO.SS. nazionali. Si conviene che la Sisal, in occasione delle riunioni formalmente convocate per le attività sopra richiamate, sosterrà a suo completo carico, previa presentazione di ricevute di spesa e comunque fino ad un massimo di € 200,00 (euro-duecento/00) per ogni giornata di attività, le spese di vitto e viaggio sostenute complessivamente dai delegati componenti il “Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità”.

Art. 5 - Commissione paritetica organizzazione, ambiente e sicurezza
Le parti convengono sull’opportunità di dare vita a una Commissione Paritetica Organizzazione, Ambiente e Sicurezza che ramifica le competenze e gli obiettivi delle precedenti Commissioni “Organizzazione del lavoro” e “Ambiente e Sicurezza” di cui agli artt. 5 e 14 del CIA del 18/2/2010, nonché quanto previsto dagli allegati. 1, 2 e 6 del suddetto CIA.
La “Commissione” sarà composta da 6 (sei) rappresentanti di cui 3 (tre) designati dalla Sisal e 3 (tre) designati dalle OO.SS. dei lavoratori, che saranno rispettivamente comunicati entro 30 giorni dalla ratifica del presente accordo e avrà la facoltà di istituire sotto-commissioni per l’analisi di specifici problemi.
La commissione si doterà di un proprio regolamento finalizzato a garantire tempistiche certe di lavoro da sottoporre a livello sindacale nazionale.
Con riferimento all’accordo del 18/2/2010 “Protocollo d’Intesa Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro agenzie Sisal Match Point” le parti convengono di proseguire nell’applicazione delle misure di sicurezza individuate.

Art. 7 - Modalità di comunicazione delle informazioni
Le parti al fine di favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione dell’accordo nazionale di II livello “Gruppo Sisal”, concordano di mettere a disposizione l’utilizzo dei rispettivi FAX e/o Caselle di Posta Elettronica corrispondenti alle diverse sedi\ aziendali e alle diverse sedi sindacali come da elenco allegato.
Le parti si danno atto che l’Azienda ha messo a disposizione delle rappresentanze sindacali, sulla Intranet Aziendale, una “Bacheca Sindacale” che sarà gestita in maniera autonoma dalle rappresentanze stesse. Tale bacheca favorirà lo scambio di informazioni con i dipendenti e tra le diverse rappresentanze sindacali oltre che con la stessa Azienda. Sisal abiliterà, tramite apposite password riservata, numero 4 utenze RSA/RSU, segnalate dalle organizzazioni sindacali, alla gestione e aggiornamento dei contenuti della Bacheca stessa.
Le OOSS si impegnano, nel contesta della loro libertà e autonomia, a non utilizzare tale bacheca per scopi impropri rispetto a quelli sopra ricordati e ad esercitare forme di autocontrollo sui contenuti dei messaggi al fine di non violare alcuna disposizione di legge o contrattuali in termini, in via esemplificativa, privacy, riservatezza di informazioni aziendali, utilizzo di frasi denigratorie o ingiuriose ecc.
Dichiarazione Congiunta
Le parti nel considerare sperimentale il complesso delle norme e delle modalità previste dagli articoli 3), 4), 5), 6) e 7), concordano sulla opportunità di attivare specifiche verifiche annuali sia per valutare il funzionamento delle relazioni sindacali che per esaminare, in tale ambito, l’utilizzo del monte ore retribuito disponibile.

Art. 11 - Welfare contrattuale
[…]
C) Mensa (buoni pasto)
• Tenuto conto della peculiare ed articolata struttura delle aziende facenti parte del "Gruppo”, che non consente, allo stato, l’attivazione di locali adibiti al servizio mensa, le parti hanno concordato sulla opportunità di confermare il buono pasto il cui valore è fissato in € 6,20.
[…]
E) Telelavoro
• Le Parti confermano l’impegno a valorizzare tale Istituto anche in applicazione di quanto previsto dal protocollo del 10 aprile 2000.

Art. 12 - Orario di lavoro
Il "Gruppo Sisal” offre il servizio all’utenza attraverso l’attività delle proprie strutture aziendali, alcune delle quali, anche in forza di disposizioni di legge, operano su sette giorni alla settimana e per l’intero anno, con un utilizzo degli impianti tra le 13 e le 15 ore giornaliere.
Le parti, anche ili considerazione delle conseguenti ragioni tecnico/organizzative, hanno concordato di disciplinare l’orario dei lavoratori dipendenti suddividendolo tra la prestazione oraria su turni e quella non su turni, così come di seguito definite:
12.1 Orario di lavoro di 40 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì
• La durata dell’orario di lavoro per il personale dipendente, di cui al presente punto, è fissato in quaranta ore settimanali.
• Tale orario si svilupperà di norma su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.
• L’orario giornaliero sarà di norma pari a otto ore - dalle 9,00 alle 18,00 con un’ora di pausa dalle 13 alle 14
• Per tale tipologia di lavoratori dipendenti è previsto l’orario flessibile giornaliero, con possibilità d’ingresso in azienda dalle ore 8,45 allo 9,15 o di uscita dalle 17,45 allo 18,15 oppure in ingresso 8,30 alle 9,00 e di uscita dalle 17,30 alle 18,00.
• La flessibilità non sarà applicata, viste le peculiarità organizzative, ai lavoratoli dipendenti la cui attività richiede precisi orari di lavoro (es. centralino - reception) e ai dipendenti Part-Time con orario inferiore alle 5 ore giornaliere.
• Le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario diurno saranno applicate al superamento della quarantesima ora settimanale per frazioni minime di mezz’ora, resta salva l’autorizzazione ad effettuare tali prestazioni.
12.2 Orario di lavoro di 40 ore settimanali 5 giorni su 7 su turni dal lunedì alla domenica
• La durata dell’orario di lavoro per il personale dipendente, di cui al presente punto, è fissato in quaranta ore settimanali,
• L’orario settimanale di quaranta ore si svolgerà, di norma, su turni avvicendati/alternati di cinque giorni dal lunedì alla domenica. Ogni turno giornaliero di norma sarà pari a otto oro con una pausa di pranzo di un’ora minuti;
• Le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario diurno saranno applicate al superamento della quarantesima ora settimanale per frazioni minime di mezz’ora, resta salva l’autorizzazione ad effettuare tali prestazioni
12.3 Orario di lavoro di 38 ore settimanali 5 giorni su 7 su turni dal lunedì, alla domenica
• La durata dell’orario di lavoro por il personale dipendente, di cui al presente punto, è fissato in trentotto ore settimanali. La durata dell’orario di lavoro per il personale dipendente impegnato in turni avvicendati, è fissato in 3 8 ore settimanali.
• L’orario settimanale di trentotto ore si svolgerà di norma, su turni avvicendati/alternati di cinque giorni dal lunedì olla domenica. Tale durata si realizza mediante l’utilizzo di una parte delle ore di riduzione d’orario così come previsto dal vigente CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, termo restando che la parte residua pari a trentadue ore annue, sarà usufruita mediante riposi e/o permessi retribuiti. Ogni turno giornaliero di norma sarà pari a 7,35 ore con ima pausa pranzo minima di 30 minuti
• Le ore di maggiorazione previste per il lavoro straordinario diurno saranno applicate al superamento della trentottesima ora settimanale per frazioni minime di mezz’ora, resta salva l’autorizzazione ad effettuare tali prestazioni.
[…]
12.4 Flessibilità Agenzia Match Point
• Tenuto conto della peculiare organizzazione delle agenzie, le parti hanno convenuto che l’orario dei lavoratori dipendenti occupati nelle agenzie dirette Match Point, potrà essere sviluppato con una flessibilità sia giornaliera, nell’ambito del nastro orario che copre i due o ire turni, sia settimanale, sui sette giorni di attività lavorativa.
• La compensazione delle ore in più o in meno rispetto alle 38 (trentotto) settimanali dovrà avvenire nell’arco della stessa settimana e comunque non oltre il mese successivo a quello in cui si è verificato il credito o il debito delle ore.
12.5 Maggiorazioni per Lavoro domenicale e festivo
• Le ore effettuate nell’ambito dei propri e rispettivi orari di lavoro (su turni - non su turni), cadenti di domenica saranno compensate con la maggiorazione del 30%, fatto salvo il recupero di tali ore da effettuarsi come riposi aggiuntivi.
• Le ore effettuate nell’ambito dei propri e rispettivi orari di lavoro (su turni - non su turni), cadenti nei giorni festivi di cui al vigente CCNL del Terziario della Distribuzione de dei Servizi, saranno compensate con la maggiorazione del 30%, fatto salvo il recupero di tali ore da effettuarsi come riposi aggiuntivi.
• Le ore effettuate nell’ambito dei propri e rispettivi orari di lavoro (su turni - non su turni) cadenti nei giorni festivi di cui sopra e coincidenti con la domenica saranno compensate con la maggiorazione del 130%, fatto salvo il recupero di tali ore da effettuarsi come riposo aggiuntivo.
[…]
12.6 Lavoro notturno […]
12.7 Lavoro straordinario notturno
[…]