Tipologia: CCNL
Data firma: 1 giugno 2005
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Snebi e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi-Uil
Settori: Agroindustriale, Consorzi di bonifica
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Parte I - Disciplina comune
Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Classificazione del personale
Art. 3 - Piani di organizzazione variabile
Titolo II - Rapporti sindacali
Capo I - Sistema di informazioni sulle attività consortili programmi di attività - Occupazione
Art. 4 - Sistema di informazioni sulle attività consortili
Art. 5 - Divieto del ricorso all'appalto per le attività di esercizio delle opere e impianti consortili
Art. 6 - Contratto d'appalto
Art. 7 - Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria
Art. 8 - Mobilità
Capo II - Diritti sindacali e controversie
Art. 9 - Rappresentanza sindacale dei dipendenti nell'azienda
Art. 10 - Rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti nell'azienda
Art. 11 - Locali delle RSA/RSU
Art. 12 - Affissioni
Art. 13 - Compiti dei dirigenti delle RSA/RSU
Art. 14 - Espletamento delle funzioni di dirigenti delle RSA/RSU
Art. 15 - Trasferimento dei dirigenti delle RSA/RSU
Art. 16 - Tutela dei dirigenti delle RSA/RSU
Art. 17 - Aspettativa e permessi dei dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 18 - Permessi retribuiti e non retribuiti
Art. 19 - Aspettativa dei dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
Art. 20 - Lavoratori studenti
Art. 21 - Diritto allo studio
Art. 22 - Congedi per la formazione
Art. 23 - Formazione professionale e continua
Art. 24 - Aggiornamento e formazione professionale dei quadri
Art. 25 - Commissione nazionale per le pari opportunità
Art. 26 - Ambiente di lavoro e nocività
Art. 27 - Assemblea dei lavoratori
Art. 28 - Referendum
Art. 29 - Contributi sindacali
Art. 30 - Contributo per assistenza contrattuale
Art. 31 - Distacco sindacale retribuito
Art. 32 - Controversie individuali
Art. 33 - Controversie collettive
Art. 34 - Commissione paritetica nazionale
Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro del personale che esplica la propria attività in modo esclusivo e continuativo per i consorzi
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 35 - Requisiti per l'assunzione
Art. 36 - Assunzione del personale
Art. 37 - Diritti di precedenza
Art. 38 - Apprendistato
Art. 39 - Contratto di inserimento
Art. 40 - Promozione
Art. 41 - Forme di concorso
Art. 42 - Norme per l'espletamento del concorso
Art. 43 - Periodo di prova
Art. 44 - Costituzione del rapporto di lavoro
Capo II - Doveri del personale
Art. 45 - Doveri del personale
Art. 46 - Orario di lavoro
Art. 47 - Riposo settimanale
Art. 48 - Lavoro notturno
Art. 49 - Festività
Art. 50 - Reperibilità
Capo III - Provvedimenti disciplinari
Art. 51 - Disposizioni generali
Art. 52 - Sanzioni disciplinari
Art. 53 - Censura scritta
Art. 54 - Sospensione dal servizio
Art. 55 - Licenziamento in tronco
Art. 56 - Licenziamento di diritto
Art. 57 - Sospensione cautelare obbligatoria
Art. 58 - Sospensione cautelare facoltativa
Art. 59 - Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale
Art. 60 - Effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare
Art. 61 - Assegno alimentare
Art. 62 - Opposizione avverso il procedimento disciplinare
Art. 63 - Premorienza del dipendente alla decisione del ricorso
Capo IV - Diritti del personale
Art. 64 - Elementi costitutivi della retribuzione mensile
Art. 65 - Minimi di stipendio base
Art. 66 - Cumulo di mansioni
Art. 67 - Cambiamento di mansioni - Effetti
Art. 68 - Prestazioni del quadro a favore di più consorzi
Art. 69 - Partecipazione dei quadri ad iniziative di carattere interconsortile
Art. 70 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 71 - Anzianità per benemerenze belliche ai fini del trattamento economico
Art. 72 - Anzianità convenzionale ai fini degli aumenti periodici
Art. 73 - Svolgimento della carriera economica
Art. 74 - Effetti della promozione e dello svolgimento della carriera economica sugli aumenti periodici
Art. 75 - Retribuzione annua
Art. 76 - Indennità di funzione per i quadri
Art. 77 - Indennità per gli operai con incarico di capo degli operai avventizi
Art. 78 - Compenso per lavoro straordinario e festivo
Art. 79 - Banca delle ore
Art. 80 - Compenso per lavoro ordinario notturno
Art. 81 - Compenso per lavoro prestato in turni
Art. 82 - Trasferte e missioni
Art. 83 - Rimborso danni all'automezzo di proprietà del dipendente
Art. 84 - Indennità di trasferimento
Art. 85 - Ritenute
Art. 86 - Responsabilità civile verso terzi
Art. 87 - Rimborso spese legali
Art. 88 - Innovazioni ed invenzioni
Capo V - Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio
Art. 89 - Ferie annuali
Art. 90 - Permessi ordinari
Art. 91 - Permessi straordinari
Art. 92 - Congedi per eventi e cause particolari
Art. 93 - Congedo matrimoniale
Art. 94 - Chiamata o richiamo alle armi
Art. 95 - Infortunio e malattia extraprofessionali
Art. 96 - Infortunio e malattia per cause di servizio
Art. 97 - Accertamenti sanitari
Art. 98 - Mantenimento dell'alloggio in caso di malattia o di infortunio
Art. 99 - Anticipazione, cumulo e detrazione delle prestazioni assicurative e previdenziali
Art. 100 - Gravidanza e puerperio
Art. 101 - Aspettativa senza diritto a retribuzione
Capo VI - Prestazioni sanitarie e previdenziali integrative
Art. 102 - Prestazioni sanitarie integrative
Art. 103 - Previdenza integrativa
Capo VII - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 104 - Cause di cessazione del rapporto
Art. 105 - Dispensa nell'interesse del servizio
Art. 106 - Dimissioni volontarie
Art. 107 - Dimissioni d'ufficio
Art. 108 - Limiti di età
Art. 109 - Divieto di contratti d'opera con ex dipendenti consorziali
Art. 110 - Certificato di servizio
Art. 111 - Consegne
Art. 112 - Preavviso
Art. 113 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 114 - Computo del periodo di preavviso
Capo VIII - Trattamento di fine rapporto
Art. 115 - Diritto al trattamento di fine rapporto
Art. 116 - Anzianità di servizio
Art. 117 - Arrotondamento delle frazioni di mese
Art. 118 - Anzianità per benemerenze belliche al fini del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti dei consorzi di bonifica fino al 31 maggio 1982
Art. 119 - Anzianità per benemerenze belliche ai fini del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti dei consorzi di miglioramento fondiario fino al 31 maggio 1982
Art. 120 - Reversibilità dei trattamenti di pensione liquidati fino al 31 maggio 1982 o spettanti nei casi speciali di cui agli articoli 96 e 105
Titolo IV - Rapporti di lavoro a tempo parziale e telelavoro
Art. 121 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 122 - Disciplina sperimentale del telelavoro
 
 Titolo V - Disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi
Art. 123 - Classificazione degli operai
Art. 124 - Requisiti per l'assunzione
Art. 125 - Periodo di prova
Art. 126 - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 127 - Doveri degli operai
Art. 128 - Orario di lavoro - Festività
Art. 129 - Cambiamento di mansioni - Effetti
Art. 130 - Provvedimenti disciplinari
Art. 131 - Retribuzione
Art. 132 - Trattamento economico per ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività e trattamento di fine rapporto (3° elemento)
Art. 133 - Minimi di paga base
Art. 134 - Cumulo di mansioni
Art. 135 - Compenso per lavoro straordinario e festivo
Art. 136 - Trasferte e missioni
Art. 137 - Indennità di trasferimento
Art. 138 - Ritenute
Art. 139 - Impossibilità sopravvenuta della prestazione
Art. 140 - Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti
Art. 141 - Cause di cessazione del rapporto
Art. 142 - Consegne
Art. 143 - Preavviso
Art. 144 - Riassunzione operai a tempo determinato
Art. 145 - Trasformazione rapporto operai avventizi
Parte II - Disciplina specifica
Titolo I - Disciplina specifica dei rapporti di lavoro dei dipendenti dai Consorzi di bonifica

Art. 146 - Estensione del fondo di previdenza
Titolo II - Disciplina specifica dei rapporti di lavoro dei dipendenti dai Consorzi di miglioramento fondiario
Art. 147 - Anticipazione dell'assegno per il nucleo familiare e delle indennità per cassa integrazione salari operai agricoli (Cisoa) agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Parte III - Contrattazione integrativa aziendale
Art. 148 - Contrattazione integrativa aziendale
Art. 149 - Incentivi all'attività di progettazione
Parte IV - Disposizioni transitorie e finali
Titolo I - Disposizioni transitorie

Art. 150 - Mantenimento a titolo personale della stabilità del rapporto di lavoro
Art. 151 - Copertura automatica dei posti di ruolo vacanti al 1 agosto 1994
Art. 152 - Accorpamenti o fusioni di più consorzi
Art. 153 - Commissione paritetica per l'esame dei criteri di classificazione del personale
Titolo II - Disposizioni finali
Art. 154 - Decorrenza e durata del contratto
Art. 155 - Disposizioni irretroattive
Art. 156 - Procedure di rinnovo del contratto collettivo di lavoro
Art. 157 - Allegati
Allegati

A) Tabelle dei minimi di stipendio base dei dipendenti consortili e tabelle delle retribuzioni orarie degli operai avventizi.
B) Accordo nazionale trasferte e missioni.
C) Tabella delle mensilità di retribuzione spettanti a titolo di indennità di anzianità per servizio prestato fino al 31 maggio 1982.
D) Accordo 20 maggio 1977 sulle "Festività soppresse".
E) Regolamento delle trattenute per contributi sindacali.
F) Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale.
G) Accordi 20 settembre 1983 per l'attuazione della L. 31 marzo 1979, n. 92.
H) Accordo 30 marzo 1983, come modificato dall'accordo 24 aprile 1985, per la concessione delle anticipazioni sul TFR di cui all'art. 2120 cod. civ. nuovo testo.
I) Documento della commissione tecnica intersindacale in ordine all'attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 297.
L) Accordo 24 aprile 1985 relativo all'applicazione sul TFR dei benefici di cui all'art. 2 della L. 24 maggio 1970 n. 336.
M) Fac-simile di contratto di inserimento.
N) Fac-simile di contratto di apprendistato.
O) Prestazioni sanitarie integrative.
P) Accordo collettivo nazionale 22/1/1996 recante norme per l'applicazione del nuovo regime in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 19/9/94, n. 626).
Parte prima
o 1) Modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
o 2) Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tempo di lavoro retribuito dedicabile allo svolgimento della funzione
o 3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
3.1 - Accesso ai luoghi di lavoro.
3.2 - Modalità di consultazione
3.3 - Informazioni e documentazione aziendale
o 4) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
o 5) Riunioni periodiche
Parte seconda - Organismi paritetici territoriali
Parte terza - Uso di attrezzature munite di videoterminali
Parte quarta - Decorrenza e durata
Q) Accordo collettivo nazionale 29/7/1996 per la definizione degli indirizzi di attuazione della contrattazione integrativa aziendale.
R) Accordo collettivo nazionale 27/7/1999 per l'elezione della RSU.
Parte prima - Modalità di costituzione e di funzionamento
o 1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
o 2. Composizione della RSU
o 3. Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri
o 4. Numero dei componenti
o 6. Compiti e funzioni
o 7. Durata e sostituzione nell'incarico
o 8. Funzionamento della RSU
o 9. Delegati sindacali
o Rinvio all'accordo quadro
o Clausola finale
Parte seconda Disciplina delle elezioni della RSU
o 1. Modalità per indire le elezioni
o 2. Quorum per la validità delle elezioni
o 3. Elettorato attivo e passivo
o 4. Presentazione delle liste
o 5. Commissione elettorale
o 6. Compiti della Commissione
o 7. Affissioni
o 8. Scrutatori
o 9. Segretezza del voto
o 10.Schede elettorali
o 11.Preferenze
o 12.Modalità della votazione
o 13.Composizione del seggio elettorale
o 14.Attrezzatura del seggio elettorale
o 15.Riconoscimento degli elettori
o 16.Compiti del Presidente
o 17.Operazioni di scrutinio
o 18.Ricorsi alla Commissione elettorale
o 19.Comitato dei garanti
o 20.Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
o 21.Adempimenti del Consorzio
o 22.Clausole finali
S) Protocollo d'intesa 11/7/2000 sulla "previdenza integrativa".
T) Accordo collettivo nazionale 24/4/2001 sulla determinazione dei minimi di stipendio base spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto successivamente al 15/7/2000.
U) Accordo 18/6/2001 per l'attuazione della legge 12/6/1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
• Art. 1 - Premesse
• Art. 2 - Diritto di sciopero
• Art. 3 - Ambito di applicazione
• Art. 4 - Titolarità
• Art. 5 - Tentativo preventivo di conciliazione e procedura di raffreddamento
• Art. 6 - Proclamazione e preavviso
• Art. 7 - Durata dello sciopero
• Art. 8 - Revoche e sospensioni
• Art. 9 - Adempimenti dei Consorzi e normalizzazione del servizio
• Art. 10 - Individuazione delle prestazioni indispensabili
• Art. 11 - Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili
• Art. 12 - Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi
• Art. 13 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario
• Art. 14 - Norme sanzionatorie
• Art. 15 - Decorrenza e durata
V) Fac-simile di lettera di informazione alle RSA/RSU sull'assunzione di lavoratori a tempo parziale e sullo svolgimento di lavoro supplementare.
Z) Disciplina sperimentale del telelavoro.
X) Molestie sessuali e "mobbing".
• a. molestie, discriminazioni
• b. mobbing

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

Il giorno 1 giugno 2005, in Roma tra lo Snebi […] e la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Filbi-Uil [….] assistiti dal Segretario Generale della Uila-Uil […] si stipula il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Parte I - Disciplina comune
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi.
Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del presente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 41 e 42, ai dipendenti dai Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°.
Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nelle parti terza e quarta.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima.
Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni.
Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta.
Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico.
Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati.
Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell'esiguo numero di ditte consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo Snebi e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 34.

Titolo II - Rapporti sindacali
Capo I - Sistema di informazioni sulle attività consortili programmi di attività - Occupazione
Art. 4 - Sistema di informazioni sulle attività consortili

In sede di predisposizione delle proposte. di programmi d'esecuzione di nuove opere e di manutenzione straordinaria di opere già eseguite, da presentarsi alla Regione o ad altri Enti locali competenti in materia di programmazione, l'Organizzazione regionale dei Consorzi e le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto si incontreranno per discutere le proposte stesse, sia in relazione agli indirizzi programmati dalla stessa Regione, sia in riferimento agli effetti quantitativi e qualitativi sull'occupazione, sia allo scopo finale di conseguire l'inserimento dei predetti interventi nelle previsioni di programmi di attività da svolgere nella Regione e di finanziamento da parte della Regione stessa e delle altre Amministrazioni pubbliche.
Qualora la predisposizione dei programmi di cui al 1° comma interessi uno o più Consorzi di un'unica provincia, detti incontri preventivi si potranno realizzare a livello provinciale tra i singoli Consorzi e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Le Organizzazioni sindacali di cui ai precedenti commi esprimeranno le loro valutazioni in ordine ai programmi oggetto del confronto.
I Consorzi convocheranno perlomeno una volta l'anno le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, unitamente alle RSA o RSU, per un'informazione sulle previsioni inerenti l'attività che si propongono di svolgere nell'anno successivo. Detto incontro dovrà aver luogo entro il 31 marzo di ciascun anno.
In data successiva a quella in cui saranno svolti gli incontri previsti al 1° comma, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, avrà luogo in sede nazionale, tra le parti contraenti il presente contratto, un incontro volto a dibattere i problemi connessi ai programmi di sviluppo delle attività istituzionali dei Consorzi di bonifica con riguardo particolare a quello di valorizzazione, difesa e tutela del territorio e dell'ambiente, agli investimenti pubblici necessari per l'assolvimento di tali attività ed ai prevedibili effetti sull'occupazione.
A tal fine lo Snebi invierà preventivamente alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori una breve relazione sui temi su cui avrà luogo il dibattito.

Art. 5 - Divieto del ricorso all'appalto per le attività di esercizio delle opere e impianti consortili
I Consorzi provvedono all'esercizio delle opere e degli impianti consortili direttamente con il personale dipendente (avventizio o fisso), evitando di far ricorso per tali attività ad appalti.

Art. 6 - Contratto d'appalto
In caso di esecuzione di opere mediante ricorso all'appalto i Consorzi inseriranno nel contratto d'appalto e nel capitolato speciale apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi da esse derivanti nei confronti dei loro dipendenti dalle norme di legge vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza sul lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonché al rispetto delle norme contrattuali collettive del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.

Art. 8 - Mobilità
Allo scopo di realizzare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, i Consorzi possono disporre la mobilità del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere nell'ambito dei singoli comprensori consortili informandone le RSA/RSU.

Capo II - Diritti sindacali e controversie
Art. 10 - Rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti nell'azienda

[…]
Le RSU, una volta costituite, subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni contrattuali collettive.

Art. 12 - Affissioni
Le RSA/RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il Consorzio ha l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i dipendenti all'interno della sede consorziale e degli eventuali uffici e stabilimenti periferici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 13 - Compiti dei dirigenti delle RSA/RSU
Compito fondamentale dei dirigenti delle RSA/RSU è tutelare i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro in un quadro di costruttive relazioni sindacali.
Spetta in particolare ai dirigenti medesimi:
1) esaminare con l'Amministrazione consortile, ai fini di una valutazione globale, nel corso di un apposito incontro che dovrà avvenire entro il 15 novembre di ogni anno, i prevedibili interventi di manutenzione ordinaria delle opere nell'ambito del comprensorio e l'attività di esercizio delle stesse, nonché acquisire i dati previsionali di bilancio relativi agli interventi di manutenzione e di esercizio;
2) intervenire per l'esatta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni ed in particolare per i casi di assunzione a termine di personale di 5a, 6a e 7a fascia funzionale, per i quali l'Amministrazione informerà preventivamente le RSA/RSU;
3) intervenire altresì per l'esatta osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e proporre l'assunzione di quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per la tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore, e dell'ambiente di lavoro;
4) allo scopo di realizzare il maggiore consenso possibile sui piani di organizzazione variabile, esaminare con l'Amministrazione consortile, prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei piani di organizzazione variabile da questa predisposti ed esprimere un parere su tali schemi. I predetti schemi devono essere consegnati alle RSA/RSU di norma almeno 40 giorni prima che siano adottati i relativi provvedimenti.
Nel caso di variazioni parziali dei piani di organizzazione variabile gli schemi dei provvedimenti di variazione devono essere consegnati alle RSA/RSU di norma, almeno 30 giorni prima.
All'inizio di ogni anno il Consorzio informerà le RSA/RSU sul prevedibile utilizzo del personale che sarà improntato al miglior funzionamento degli uffici nel rispetto di una equa ripartizione dei carichi di lavoro;
[…]
6) intervenire per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro;
7) raggiungere con l'Amministrazione consortile intese sui criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio, nonché intese sull'individuazione, nel rispetto della vigente legislazione in materia, delle mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi (v. art. 26, 4° e 5° comma);
[…]
16) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte del dipendente interessato.
[…]

Art. 23 - Formazione professionale e continua
Lo Snebi e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto concordano di aderire al fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, fermo rimanendo che la partecipazione finanziaria di cui all'ultimo periodo del 1° comma del citato art. 118, si limita alla quota relativa ai dipendenti per i quali i Consorzi siano tenuti a versare la contribuzione per la disoccupazione involontaria. Rimane altresì fermo che i corsi di formazione debbono riguardare le materie relative alle attività e funzioni svolte dai Consorzi di bonifica.
Lo Snebi e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessiva delle attività consortili, sostengono e promuovono, anche indirettamente, percorsi formativi.
Al fine di incentivare l'attività di formazione professionale le parti s'impegnano, a tutti i livelli, ad esercitare un attivo ruolo di promozione e d'indirizzo, diretto anche ad acquisire al settore consortile la quantità di risorse pubbliche adeguate a garantire l'attuazione di programmi di formazione.
I criteri d'individuazione dei lavoratori e le modalità d'orario connesse alla partecipazione agli interventi formativi saranno oggetto di confronto tra le Amministrazioni e le RSA/RSU in sede aziendale.

Art. 26 - Ambiente di lavoro e nocività
Lo Snebi e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di promuovere, diffondere e consolidare prassi tecniche, tecnologie e comportamenti consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge.
I lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione o la presenza di agenti chimici o biologici pericolosi o sostanze nocive sono quelli previsti dalla legge e sono sottoposti alle procedure previste dalla specifica vigente legislazione.
I Consorzi attuano le procedure e gli interventi necessari al fine di eliminare i rischi legati ai lavori di cui al 2° comma; laddove ciò non fosse possibile, i Consorzi si impegnano a definire, d'intesa con le RSA/RSU, le condizioni di sicurezza da attuare nello svolgimento del lavoro.
I Consorzi, d'intesa con le RSA/RSU, stabiliscono criteri di rotazione degli addetti allo svolgimento dei lavori di cui al precedente 2° comma al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.
Le Amministrazioni, d'intesa con le RSA/RSU, provvedono inoltre ad individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno nelle attività di cui al precedente 2° comma.
I Consorzi sono tenuti a dotare gli addetti di cui al precedente comma dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva necessari per la tutela della loro salute ed integrità fisica (come maschere, occhiali, ecc.).
I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti con cura da parte del dipendente. In caso di deterioramento per l'uso dovranno essere sostituiti dal Consorzio.
Ai lavoratori addetti ai lavori di cui al 2° comma viene concessa una giornata di permesso retribuito all'anno per l'effettuazione di visite mediche, mirate all'accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio specifico lavorativo.
I lavoratori eventualmente esposti al rischio amianto devono essere sottoposti a tutte le misure di prevenzione e di sorveglianza previste dalle norme vigenti e devono disporre di mezzi di prevenzione e protezione individuale che garantiscano la necessaria sicurezza.

Art. 27 - Assemblea dei lavoratori
I dipendenti hanno diritto di riunirsi, nelle sedi in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, si svolgono in locali messi a disposizione dal Consorzio e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle Organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente contratto, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicato al Consorzio.
[…]

Art. 33 - Controversie collettive
Per tutte le controversie collettive che insorgano fra le parti per l'applicazione del presente contratto, deve essere esperito, prima di ogni altra azione nella sede competente, un tentativo di conciliazione a mezzo dello Snebi e delle Organizzazioni regionali dei dipendenti consorziali, facenti capo alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, salva la facoltà di proporre il ricorso interruttivo eventualmente necessario.
Ove tale azione in sede regionale risultasse vana, le parti esperiranno il tentativo di conciliazione in sede nazionale.
I tentativi, tanto in sede regionale quanto in sede nazionale, si considerano in ogni caso conclusi negativamente ove le relative vertenze non risultino amichevolmente risolte entro 45 giorni.
Esauriti tali tentativi, le parti hanno la più ampia libertà d'azione.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Art. 34 - Commissione paritetica nazionale
È istituita in Roma la Commissione paritetica nazionale con il compito di esaminare le eventuali divergenze in ordine all'interpretazione delle norme del presente contratto.
La Commissione è composta da 6 membri: 3 nominati dallo Snebi e 3 designati da ciascuna delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri. La Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei quattro Sindacati indicati al secondo comma, entro sessanta giorni dalla richiesta medesima.
La convocazione, in ogni caso, è effettuata dallo Snebi.
La Commissione decide, in via definitiva, quale espressione della volontà contrattuale delle parti, con il voto favorevole di almeno 5 membri
Per ogni questione o gruppo di questioni sottoposte all'esame della Commissione verrà redatto un verbale.

Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro del personale che esplica la propria attività in modo esclusivo e continuativo per i consorzi
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 35 - Requisiti per l'assunzione

Per l'assunzione del personale sono richiesti i seguenti requisiti:
[…]
d) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da espletare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario;
e) i titoli di studio prescritti dalla legge e dai singoli regolamenti consorziali, unitamente al possesso delle necessarie attitudini e capacità per il regolare disimpegno delle mansioni inerenti alla qualifica da assegnare.
[…]

Art. 38 - Apprendistato
[…]
L'acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un'attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell'apposito libretto formativo, non inferiore a 120 ore l'anno, per ciascuno degli anni di durata del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico.
Per le qualifiche rientranti nella quarta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d'escavatorista e d'operatore di macchine operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico.
Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell'anno.
Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica necessaria per l'acquisizione delle competenze di base e tecnico- professionali.
Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell'attività formativa all'interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione.
Il contratto d'apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventualmente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta.
[…]

Art. 39 - Contratto di inserimento
[…]
Le modalità di definizione dei progetti individuali di inserimento e la qualità e l'entità dell'eventuale attività formativa da svolgere per realizzare l'inserimento, sono quelle indicate nel fac simile di contratto/progetto, Allegato M al presente CCNL Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di istruzione informatica, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
La formazione pratica effettuata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro è affidata ad un tutore aziendale che, se dipendente aziendale, dovrà possedere quale requisito minimo quello di essere inquadrato in categoria non inferiore a quella di sbocco del lavoratore titolare del contratto d'inserimento. La formazione impartita dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino previsto dall'art. 2, lettera I del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle more dell'approvazione del citato libretto la formazione sarà annotata dal Consorzio su libretti eventualmente predisposti da istituzioni pubbliche regionali o provinciali.
[…]

Capo II - Doveri del personale
Art. 46 - Orario di lavoro

La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7a, 6a e 5a, limitatamente per quest'ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo-contabile, tecnica ed agraria, nonché per il personale della 3a fascia funzionale addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici.
Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2a, 3a e 5a non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonché per il personale inquadrato nella 1a e nella 4a fascia funzionale, l'orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua.
La durata media dell'orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento all'anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre.
L'orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato.
Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevederà, d'intesa fra il Consorzio e le RSA/RSU, la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l'istituzione di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva.
La ripartizione dell'orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell'anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU
Nell'effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell'anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.
Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10.
L'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane l'anno, da 50 a 43 ore.
Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l'arco dell'anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.
Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.
L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU
[…]
La durata, la distribuzione e l'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro.
Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 26, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull'orario giornaliero ordinario, fermo restando l'importo della retribuzione.
Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un'altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell'orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività.
Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell'acqua; sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo.
Chiarimento a verbale
La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l'espletamento dell'attività di cui al 9° comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l'ipotesi contemplata al comma 11°.

Art. 47 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero previste dalla legge. Fanno eccezione alla disposizione di cui al precedente comma:
- le attività di lavoro svolte a turni, ogni qual volta il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
- le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Nel caso di cui al primo alinea del precedente comma del presente articolo il riposo compensativo del mancato riposo settimanale sarà goduto entro i tre giorni successivi alla fine del secondo turno.
Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto ad attività il cui svolgimento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche, soddisfa interessi rilevanti della collettività ed è di pubblica utilità.
Ai lavoratori, siano essi quadri, impiegati od operai, adibiti alle attività di cui ai precedenti commi secondo, secondo alinea, e quarto, nei confronti dei quali non sia possibile, garantire il diritto al riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, da cumulare con le undici ore di riposo giornaliero, devono essere riconosciuti periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre giorni dal mancato riposo.

Art. 48 - Lavoro notturno
[…]
Dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22 alle ore 6.
[…]
Nell'ipotesi d'introduzione del lavoro notturno o di modificazione della disciplina del lavoro notturno in essere, il Consorzio effettuerà una consultazione preventiva delle RSA/RSU, convocandole con un preavviso di almeno tre giorni. La consultazione deve concludersi entro sette giorni dall'inizio.
Qualora non risultino costituite le RSA/RSU la consultazione va effettuata con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
L'orario giornaliero di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salvo i casi di esigenze connesse ad eventi eccezionali ed emergenze.
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti a lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto. Gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari e non forniti dal servizio sanitario nazionale saranno a carico del Consorzio, che assumerà, altresì, a proprio carico anche i ticket delle prestazioni del predetto servizio sanitario nazionale. Saranno, inoltre, a carico del Consorzio gli eventuali accertamenti diagnostici che, per il loro carattere d'urgenza, riconosciuto dal medico competente in materia di tutela della salute e della sicurezza non potrebbero essere utilmente svolti attraverso il servizio sanitario nazionale.
Ai lavoratori notturni, adibiti a lavorazioni, che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, comprese nell'elenco approvato con l'emanando decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono garantite, previa consultazione con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza o, in mancanza, con le RSA/RSU, appropriate misure di prevenzione e di protezione personale e collettiva.
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alle prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
Nell'ipotesi in cui mansioni equivalenti diurne non siano esistenti o disponibili, il Consorzio potrà adibire il lavoratore divenuto inidoneo al lavoro notturno, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento economico in godimento.

Art. 50 - Reperibilità
I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibili fuori dell'orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro.
Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le RSA/RSU dei turni di reperibilità.
[…]
La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori.
Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un'indennità giornaliera […]

Capo IV - Diritti del personale
Art. 78 - Compenso per lavoro straordinario e festivo
Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, prestazione di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per ciascun dipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale da concordare con le RSA/RSU.
[…]

Art. 79 - Banca delle ore
I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla trasformazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro straordinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario.
La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordinario in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno.
I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comunque non oltre il primo semestre dell'anno solare successivo.
Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro straordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili.
Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensativo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straordinario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell'anno.

Capo V - Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio
Art. 97 - Accertamenti sanitari

Il Consorzio ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 100 - Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.
[…]

Capo VII - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 105 - Dispensa nell'interesse del servizio

Il dipendente può essere dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute o per accertata incapacità all'adempimento delle sue funzioni.
Il provvedimento di dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute, è adottato dal Consorzio sulla base del parere espresso da un Collegio medico costituito nel modo previsto all'art. 95.
Acquisito il parere del Collegio medico e prima di adottare il relativo provvedimento, il Consorzio, su richiesta del lavoratore interessato, dovrà valutare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle in precedenza svolte e ad esse equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento economico in godimento, purché la prestazione da rendere nelle nuove mansioni sia proficuamente utilizzabile nell'ambito della struttura organizzativa consortile.
Il provvedimento di dispensa per incapacità deve essere preceduto dal conforme parere di una Commissione composta da cinque membri, nominati come segue:
- uno, con funzioni di Presidente, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori nel cui circondario ha sede la Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio;
- due dal Sindacato Nazionale dei Consorzi;
- due dal Sindacato al quale il dipendente è iscritto od ha conferito mandato nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Qualora entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i Sindacati non abbiano provveduto ad effettuare le nomine di loro spettanza, queste sono devolute all'Assessorato regionale al lavoro o, in caso di mancata designazione di quest'ultimo nello stesso termine, all'Ufficio provinciale del lavoro competente per la provincia ove ha sede il Consorzio.
[…]

Art. 109 - Divieto di contratti d'opera con ex dipendenti consorziali
Agli ex dipendenti consorziali, il cui rapporto di lavoro sia cessato per raggiunti limiti di età e/o di servizio o per le altre cause indicate alle lettere da d) ad l) dell'art. 104, non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dei Consorzi, rimanendo quindi esclusa la facoltà di stipulare con i predetti ex dipendenti contratti d'opera.

Titolo IV - Rapporti di lavoro a tempo parziale e telelavoro
Art. 122 - Disciplina sperimentale del telelavoro

I Consorzi hanno la facoltà di definire progetti per la sperimentazione del telelavoro e di attuarli, d'intesa con i lavoratori con le modalità e nei limiti stabiliti nell'allegato Z al presente contratto collettivo.

Titolo V - Disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi
Art. 124 - Requisiti per l'assunzione

Gli operai sono assunti in base alle norme di legge vigenti.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti requisiti:
[…]
d) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da esplicare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario.
[…]

Art. 128 - Orario di lavoro - Festività
La durata dell'orario ordinario settimanale non può superare le 38 ore settimanali di media nell'arco della durata del rapporto.
La ripartizione dell'orario normale nei vari mesi in modo che sia rispettata la media, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU
Nell'effettuare tale ripartizione le parti potranno fissare, per un periodo corrispondente alla metà della durata del rapporto, orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media, dei minori orari fissati per il restante periodo, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.
Per le occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata massima del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata massima giornaliera di lavoro ordinario non può superare le 10 ore.
La durata dell'orario di lavoro dei dipendenti addetti alle occupazioni di cui al precedente comma è ridotta, per un periodo pari al 30% della durata dell'intero rapporto di lavoro, da 50 a 44 ore settimanali.
Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante il rapporto di lavoro per alcuni periodi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.
[…]
L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 6° comma saranno determinate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU
La durata e la distribuzione dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU, al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione Provinciale del lavoro.
Resta ferma, per gli operai avventizi dei Consorzi di miglioramento fondiario, l'eventuale diversa disciplina dell'orario di lavoro già concordata in sede locale, purché nel rispetto della media di orario annuo di cui ai precedenti commi.
[…]
Qualora gli operai siano addetti a lavori considerati pesanti o nocivi ai sensi del CCNL. 30 luglio 1970 e relativi accordi circoscrizionali, restano in vigore le riduzioni dell'orario ordinario di lavoro contemplate dai predetti accordi circoscrizionali in vigore al 31 dicembre 1973. In mancanza di tali accordi trova applicazione la norma di cui al 17° comma dell'art. 46 del presente contratto.
Chiarimento a verbale
La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore distribuite secondo le intese di cui al 9° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l'espletamento dell'attività di cui al 4° comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l'ipotesi contemplata al 7° comma.

Art. 135 - Compenso per lavoro straordinario e festivo
Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, prestazione di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere le 250 ore annue, salvo caso eccezionali.
Non è ammesso riposo sostitutivo del lavoro straordinario prestato.
[…]

Art. 140 - Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti
Per le assicurazioni sociali obbligatorie, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattie e per l'assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.
[…]

Parte IV - Disposizioni transitorie e finali
Titolo I - Disposizioni transitorie
Art. 153 - Commissione paritetica per l'esame dei criteri di classificazione del personale

È costituita una Commissione paritetica, composta di sei membri in rappresentanza dello Snebi e di sei membri nominati da Flai-Cgil, Fai-Cisl, e Filbi-Uil, in ragione di due per ogni organizzazione, avente il compito di valutare se i criteri di classificazione del personale consortile, previsti dal presente CCNL siano tutt'ora rispondenti alle odierne esigenze funzionali ed organizzative dei Consorzi e di formulare conseguenti proposte in merito.
La Commissione concluderà i lavori con una relazione, sottoscritta da tutti i componenti, che sarà trasmessa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per le successive determinazioni.
La Commissione inizierà i propri lavori entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto e li concluderà otto mesi prima della scadenza del contratto medesimo.

Allegati
Allegato P
Accordo collettivo nazionale 22/1/96 recante norme per l'applicazione del nuovo regime in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
Il giorno 22 gennaio 1996, in Roma tra lo Snebi […] e la Flai-Cgil [….], la Fisba-Cisl […], la Filbi-Uil […]
- visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori in materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
- considerato che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
- ravvisata l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio e la formazione di detta rappresentanza;
- ritenuto che la logica sulla quale il D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 fonda i rapporti tra le parti nella materia è diretta a superare posizioni di conflittualità e si ispira a criteri di partecipazione;
si è convenuto quanto segue:

Parte prima
1) Modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezz
a

Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato di norma dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.
Sono eleggibili come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza anche i lavoratori a tempo determinato, purché sia presente nel Consorzio almeno un RLS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In assenza di rappresentanze sindacali aziendali il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nel loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Il verbale è comunicato al Consorzio entro cinque giorni dalla data della elezione.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in servizio presso il Consorzio alla data in cui si svolgono le elezioni. Possono essere eletti rappresentanti per la sicurezza tutti i lavoratori titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, alla stessa data.
La durata dell'incarico è di tre anni.
L'elezione del rappresentante per la sicurezza dovrà svolgersi in ore corrispondenti alle ultime dell'orario giornaliero di lavoro per il periodo di tempo strettamente necessario agli adempimenti elettorali.

2) Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tempo di lavoro retribuito dedicabile allo svolgimento della funzione
In ciascun Consorzio il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà di:
-1 rappresentante nei Consorzi che occupano sino a 200 dipendenti;
-3 rappresentanti nei Consorzi che occupano più di 200 dipendenti.
Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 19 D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 ciascun rappresentante per la sicurezza può dedicare le seguenti ore di lavoro retribuito, nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro contrattualmente previsto:
-20 ore annue nei Consorzi che occupano fino a 50 dipendenti;
-25 ore annue nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti;
-30 ore annue nei Consorzi che occupano oltre 101 dipendenti.
Le predette ore di lavoro retribuite da dedicare alle funzioni previste all'art. 19 D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, non vengono utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dalle lettere b), c), d), g), i) ed l) del citato art. 19.
Ai fini del computo dei dipendenti di cui al presente punto 2) i dipendenti da prendere in considerazione sono quelli titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e quelli avventizi, nei confronti dei quali trova applicazione il CCNL al quale è allegato il presente accordo. Per i lavoratori a tempo determinato e per gli avventizi, il computo dei dipendenti su base annua è fatto con il meccanismo del pro rata in ragione dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Chiarimento a verbale
Tenuto conto della definizione che il D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e successive modificazioni danno dell'unità produttiva, le parti si danno atto che nell'ambito dei Consorzi non è dato ravvisare l'esistenza di unità produttive per le quali sorga problema di nomina di rappresentanti per la sicurezza.

3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

3.1 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto d'accesso ai luoghi di lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

3.2 - Modalità di consultazione
Laddove il D. Lgs. n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo tempestivo e preventivo all'assunzione di una decisione o di un orientamento.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le pro- poste formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

3.3 - Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 626/1994.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il documento sulla valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 626/1994, custodito presso il Consorzio ai sensi dell'art. 4 comma 3 del citato D. Lgs.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto del segreto d'ufficio.

4) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett g) del D. Lgs. n. 626 del 1994 e nei contenuti minimi individuati dal D.M. 16 gennaio 1997.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà durante l'orario ordinario di lavoro. Il programma formativo deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, provvede ad una integrazione della formazione del rappresentante per la sicurezza.
Impegno a verbale
Le parti si adopereranno affinché i Consorzi facciano ricorso alla formazione finanziata dall'Inail e/o da altri organismi.

5) Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 626/1994 la riunione periodica prevista dal comma 1 del predetto art. 11 è convocata con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere, anche prima della scadenza annuale, la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

Parte seconda - Organismi paritetici territoriali
Vengono istituiti, a livello regionale, organismi paritetici cui sono affidati i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
- definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
- conciliazione delle eventuali controversie che dovessero insorgere presso i Consorzi sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 e dal presente accordo.
Gli organismi paritetici regionali sono composti da 6 membri: tre designati dalla Unione Regionale dei Consorzi su richiesta dello Snebi e tre designati dalle Organizzazioni sindacali regionali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente accordo, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.

Parte terza - Uso di attrezzature munite di videoterminali
Fermo restando quanto previsto al titolo VI del decreto legislativo 19/9/1994, n. 626, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale per almeno 4 ore giornaliere consecutive, ha diritto ad interrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa.
Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tali, non sono riassorbibili all'interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
È vietata la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

Parte quarta - Decorrenza e durata
Il presente accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 1999. Il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta l'accordo continua a produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.
Impegno a verbale
Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626, cui si riferisce il presente accordo, le parti si impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell'accordo medesimo alle innovazioni legislative.

Allegato R
Accordo per l'elezione delle RSU
Parte prima - Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione

[…]
Nei Consorzi che occupino meno di 15 dipendenti, continueranno ad applicarsi le normative previste dal CCNL in materia di RSA.
[…]

6. Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali.
Le RSU esercitano i poteri di contrattazione collettiva secondo le modalità stabilite dal contratto.

9. Delegati sindacali
I delegati sindacali, eletti a norma del vigente CCNL nei Consorzi che occupino sino a 15 dipendenti, continuano ad esercitare i diritti e i doveri previsti dalle norme contrattuali e di legge vigenti.

Rinvio all'accordo quadro
Le regole dell'accordo interconfederale 20/12/1993 e del Protocollo 23/7/1993 non modificate dal presente accordo, sono applicabili anche se non espressamente richiamate.

Allegato Z
Disciplina sperimentale del telelavoro
Premessa

Considerato che il telelavoro permette ai Consorzi di modernizzare l'organizzazione del lavoro e consente ai lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette loro di conciliare maggiormente l'attività lavorativa con le proprie esigenze familiari e sociali e che, utilizzando al meglio le potenzialità insite negli strumenti propri della società dell'informazione, risultano accresciute le possibilità di coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità di impiego, si conviene quanto segue

1. I Consorzi possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro ai fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso il miglior impiego delle risorse umane.
[…]
8. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese del Consorzio, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori.
[…]
11. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori che svolgono analoghe funzioni nei locali del Consorzio. Non è ammessa variazione dei carichi di lavoro e dei livelli di prestazioni di lavoro inizialmente pattuiti, salvo richiesta del Consorzio alla quale aderisca il lavoratore.
[…]
17. I Consorzi sono responsabili della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore sulla postazione di lavoro, conformemente alla normativa vigente e alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, i responsabili competenti dei Consorzi e dei lavoratori dipendenti possono accedere al luogo in cui è svolto il telelavoro, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
18. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità alla formazione, nei luoghi e nei tempi previsti per tutti gli altri lavoratori. Essi, inoltre ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
[…]
20. Il Consorzio garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori del Consorzio, come l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni del Consorzio medesimo.
21. I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all'interno del Consorzio. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
[…]
24. I Consorzi daranno informazione preventiva alla RSA/RSU nel caso di ricorso al telelavoro.

Allegato X
Molestie sessuali e mobbing

Il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge ed alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, nei patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, nonché dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali della Comunità europea.
Relazioni interpersonali improntate al rispetto reciproco, in cui ciascuno è tenuto a rispettare la dignità e la personalità dell'altro e in cui ciascuno ha diritto ad essere rispettato nella propria dignità e personalità, sono condizioni imprescindibili per la tutela della dignità della persona di cui l'organizzazione aziendale è tenuta a farsi carico, promuovendo le iniziative opportune a vietare e contrastare le azioni lesive di tali diritti.
Costituisce violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento, verbale o di altro tipo, riconducibile a molestie, molestie sessuali, discriminazioni e mobbing.

a. molestie, discriminazioni
Le molestie riferite al sesso di una persona e le molestie sessuali sono lesive dell'integrità della persona e contrarie al principio di non discriminazione. Le parti assumono le definizioni indicate dalla Direttiva europea 2002/73:

-Discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga;
-Discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
-Molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
-Molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Ogni atto o comportamento che si configuri come molesto e discriminatorio è inammissibile.
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad essere trattati con dignità, ad essere tutelati nella propria libertà personale, a denunciare atti e comportamenti molesti e le eventuali, conseguenti intimidazioni e ritorsioni. Tali comportamenti saranno valutati ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Iniziative di informazione, formazione e prevenzione saranno concordate tra le parti a livello aziendale e regionale.

b. mobbing
Si identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni di lavoro che possono compromettere la salute, la professionalità, la dignità del lavoratore nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
In riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, le parti riconoscono la necessità di promuovere adeguate e opportune iniziative al fine di monitorare, contrastare, prevenire situazioni che sempre più spesso hanno gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale del lavoratore, nonché per migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Le parti si impegnano a promuovere un'adeguata informazione sui temi del presente articolo.