Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 3 aprile 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Italia Alimentari e Flai-Cgil, Fai-Cisl, RSU
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Italia Alimentari
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
1 - Strategia
2 - Organizzazione del lavoro e professionalità
3 - Ambiente di lavoro e sicurezza
4 - Orario di lavoro e recupero produttività
5 - Part time
6 - Premio per obiettivi
6.1- Indice di efficienza
  6.2- Premio di risultato
6.3 - Note
7 - Detassazione
8 - Mercato del lavoro
9 - Servizio sostitutivo mensa
10 - Indennità
11 - Validità. Decorrenza e durata

Accordo integrativo aziendale

Tra la Direzione Aziendale Italia Alimentari spa […] e le OO.SS. Flai/Cgil e Fai/Cisl […] e la RSU […]

Premessa
Il presente accordo integrativo si pone come strumento adeguato per affrontare, per la parte di competenza, le sfide proposte dall'innovazione tecnologica, dal livello di competizione produttiva e commerciale, dalle trasformazioni del mercato.
In particolare, le Parti riconoscono l'attuale sistema aziendale di relazioni sindacali fondato sul riconoscimento reciproco del ruolo delle stesse atto ad affrontare costruttivamente, attraverso l'informazione, il confronto e l'analisi dei problemi, le dinamiche del cambiamento in un quadriennio che sarà caratterizzato dalla accelerazione di fenomeni quali la globalizzazione dei mercati, l'aumento della competitività nel settore e dalla concentrazione del mercato.
L'Azienda conferma che l'attuale assetto organizzativo e produttivo, pur se suscettibile di ulteriori miglioramenti, è idoneo a far fronte efficacemente alle sfide competitive poste dalla complessità del proprio settore di riferimento, caratterizzato da una molteplicità di attori nazionali ed internazionali. L'Azienda, a fronte di eventuali e ora non prevedibili mutamenti nel mercato di riferimento dei salumi, si impegna ad informare tempestivamente le OO.SS. per analizzare congiuntamente le possibili soluzioni alternative qualora ciò si rendesse necessario.
Punto qualificante di tale intesa è il consolidamento di strumenti flessibili volti al recupero di produttività ed efficienza, già individuati nei precedenti accordi integrativi, in grado di supportare e sviluppare la missione dello Stabilimento di Gazoldo degli Ippoliti sui mercati nazionali ed internazionali, in un contesto che vede il settore distributivo agire con crescente frequenza alla leva promozionale per far fronte al calo dei consumi degli ultimi anni.
In armonia con quanto sopra citato le Parti, ognuna per la propria competenza, confermano l'impegno a realizzare quanto citato in premessa.

1 - Strategia
La Direzione Aziendale precisa che, nell'ambito della strategia generale di Italia Alimentari spa, allo stabilimento di Gazoldo degli Ippoliti è affidata la seguente missione strategica:
- operare in un sistema produttivo specializzato nell'attività di affettatura industriale di salumi di alta qualità a costi competitivi con elevate flessibilità e tempestività nella risposta alle esigenze della clientela, con lo scopo di consolidare e sviluppare la presenza del prodotto su tutta l'area commerciale Interessata.
[…]
b - la diversificazione dell'offerta e l'innovazione nella ricerca produttiva.
c - la diversa organizzazione del lavoro e delle professionalità con adeguamenti sul piano occupazionale, professionale ed ambientale.
Inoltre le Parti convengono che al perseguimento della missione strategica del sito di Gazoldo degli Ippoliti è di fondamentale importanza la scelta condivisa e concordata con l'accordo del 28 aprile 2006 di concentrare gli investimenti e le risorse precipuamente all'attività di affettatura industriale di salumi che vede l'Azienda competere sul mercato di riferimento in condizioni di eccellenza qualitativa, affidando altri operatori specializzati lo svolgimento di alcune attività non attinenti il processo produttivo quali quelle del confezionamento salami e della movimentazioni merci e prodotti finiti.

3 - Ambiente di lavoro e sicurezza
L'azienda conferma il massimo impegno rivolto a garantire elevati standard di sicurezza sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori che vi operano, direttamente o indirettamente.
In relazione al D.Lgs. n. 81/2008, le Parti si impegnano a compiere verifiche periodiche in ordine alla coerenza tra lo stato della situazione aziendale in essere e le disposizioni legislative, perseguendo l'obiettivo comune di rendere l'ambiente di lavoro rispondente alle esigenze di sicurezza.
In tale ambito le Parti riconoscono l'essenziale ruolo del Responsabile della sicurezza dei lavoratori che, inserito organicamente del "Sistema sicurezza" aziendale, deve esserne parte attiva in modo crescente.

4 - Orario di lavoro e recupero produttività
a) Le Parti si impegnano ad incontrarsi per definire il calendario annuo, di massima, nel quale prevedere, oltre alla distribuzione dell'orario contrattuale, il godimento delle ferie e dei permessi retribuiti: contestualmente, la Direzione Aziendale informerà la RSU in merito ad eventuali necessità occupazionali legate al fabbisogno produttivo programmato.
b) Le Parti hanno preso atto del profondo mutamento, rispetto agli anni precedenti, dell'andamento della domanda di prodotti affettati, con particolare riferimento da quella proveniente dai canali G.D./ D.O. e Discount nei quali, oltre alla tradizionale dinamica stagionale, si sono aggiunte nuove politiche commerciali aggressive nei confronti dei clienti sia in termini di qualità che di rapporto qualità / prezzo che vedono nello strumento delle vendite promozionali un elemento ormai costante per mantenere competitività e visibilità aziendale. In questa ottica, la tradizionale distribuzione alla clientela dei prodotti richiesti secondo il corretto posizionamento qualità/prezzo non è più sufficiente se non è accompagnata dalla capacità di soddisfare nei tempi richiesti i picchi settimanali di domanda di prodotto conseguenti a campagne promozionali da parte di importanti clienti. Conseguentemente la dinamicità nella capacità produttiva e nella risposta a sollecitazioni da parte del mercato non sempre programmabili risulterà di cruciale Importanza nel mantenere ed aumentare il portafoglio clienti.
In quest'ottica, le Parti convengono che lo strumento contrattuale della flessibilità rimane un elemento fondamentale e la RSU accoglie positivamente le motivazioni rappresentate dall'Azienda circa l'utilizzo della flessibilità positiva nei periodi di maggiore tensione produttiva fino alla concorrenza di un ammontare individuale massimo di n. 14 sabati su base annua di calendario.
c) Le Parti concordano che il ricorso alla flessibilità si articolerà nelle giornate di Sabato comunque entro i limiti di 48 ore settimanali.
d) Per le ore lavorate nella giornata del sabato, il 50% saranno considerate, a tutti gli effetti, come lavoro straordinario ed il 50% saranno considerate in flessibilità, con la corresponsione della maggiorazione complessiva del 20% per le ore prestate nel mattino di sabato e del 25% per le ore prestate nel pomeriggio del sabato.
L'Azienda si impegna a far sì che la programmazione della eventuale giornata lavorativa del sabato sia effettuata e comunicata ai lavoratori entro la fine del secondo turno della giornata del mercoledì della medesima settimana, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive ed organizzative. Nella eventuale composizione dei turni di lavoro del sabato verrà data priorità al criterio della volontarietà senza, escludere poi l'applicazione, in caso di necessità, dell'art. 30 del vigente CCNL. L'Azienda si impegna a far sì che la programmazione del turno pomeridiano al sabato - ove e quando necessario, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive ed organizzative - sia la più limitata possibile.
e) Le Parti concordano che la flessibilità negativa verrà recuperata di norma nei periodi di minore intensità produttiva, con liquidazione per le residue ore non recuperate dell'anno solare precedente, alla data del 30 giugno dell'anno successivo, su richiesta dei lavoratori interessati.
f) Nel caso, inoltre, in cui vi siano inderogabili ed eccezionali esigenze, legate a specifiche commesse, le Parti vi faranno fronte con tutti gli strumenti contrattuali possibili - compreso il lavoro a turni - nell'ambito delle vigenti disposizioni legislative, con una informativa alla RSU in tempi possibilmente preventivi.
h) Le Parti confermano che anche il personale femminile, a fronte di esigenze aziendali nonché di richiesta individuale, è disponibile ad effettuare la prestazione lavorativa nei turni previsti.

5 - Part time
L'azienda ha considerato con favore le tipologie contrattuali messe a disposizione dal legislatore volte ad offrire flessibilità nelle modalità di effettuazione delle prestazioni lavorative.
In particolare, le Parti convengono che lo strumento del part-time verticale è divenuto, nel corso del tempo, lo strumento contrattuale privilegiato per consentire a diverse lavoratrici di effettuare la propria prestazione lavorativa in modo compatibile con le temporanee esigenze familiari.
Le Parti concordano di valutare congiuntamente eventuali nuove richieste provenienti dai lavoratori e la loro compatibilità con l'organizzazione del lavoro nel sito, convenendo che la Direzione aziendale e la RSU dovranno definire, in incontri dedicati, un regolamento interno volto a migliorare la fruizione dello strumento contrattuale rafforzando il vincolo della compatibilità con la corretta organizzazione settimanale dei turni di lavoro e della flessibilità positiva / negativa prevista al punto precedente.

10 - Indennità
Con decorrenza 1° marzo 2018 l'indennità di disagio freddo corrisposta agli addetti alle camere bianche cotti passerà dal 5% al 6%.