Cassazione Penale, Sez. 5, 20 aprile 2018, n. 17939 - Sfruttamento di manodopera e violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro


 

Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: ZAZA CARLO Data Udienza: 12/01/2018

 

 

 

Fatto

 


1. D.S. e C.S. ricorrono avverso l'ordinanza del 20 giugno 2017 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in riforma dell'ordinanza reiettiva della richiesta di sequestro preventivo dell'azienda agricola degli S. in Giugliano, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord il 18 maggio 2017 ed appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, disponeva il controllo giudiziario della predetta azienda al fine di impedire al reiterazione del reato di sfruttamento di manodopera di cui all'art. 603-bis cod. pen..
2. I ricorrenti propongono tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge sul rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero in quanto intempestivamente presentato rispetto al termine di dieci giorni decorrente dalla lettura del provvedimento appellato in esito all'udienza camerale dinanzi al Giudice per le indagini preliminari. L'interpretazione del Tribunale, per la quale il termine decorreva dalla successiva data della comunicazione del provvedimento all'ufficio del pubblico ministero secondo le regole del procedimento in camera di consiglio, non considerava, secondo i ricorrenti, che nella specie si trattava di un'udienza camerale partecipata di convalida dell'arresto, che l'art. 322-bis cod. proc. pen. rinvia in materia all'art. 310 il quale richiama a sua volta i termini previsti per l'impugnazione dall'art. 309, decorrenti dalla lettura dell'ordinanza, e che peraltro lo stesso giorno della pronuncia dell'ordinanza appellata si dava esecuzione alla scarcerazione degli indagati ed al dissequestro di cose sequestrate con la comunicazione al pubblico ministero procedente, il quale pertanto aveva conoscenza effettiva del provvedimento non più tardi del giorno successivo.
2.2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge sulla configurabilità del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., lamentando l'insussistenza degli elementi costitutivi dello sfruttamento e dell'approfittamento dello stato di bisogno nella situazione di effettiva necessità che li caratterizza. Tali condizioni sarebbero state oggetto nel provvedimento impugnato, secondo i ricorrenti, di una valutazione astratta e non riferita alla reale situazione dei lavoratori, e non si ravviserebbero in particolare nella nazionalità straniera e nella clandestinità di alcuni dei dipendenti degli indagati, in difformità delle retribuzioni rispetto alle previsioni dei contratti collettivi che non assumevano dimensione evidente e significativa, in violazioni in materia di orario, riposo, aspettativa e ferie non reiterate e legate alle contingenze di attività produttive periodiche come quella in esame, non avendo comunque alcuno dei lavoratori riferito di ingiustificati dinieghi del riposo settimanale o delle ferie, in infrazioni meramente formali delle disposizioni sull'igiene e la sicurezza del lavoro e in una apodittica qualificazione come degradante delle attività del bracciantato agricolo. Si rileva ancora nel ricorso l'errato inquadramento giuridico del fatto, al più riconducibile all'ipotesi di utilizzazione di lavoratori extracomunitari irregolari di cui all'art. 22, comma 12, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che fra l'altro prevede quale circostanza aggravante la sottoposizione alle condizioni di sfruttamento di cui all'art. 603-bis cod. pen..
2.3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge sulla concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari, lamentando l'omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, da cui risultava che l'impresa si era prontamente adeguata alle normative antinfortunistiche e che i lavoratori erano stati regolarizzati.
 

 

Diritto

 


1. Il motivo dedotto sul rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero è infondato.
Rispetto al rilievo dei ricorrenti, per il quale il termine di dieci giorni per la proposizione dell'appello decorreva dalla lettura dell'ordinanza reiettiva della richiesta di sequestro preventivo, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto degli indagati, con la conseguente intempestività dell'appello presentato dal pubblico ministero oltre detto termine, è dirimente la circostanza per la quale l'appello veniva nella specie proposto non dal Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale di Napoli Nord, procedente e partecipante all'udienza di cui sopra, ma dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; la cui autonoma legittimazione ad impugnare l'ordinanza reiettiva, dinanzi a detto Tribunale competente per l'appello in materia cautelare, veniva confermata nel provvedimento impugnato con argomentazioni che non sono state poste in discussione con i ricorsi.
Da ciò segue infatti che per il pubblico ministero appellante come appena identificato, non avente facoltà di presenziare all'udienza nella quale veniva data lettura del provvedimento appellato, il termine per l'impugnazione non poteva che decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento alla propria segreteria; essendo pertanto corretta la conclusione del Tribunale per la quale rispetto a tale comunicazione, avvenuta il 22 maggio 2017, l'appello era tempestivamente presentato.
2. Il motivo dedotto sulla configurabilità del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. è inammissibile.
Premesso che, essendo elementi costitutivi della fattispecie di impiego illecito di manodopera ipotizzata nel caso in esame la sottoposizione dei lavoratori ad un regime di sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno degli stessi, il comma 3 del citato art. 603-bis prevede espressamente quale indice di sfruttamento la presenza di anche solo una delle condizioni descritte nella sproporzione delle retribuzioni rispetto al lavoro prestato, nella reiterata violazione della normativa in materia di orari di lavoro, riposo, ferie e aspettativa, nell'infrazione alle norme in materia di sicurezza e igiene del luogo di lavoro e nell'imposizione di modalità di lavoro degradanti, il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato con riguardo alla sussistenza di più condizioni fra quelle appena indicate; osservando il Tribunale che, a prescindere dalla congruità delle retribuzioni ritenuta dal Giudice per le indagini preliminari, la reiterata violazione della normativa sui tempi di lavoro era integrata da quanto riferito dai lavoratori sulla mancanza di riposo settimanale, e il contrasto con le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro emergeva dalle stesse dichiarazioni con riguardo alla precarietà dei servizi igienici ed all'assenza dei requisiti minimi di sicurezza alle serre ove si svolgeva l'attività lavorativa, costituiti da passerelle in legno consunte e malferme. Ed anche l'ulteriore elemento dell'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori era oggetto di congrua motivazione nel riferimento alla situazione di clandestinità dei predetti, che li rendeva disposti a lavorare in condizioni disagevoli.
Su questi aspetti i ricorrenti, pur richiamando testualmente la deduzione di vizi di violazione di legge, prospettano in realtà vizi motivazionali, lamentando sostanzialmente l'illogicità delle conclusioni tratte nel provvedimento impugnato, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in base alle circostanze di fatto in precedenza indicate; ed in questi termini i ricorsi
propongono censure non consentite in materia cautelare reale, e comunque valutazioni di merito inammissibili in sede di legittimità.
3. E' invece fondato il motivo dedotto sulla concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari.
Le argomentazioni del Tribunale, articolate nel mero riferimento all'aggravamento degli effetti del reato in conseguenza della libera disponibilità dell'azienda, non si confrontavano infatti con i rilievi difensivi, sorretti da documentazione, in ordine alla regolarizzazione dei lavoratori ed all'adeguamento dell'impresa alle prescrizioni antinfortunistiche; aspetti, questi, che si è visto essere rilevanti nella motivazione del provvedimento impugnato sulla ravvisabilità della condotta incriminata e, quindi, sulla protrazione della stessa in conseguenza della prosecuzione dell'attività dell'impresa.
La motivazione di cui sopra era pertanto assente su un profilo essenziale ai fini della sussistenza dei presupposti per l'imposizione del vincolo cautelare, il che integra il lamentato vizio di illegittimità. Il provvedimento impugnato deve di conseguenza essere annullato sul punto con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
 

 

P. Q. M.

 


Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo esame.
Così deciso il 12/01/2018