Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 giugno 2018, n. 16942 - Inquadramento nelle voci di premio assicurativo


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: BELLE' ROBERTO Data pubblicazione: 27/06/2018

 

Fatto

 


1. La Corte d'Appello di Ancona, in riforma di pronuncia del Tribunale di Pesaro, ha respinto con sentenza n. 78/2013, la domanda proposta da Di Bi Porte Blindate s.r.l., con cui la predetta aveva chiesto accertarsi che le proprie lavorazioni, con riferimento alla produzione di porte di sicurezza, fossero da inquadrare nella voce di premio 6212, in luogo della voce 6215 nella quale vi era stato inserimento da parte dell'I.N.A.I.L..
La Corte riteneva decisiva l'interpretazione letterale delle voci di tariffa, che a proprio dire conduceva ad assimilare le porte blindate ai serramenti, anche corazzati, di cui al premio 6212, mentre non riteneva che avessero rilievo le modalità di produzione da parte dell'impresa appellante o i buoni precedenti infortunistici. La sentenza dichiarava consequenzialmente assorbito l'appello incidentale con cui Di.Bi. aveva chiesto che la decorrenza dell'applicazione della tariffa come definita dal Tribunale venisse retrodatata al 30.6.2002.
2. Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Di.Bi s.r.l. sulla base di due motivi, illustrati da memoria e resistiti da controricorso I.N.A.I.L.
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo viene censurata la sentenza impugnata per avere deciso solo sulla base del dato lessicale, ritenendo irrilevanti le modalità di produzione e non esaminando la tipologia di materiali e ciò in violazione degli artt. 40 e 42 del d.p.r. 1124/1965 e dell'art. 7 D.M. 12.12.2000.
Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell'art. 12 del d.p.r. 1124/1965 e dell'art. 17, secondo comma, lett. b) D.M. 12.12.2000, per non essere stata accolto l'appello incidentale.
2. Il primo motivo è fondato.
2.1 Il criterio letterale è nel caso di specie palesemente inidoneo, in quanto se è vero che la voce 6212 (la cui definizione è tratta per relationem dalla voce 6211, esclusa la posa in opera) richiama i "serramenti anche corazzati", anche la voce 6215 fa riferimento alla "costruzione di serramenti in tega leggera", sicché è evidente la necessità di valutare in concreto, non sulla base di un'astratta assimilazione etimologica (per cui, secondo la Corte d'Appello, porte blindate equivarrebbe a dire serramenti pesanti), il tipo di materiali utilizzato nella costruzione.
2.2 E' poi evidente la necessità, nel dirimere la questione sull'inquadramento tariffario, di valutare l'assimilabilità delle concrete lavorazioni svolte a quelle inerenti "laminati e trafilati" (voce 6212) oppure a quelle riguardanti "materiale metallico" e "in lega leggera" (voce 6215);
Anche il d.m. 20 dicembre 2000, nella parte inerente le "modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento di premi assicurativi", all'art. 4 prevede che "agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi" ed all'art. 7, nel disciplinare l'ipotesi delle lavorazioni non previste, richiama il principio, comune a quello di cui all'art. 4 cit., secondo cui deve farsi riferimento all' "analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa", in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.
In definitiva va confermato il principio, recentemente ribadito, secondo cui "ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si deve tener conto delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni svolte dall'impresa assicurante in relazione al rischio ad esse proprio, senza che rilevi il prodotto finale, ossia la caratteristica merceologica del prodotto finito, se non nei limiti in cui lo stesso influenzi il processo di lavorazione" (Cass. 8 marzo 2017, n. 5863), essendo evidente che, nel discutere di premi assicurativi, ciò che rileva sono i rischi cagionati da mezzi e materiali lavorati e non astratte classificazioni.
Né ha rilievo il precedente di Cass. 19 giugno 2017, n. 15077, pur relativo alle stesse voci di tariffa, in quanto esso riguardava un prodotto diverso ed è stato argomentato principalmente rispetto al previgente d.m. 18.6.1988, in cui la voce 6211 (e quindi, poi, la 6212) riportava una dizione più generica.
2.3 La sentenza qui impugnata è pertanto errata, avendo valorizzato essenzialmente dati merceologici ed avendo desunto il rischio da un apprezzamento puramente terminologico (la nozione di serramenti, tra l'altro poi contenuta in entrambe le voci tariffarie) fino al punto di ritenere espressamente non rilevanti, in palese contrasto con i principi normativi e giurisprudenziali sopra citati, "le modalità di produzione". 
Vi è stata in particolare violazione degli artt. 4 e 7 del d.m. 20 dicembre 2000, legittimato a disciplinare il regime dei premi dall'art. 40 d.p.r. 1124/1965.
3. La sentenza va quindi cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché apprezzi se l'inquadramento debba avvenire nella voce 6212 o nella voce 6215, attraverso una valutazione in concreto della tipologia di materiali lavorati e di lavorazioni svolte.
Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2018.