Categoria: Prassi amministrativa
Visite: 4478

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

 

Alle Direzioni Regionali
Ai Comandi Provinciali
p.c. Al Gabinetto del Capo Dipartimento
p.c. All’Ufficio del Capo del CNVVF
 

OGGETTO: DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 

Con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con i1 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21 marzo 2018, pubblicato su G.U. del 29 marzo 2018, sono state fornite indicazioni programmatiche in merito all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole e asili nido.

Come noto, infatti, il 31 dicembre 2017, è scaduto il termine per l’adeguamento delle scuole alle misure di cui al DM 26/8/1992 e degli asili nido alle misure di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del DM 16/07/2014; restano valide le scadenze di adeguamento fissate dal D.M. 16/7/2014 per gli asili nido che hanno presentato entro i termini la SCIA riferita ai primi adeguamenti.

Il Decreto fa salvi gli obblighi stabiliti degli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011.

Il personale del CNVVF, nell’attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio, potrebbe trovarsi in presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza SCIA ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative.

In tali casi, poiché le scuole e gli asili nido rientrano nell’ambito di applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, è applicabile il D.lgs. 81/2008, per cui - ove si riscontrassero inadempienze - vanno attivate le procedure previste dal D.Lgs. 19/12/1994 n. 758 per le contravvenzioni rilevate.

Qualora fossero accertate violazioni, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la rilevanza dell’inosservanza alla normativa di prevenzione incendi ovvero dell’inadempimento di prescrizioni e di obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro e di individuare le specifiche prescrizioni da imporre nell’ambito del procedimento istruito ai sensi del D.Lgs. 758/94, fornendo tempi per la regolarizzazione e prescrizioni congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal Decreto di cui trattasi.

A titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni di misure integrative che possono essere prescritte, alternativamente o congiuntamente, nelle situazioni sopra descritte:

a) Il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività;

b) Il datore di lavoro deve provvedere all’integrazione della informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;

c) Tutti i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono avere frequentato il corso di tipo C di cui all’allegato IX del DM 10/3/1998 e avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996 n. 609;

d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/8/1992;

e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività sono esclusivamente quelle individuate nell’Allegato I del decreto medesimo.

Si evidenzia infine che i Comandi potranno procedere analogamente anche a seguito di attività di vigilanza ispettiva svolta in luoghi di lavoro esistenti di diversa tipologia, in particolare nelle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi prima dell’entrata in vigore del DPR 151/2011 per le quali risultino scaduti i termini di presentazione della SCIA.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)