Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 26 giugno 2018, n. 29303 - Segnalatore acustico di retromarcia del muletto non funzionante e infortunio di un lavoratore. Concretizzazione del rischio indotto da una negligente vigilanza sulla manutenzione del mezzo


 

 

Fatto

 

 

 

1. La Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano, appellata dagli imputati P.C. e LC.L., con la quale costoro erano stati condannati per il reato di cui all'artt. 113 e 590 co. 1, 2 e 3 cod. pen. perché, in concorso colposo tra loro, il P.C. - quale legale rappresentante della ditta CO.VAL.PA . - il LC.L. - quale dipendente della stessa - avevano cagionato per imprudenza e negligenza, lesioni gravi a S.V., altro dipendente della società (evento lesivo dell'11/01/2010). 2. In particolare, al P.C. si è rimproverato di aver omesso di adottare le misure necessarie a ridurre al minimo i rischi connessi all'utilizzo di attrezzature di lavoro e al LC.L. di avere manovrato un muletto che presentava il segnalatore acustico di retromarcia non funzionante, non accorgendosi per distrazione della presenza della persona offesa che veniva investita, restando con il piede destro incastrato sotto il contrappeso in ghisa posizionato nella parte posteriore del mezzo. 3. Gli imputati hanno proposto ricorsi con unico atto e stesso difensore. Quanto al P.C., la difesa ha formulato due motivi, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 71 del d.lgs. 81/2008. Il datore di lavoro avrebbe adempiuto a tutte le prescrizioni imposte e delegato la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, compresi i muletti, ad apposita officina, presidiata da suoi tecnici, presenti in orario lavorativo. Inoltre, il contratto d'appalto prevedeva la presenza di due muletti sostitutivi in caso di interventi di riparazione dei carrelli in uso. Oltre a ciò, ha dedotto l'inosservanza degli artt. 19 e 20 del medesimo T.U., poiché gli obblighi di segnalazione di deficienze dei mezzi incombevano sui lavoratori e i preposti, i quali, edotti della mancata manutenzione, non ne avevano informato il datore di lavoro. In altri termini, secondo la difesa, gli obblighi che la Corte di merito aveva ritenuto non delegati a terzi, incombevano direttamente su tali soggetti. Quanto al LC.L., ha formulato un unico motivo, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. Il comportamento idoneo a scongiurare l'evento non sarebbe stato esigibile dall'imputato a causa della peculiarità delle mansioni di carrellista, cui è richiesto di effettuare continui cambi di direzione e di marcia. In ogni caso, il comportamento alternativo lecito (controllo del funzionamento del cicalino) sarebbe stato irrilevante, avuto riguardo alle condizioni ambientali in cui si svolgeva il lavoro e all'elevata rumorosità del muletto.

 

Diritto

 

1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La Corte territoriale, rispondendo ai motivi di gravame proposti con gli appelli (quanto al P.C., si era invocata l'assoluzione per non aver commesso il fatto; quanto al LC.L., si era invocato il difetto dell'elemento soggettivo), ha richiamato gli elementi fattuali rimasti accertati in giudizio per ritenere debitamente dimostrato il malfunzionamento del segnalatore acustico del muletto condotto dal LC.L., difetto peraltro riscontrato, in sede di sopralluogo, anche su altri muletti. Il S.V., dal canto suo, aveva dichiarato che il suono del "cicalino" era avvertibile anche a distanza di un chilometro e che si era accorto della presenza del mezzo, condotto in retromarcia dal collega di lavoro, solo allorché aveva avvertito alle sue spalle l'aria calda del motore. Peraltro, la Corte ha avuto cura di precisare, sempre sulla base delle prove raccolte, che il dispositivo non funzionante non poteva essere disinserito manualmente. Di qui la conclusione che esso non era stato disinserito dopo l'infortunio e prima del sopralluogo. Quanto alle due distinte posizioni di garanzia, la Corte distrettuale ha evidenziato come incombesse sul datore di lavoro, destinatario primario delle norme di cautela a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'osservanza del precetto di cui all'art. 71 del d.lgs. 81/08, e che costui non poteva, a sua discolpa, invocare l'affidamento a terzi della manutenzione dei mezzi, trattandosi di incombenza specifica, non delegata ad altri. Quanto al conducente del muletto, una volta accertati il mancato funzionamento del dispositivo acustico e l'assenza di specchietti retrovisori (di cui il mezzo non era strutturalmente dotato), ciò avrebbe imposto al LC.L. di usare una particolare attenzione nelle fasi di manovra del mezzo, soprattutto in quella di retromarcia, ponendosi la violazione di tali cautele in diretta correlazione causale con l'evento verificatosi. 3. I motivi formulati nell'interesse dell'imputato P.C. sono manifestamente infondati. La Corte distrettuale ha ritenuto accertato, sulla scorta del compendio probatorio acquisito, il malfunzionamento del muletto in occasione dell'infortunio, dando di tale assunto una giustificazione congrua, logica e non contraddittoria. Inoltre, ha ritenuto che, tra gli obblighi del datore di lavoro, vi fosse anche quello di verificare che la manutenzione dei mezzi impiegati fosse regolarmente eseguita da parte delle ditte incaricate, funzione che non aveva costituito oggetto di delega. Trattasi di affermazioni del tutto coerenti con il tenore del precetto contenuto nell'art. 71 d.lgs. 81/2008 e con i principi più volte affermati da questa Corte. L'infortunio occorso al S.V. si atteggia come concretizzazione del rischio indotto da una negligente vigilanza sulla manutenzione del mezzo che ha causato l'incidente. La circostanza di avere dato incarico ad apposita ditta per la manutenzione dei macchinari non esime il datore di lavoro dal concomitante obbligo di verificare che ciò avvenga (cfr., in motivazione, sez. 4, n. 8118 dell'01/02/2017, Ottavi, Rv. 269133). Sul punto, si è addirittura affermato che il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità (cfr., sez. 4 n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi e altro, Rv. 241020); e che su di lui grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare una macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori (regola alla quale può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza) [cfr. sez. 4 n. 26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv. 256948]. Le ultime pronunce dimostrano che l'obbligo datoriale non può essere inteso in maniera formale, ma va parametrato alle condizioni di lavoro e alla specifica previsione di controlli sull'esecuzione della manutenzione, nel caso in esame non effettuati. Né può ritenersi che il malfunzionamento fosse stato occasionale e imprevedibile, tenuto conto della circostanza, opportunamente evidenziata in sentenza che, in sede di ispezione, era emerso che anche altri mezzi presentavano lo stesso difetto. Il motivo di ricorso sconta, peraltro, l'evidente difetto di un confronto con i motivi della decisione che ne è oggetto: parte ricorrente ha ritenuto che i giudici d'appello avessero ravvisato l'obbligo datoriale di provvedere personalmente e direttamente alla manutenzione dei mezzi. Al contrario, la Corte distrettuale ha avuto cura di specificare che l'affidamento della manutenzione ad apposita ditta non esonerava il datore di lavoro dall'obbligo di monitorare l'adempimento di tale incarico, incarico evidentemente non svolto o svolto in maniera inadeguata, atteso l'accertato malfunzionamento anche di altri muletti. Il datore, pertanto, non ha controllato che la ditta alla quale aveva appaltato la manutenzione dei mezzi vi procedesse con regolarità. 4. Ciò assorbe anche il secondo motivo di ricorso. In via generale, deve infatti ricordarsi che - in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (cfr. sez. 4 n. 4361 del 21/01/2014, Ottino, Rv. 263200). Si è peraltro chiarito che, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione [cfr. sez. 4 n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850 (in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l'esistenza di un preposto di fatto); n. 46849 del 03/11/2011, P.G. in Proc. Di Carlantonio e altro, Rv. 252149]; laddove, con specifico riferimento al lavoratore, si è affermato invece che l'inosservanza delle norme di prevenzione da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza [cfr. sez. 4 n. 3448 del 25/10/2007 Ud. (dep. 23/01/2008), Progno, Rv. 239022].

5. Anche il motivo formulato nell'interesse dell'imputato LC.L. è manifestamente infondato. Le censure si fondano su assunti già intrinsecamente contraddittori: il ricorrente, da un lato, ha riconosciuto la particolare pericolosità delle manovre normalmente effettuate dal "carrellista"; dall'altro, ha inferito da ciò l'assenta impossibilità dell'agente di conformarsi alla regola cautelare (e di tenere, pertanto, il comportamento alternativo lecito). E' del tutto evidente l'intrinseca debolezza dell'argomento: la Corte di merito ha valorizzato proprio la particolare pericolosità delle manovre (in uno con il malfunzionamento del segnalatore e la mancanza, per dotazione strutturale del mezzo, di specchietto retrovisore) per riconoscere in capo al LC.L. un maggiore obbligo di cautela nella guida del mezzo, soprattutto nella fase di retromarcia in cui era impegnato al momento dell'incidente. 6. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 2.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali e i della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.