Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 25 giugno 2018, n. 16619 - Leucemia mieloide acuta e attività lavorativa di asfaltista. Tabelle applicabili


Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 25/06/2018

 

 

Rilevato che:
1. G.B. adiva il Tribunale di Ravenna, deducendo che il marito, R.V., a causa dell'attività lavorativa svolta di asfaltista aveva contratto una malattia professionale (leucemia mieloide acuta), che ne aveva determinato il decesso in data 22/6/2004. Chiedeva pertanto il riconoscimento della malattia professionale e della rendita ai superstiti.
Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d'appello di Bologna, disposta nuova c.t.u., la rigettava. Il Collegio condivideva le valutazioni dell'ausiliare, che aveva escluso che la malattia contratta dal de cuius fosse tabellata, e che sussistesse rischio nell'attività lavorativa (esposizione a benzene o ad altri fattori) tale da determinare lo sviluppo della leucemia.
2. G.B. ha proposto ricorso per cassazione denunciando:
2.1. nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del correlato diritto di difesa (art. 195 terzo comma, art. 437 c.p.c. , artt. III secondo comma e 24 secondo comma della Costituzione).
La ricorrente si duole che i giudici d'appello non abbiano concesso termine per contestare la c.t.u. del grado, atteso che detta possibilità le sarebbe stata preclusa, non avendo il proprio c.t.p. ricevuto la bozza dell'elaborato per il difettoso funzionamento del computer, come riferito all'udienza del 13/9/2016;
2.2. insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio per omesso esame di un fatto storico principale, la cui esistenza risulta dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti, da ritenersi dirimente per la soluzione del giudizio.
Lamenta inoltre che il giudice del gravame avrebbe ritenuto la denunciata patologia non tabellata, e che pertanto abbia ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra la malattia professionale da cui era affetto il de cuius e l'attività lavorativa. Sostiene che il c.t.u. nell'effettuare tale valutazione avrebbe errato nel prendere a riferimento le tabelle contenute nel DPR n. 336 del 1994 (che alla voce n. 30 contempla le "malattie causate da idrocarburi aromatici, saturi e non saturi, da nuclei aromatici condensati e non condensati e loro conseguenze dirette") e non quelle previste nel D.M. 9/4/2008, che al n. 32 prevedono tra le malattie causate da idrocarburi aromatici mononucleari alla lettera b) la leucemia mieloide (prevalentemente mieloblastica acuta).
Aggiunge che i testimoni sentiti in primo grado (N. e B.) avevano confermato l'utilizzo del benzene come solvente e del gasolio.
3. L’Inail ha resistito con controricorso.
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
 

 

Considerato che:
1. il primo motivo è infondato. Ed invero, la Corte ha rilevato che la parte aveva richiesto ulteriore termine per consentire al proprio c.t.p. di controdedurre, ma che l'inerzia non era stata superata nemmeno all'udienza successiva. Ne deriva l'infondatezza del motivo, posto che la facoltà della parte di presentare le proprie controdeduzioni alla c.t.u. non sono illimitate, ma presentano i limiti ed i vincoli dettati dalla scansione temporale prevista dalla disciplina processuale.
2. Il secondo motivo è invece fondato laddove addebita alla c.t.u. recepita dalla Corte territoriale di avere erroneamente applicato le tabelle contenute nel DPR del 1994 e non le successive tabelle contenute nel D.M. 9 aprile 2008.
L'art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 dispone infatti un rinvio recettizio alle previsioni delle tabelle, che vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dall' art. 10 del d.lgs n. 38 del 2000 per mezzo dei lavori dell'apposita Commissione scientifica, sicché esse devono guidare l'indagine nell'ultima formulazione utile .
3. Nel caso in cui la lavorazione e la malattia siano entrambe riconducibili nelle apposite tabelle scatta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, ferma restando la possibilità dell'Inail di contrastare siffatto accertamento, fornendo la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed, in particolare, della dipendenza dell'infermità, nel caso concreto, da una causa extra-lavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, per alcune sue intrinseche caratteristiche non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia (v. ex multis da ultimo n. 13024 del 24/05/2017 e n. 20510 del 13/10/2015) .
4. L'erronea applicazione della tabella previgente ha dunque nel caso viziato la valutazione del consulente, recepita dalla Corte di merito, considerato che l'indagine dei fattori di rischio presenti nell'attività lavorativa doveva essere compiuta in primo luogo con specifico riferimento alle sostanze espressamente individuate nella tabella come causa tipica della malattia da cui era affetto il de cuius, operando in caso positivo la presunzione di eziologia professionale.
5. Conclusivamente, il ricorso, manifestamente fondato in relazione al secondo motivo, dev'essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà rinnovare l'indagine tenendo conto delle previsioni della tabella Inail più recente e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio.
6. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente vittoriosa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall'alt. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'alt. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .
 

 

P.Q.M.

 


accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, 
anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.3.2018