Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 09 luglio 2018, n. 17964 - Rendita professionale


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 09/07/2018

 

 

 

Rilevato
che con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di costituzione di una rendita professionale per non essere stato indicato nell'atto introduttivo del giudizio il valore della controversia, come previsto dall'art. 152 disp. cod. proc. civ. ultimo comma;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.C. con unico articolato motivo;
che l'Istituto ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
 

 

 

 

Considerato
Che con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ultimo comma, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., sostenendo che la norma trova applicazione esclusivamente alle controversie di carattere previdenziale, con esclusione di quelle di carattere assistenziale, alle quali doveva essere ricondotta la controversia in argomento;
che, prescindendo dall'esame della questione posta con il motivo di ricorso, va rilevata la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ultimo comma, ultimo periodo (che, nei giudizi per prestazioni previdenziali, sanziona con l'inammissibilità del ricorso l'omessa indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, il cui importo deve essere specificato nelle conclusioni dell'atto introduttivo) pronunciata da Corte Costituzionale 20 novembre 2017, n. 241, motivata dalla ritenuta eccessiva gravità della sanzione prevista, a fronte di un mancato adempimento di rilevanza meramente formale, e, conseguentemente, dalla manifesta irragionevolezza della norma;
che la Corte Costituzionale ha in proposito evidenziato la stretta correlazione che lega il periodo della disposizione censurato di incostituzionalità con quello che lo precede, correlazione che rende esplicita la ratio sottesa al complessivo intervento normativo, da ricercare nell’esigenza di evitare l’utilizzo abusivo del processo in materia previdenziale, spesso instaurato per soddisfare pretese di valore economico irrisorio al solo fine di conseguire le spese di lite;
che, pertanto, essendo stata esclusa dall'ordinamento, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma sulla quale si fonda la ritenuta inammissibilità, la sentenza va cassata con rinvio, rimettendo al giudice del merito, che provvederà anche sulle spese di legittimità, l'esame delle questioni originariamente proposte;
 

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 4/4/2018