Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 luglio 2018, n. 17872 - Appalto e risarcimento del danno biologico subito a seguito di infortunio


Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 06/07/2018

 

 

Rilevato
che, con la sentenza n. 491/2013, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del 18.2.2010, emessa dal Tribunale della stessa città, con la quale: a) la società cooperativa Service & Service, di cui M.F. era dipendente, subappaltatrice di servizi presso il magazzino dell'appaltatrice TUO spa, veniva condannata, insieme a quest'ultima, ex art. 29 D.lgs n. 276/2003, nonché in solido con la Cooperativa Mondo Servizi, quale cessionaria del ramo di azienda cui il lavoratore era adibito, al pagamento della somma di euro 2.893,61 a titolo di differenze retributive; b) la Soc. Coop. Service & Service e la Soc. Coop Mondo Servizi venivano condannate al pagamento, sempre in favore del predetto M.F., della somma di euro 7.545,62 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno biologico subito a seguito dell'infortunio occorsogli il 10.1.2008, con un accertamento di colpa del lavoratore parti al 30% e con una lesione permanente alla integrità psico-fisica dell'11%, escludendosi ogni coinvolgimento ella società appaltatrice;
che avverso la decisione di II grado M.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi;
che la TUO spa, unica intimata, ha resistito con controricorso, eccependo, sotto vari profili, l'inammissibilità del ricorso ex adverso proposto.
 

 

 

 

Considerato
che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc, in relazione all'art. 345 cpc, per avere la Corte territoriale escluso l'obbligo della TUO spa di risarcire i danni del lavoratore in base ad un documento che non doveva essere preso in considerazione perché depositato, dall'appellata contumace in primo grado, solo in appello; 2) la violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt. 115, 116 e 416 cpc, nonché in relazione all'art. 2697 2° comma cpc, per non avere considerato la Corte di merito che era passata in giudicato ogni questione sull'an debeatur del risarcimento e per non avere esteso la condanna al risarcimento dei danni fisici, anche nei confronti dell'appaltante, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 2697 comma 2° cc, 2087 cc in relazione all'art. 32 Cost.; 3) la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cpc, in relazione al comma 3 bis dell'art. 7 del D.lgs n. 626/1994, introdotto dall'art. 1 comma 910 lett. b della legge n. 296/2006, in relazione al canone ermeneutico del principio fondamentale del diritto del lavoro del favor prestatoris, per avere erroneamente aderito la Corte territoriale al principio giurisprudenziale secondo cui solo nella ipotesi in cui sia ravvisabile in capo al committente un obbligo di cooperazione nell'apprestamento delle misure di sicurezza, questi sia tenuto al risarcimento del danno, in quanto valevole in sede penale mentre, in sede civile, una corretta interpretazione delle disposizioni, tra cui quella dell'art. 26 comma 4 del D.lgs n. 81/2008 che ha sostituito l'art. 7 abrogato D.lgs n. 626/94, avrebbe dovuto portare alla possibilità di chiedere il ristoro dei danni anche al dominus del teatro lavorativo; 4) l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 cpc, per avere omesso di considerare la Corte di appello che l'infortunio era avvenuto all'interno della sede sociale della TUO spa adibita al magazzino merci da caricare sui camion ove, pertanto, vi era un obbligo di vigilanza e cooperazione dell'appaltante; 5) la violazione delle norme ex art. 360 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 91 e 92 cpc, per essere stata erroneamente ritenuta corretta la statuizione di compensazione delle spese di lite in prime cure, pur essendo stata parzialmente accolta la originaria domanda; che, preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione di M.F., fondata su un difetto di procura speciale per il giudizio di legittimità perché non poteva ritenersi ritualmente conferita a tal fine la "Procura" stesa a margine del ricorso stesso, mancando la delega espressa al patrocinatore di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato: invero, è stato affermato in sede di legittimità (cfr Cass. n. 1205/2015; Cass. n. 7014/2017) che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra, per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso o alla sentenza contro la quale di rivolge, poiché il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore, come nel caso di specie, forma materialmente corpo con il ricorso al quale essa si riferisce nel quale, peraltro, sono espressamente specificati sia la gravata sentenza che il giudizio al quale si riferisce;
che il primo motivo del ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza: in primo luogo, infatti, non è precisato il "come" ed il "quando" la questione sia stata sottoposta ai giudici di appello; in secondo luogo, non è stato riportato il testo del documento ai fini di valutarne la eventuale "decisività"; in terzo ed ultimo luogo, non è stato specificato se il fatto, veicolato nel documento, fosse stato già allegato in primo grado, se sullo stesso non vi fosse stata contestazione e se fosse stato posto a base della decisione perché ormai processualmente già acquisito;
che il secondo motivo è infondato: premesso quanto sopra in ordine alla doglianza che precede, le censure si sostanziano in una difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quella pretesa dalla parte di talché sono inammissibili in sede di legittimità (ex aliis Cass. n. 27162/2009; Cass. n. 6064/2008); inoltre, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cc è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulti gravata secondo le regole dettate da quella norma: e ciò non è ravvisabile nel caso in questione atteso che la Corte di merito, in ordine alla domanda risarcitoria, ha svolto un corretto accertamento diretto, in via preliminare, alla valutazione dell'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova in capo all'originario ricorrente e, in secondo luogo, al controllo delle argomentazioni del primo giudice circa l'individuazione del responsabile, escludendone la solidarietà in capo al committente; che proprio in relazione a tale ultimo profilo, oggetto del terzo motivo, la Corte si è adeguata correttamente al principio, consolidato anche in sede civile (cfr. Cass. n. 11311/2017; Cass. n. 17092/2012), secondo cui in tanto può affermarsi la responsabilità del committente, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dei dipendenti della appaltatrice, in quanto egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire; con accertamento in fatto, immune da vizi logici e congruamente motivato, i giudici di seconde cure, per le modalità dell'Infortunio e per la natura del rischio, hanno poi escluso ogni condotta colposa della TUO spa scartando così l'ipotesi di una sua responsabilità solidale;
che il quarto motivo non merita accoglimento perché il dedotto fatto, oggetto di presunto omesso esame (infortunio avvenuto all'interno della sede sociale della TUO spa adibita a magazzino dei beni) è invece stato considerato dalla Corte di merito (cfr. pag. 6 della motivazione della gravata sentenza, punti 3.1 e 3.2) e ritenuto non influente in ordine alla sussistenza dei rischi interferenziali in capo all'appaltante; che il quinto motivo (erroneamente indicato anche esso come quarto nel ricorso) non è fondato in quanto la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito; la valutazione, quindi, della ricorrenza è rimessa al prudente apprezzamento ed è sottratta al sindacato di legittimità a meno che il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici o erronei (cfr. tra le altre Cass. n. 1898/2002; Cass. n. 17953/2005), non evincibili nel caso de quo ove i giudici di secondo grado, integrando la motivazione di prime cure, hanno ravvisato le ragioni della compensazione nel parziale accoglimento della domanda proposta dal M.F. nei confronti della TUO spa; che alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato; che il rigetto del ricorso rende inutile l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre controparti nelle fasi di merito, in ossequio ai principi statuiti da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), secondo i quali il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cpc) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità; che, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 marzo 2018.