Cassazione Penale, Sez. 4, 28 giugno 2018, n. 29497 - Lavori di consolidamento di un muro e omessa valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti all'utilizzo di una macchina perforatrice


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: TORNESI DANIELA RITA Data Udienza: 09/03/2018

 

Fatto

 

1. Con sentenza emessa in data 30 giugno 2015 il Tribunale di Modena dichiarava D.S., nella qualità di legale rappresentante della società Storci Perforazioni s.r.l., responsabile del reato ascritto al capo a) della imputazione e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di reclusione.
1.1. All'imputato era contestato:
capo a) il reato p. e p. dall'art. 590 1° e 2° comma cod. pen., in relazione all'art. 583 c.p. co 1° n. 1) c.p., per avere cagionato, in qualità di datore di lavoro, al dipendente B.H., lesioni personali (frattura scomposta condilo femorale interno e frattura tibia ginocchio destro con durata della malattia superiore a 40 giorni) per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza, e nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare, degli artt. 17, comma 1, lett. A) e 96, comma 1, d.lgs. n. 81/08 che impongono al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento, previsto dall'art. 28 e la conseguente adozione delle misure precauzionali.
In particolare, D.S., legale rappresentante di Storci Perforazioni s.r.l., operando all'interno di un cantiere sito in via Peschiera n. 55, su incarico del committente T.G., per eseguire lavori di consolidamento di un muro mediante posa di nn. 90 micropali lungo un tratto di circa 30 metri, a distanza di circa 33 cm. l'uno dall'altro, ometteva di valutare, a tutela della salute ed integrità fisica degli operai, i rischi aggiuntivi conseguenti all'utilizzo di una macchina perforatrice con la testa posta in prossimità di un muro, nonché i rischi conseguenti all'utilizzo della macchina perforatrice durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle camice in ferro utilizzate per la posa dei micropali, omettendo pertanto di adottare misure precauzionali utili ad evitare il pericolo di schiacciamento per i lavoratori. Pertanto, in conseguenza della mancata previsione di una corretta procedura di intervento da parte del datore di lavoro, il dipendente B.H., addetto alle operazioni di recupero delle camicie di ferro, dove veniva introdotto il cemento destinato a formare il micropalo, per effetto della rotazione della macchina perforatrice manovrata dal collega D.V., rimaneva schiacciato tra la morsa della macchina ed il muro oggetto dell'intervento di consolidamento, subendo, a causa dello schiacciamento degli arti inferiori, gli esiti lesivi descritti.
In Sassuolo, 24.03.2010.
1.2. La società Storci Perforazioni s.r.l. in persona del legale rappresentante veniva assolta dall'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6 e 25 septies del d.lgs. n. 231/2011 (capo B) in relazione al reato imputato a D.S. al capo A) per mancanza del requisito dell'interesse o del vantaggio di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs.
2. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata, concedeva a D.S. le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e rideterminava la pena inflitta in mesi due di reclusione, che sostituiva nella corrispondente pena pecuniaria di euro 15.000 di multa, con conseguente revoca della sospensione condizionale. Confermava la pronuncia nel resto.
3. Dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito risulta che il dipendente D.M. aveva proceduto ad attivare la macchina perforatrice posizionata in prossimità del muro ritenendo erroneamente che il B.H. non fosse presente nella area operativa. L'errore in cui era incorso il predetto dipendente era attribuibile alla mancanza di visibilità - impedita dal braccio del macchinario - tra il luogo ove si trovava il D.M., accanto al pulsante dei comandi, e la postazione lavorativa della persona offesa, addetta alle operazioni di recupero delle camicie di ferro dove veniva introdotto il cemento destinato a formare il micropalo. Veniva accertato che la macchina operava in una zona ristretta e che quindi il suo azionamento comportava un concreto pericolo di schiacciamento, non adeguatamente considerato e effettivamente verificatosi.
4. D.S. propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la predetta sentenza elevando i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce il vizio motivazionale in relazione agli addebiti inerenti alla asserita inadeguatezza del piano di valutazione dei rischi nonostante le emergenze probatorie comprovassero l'adozione di una collaudata procedura informativa-formativa impartita ai dipendenti della Storci Perforazioni nei singoli cantieri.
Sottolinea, in particolare, a comprova di ciò, il travisamento di una prova decisiva, costituita dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa alla USL il 29 marzo 2010.
4.2. Con il secondo motivo deduce il vizio motivazionale per un ulteriore travisamento della prova in quanto il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare un'altra prova decisiva ed attendibile, sempre nell'ambito della delicatissima tematica della corretta formazione e informazione dei lavoratori della Storci Perforazioni da parte dell'imputato. Si tratta, in particolare, della documentazione firmata dalla stessa p.o. B.H. in data 30 marzo 2009 nella quale quest'ultimo dichiarava di aver ricevuto tutto il materiale informativo di cui agli artt. 36 e 26 del d.lgs. n. 81/2008, nonché i dispositivi di protezione individuale necessari per l’attività in cantiere.
4.3. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 590 cod. pen. e 28, comma 2 lett. a), b) e d) del d.lgs. n. 81/08 - in relazione all'idoneità esimente della prassi aziendale non codificata, in aggiunta ad un piano di valutazione dei rischi formalmente redatto.
4.4. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso va rigettato in quanto la sentenza impugnata risulta ampiamente e logicamente motivata e fa corretta applicazione dei principi di diritto applicabili in subiecta materia.
2. I motivi proposti che vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
3. Si premette che il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare ed individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Rv. 267253). Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone garante. L'essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (Sez. 4, n. 43786 del 13/12/2010). E ciò perché in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretamente verificato (Sez. 4, n. 8622 del 03/03/2010).
Di tale consolidato e chiaro principio la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, valutando inidoneo ad assolvere a tali oneri il piano di valutazione dei rischi esistente che prevedeva soltanto generici ed imprecisati pericoli di «impatti, urti e compressioni» e, quanto alle operazioni di apposizione dei micropali, disponeva genericamente che ci si doveva «tenere a distanza dei mezzi operativi».
Tali indicazioni sono state ritenute incongrue allo scopo in quanto applicabili ad ogni tipo di lavorazione con macchine operatrici e rispondenti a meri criteri di generico buon senso, mentre è stata rilevata, al contempo, l'assenza di un efficace piano operativo di coordinamento tra l'operatore addetto ad azionare la macchina operatrice e il lavoratore addetto ai micropali nei casi, come quello in esame, in cui la macchina perforatrice era posizionata in uno spazio ristretto (nel caso di specie in prossimità del muro), e, dunque, foriera di rischi di schiacciamento.
Ed ancora, è stato giustamente osservato che l'obbligo giuridico della previsione di una adeguata valutazione dei rischi è un atto formale che richiede data certa e contenuti specifici e che non ammette equipollenti.
Peraltro i giudici di secondo grado hanno rilevato che dalle emergenze probatorie non risulta affatto comprovata l'adozione della invocata prassi operativa adottata per le operazioni da svolgere in coppia, ritenendo, con motivazioni ampie e logiche, inattendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Né si ravvisa il prospettato vizio motivazionale per travisamento della prova che, come è noto, ricorre solo qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale oppure se vi sono altri elementi di prova inopinatamente o ingiustificatamente trascurati o fraintesi. Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività in quanto diversamente si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito (Sez. 4, n. 49161 del 19/07/2017). Tali circostanze non si riscontrano nel caso in esame.
4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09 marzo 2018