ACCORDO
“FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI ASFALTATURA”

 

INAIL DIREZIONE REGIONALE VENETO con Sede in Venezia - Santa Croce 712 - *** rappresentato dal Direttore Regionale Daniela Petrucci, nata a Narni (TR) ***
CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO con Sede in Sedico (BL) Via Stadio 11/a - ***, rappresentato dal Presidente Dario Pietro Tonin, nato ad Arsiè (BL) ***
CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI - ANCE Belluno con Sede in Belluno Via San Lucano 15, *** rappresentata dal Presidente Luca Barbini
SITEBS/ srl con sede in ROMA via G.A. Guattani, 24 *** rappresentata dal Legale Rappresentante Stefano Ravaioli
 

Premesso che

■ L’INAIL, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito di protocolli con le parti sociali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale;
■ il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL ha espresso la volontà di valorizzare forme di collaborazione con le parti sociali;
■ È stato pubblicato dalla Direzione Regionale INAIL del Veneto un Avviso di Manifestazione di Interesse per iniziative di prevenzione per il 2017, secondo le Linee di indirizzo della Direzione
Centrale Prevenzione cui CFS Belluno ha aderito presentando il progetto “Formazione dei lavoratori addetti alle operazioni di asfaltatura” il 31 luglio u.s.;
■ CFS di Belluno ritiene che la formazione, la consulenza, l’informazione e l’addestramento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentino strumenti strategici per perseguire il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e la riduzione del fenomeno infortunistico.
■ Ritiene altresì che la formazione, se realizzata attraverso strategie fondate scientificamente, possa generare una trasformazione nel modo in cui le persone approcciano al contesto lavorativo e configurano il rischio, e quindi la protezione dal rischio stesso.
 

Articolo 1 - Gestione attività, costi, e modalità di erogazione

CFS Belluno realizzerà le attività previste dal presente accordo e declinate nel progetto allegato.
CFS Belluno assumerà l’onere della gestione finanziaria ed operativa delle attività oltre che della loro rendicontazione finale; in quest’ultima saranno indicati in maniera analitica le attività realizzate oggetto del finanziamento INAIL ed i relativi costi, secondo il piano economico a latere di questo accordo.
In ottemperanza alla normativa ex L. n. 136/2010 e L. n. 113/2003, le coordinate bancarie del conto corrente dedicato di CFS Belluno, quale soggetto beneficiario del cofinanziamento da parte dell'INAIL, con generalità e codice fiscale dei soggetti tenuti ad operarvi in via esclusiva, sono indicati in una dichiarazione specifica, inviata alla Direzione regionale dell’INAIL prima della firma del presente Accordo.
CFS Belluno si impegna inoltre ad utilizzare, per l’affidamento di incarichi esterni, procedimenti ad evidenza pubblica con criteri di trasparenza, rotazione e pubblicità. Tutti i documenti contabili originali attestanti le spese sostenute verranno prodotti in copia conforme all’originale. Gli originali saranno conservati presso CFS Belluno.
Il progetto avrà uno sviluppo biennale ed un valore complessivo pari a €28.228,00 così suddiviso, € 15.228,00 a titolo di compartecipazione INAIL (comprensivi dei costi figurativi del personale tecnico) e € 13.000,00 quale compartecipazione di CFS Belluno, Confindustria Belluno Dolomiti - ANCE Belluno e SITEBS/ srl, il cui dettaglio viene definito nel Piano economico che è parte integrante del presente accordo.
INAIL Direzione Regionale del Veneto e CFS Belluno, al fine di favorire il successo dell’iniziativa, si impegnano a dare massima diffusione ai contenuti del presente Accordo, anche organizzando congiuntamente incontri con soggetti pubblici o privati interessati alla materia (aziende, Regione ed enti locali, sindacati, esperti ed operatori per l’informazione). L’erogazione del cofinanziamento avverrà sulla base di stati di avanzamento delle attività, previa rendicontazione di CFS Belluno. È d’intesa che l’importo erogato terrà conto della realizzazione e relativo completamento delle attività, nonché del numero effettivo di aziende coinvolte nella sperimentazione.
CFS Belluno si impegna a relazionare trimestralmente all’INAIL sulle attività realizzate.
 

Articolo 2 - Comitato Tecnico Scientifico

INAIL Direzione regionale del Veneto e CFS Belluno costituiscono un apposito Comitato Tecnico Scientifico - che in funzione delle tematiche trattate potrà essere integrato con esperti in materia o con referenti istituzionali e che dovrà seguire le attività e monitorare i risultati ottenuti a seguito dell’attuazione del presente protocollo. Il referente dell’INAIL al progetto è l’ing. Gian Piero Macis.
 

Articolo 3 - Proprietà intellettuale

Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all’entrata in vigore del presente protocollo d’intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento - in forma espressa o implicita - di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.
 

Articolo 4 - Pubblicazioni

1. I materiali elaborati nell’ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.
2. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, che dovrà, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.
3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente accordo e alle parti coinvolte.
 

Articolo 5 - Durata

Il presente accordo decorre a far data dalla sottoscrizione delle parti, si svilupperà entro 24 mesi dalla data della stipula.
 

Articolo 6 - Definizione controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l’interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia, previo tentativo di composizione bonaria.
 

Articolo 7 - Oneri fiscali

Il presente Accordo è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 9 della tabella allegato B, annessa al DPR n. 642 del 1972.

Venezia, il 20/12/2017
 

INAIL DIREZIONE REGIONALE VENETO
IL DIRETTORE
Daniela Petrucci
 

 

CFS Belluno
IL PRESIDENTE
Dario Pietro Tonin
 

Confindustria Belluno Dolomiti - ANCE Belluno
IL PRESIDENTE
Luca Barbini

 

SITEBSI srl
Il Legale Rappresentante
Stefano Ravaioli


Allegato


Fonte: inail.it