Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 28 novembre 2013
Validità: 01.02.2014 - 31.01.2017
Parti: Sma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Sma
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Verbale di incontro
Stato conclusivo della trattativa
Art. 1 - Relazioni Sindacali
Art. 2 - Franchising
Art. 3 - Merchandising
Art. 4 - Appalti
Art. 5 - Diritti sindacali
Art. 6 - Malattia e infortunio
Art. 7 - Ricovero ospedaliero
Art. 8 - Cure termali 
Art. 9 - Gravi infermità e eventi luttuosi
Art. 10 - Visite mediche specialistiche
Art. 11 - Anticipazione TFR
Art. 12 - Part time post maternità
  Art. 13 - Sconti ai dipendenti
Art. 14 - Organizzazione del lavoro
Art. 15 - Pause
Art. 16 - Depositi diretti di San Pietro in Gu (PD) e Osimo (AN)
Art. 17 - Lavoro domenicale e festivo
Art. 18 - Ex premio aziendale
Art. 19 - Premio di risultato aziendale
Art. 20 - Premio di progresso
Art. 21 - Osservatorio Nazionale
Art. 22 - Indennità di funzione e specialisti/banconieri
Art. 23 - Ambito di applicazione
Art. 24 - Decorrenza e durata

Verbale di incontro
Oggi 28 novembre 2013 in Roma, si sono incontrati Sma spa […], e la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil […], le Parti in epigrafe indicate, ai termine del confronto avviato nel mese di ottobre determinato dalla dichiarazione di recesso del Contratto Integrativo Aziendale del 7 febbraio 2003 come modificato dall’Accordo del 31 gennaio 2006 e di tutta la contrattazione di secondo livello ad esso collegata trasmessa da Sma spa in data 2 settembre 2013, dichiarano che il testo “stato conclusivo della trattativa” allegato al presente verbale di riunione costituisce lo stato conclusivo ed immodificabile del negoziato. Per la sua efficacia, è indispensabile che esso venga ratificato quale nuovo Contratto Integrativo Aziendale applicabile ai dipendenti di Sma, nell’ambito della consultazione referendaria che si svolgerà in tutta l’Azienda entro la data del 31 gennaio 2014.
Le parti, in considerazione di quanto sopra e del dispiegarsi degli effetti del recesso, convengono che le prestazioni lavorative straordinarie/supplementari domenicali svolte nelle domeniche e festività comprese tra il giorno 8 dicembre 2013 ed il giorno 6 gennaio 2014, verranno retribuite con la corresponsione della maggiorazione del 60% alla quale verrà aggiunto il recupero delle ore lavorate, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.
Per le prestazioni lavorative straordinarie/supplementari domenicali svolte nelle successive domeniche dei mese di gennaio 2014, verrà applicata la maggiorazione del 40%, alla quale verrà aggiunto il recupero delle ore lavorate, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.

Stato conclusivo della trattativa
Art. 1 - Relazioni Sindacali

La sottoscrizione del presente Contratto Integrativo, avvenuta nel contesto delle significative difficoltà attraversate dall'Azienda, ingenerate dal raggravarsi dell'attuale congiuntura economica recessiva, che condiziona pesantemente il mercato della Grande Distribuzione a causa della drastica contrazione dei consumi, conferma l’obiettivo e l’interesse delle parti di consolidare e migliorare il complesso delle relazioni sindacali già in essere, mantenendo un assetto mirato alla individuazione del l’adeguato livello di interlocuzione per ogni articolazione aziendale e per le materie assegnate dal CCNL di settore alla contrattazione aziendale.
In particolare, le parti intendono mantenere e migliorare un sistema di relazioni sindacali completo, articolato, unitario ed equilibrato.
Nel riconfermare il ruolo dei diritti di informazione e del confronto sindacale, fermo restando il rispetto degli attuali assetti contrattuali, tale sistema si sviluppa contemperando in modo bilanciato:
* la focalizzazione delle relazioni sindacali in ambito societario, favorendo un rafforzamento del decentramento in tale ambito;
* il confronto a livello regionale.
Coerentemente, si riafferma il carattere preventivo dell’informazione e della sua finalizzazione al confronto e alla definizione di intese tra le parti ai vari livelli e per le materie previste successivamente.
Le parti intendono ribadire che un compiuto sviluppo delle relazioni sindacali non può prescindere dal coinvolgi mento delle istanze locali e territoriali in termini di diritti di informazione e confronto, con particolare riferimento alle tematiche dell’organizzazione del lavoro del mercato del lavoro e riconoscono, altresì, l’importanza del confronto per realizzare intese su tali materie e sull’insieme delle variabili che ad esse concorrono.
1.1 Diritto di informazione e confronto a livello Nazionale
Compete a tale livello l’informazione ed il conseguente confronto sulle seguenti tematiche:
■ bilancio;
■ andamento economico della Società;
■ politiche commerciali;
■ sviluppo e investimenti della Società;
■ processi di riorganizzazione e ristrutturazione della Società;
■ strutture degli assetti societari;
■ politiche occupazionali;
■ piani di formazione/addestramento professionale;
■ azioni positive;
■ ambiente e salute;
■ funzionamento dei meccanismi del salario variabile previsti nel presente contratto integrativo.
Alla luce della situazione particolare attraversata dall’azienda, le parti convengono di realizzare incontri a livello nazionale nei mesi di aprile e ottobre, al fine di monitorare gli andamenti ed il quadro delle relazioni a livello decentrato.
1.2 Diritto di informazione e confronto a livello di Unità Produttiva e/o Territorio
Compete a tale livello - pur nel rispetto della non duplicità tra livelli - l’informazione ed il conseguente confronto per realizzare intese sulle seguenti tematiche:
- organici e composizione qualitativa e quantitativa, lavoro straordinario e supplementare;
- mercato del lavoro: tipologie di impiego, contratti a termine, di apprendistato e somministrazione;
- organizzazione del lavoro;
- progetti di riorganizzazione, ristrutturazione e chiusura delle unità produttive, al fine di realizzare intese finalizzate alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
- ambiente dì lavoro, tutela della salute, anche in relazione ad eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche
- andamento delle vendite e obiettivi di budget;
- andamenti delle quote salariali derivanti dai risultati del salario variabile;
- lavoro domenicale e festivo, conformemente a quanto previsto a norma del successivo art. 17.2
A livello territoriale, sarà inoltre svolto un confronto preventivo per realizzare intese in occasione dell’apertura di nuovi unità produttive aventi ad oggetto le tematiche di cui al presente paragrafo.
1.3 Diritto di informazione a livello Regionale
Compete a tale livello l’informazione e il conseguente confronto su quanto previsto dal presente accordo sulle materie in tema di mercato del lavoro, anche in relazione al processo istituzionale di decentramento e di conferimento alle Regioni e agli enti locali delle relative funzioni e compiti.
Inoltre, potrà essere attivato il confronto a tale livello a fronte di significative iniziative di sviluppo di processi di disinvestimento comportanti rilevanti impatti occupazionali.
A livello decentrato, si conviene sulla realizzazione di:
- un incontro annuale a livello territoriale/regionale, da tenersi di norma nel mese di febbraio, sull’andamento aziendale, sugli investimenti, sulle strategie commerciali, sui risultati dell’erogazione del salario variabile;
- due incontri all’anno con cadenza semestrale, da tenersi di norma nei mesi di marzo e settembre, a livello di filiale tra la Direzione Aziendale e le RSU/RSA in relazione alle tematiche di cui ai successivo art. 14. Annualmente, l’Azienda fornirà nei singoli punti di vendita, alle RSU/RSA e/o alle OO.SS. territoriali i dati a consuntivo delle ore di lavoro straordinario anche per le finalità previste dal CCNL di settore, nonché la composizione degli organici suddivisi per tipologie di impiego.

Art. 2 - Franchising
La Società, in occasione dell’avvio o del rinnovo dei contratti di affiliazione, inserirà nei contratti stipulati con gli imprenditori affiliati l’applicazione delle norme e dei trattamenti di legge.

Art. 3 - Merchandising
La Società si impegna a garantire che a questi lavoratori vengano fornite tutte le necessarie informazioni e le tutele riconosciute dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto a norma del D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Appalti
Fermo restando quanto previsto in materia a norma del CCNL di settore, la Società si impegna a concludere contratti di appalto solo con imprese che siano in regola con tutte le licenze ed autorizzazioni richieste per l’esercizio della relativa attività e ad includere nei contratti di appalto l’impegno delle imprese appaltatrici ad operare secondo modalità e ad utilizzare attrezzature e macchinari conformi alle vigenti norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 5 - Diritti sindacali
5.1 Assemblee sindacali
Quale previsione di miglior favore rispetto al CCNL di settore, per il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Aziendale, il limite massimo di ore annue di assemblea viene fissato, su tutti i territori, in 15 ore annue.
Lo svolgimento delle ore di assemblea aggiuntive introdotte con il presente accordo dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della prassi vigente, nelle giornate di minore intensità dell’attività di vendita.
Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento previsto dal presente accordo per l’istituto dell’assemblea costituisce un trattamento complessivamente migliorativo rispetto a quanto previsto dal CCNL di settore.
5.2 Permessi sindacali
Quale condizione di miglior favore rispetto al CCNL di settore, le parti convengono che per il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Aziendale i permessi retribuiti per RSA/RSU ammonteranno a 3 ore annue per ciascun dipendente su tutti i territori.

Art. 10 - Visite mediche specialistiche
L’Azienda riconoscerà a ciascun dipendente permessi retribuiti per visita medica specialistica, ad eccezione delle cure odontoiatriche, limitatamente al tempo necessario e nel limite massimo di 2 ore per ogni visita, ove non sia possibile farle coincidere con le giornate di riposo od effettuarle al di fuori dell’orario di lavoro.
Il godimento dei suddetti permessi retribuiti, da richiedersi di norma 48 ore prima della relativa fruizione, è subordinato alla presentazione da parte dei lavoratore di idonea attestazione medica. La documentazione di cui al presente paragrafo dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Direzione aziendale, non appena in possesso del lavoratore.
Tale attestazione dovrà essere rilasciata su carta intestata della struttura sanitaria o del medico specialista e contenere la dichiarazione, sottoscritta dal medico che ha svolto la prestazione (di cui dovrà risultare espressamente indicata la specializzazione), che è stata eseguita una “visita medica specialistica” e la relativa durata/collocazione temporale.
Ai fini della concessione dei permessi retribuiti di cui ai presente paragrafo, verranno considerate valide unicamente le attestazioni recanti tutti i requisiti di forma sopra individuati.
Non saranno ritenute valide ai fini del riconoscimento dei permessi retribuiti di cui al presente articolo le attestazioni mediche che qualifichino la prestazione in modo generico e, comunque, in termini differenti da “visita medica specialistica” (es: “accertamenti diagnostici”).

Art. 12 - Part time post maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno ed indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di vita l’Azienda accoglierà, nell’ambito del 4% della forza occupata nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 16 a 33 dipendenti, tale richiesta spetta ad un solo lavoratore nel corso dell’anno.
La richiesta di passaggio a part ti me dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene proposta la prestazione lavorativa.

Art. 14 - Organizzazione del lavoro
Le Parti, nel rispetto delle autonomie del Sindacato e dell'Impresa e nell’ambito dei livelli di informazione e confronti previsti nel capitolo “Relazioni sindacali”, ribadiscono che il tema dell’organizzazione del lavoro compete a livello di singola unità produttiva/territorio.
Le partì confermano che i programmi di organizzazione/riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che valorizzino la professionalità, migliorino complessivamente le condizioni di vita e di lavoro in tutti i loro aspetti, migliorando al contempo la qualità del servizio e conseguendo un più razionale e migliore funzionamento dell’unità produttiva, più elevati livelli di redditività, produttività ed efficienza, anche attraverso una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, e un accrescimento della professionalità.
A livello di unità produttiva si attiveranno confronti con le RSA/RSU anche con l’assistenza delle OO.SS. territoriali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per realizzare intese sull’organizzazione del lavoro e sull’insieme delle variabili che ad esse concorrono (composizione degli organici, orari di lavoro e turni, ridistribuzione degli orari, calendario annuo, piano ferie oltre a quanto previsto in materia di lavoro domenicale a norma del successivo art. 17.2), ivi comprese eventuali soluzioni negoziali riguardanti modalità collettive di flessibilità di orari valevoli per interi reparti e/o unità produttive.
Le parti si danno altresì atto che le intese definite sull’organizzazione del lavoro, pur richiedendo aggiornamenti periodici in coerenza con le evoluzioni del quadro aziendale di riferimento in ordine ai profili dei metodi e delle tecniche di approvvigionamento e vendita, alle specifiche esigenze ricollegabili al territorio in cui le differenti unità produttive sono dislocate e alle differenti politiche commerciali adottate dalla concorrenza, saranno coerenti ed omogenee con il quadro delle relazioni sindacali e delle relative procedure e meccanismi previsti a norma del presente accordo.

Art. 15 - Pause
Tutti i lavoratori in forza sui punti vendita appartenenti alla rete di distribuzione della Società, avranno diritto ad effettuare una pausa di recupero fisiologico strettamente correlata alla quantità di ore dì lavoro prestate, secondo le modalità di seguito riportate:
- per il personale che effettua una prestazione giornaliera non superiore alle 6 ore: 10 minuti di pausa, di cui 5 retribuiti;
- per il personale che effettua una prestazione giornaliera superiore alle 6 ore: 20 minuti di pausa, di cui 5 retribuiti.
Il recupero della quota non retribuita della pausa giornaliera, fruita nel corso dell’orario di lavoro (5 minuti per il personale che effettua una prestazione giornaliera non superiore alle 6 ore, 15 minuti per il personale che effettua una prestazione superiore alle 6 ore) dovrà avvenire, inderogabilmente, nell’ambito della medesima giornata lavorativa.
Il godimento della pausa dovrà avvenire nel rispetto della programmazione definita a livello di punto vendita, assicurando la continuità del servizio alla clientela.
Resta intesa e convenuta l’obbligatorietà della timbratura delle pause, che dovranno essere fruite conformemente alle previsioni di cui al vigente regolamento aziendale.
Le parti dichiarano, dandosene atto reciprocamente, che nei disciplinare quanto previsto nel paragrafo “pause” hanno anche inteso indennizzare il tempo di vestizione e svestizione del personale e, pertanto, null’altro sarà dovuto/preteso in tal senso. Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi di vestizione/svestizione, troverà applicazione quanto previsto a norma del vigente regolamento aziendale.
La disciplina delle pause di cui al presente paragrafo trova applicazione unicamente nei confronti del personale di punto vendita, con espressa esclusione del personale in forza presso i Depositi di San Pietro in Gu (PD) e Osimo (AN), per i quali continueranno a trovare applicazione le prassi previgenti all’entrata in vigore del presente Contratto Integrativo Aziendale, in quanto strettamente correlate al relativo modello organizzativo.

Art. 16 - Depositi diretti di San Pietro in Gu (PD) e Osimo (AN)
Al fine di garantire il corretto funzionamento delle attività logistiche, nell’ottica del mantenimento del necessario livello di efficienza della produzione e di servizio ai punti vendita, la Società manterrà in vigore le seguenti previsioni in materia di nastri orari e di programmazione delle prestazioni lavorative settimanali:
- l’orario di lavoro settimanale del personale full rime in forza presso il Deposito di S. Pietro in Gu (PD) continuerà ad essere articolato in 37.30 ore, con assorbimento di 30 minuti di PIR.
- La disciplina dell’orario di lavoro settimanale del personale full time in forza presso il Deposito di Osimo (AN), verrà regolata in base agli accordi attualmente in vigore.
Resta inteso che l’Azienda e le RSA/RSU, unitamente alle OO.SS. territoriali, conformemente a quanto disposto dall’articolo 14 paragrafo 3, potranno attivare i necessari confronti finalizzati al raggiungimento di eventuali intese volte ad introdurre le necessarie correzioni all’attuale modello organizzativo, in coerenza con le evoluzioni del contesto aziendale.

Art. 23 - Ambito di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale troverà applicazione a tutto il personale in forza presso i punti vendita appartenenti alla rete di distribuzione di Sma spa, al personale in forza presso la Sede Centrale, le Sedi Territoriali, i Depositi di San Pietro in Gu (PD) e Osimo (AN), al personale di Regia ed amministrativo in forza presso il Deposito di Chiari (BS), nonché al personale Sma in forza presso i Depositi di Offagna (AN) e Fiumicino (RM).
In caso di apertura di nuove unità produttive successivamente all'entrata in vigore del presente Contratto Integrativo Aziendale, si prevede l’estensione dello stesso a tali punti vendita decorsi 12 mesi dalla relativa apertura.
Per quanto non espressamente disciplinato a norma del presente Contratto Integrativo Aziendale, troveranno applicazione i trattamenti previsti dal vigente CCNL di settore.