Tipologia: Ipotesi CNLG
Data firma: 24 maggio 2018
Validità: 01.06.2018 - 31.05.2020
Parti: Uspi e Fnsi
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Giornalisti
Fonte: uspi.it

Sommario:

  Art. 1
Art. 2 Assunzione e periodo di prova
Art. 3 Qualifiche
Art. 4 Praticante
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Direttore
Art. 7 Modifiche e pubblicazione degli articoli
Art. 8 Contratti a termine
Art. 9 Lavoro a tempo parziale
Art. 10 Aumenti periodici di anzianità
Art. 11 Tredicesima mensilità
Art. 12 Ferie - Permessi - Aspettativa
Art. 13 Riposo settimanale
Art. 14 Festività
Art. 15 Lavoro notturno
Art. 16 Lavoro festivo, domenicale e notturno maggiorazioni
  Art. 17 Infortunio e malattia
Art. 18 Matrimonio, unione civile e maternità
Art. 19 Trasferimento e distacco
Art. 20 Risoluzione del rapporto
Art. 21 INPGI
Art. 22 Pensione complementare
Art. 23 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 24 Regolamento di disciplina
Art. 25 Assicurazione infortuni
Art. 26 Rappresentanza Sindacale
Art. 27 Commissione paritetica nazionale e collegio di conciliazione
Art. 28 Rapporto tra informazione e pubblicità
Art. 29 Trattenuta quote sindacali
Art. 30 Contrattazione Aziendale
Art. 31 Validità e durata
Allegati

Ipotesi di accordo Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico Uspi-Fnsi

In Roma il 24 maggio 2018 tra l’Uspi (Unione Stampa Periodica Italiana) […] e la Fnsi (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) […] è stato sottoscritto il seguente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e dei praticanti in regime di lavoro subordinato nei casi e alle condizioni di seguito precisati.

Art. 1
Il presente contratto regola il rapporto di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale, nonché nelle testate a diffusione nazionale no profit, pubblicate anche on line, quando non siano collegate con aziende editrici di quotidiani o con gruppi editoriali che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo Fieg-Fnsi. Sono altresì escluse dall’applicazione del presente Contratto le aziende dell'emittenza radio televisiva e delle telecomunicazioni e le piattaforme digitali definite "over the top".
Il presente contratto regola altresì il rapporto di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate on line, che pubblicano prevalentemente notizie locali (trasmesse mediante qualsiasi piattaforma e qualunque sia la loro periodicità) edite da aziende esclusivamente digitali, che non pubblicano quotidiani o periodici nazionali cartacei, né agenzie di stampa e che non siano comunque controllate o collegate con aziende editrici o gruppi editoriali nazionali che rientrano nel campo di applicazione del Contratto Collettivo Fieg-Fnsi.
Le aziende editrici di testate periodiche non previste nel comma precedente potranno richiedere l’applicazione del presente contratto alla Commissione Paritetica Uspi-Fnsi di cui al successivo articolo 27, che dovrà esprimersi con parere unanime.
La legge su "Ordinamento della professione giornalistica del 3 febbraio 1963 n. 69" garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che "è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede".

Art. 4 Praticante
[…]
Ai fini della compiuta formazione professionale il praticante deve essere affidato alla guida di un giornalista tutor.
[…]

Art. 5 Orario di lavoro
Le parti concordano che l’esercizio dell’attività giornalistica delle aziende editoriali rientranti nell’ambito di disciplina del presente contratto rende difficile l’esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione. Per le qualifiche di cui all’art. 3, fatta eccezione per il collaboratore della redazione, è fissato un orario di 36 ore settimanali di massima, ripartite secondo le esigenze aziendali e sulla base degli obblighi specificatamente concordati al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro.
Le ore di lavoro eccedenti le 36 ore di lavoro ordinario settimanale e fino alla 40a saranno, se lavorate, retribuite con la paga base oraria senza maggiorazione.
Nel caso in cui la testata abbia una versione sia cartacea sia online, su richiesta del Direttore, nel corso del normale orario di lavoro, l’opera del giornalista potrà essere utilizzata su entrambi i mezzi di pubblicazione.

Art. 6 Direttore
È competenza specifica del direttore fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale e dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio.
[…]

Art. 8 Contratti a termine
I contratti a termine sono consentiti nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.
[…]

Art. 9 Lavoro a tempo parziale
Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.
Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio organizzative e produttive i rapporti in atto a tempo pieno possono essere trasformati in rapporti a tempo parziale, anche per un periodo predeterminato, previo accordo tra azienda e giornalista.
L’assunzione a tempo parziale e la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale di un rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai giornalisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale sono applicati i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i giornalisti a tempo pieno secondo i criteri di proporzionalità all’orario di lavoro concordato.
Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in presenza di esigenze organizzative e produttive, può essere richiesto lo svolgimento di lavoro supplementare. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria del giornalista.
In ogni caso le ore di lavoro supplementari devono essere richieste e certificate dal Direttore.

Art. 13 Riposo settimanale
Il giornalista ha diritto ad una giornata di riposo settimanale, che non può coincidere con una festività infrasettimanale, nei modi previsti dalla legge alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
La giornata di riposo settimanale può non coincidere, in considerazione del ciclo produttivo, con la domenica, fermo restando che il giornalista deve fruire di una giornata di riposo dopo 6 giornate di lavoro consecutive.

Art. 15 Lavoro notturno
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 23,00 e le ore 06,00.
Le ore di lavoro notturne andranno maggiorate secondo le percentuali elencate al successivo art. 16.

Art. 24 Regolamento di disciplina
Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che regolamenta la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli dell'Ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente contratto e delle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 C.C.).
In presenza di violazioni dei predetti obblighi l'azienda, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2104 e dall'art. 2106 C.C., potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti provvedimenti disciplinari:
1) Rimprovero verbale
Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni e nelle ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 5 del contratto.
2) Rimprovero scritto
In caso di violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo.
3) Multa
Per recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti.
4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni
In considerazione della gravità e della recidività della violazione degli obblighi di legge e di specifici obblighi di contratto, ovvero per l'uso di strumenti aziendali per un lavoro estraneo all'attività dell'azienda, per il danneggiamento di notevole entità di materiale aziendale, per colpa grave.
5) Licenziamento
Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 15.7.1966, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 Assicurazione infortuni
I giornalisti assunti ai sensi del presente contratto o i loro aventi causa, indicati nell’art.4 del Regolamento di attuazione deliberato dall’INPGI d’intesa con la Fnsi, hanno diritto alla copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro nelle misure indicate dal Regolamento. Per il finanziamento dei trattamenti previsti e degli oneri connessi le aziende verseranno all’INPGI con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie un contributo mensile di € 11,88. Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi nonché per la liquidazione delle indennità si applicano le tabelle e le norme del regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi.

Art. 26 Rappresentanza Sindacale
Nelle aziende editoriali che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti assunti ai sensi del presente contratto la rappresentanza sindacale degli stessi deve essere composta con i seguenti criteri: un Fiduciario di redazione nelle aziende che occupano da 3 fino a 10 giornalisti; un Comitato di redazione composto da 3 giornalisti nelle aziende che occupano più di 10 giornalisti dipendenti.
È compito della rappresentanza sindacale: a) mantenere il collegamento con l’Associazione Regionale di Stampa e i giornalisti dipendenti dell’azienda; b) vigilare sull’applicazione esatta del presente contratto e intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale; c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti; d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa e su ogni iniziativa aziendale che possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti; e) esprimere pareri preventivi su l’organizzazione del lavoro, la fissazione degli organici redazionali, l’utilizzazione dei collaboratori autonomi, la definizione degli orari, i trasferimenti e i licenziamenti. In relazione ai punti d) e e) l’editore deve dare tempestiva comunicazione alla rappresentanza sindacale che è tenuta a esprimere il proprio parere entro 72 ore. Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino mutamenti di mansioni che possono dar luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista. Nelle aziende che occupano meno di 3 giornalisti i predetti compiti sono affidati su richiesta dei giornalisti all’Associazione Regionale di Stampa, ove ha sede l’azienda. Il Fiduciario e il Comitato di redazione sono eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto tutti i giornalisti e praticanti dipendenti dalla testata. La nomina del Comitato di redazione o del Fiduciario deve essere notificata all’azienda e alla Commissione paritetica nazionale.
Comunicati sindacali
Nell’ambito della funzione informativa delle testate di cui all’art. 1 del presente contratto saranno pubblicati i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni Regionali di Stampa e delle rappresentanze sindacali aziendali.
La rappresentanza sindacale dei giornalisti può chiedere al direttore, o a chi lo sostituisce, la pubblicazione dei propri comunicati sindacali. L’eventuale dissenso sulle opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario dell’Associazione Regionale della Stampa territorialmente competente.
I comunicati sindacali devono contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi a questioni sindacali dei giornalisti. Il sindacato del direttore della testata, sul contenuto di tali comunicati, deve limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.
Tutela sindacale
Coloro che ricoprono una carica sindacale ai sensi del presente articolo non possono essere licenziati o trasferiti senza il nullaosta della Commissione paritetica nazionale.
Tale tutela è estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali di stampa nonché ai componenti del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
La tutela prevista dal presente articolo dura sino ad un anno dopo la cessazione dell’incarico.

Art. 27 Commissione paritetica nazionale e collegio di conciliazione
È costituita una Commissione paritetica nazionale formata da 3 rappresentanti dell’Uspi e 3 rappresentanti della Fnsi alla quale è demandata la gestione applicativa del presente contratto. Il parere della Commissione può essere richiesto dal singolo giornalista o dalla singola azienda qualora a livello aziendale dovessero insorgere difformità interpretative sul presente contratto. La Commissione funge anche, ai sensi dell’art. 410 del C.P.C., da Collegio nazionale per la conciliazione delle controversie, con il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro prima di adire le vie giudiziarie con esclusione del contenzioso relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 30 Contrattazione Aziendale
In presenza di particolari esigenze produttive e di specificità aziendali si procederà alla contrattazione di secondo livello, con la rappresentanza sindacale di cui all’art. 26 e con l’Associazione Regionale di Stampa territorialmente competente, anche per una diversa articolazione degli orari di lavoro e per la definizione delle maggiorazioni per eventuali prestazioni di lavoro in orario straordinario.