Tipologia: Protocollo aggiuntivo
Data firma: 31 gennaio 2005
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Rappresentanti ministeriali e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Forestali ex Asfd
Fonte: CNEL

Sommario:

 Recepimento del CCNL 1 agosto 2002
Premesso
Art. 1 - Sfera di applicazione (rif. n. art. 1 del CCNL).
Art. 2 - Struttura della contrattazione (rif. art. 2 del CCNL).
Art. 3 - Commissione e sistema di informazione. (rif. art. 3 del CCNL).
Art. 4 - Diritti sindacali (rif. art. 4 del CCNL).
• A) Riunioni presso gli Uffici periferici.
• B) Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
• C) Permessi sindacali.
• D) Contributi sindacali.
Art. 5 - Distacchi sindacali nazionali (rif. art. 5 del CCNL).
Art. 6 - Lavoro a tempo parziale (rif. art. 6 del CCNL).
Art. 7 - Apprendistato (rif. art. 7 del CCNL).
Art. 8 - Mansioni e cambiamenti di qualifica (rif. art. 8 del CCNL).
Art. 9 - Orario di lavoro (rif. art. 9 del CCNL).
Art. 10 - Riposo settimanale (rif. art. 10 del CCNL).
Art. 11 - Festività (rif. art. 11 del CCNL).
Art. 12 - Ferie (rif. art. 12 del CCNL).
Art. 13 – Aspettativa (rif. art. 13 del CCNL).
Art. 14 - Mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) (rif. art. 14 del CCNL).
Art. 15 - Mezzi di trasporto (rif. art. 15 del CCNL).
Art. 16 - Missioni e trasferte (rif. art. 16 del CCNL).
Art. 17 - Congedo matrimoniale (rif. art. 17 del CCNL).
Art. 18 - Diritto allo studio (rif. art. 18 del CCNL).
Art. 19 - Pari opportunità (rif. art. 19 del CCNL).
Art. 20 - Lavoratori svantaggiati (rif. art. 20 del CCNL).
Art. 21 - Contratto formazione lavoro - Formazione professionale (rif. art. 21 del CCNL).
Art. 22 - Ambiente, salute e sicurezza (rif. art. 22 del CCNL).
• Modalità di intervento sui rischi.
• A) Esposizione ai fattori di rischio.
• B) Dispositivi di protezione.
• C) Rischi per l'apparato muscolo scheletrico.
• D) Rischio chimico.
Art. 23 - Servizio di leva (rif. art. 23 del CCNL).
Art. 24 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto (rif. art. 24 del CCNL).
Art. 25 - Norme in materia disciplinare (rif. art. 25 del CCNL).
• Ammonizione, multa, sospensione.
• Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 26 - Risoluzione del rapporto di lavoro e sospensione per giusta causa (rif. art. 26 del CCNL).
Art. 27 - Preavviso (rif. art. 27 del CCNL).
Art. 28 - Controversie (rif. art. 28 del CCNL).
• Individuali.
• Collettive.
Art. 29 - Contributo per l'assistenza contrattuale (rif. art. 29 del CCNL).
 Art. 30 - Decorrenza e durata. (rif. art. 30 del CCNL).
• a) Decorrenza e durata.
• b) Procedure di rinnovo.
• c) Indennità di vacanza contrattuale (IVC).
Art. 31 - Condizioni di miglior favore (rif. art. 31 del CCNL).
Art. 31 bis - Corsi di formazione sanitaria.
Art. 32 - Previdenza complementare e Fondo sanitario integrativo (rif. art. 32 del CCNL).
• A) Fondo integrativo sanitario.
• B) Previdenza complementare.
• C) Cassa mutua.
Art. 33 - Assenze e permessi non retribuiti.
Art. 34 - Lavori nocivi.
Art. 35 - Assunzione (rif. art. 46 del CCNL).
Art. 36 - Periodo di prova (rif. art. 47 del CCNL).
Art. 37 - Riassunzione. (rif. art. 48 del CCNL).
Art. 38 - Classificazione (rif. art. 49 del CCNL).
Art. 39 - Mansioni di autista.
Art. 40 - Lavoro eccedente le 39 ore (rif. art. 50 del CCNL).
Art. 41 - Permessi straordinari (rif. art. 51 del CCNL).
Art. 42 - Retribuzione (rif. art. 52 del CCNL).
• Operai a tempo indeterminato
• Operai a tempo determinato
• Trattamento di fine rapporto (TFR)
• Struttura salariale
Art. 43 - Indennità per lavori disagiati (rif. art. 53 del CCNL).
Art. 44 - Centri di raccolta - Mezzi di trasporto - Rimborso chilometrico (rif. art. 54 del CCNL)
Art. 45 - Indennità attrezzi (rif. art. 55 del CCNL).
Art. 46 - Reperibilità (rif. art. 56 del CCNL).
Art. 47 - Indennità antincendio e calamità naturali (rif. art. 57 del CCNL).
Art. 48 - Mensa (rif. art. 58 del CCNL).
Art. 49 - Buoni pasto.
Art. 50 - Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore (rif. art. 59 del CCNL).
Art. 51 - Assicurazioni sociali (rif. art. 60 del CCNL).
Art. 52 - Indennità per assicurazioni integrative facoltative.
Art. 53 - Conservazione del posto (rif. art. 62 del CCNL).
Art. 54 - Trasferimenti.
Verbale di accordo per il personale assunto ai sensi della legge n. 124/85
Anticipazione pagamento giornate di malattia, infortunio e/o maternità
Allegato 1) al Protocollo aggiuntivo di recepimento del CCNL 1.8.02 per il personale assunto ai sensi delle leggi 12.4.62 n. 205 e 5.4.85 n. 124
Profili e declaratorie di mestiere del personale della gestione ex ASFD
• Prescrizioni comuni a tutte le qualifiche.
Statuto della Cassa Mutua di Previdenza e Assistenza fra il personale dipendente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (eretta in Ente Morale con DPR 6.3.60 n. 327, GU n. 96 del 20.4.60).

Protocollo aggiuntivo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro operai forestali per i dipendenti dell'ex Asfd

Recepimento del CCNL 1 agosto 2002
Protocollo aggiuntivo di recepimento del CCNL 1.8.02 per il personale assunto ai sensi delle leggi 12.4.62 n. 205 e 5.4.85 n. 124

Il 31 gennaio 2005, presso l'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato in Roma via G. Carducci n. 5, tra i rappresentanti ministeriali: […] e la delegazione sindacale composta da: Flai/Cgil […], Fai/Cisl […], Uila/Uil […]

Premesso
- che l'Amministrazione Forestale è tenuta, ai sensi della legge 5.4.85 n. 124, art. 1, comma 3), ad adottare, per il personale assunto ai sensi della medesima legge, il trattamento economico disciplinato dalle norme del CCNL della categoria;
- che in una prima fase si è adottato allo scopo il CCNL stipulato dallo Snebi per gli operai forestali recepito con protocollo aggiuntivo sottoscritto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dalle Organizzazioni sindacali di categoria;
- che nelle fasi successive, compresa quella attuale di rinnovo contrattuale è intervenuta, quale parte datoriale l'Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani (Uncem), affiancata da altri Enti pubblici e privati del settore - in luogo dello Snebi - la quale ha stipulato, in data 1.8.02 con le Organizzazioni sindacali di categoria Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil il nuovo CCNL, valido per il periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2005, da applicarsi alla categoria dei lavoratori forestali;
- che di detto contratto, in applicazione del comma 3), art. 1, legge 5.4.85 n. 124, è recepita la parte economica;
- che per gli istituti giuridici del medesimo CCNL si deve procedere ad un confronto con le Organizzazioni sindacali per il rinnovo del Protocollo aggiuntivo scaduto, al fine di recepire, tramite un decreto ministeriale, quelle parti compatibili con la legislazione vigente e con le norme che regolano l'attività dell'Amministrazione Forestale;
- che le Parti (rappresentanti ministeriali e delegazione sindacale) si sono incontrate e hanno esaminato il nuovo CCNL 1.8.02;
- che le Parti hanno concordato la stesura del nuovo Protocollo aggiuntivo di recepimento del CCNL 2002-2005;
- che lo stesso è stato approvato con DM 28.2.03 per il recepimento del CCNL degli operai forestali, stipulato l'1.8.02 da Uncem, Federazione Italiana Comunità Forestali-Federforeste, Anca Legacoop, Federazione Nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari e Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Agica-Agci e da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, nonché con le modifiche apportate successivamente e recepite nel tempo dalla Commissione.

Art. 1 - Sfera di applicazione (rif. n. art. 1 del CCNL).
Il CCNL 1.8.02 sottoscritto da Uncem, Federazione Italiana Comunità Forestali-Federforeste, Anca Legacoop, Federazione Nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari e Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Agica-Agci e dalle Organizzazioni sindacali di categoria, si applica, limitatamente alle parti che disciplinano le norme riguardanti il settore degli operai, al personale assunto dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi delle leggi 12.4.62 n. 205 e 5.4.85 n. 124, impiegato nelle attività necessarie al Corpo Forestale dello Stato.
Il CCNL di cui al comma 1) si applica in tutte le strutture del Corpo Forestale dello Stato, nelle forme e nei modi stabiliti dal medesimo CCNL, con le integrazioni e modificazioni di cui al presente Protocollo aggiuntivo.

Art. 2 - Struttura della contrattazione (rif. art. 2 del CCNL).
Per il personale soggetto alla disciplina del presente Protocollo il livello di contrattazione resta quello unico nazionale.
Le materie che il CCNL demanda al 2° livello di contrattazione saranno oggetto di esame e di accordo in sede di Commissione di cui al successivo art. 3.
Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio, i criteri di rotazione degli operai addetti a lavori nocivi saranno oggetto di negoziato a livello degli Uffici periferici. Allo scadere dell'anno finanziario l'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato informerà il sindacato su progetti e relativi finanziamenti per l'anno successivo e sugli effetti occupazionali degli stessi; ogni scostamento da tali programmi dovrà essere comunicato in occasione della prima riunione utile della Commissione di cui al successivo art. 3.
Analoga procedura sarà attivata entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario presso ciascun Ufficio periferico. Per il 2° livello di contrattazione economica la Commissione delibera che ai lavoratori dipendenti competono aumenti salariali nella misura del 4,5% calcolati sull'intera retribuzione lorda, a decorrere dall'1.1.03 e un ulteriore 1% dall'1.1.04.
Impegno a verbale.
Entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo aggiuntivo la Commissione di cui all'art. 3 provvede alla definizione degli istituti demandati alla contrattazione di 2° livello, nonché a quanto previsto dall'impegno a verbale dell'art. 22 del presente Protocollo.

Art. 3 - Commissione e sistema di informazione. (rif. art. 3 del CCNL).
È istituita presso il Corpo Forestale dello Stato una Commissione permanente, costituita da rappresentanti del Corpo stesso e da una delegazione dei Sindacati Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil.
Nella prima fase i componenti la Commissione sono i firmatari del presente Protocollo.
Della variazione dei membri della Commissione, che in totale è composta da 12 membri, di cui 6 di nomina ministeriale e 6 rappresentanti sindacali o loro delegati designati dalle rispettive Organizzazioni, le Parti se ne daranno reciproca comunicazione.
Compiti della Commissione sono:
(1) provvedere a tutti gli adempimenti del 2° livello di contrattazione di cui all'art. 2 del CCNL con esclusione delle materie rimandate al confronto locale dal precedente art. 2;
(2) esaminare e comporre, entro 30 giorni dalla segnalazione di una delle Parti, le controversie collettive insorte per l'applicazione o l'interpretazione di norme di legge e del Protocollo aggiuntivo;
(3) provvedere a quanto previsto dall'art. 3 del CCNL in materia di informazione;
(4) provvedere agli adempimenti previsti agli artt. 2, 3 e 19 (comma 2) del Protocollo aggiuntivo 18.2.89 e cioè:
- esaminare congiuntamente (Corpo Forestale dello Stato - Sindacato) il programma occupazionale, il bilancio per l'anno finanziario e gli schemi di programma per l'incremento dei livelli occupazionali;
- individuare eventuali qualifiche di mestiere ancora da istituire, modificare o sopprimere le esistenti in relazione alle esigenze, anche su proposta formulata dagli Uffici periferici d'intesa con le Organizzazioni sindacali territoriali;
- esaminare e dirimere le eventuali controversie collettive che dovessero insorgere in sede d'interpretazione e applicazione del presente accordo, nonché porsi come Organismo di seconda istanza per la bonaria composizione di controversie individuali.

Art. 4 - Diritti sindacali (rif. art. 4 del CCNL).
L'art. 4 del CCNL viene recepito con l'aggiunta al comma 4), punto D).
"A) Riunioni presso gli Uffici periferici.
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali viene riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano la loro attività fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 13 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
[…]

B) Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti nell'unità produttiva possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacali nell'ambito dei sindacati firmatari del presente contratto.
Al delegato sindacale viene attribuito il diritto di valutare, con le Direzioni aziendali interessate, i piani e i programmi di forestazione al fine di migliorare l'occupazione e lo sviluppo economico.
[…]

Art. 7 - Apprendistato (rif. art. 7 del CCNL).
L'art. 7 del CCNL non è recepito.

Art. 9 - Orario di lavoro (rif. art. 9 del CCNL).
L'art. 9 del CCNL è recepito, fermo restando che la gestione dell'orario di lavoro sarà definita nell'ambito degli Uffici periferici, tenuto conto delle esigenze di servizio, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 2.
"L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su 5 giorni.
La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 2.
Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi, per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al comma 1), restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore.
Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17.10.67 n. 977 e successive modifiche (35 ore settimanali).
Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.
Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di 5 ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre attività.
[…]

Art. 10 - Riposo settimanale (rif. art. 10 del CCNL).
L'art. 10 del CCNL è recepito senza modifiche.
"Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo settimanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, gli stessi devono inderogabilmente godere del riposo compensativo in altro giorno della settimana."

Art. 19 - Pari opportunità (rif. art. 19 del CCNL).
L'art. 19 del CCNL è recepito senza modifiche.
[…]

Art. 21 - Contratto formazione lavoro - Formazione professionale (rif. art. 21 del CCNL).
L'art. 21 del CCNL non è recepito.

Art. 22 - Ambiente, salute e sicurezza (rif. art. 22 del CCNL).
L'art. 22 del CCNL è recepito, fatta eccezione per le parti che fanno riferimento ai CIRL.
Tali competenze, infatti, restano attribuite alla Commissione di cui al precedente art. 3.
"Le Parti concordano nel riconoscere il ruolo delle attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria nella tutela dell'ambiente e quale strumento di prevenzione dai rischi correlati alla fragilità del territorio e al pericolo di incendi boschivi.
I datori di lavoro garantiscono il pieno rispetto delle disposizioni nazionali di tutela, assicurando l'informazione e la partecipazione dei lavoratori, nonché promuovendo ove necessario specifiche attività formative.
Le Parti, in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti, ed eventualmente coinvolgendo soggetti privati, si impegnano a promuovere ricerche su progetti-obiettivo finalizzati a migliorare la professionalità dei lavoratori e a favorirne la sensibilizzazione in materia ambientale.

Modalità di intervento sui rischi.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le Parti convengono quanto segue:

A) Esposizione ai fattori di rischio.
1) I lavoratori esposti a fattori di rischio fisici, chimici e/o biologici sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con le modalità previste dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni. In particolare si richiama il dispositivo previsto dal D.lgs. n. 25/02 applicativo della Direttiva europea CE/98/24 relativa al rischio chimico.
2) Ove per esigenze legate a tale sorveglianza si prevedano forzate assenze dal lavoro a detti lavoratori è riconosciuta la regolare corresponsione del salario.
3) I dati statistici relativi agli infortuni, alle malattie professionali e a quelli comuni, quelli relativi ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, con specifica della natura o causa della sorveglianza stessa, e quelli relativi alle assenze totali dal lavoro per malattia o infortunio, distinguendo se per infortunio, per malattia professionale o per malattia comune, saranno presentati dal medico competente, con cadenza annuale, alla riunione periodica secondo le modalità previste dall'art. 17, D.lgs. n. 626/94, ovvero in forma di risultati anonimi e collettivi.

B) Dispositivi di protezione.
Il datore di lavoro, dopo la valutazione dei rischi e la riduzione di questi attraverso idonee procedure di lavoro, è tenuto a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore.
I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
L'equipaggiamento personale verrà definito dalla Commissione di cui all'art. 3.
Ogni squadra di operai dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso fornita di idonei presidi sanitari di emergenza.

C) Rischi per l'apparato muscolo scheletrico.
1) Fermo restando quanto disposto dal punto 4), art. 22, CCNL 1998-2001 per quanto compatibile, le Parti concordano di assumere il formale impegno di applicare nelle aziende del settore le modalità previste dal manuale europeo, pubblicato in Italia dall'Ispesl, in materia di procedure per la riduzione dei rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2) Il manuale sarà utilizzato ai fini formativi e distribuito a tutti i RSL, previa adeguata informazione sulle modalità d'uso dello strumento.
3) Per le modalità di gestione dell'attività formativa e la produzione dei materiali informativi sul manuale, le Parti possono avvalersi della collaborazione del Coopform.

D) Rischio chimico.
Per tutto quanto attiene l'uso di sostanze chimiche nel lavoro o l'eventualità di incorrere in attività di emergenza nelle quali si venga a contatto con tali sostanze, si applicano le modalità di cui alla precedente lett. a), sottopunto 1)".
Dichiarazione a verbale.
Le Parti si danno reciprocamente atto che in materia di applicazione del D.lgs. n. 626/94 si fa riferimento all'allegato E), CCNL 1.8.02.

Art. 25 - Norme in materia disciplinare (rif. art. 25 del CCNL).
L'art. 25 del CCNL è recepito senza modifiche.
"Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
(a) ammonizione verbale;
(b) ammonizione scritta;
(c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
(d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
(e) licenziamento senza preavviso ma con TFR.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7, legge 20.5.70 n. 300.

Ammonizione, multa, sospensione.
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidività; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
(1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
(2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
(4) che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;
(5) che sia trovato addormentato;
[…]
(9) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, o all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione;
(10) che commetta infrazioni di analoga gravità.
[…]

Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi, ad esempio, le seguenti:
[…]
(3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
(5) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
[…]
(7) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'Azienda;
(8) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
(9) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
[…]
(12) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
(13) insubordinazione grave verso i superiori."

Art. 28 - Controversie (rif. art. 28 del CCNL).
Si recepisce l'art. 28 del CCNL con la seguente aggiunta: la Commissione di cui all'art. 3 esaminerà le eventuali controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in sede di interpretazione e applicazione del presente accordo.

Collettive.
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle Parti, le Organizzazioni contraenti devono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o l'interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti integrativi."

Art. 31 bis - Corsi di formazione sanitaria.
Per i lavoratori addetti alle prime operazioni di soccorso potranno essere promossi, a carico dell'Amministrazione, corsi di formazione sanitaria.
Ai lavoratori chiamati a frequentare i corsi di formazione per la sicurezza e igiene del lavoro è concesso, nell'ambito delle norme di cui all'art. 18 del CCNL, un permesso retribuito di 30 ore nell'arco del triennio, con facoltà di cumulo in un solo anno.
In sede di Commissione ex art. 3 verranno stabiliti i tempi e le modalità di questa formazione.

Art. 34 - Lavori nocivi.
Sono considerati nocivi i lavori per il cui espletamento ricorre l'utilizzazione di presidi sanitari di I, II, III e IV classe tossicologica.
L'operaio non potrà essere adibito ai lavori nocivi di cui sopra per un turno giornaliero superiore alle 4 ore e per il restante periodo dovrà essere impiegato in lavori ordinari.
Il rientro nelle colture trattate non potrà avvenire prima di 4 giorni e, comunque, con adeguati mezzi protettivi qualora permangano fattori di nocività.
Le Parti convengono che siano programmati e attuati piani di intervento atti a ridurre ed eliminare i rischi della salute e la sicurezza dei lavoratori.
Vengono dichiarati pesanti e nocivi i seguenti lavori:
- carico e/o scarico manuale e/o trasporto a spalla di concimi organici;
- carico, scarico, irrorazione e spargimento di concimi chimici per i quali siano prescritte particolari cautele;
- disinfestazione manuale con raccolta pure manuale di nidi di processionaria sulle piante;
- ripulitura manuale dell'invaso dei laghetti;
- mietitura a mano;
- uso dei martelli pneumatici;
- uso della motosega.
Per i lavoratori di cui sopra il turno di impiego non potrà superare le 5 ore e, per il restante periodo, il lavoratore dovrà essere impiegato in lavori ordinari.

Art. 40 - Lavoro eccedente le 39 ore (rif. art. 50 del CCNL).
L'art. 50 del CCNL è recepito con la seguente integrazione:
Per l'orario di lavoro eccedente l'ordinaria durata giornaliera viene riconosciuta al lavoratore una maggiorazione […]
Le ore di lavoro giornaliere eccedenti vengono recuperate con le seguenti modalità:
- per gli OTI entro l'anno solare
- per gli OTD entro la vigenza contratto
i recuperi di cui sopra potranno essere fruiti per il 50% a richiesta del lavoratore e per il 50% in base alle esigenze di servizio.
Restano confermate le percentuali di maggiorazione stabilite dall'art. 50 del CCNL.
“[…]
Il lavoro straordinario può essere richiesto solo in casi eccezionali.
[…]”

Art. 43 - Indennità per lavori disagiati (rif. art. 53 del CCNL).
L'art. 53 del CCNL è recepito con la seguente integrazione:
(d) raccolta - su alberi in piedi - di semi forestali, per il periodo di effettiva operazione di raccolta;
(e) uso della motosega, limitatamente al periodo di effettivo uso dell'attrezzo.
L'indennità da riconoscere agli addetti di cui ai punti d) ed e) è quella prevista al punto b) del medesimo art. 53 del CCNL.
"Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate competono, in aggiunta alla retribuzione composta da minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale, le seguenti indennità percentuali:
(a) alta montagna:
8% per lavori eseguiti da m. 1.000 a m. 1.500;
10% per lavori eseguiti oltre m. 1.500;
(b) lavori in acqua:10% oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
(c) zona malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1 giugno al 30 settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino.
Nota a verbale.
L'indennità per prestazione di lavoro per spegnimento di incendi è regolata dall'art. 57."

Art. 46 - Reperibilità (rif. art. 56 del CCNL).
L'art. 56 del CCNL è recepito con la modifica dell'ultimo comma.
"I datori di lavoro potranno richiedere ai lavoratori dipendenti di essere reperibili per i casi di incendio o di calamità naturale.
In tale caso il lavoratore ha diritto a un'indennità pari al 4,5% del mini mo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale.
Le modalità e le condizioni della reperibilità sono definite dalla Commissione di cui all'art. 3".

Art. 47 - Indennità antincendio e calamità naturali (rif. art. 57 del CCNL).
L'art. 57 del CCNL è recepito senza modifiche.
"Per ogni ora di lavoro prestata per lo spegnimento di incendi o per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali i lavoratori hanno diritto a una retribuzione maggiorata del 25% da calcolarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale e cumulabile con altre indennità previste dal CCNL, eventualmente spettanti."

Art. 48 - Mensa (rif. art. 58 del CCNL).
L'art. 58 del CCNL è recepito con la sostituzione al comma 2) della parte in neretto:
"Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero.
Le modalità e i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché l'eventuale istituzione e la misura dell'indennità sostitutiva sono demandate alla Commissione di cui all'art. 3".
Dall'1.4.00 la misura dell'indennità di mancato ricovero uso mensa è fissata in _ 4,13 giornaliera.

Allegato 1) al Protocollo aggiuntivo di recepimento del CCNL 1.8.02 per il personale assunto ai sensi delle leggi 12.4.62 n. 205 e 5.4.85 n. 124
Profili e declaratorie di mestiere del personale della gestione ex ASFD
Prescrizioni comuni a tutte le qualifiche.

Il personale, a qualsiasi qualifica di mestiere appartenga, osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze e inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e necessarie condizioni di igiene.
[…]