Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 11 aprile 2018, n. 16114 - Lesione personale colposa: archiviazione senza avviso alla persona offesa


 

Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: TORNESI DANIELA RITA Data Udienza: 26/01/2018

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Con decreto emesso in data 10 settembre 2015 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa disponeva de plano l'archiviazione del procedimento penale iscritto nei confronti di E.A. per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno di M.H.E.H..
2. M.H.E.H. propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso il provvedimento impugnato deducendo il vizio di violazione di legge per inosservanza di norme processuali, segnatamente degli artt. 408, comma 3 bis, 127, comma 5, e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
In particolare il ricorrente eccepisce la nullità del decreto per non essere stato tempestivamente avvisato, ai sensi dell'art. 408, comma 3 bis, cod. proc. pen., della richiesta di archiviazione depositata dal Pubblico Ministero, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio.
Conclude chiedendo la cassazione del predetto provvedimento e la restituzione nel termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
3. Il Sostituto Procuratore Generale in sede, dott. S. P., ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre ad una somma in favore della cassa delle ammende.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è infondato.
2. E' pacifico che la persona offesa M.H.E.H. non ha formulato alcuna istanza di essere informato, ai sensi dell'art. 408, comma 2, cod. proc. pen. ed invoca l'applicabilità, nel caso in esame, della disposizione di cui al comma 3 bis della medesima norma.
3. Giova premettere, per i profili di interesse, che il comma 3 bis è stato aggiunto all'art. 408 cod. proc. pen. dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 che ha convertito, con modificazioni, l'art. 2, comma 1, lett. g) del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.
Come è noto tale intervento normativo ha inteso rafforzare, sotto vari profili, il regime dei diritti e delle facoltà che l'ordinamento riserva alla persona offesa, anche in adempimento degli obblighi internazionali derivanti dalla ratifica della Convenzione di Instanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 che descrive le tipologie della violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la violenza di genere e dalla direttiva 2012/29 UE in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato.
Nel descritto contesto il legislatore ha prescritto obblighi informativi rafforzati a tutela delle vittime di reati violenti, con la previsione dell'obbligo di notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione, a cura del pubblico ministero, indipendentemente dalla richiesta che, di norma, deve essere fatta nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione. E' stato inoltre stabilito un termine più elevato rispetto a quello ordinario per la presentazione dell' opposizione che attualmente, per effetto delle ulteriori modifiche apportate dall'art. 1, comma 31, lett. b), della legge 23 giugno 2017, n. 103, è di giorni trenta.
4. Nella prassi applicativa si è posto il problema della individuazione dei delitti evocati dalla disposizione in esame.
4.1. La Suprema Corte (Sez. Un. n. 10959, del 29/01/2016, Rv. 265893) ha chiarito che la locuzione «delitti commessi con violenza alla persona» inserita dal legislatore in sede di conversione del d.l. n. 93 del 2013 in luogo dell'originario richiamo al solo reato di maltrattamenti in famiglia previsto nella decretazione di urgenza, deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario e ricomprende, pertanto, i delitti che si estrinsecano in atti di violenza morale, tali da cagionare una sofferenza piscologica ed emotiva e che si realizzano con minacce e con atti persecutori.
4.2. Nel percorso interpretativo tracciato dalle Sezioni Unite si pone la successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, 28/02/2017, n. 11897, Rv. 269135) che, in base ad una esegesi teleologicamente orientata, ritiene che la norma trovi applicazione per i soli delitti che si inscrivono in un contesto di pregresse relazioni tra autore del reato e persona offesa o, comunque, caratterizzato dall'esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità di quest'ultima.
4.3. Il parametro di riferimento per una corretta interpretazione ermeneutica dell'ambito applicativo dell' art. 408, comma 3 bis, cod. proc. pen. si rinviene nella direttiva 2012/29/UE (cfr. Sez. 2, n. 36167 del 03/05/2017, Rv. 270689 con riferimento all'art. 299, comma 2 bis, cod. proc. pen.). 
In particolare la direttiva - al considerando n. 17 - fornisce la nozione di violenza di genere, definendola come «la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere»; tale forma di violenza può avere provocato «un danno fisico, sessuale o psicologico, o una perdita economica alla vittima» ed è considerata «una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale, la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genetica femminile e i cosiddetti reati d'onore».
Il successivo - considerando n. 18) - chiarisce che per violenza nelle relazioni strette va intesa «quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima».
Il tratto comune che unifica tali persone offese è costituito dal fatto che esse risultano esposte a un concreto pericolo di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.
5. Da tale complessiva lettura ermeneutica, coerente con la ratio legis sottesa alla novella, ne discende che gli atti di violenza alla persona, sia fisica che morale, devono essere necessariamente intenzionali.
I reati colposi restano, pertanto, esclusi dall'area applicativa dell'art. 408, comma 3 bis, cod. pen. (Sez. 4, n. 23137 del 30/01/2017, Rv. 270183).
6. E' opportuno precisare che l'enunciato principio non si pone in contrasto con la sentenza di questa sezione n. 40765 del 19/04/2017 ove è stata affermata, in via del tutto incidentale e senza alcuna effettiva relazione causale con il decisum, che l'art. 589 bis cod. pen. rientra nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 408, comma 3 bis, cod. proc. pen.
Si tratta chiaramente di un mero obiter dictum in quanto nel predetto caso è stato disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché emesso in violazione dell'alt. 408, comma 2, cod. proc. pen., risultando disattesa la formale richiesta della persona offesa di essere avvisata della richiesta di archiviazione.
7. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 gennaio 2018