Cassazione Civile, Sez. 6, 22 giugno 2018, n. 16495 - Morbo di Dupuytren bilaterale


Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 22/06/2018

 

 

Rilevato
che con sentenza del 27 maggio- 1 giugno 2016 numero 1440 la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da V.B. nei confronti dell'INAIL per l'accertamento della natura professionale della malattia da cui era affetto (morbo di Dupuytren bilaterale) e per la liquidazione delle prestazioni assicurative;
che avverso la sentenza hanno proposto ricorso Omissi, nella qualità di eredi di V.B., articolato in un unico motivo, cui L'INAIL ha opposto difese con controricorso;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'articolo 380 bis codice procedura civile
 

 

Considerato
che il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;
che con l'unico motivo i ricorrenti hanno dedotto omessa o insufficiente motivazione. Hanno censurato la sentenza per aver fatto propria la relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nel secondo grado, il quale, riconosciuta la natura professionale della malattia, aveva valutato la menomazione per analogia in misura pari al 5% di invalidità. 
Hanno dedotto che la malattia «morbo di Dupuytren» doveva essere ricondotta al punto 163 della tabella approvata con DM 12 luglio 2000 («esiti neurologici di sindrome canalicolari a tipo tunnel carpale con sfumata compromissione funzionale a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono bilateralità», con valutazione fino a 7 punti) ovvero al punto 165 delle medesima tabella («esiti neurologici di sindrome canalicolari a tipo tunnel con sfumata compromissione funzionale, a secondo dell'efficacia del trattamento, a secondo della mono o bilateralità», con valutazione fino a 6 punti). I riferimenti tabellari assunti dal ctu riguardavano valori tabellari più restrittivi e dunque errati;
che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;
che la sentenza impugnata, nel recepire le valutazioni del ctu, dà atto della impossibilità, in assenza di esame obiettivo, di verificare l'incidenza funzionale della malattia all'esito dei due interventi chirurgici eseguiti, accertamento in fatto che esclude la astratta sussistenza del vizio di falsa applicazione del DM 12 luglio 2000. Quanto alla deducibilità del vizio di motivazione, formalmente denunziato nella rubrica del motivo, appare preclusiva la disposizione dell'articolo 348 ter cod.proc.civ., commi 4 e 5, applicabile ratione temporis ( il ricorso in appello è del 13.8.2013) per la conformità dell'accertamento di fatto nei due gradi di merito. In ogni caso il ricorso neppure risponde alla declinazione del vizio di motivazione contenuta nel vigente testo dell'articolo 360 nr.5 cod.proc. in quanto critica il giudizio di merito del giudice dell'appello senza esporre alcun fatto storico, oggetto di discussione tra le parti ed avente rilievo decisivo, non esaminato in sentenza;
che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in Camera di Consiglio ex art. 375 cod.proc.civ. ;
che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, non risultando dal ricorso la dichiarazione di cui all'articolo 152 disp. att.cod.proc.civ.;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.l co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 2.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 21 marzo 2018