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Interpello n. 5 del 14 giugno 2018
 
Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto Interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - Note

 

Oggetto

Modulo di condotta dei macchinisti e installazione del dispositivo vigilante a bordo dei mezzi ferroviari per garantire la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

 

Soggetto Interpellante

Associazione FerCargo.

 

Quesito

1. Quale sia il modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista;
2. Quale sia il corretto utilizzo del dispositivo vigilante e più in generale se sia corretto l’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2010 n. 264).

 

Risposta

1. La Commissione si è già espressa con l’interpello n. 2/2016.

2. In merito alla “correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva”, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro deve valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito della valutazione rischi di cui agli art. 17 e 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, dato che l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria non può fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

 

Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 264/2010; Interpello n. 2/2016; D.Lgs. n. 81/08: artt. 12, 15, 17 e 28.

 

Note

La Commissione ritiene di non potersi esprimere sulla necessità di “utilizzo del dispositivo vigilante” (definito come “strumento di controllo dell’attività del macchinista” nel “Regolamento (UE) n. 1302/2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario dell’Unione europea), indipendentemente dalla particolare tipologia del dispositivo, in quanto la tematica non afferisce alla competenza della Commissione per gli interpelli che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni può esprimersi esclusivamente su “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

La Commissione, per le stesse ragioni, ritiene di non potersi esprimere nemmeno in merito alle caratteristiche di una specifica tipologia di strumento di controllo o dispositivo vigilante.