Categoria: 2018
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Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 8 marzo 2018
Parti: Ebafos e Assidal
Settori: Intersettoriale
Fonte: assidal.com

Sommario:

  Premessa
1 - Validità delle premesse
2 - Intese sindacali
3 - Servizio RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
4 - Nomina di un RLST
5 - Procedura per richiesta RLST in azienda
6 - Costi e Criteri di designazione
6 - Esclusive
7 - Trattamento del dati personali
  8 - Durata e recesso
9 - Modifiche ed integrazioni del Protocollo d’Intesa
10 - Clausole risolutive
11 - Legge applicabile, interpretazione del protocollo d’intesa e foro competente
Allegati
Lettera di avvalimento dell’RLST
Lettera di nomina dell’RLST
Richieda di sopralluogo da parte dell’RLST

Protocollo di intesa

Tra EBAFoS - Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, Organismo Paritetico Intersettoriale e Ente Bilaterale Nazionale, con, sede legale in Latina, Via dei Volsini n. l4, […] e Assidal - Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative con sede legale in Pescara via L’Aquila, 9 e sede operativa in Città Sant’Angelo (PE), Via Salaria n. 21-23-25, […]

Premesso che
È in fase di formalizzazione il regolamento esecutivo dell’OPIN Organismo Paritetico Intersettoriale Nazionale già costituto, ed al quale saranno trasferite le competenze di tale accordo
EBAFoS è un Eme Bilaterale Nazionale e Organismo Paritetico intersettoriale che nasce dalla volontà delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che operano in tutti i comparti (appunto intersettoriale) ed è dotata di specifiche competenze nel settore dei servizi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Ente ha l'obiettivo di essere un valido punto di riferimento per le imprese ed i lavoratori, soprattutto per ciò che concerne la prevenzione dei rischi professionali, la formazione continua e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Assidal è una Associazione, apartitica, che non persegue fini di lucro, prevede l’adesione di altre Organizzazioni Sindacali, ed esplica la propria attività in materia di formazione e servizi alle imprese in piena autonomia su tutto il territorio nazionale;
EBAFoS è attivo su tutto il territorio nazionale, in virtù della sua natura di organismo bilaterale intersettoriale e Organismo Paritetico Intersettoriale con servizi agli artigiani, alle imprese e alle cooperative di ogni genere, settore e comparto, ai lavoratori di tutte le categorie nonché alle organizzazioni sindacali di qualsiasi genere;
È interesse condiviso fra EBAFoS e Assidal favorire le attività di consulenza e formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti i destinatari delle norme di settore, ritenendo le suddette attività, veicoli fondamentali per la divulgazione della cultura della prevenzione in mateia di infortuni e salute nei luoghi di lavoro;
È interesse condiviso tra EBAFoS e Assidal l’erogazione di servizi al mondo del lavoro, utili sia alle imprese che ai lavoratori, quali ad esempio la formazione professionale, l’erogazione del servizio di RLST, ecc.;
Assidal è interessato ad ampliare l’offerta dei sevizi ai propri associati ed intende avvalersi, di EBAFoS come organismo paritetico intersettoriale;
Tutto ciò premesso e ritenuto tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

1 - Validità delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa. L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell’altra in violazione di quanto previsto dal presente protocollo d’intesa, non implica alcuna rinuncia ai diritti derivanti dallo stesso.

3 - Servizio RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
Le parti condividono l’attività di RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro Territoriale). Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all’articolo 47, comma 3, D.lgs. 81/08 e s.m.i. esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del compito di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’interno. Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’art. 47, commi 3 e 4 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 Dlgs. 81/08 e s.m.i.. Il servizio offerto da EBAFoS e da Assidal tramite il presente protocollo d’intesa risulterà tracciato dall’Inps e pertanto concorrerà come indice della maggiore rappresentatività in capo alla singola organizzazione sindacale.
Il Servizio RLST consente di avere a disposizione in tempi brevi professionisti specializzati in materia di prevenzione, protezione, salute e sicurezza sul lavoro in grado di adempiere agli obblighi prescritti dalla legge. Beneficiando di questo servizio l’azienda si avvale di una risorsa preparata, competente, seria ed efficiente. Tutti gli RLST, infatti, vengono attentamente selezionati da EBAFoS e/o da Assidal ed appositamente formati.
L’RLST, di cui all’art. 47, comma 3 esercita le competenze del RLS di cui all’art. 50 e i termini e con te modalità ivi previste con riferimento a tutte te aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato l’RLS.
Alcuni dei compiti svolti dall’RLST sono:
• accede ai luoghi di lavoro;
• è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
• è consultato in merito alla formazione;
• partecipa alla riunione periodica
Vantaggi Servizio RLST:
• Il datore di lavoro non deve sostenere il costo del corso di formazione per RLS necessario perché uno dei propri dipendenti ricopra tale incarico;
• Il dipendente non si assenta dal luogo di lavoro per sostenere il corso iniziale (32 ore) e gli aggiornamenti (4 e 8 ore in base al numero dei lavoratori);
• Gli RLST sono disponibili immediatamente: si evitano così i tempi di attesa necessari per l’attivazione dei corsi RLS e per la sua formazione;
• Il datore di lavoro deve solo compilare un “Verbale d’Assemblea per reiezione del RLST” e un “Modulo di adesione ad EBAFoS e ima Richiesta di avvalimento del RLST

4 - Nomina di un RLST
Prima dell’assegnazione di ogni incarico il RLST dovrà essere ufficialmente nominato dall’Organismo Paritetico, su indicazione dell’Assidal ai sensi della presente convenzione. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti per poter svolgere i compiti di RLST, il richiedente provvede a compilare, sottoscrivere e far sottoscrivere per accettazione il documento in allegato, (lettera di nomina RLST)

5 - Procedura per richiesta RLST azienda
La segreteria Assidal dispone degli elenchi aggiornati degli RLST individuati da EBAFoS, anche come disciplinato dai precedente punto 4, operanti sul territorio.
I datori di lavoro dei soci Assidal inviano alla segreteria Assidal la Richiesta eh avvalimento dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST, ove previsto per legge.
Sulla base degli elenchi di cui sopra, la segreteria Assidal, dietro coordinamento di EBAFoS, comunica al richiedente entro dieci giorni dalla data di ricezione del contributo territoriale per la sicurezza regolarmente versato a quest’ultima, la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro Territoriale - RLST.
Il RLST designato si metterà in contatto con L’impresa e concorderà la data e l’ora della visita per mezzo del “Modulo Richiesta Sopralluogo”. Il RLST può accedere ai luoghi di lavoro previo preavviso alla direzione aziendale di almeno 24 ore, salvo il caso di infortunio grave. Se l’azienda, rispettati i termini sopra indicati, ostacola l’accesso al RLST, questi chiede l’intervento dell’organizzazione che ha provveduto alla sua nomina.

6 - Costi e Criteri di designazione
Nel caso in cui l’azienda richiedente non versa le spettanze per il “Contributo di finanziamento dell’Ente Bilaterale Aziendale per la formazione e la sicurezza (EBAFoS)” denominato EBAI, la stessa per consentire ad EBAFoS di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività dell’RLST dovrà versare un contributo definito “Contributo Territoriale per la Sicurezza”.
Il contributo annuale è così ripartito:
per le aziende fino a 2 dipendenti l’importo è pari € 70,00;
per le aziende da 3 a 5 dipendenti l’importo è pari € 120,00;
per le aziende da 6 a 10 dipendenti l’importo è pari ad € 200,00;
per le aziende da 11 a 15 dipendenti l’importo è pari ad € 250,00;
nel caso in cui, ai sensi dell’art. 47 c. 4 del d.lgs. 81/08, nelle aziende oltre 15 lavoratori non sia presente la rappresentanza sindacale il contributo è così ripartito:
per le aziende da 16 a 30 dipendenti l’importo è pari ad € 350,00;
per le aziende con oltre 30 dipendenti l’importo è pari ad € 500,00.
Tale contributo rimarrà invariato anche per gli anni successivi se non interverrà una variazione dello stesso. Solo le aziende in regola con il versamento della quota potranno avvalersi del RLST.
La comunicazione del nominativo del RLST designato avverrà entro 10 giorni dalla data di ricezione del contributo territoriale perla sicurezza e del Modulo AA di adesione ad EBAFoS debitamente compilato.
Il pagamento del contributo ad EBAFoS dovrà essere effettuato tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: […]
N.B. Dall’anno successivo a quello della nomina del RLS Territoriale il versamento del contributo dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio.

6 - Esclusive
Nessun parto di esclusiva lega EBAFoS ad Assidal e pertanto questi possono, nella vigenza del presente protocollo d’intesa, svolgere la propria attività anche a favore di soggetti diversi.
A sua volta Assidal non possiede alcuna esclusiva nei confronti di EBAFoS e potrà, pertanto, concludere convenzioni analoghe a quella oggetto della presente.
Si intende che le patti potranno costituire organismi di diretta emanazione e/o aderire ad organizzazioni diverse anche per singoli servizi e/o comparti semplicemente dandone comunicazione all’altra per iscritto in modo chiaro e tempestivo nel pieno rispetto della libertà sindacale garantita dalla Costituzione italiana.

7 - Trattamento del dati personali
Le Parti s'impegnano all'osservanza, ciascuna nel proprio ambito e per la migliore esecuzione del presente protocollo d’intesa, delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 a tutela della riservatezza dei dati. A tal fine le Partì prendono atto che le stesse si configurano ai fini della privacy quali autonomi titolari di trattamento dei dati personali, ciascuna per quanto di sua spettanza e nel proprio ambito di competenza.

8 - Durata e recesso
Il presente protocollo d’intesa decorre dalla data di sottoscrizione del presente documento ed ha la durata di un anno. Esso si intenderà tacitamente prorogato di arano in anno, salvo disdetta da darsi con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC da inviarsi all’altra parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

9 - Modifiche ed integrazioni del Protocollo d’Intesa
Ogni modifica ed integratone al presente protocollo d’intesa deve essere preventivamente concordata tea le Parti ed effettuata per iscritto.
Le modifiche derivasti da sopravvenute norme di legge e/o di regolamenti, si intenderanno automaticamente recepite nel presente protocollo d’intesa, ove possibile, senza necessità di consenso né di forma scritta ed a far tempo dalla data di entrata in vigore delle medesime.

10 - Clausole risolutive
Oltre a quanto previsto dalle norme generali in terna di risoluzione dell’accordo, le porti hanno diritto di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., a seguito dell'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo, fatto salvo il risarcimento di ogni e qualsiasi danno eventualmente subito da derivante da tale inosservanza.
L’accordo potrà essere altresì risolto in qualsiasi momento nel caso di comportamenti o fatti, da parte di EBAFoS, che possano ledere l'Immagine di Assidal così come nel caso di comportamenti a fatti, da parte di Assidal che possano ledere l'immagine di EBAFoS.

11 - Legge applicabile, interpretazione del protocollo d’intesa e foro competente
Il presente protocollo d’intesa è regolato dalla legge Italiana.
In caso di divergenze sull'interpretazione e/o esecuzione del presente protocollo d’intesa o qualora emergano fatti o circostanze ritenute rilevanti, le Parti si obbligano a ricercare preliminarmente un'amichevole soluzione attraverso incontri da tenersi nel luogo tempo per tempo convenuto.
In difetto di amichevole composizione, le Parti convengono che il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.

Roma, lì 08/03/2018