Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2018, n. 31616 - Lesioni colpose con violazione di norme sulla sicurezza. Rinuncia al ricorso della parte civile


 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 29/03/2018

 

Fatto

 

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Torino nei confronti di C.P., che era stato tratto a giudizio per il reato di lesioni personali colpose commesso in danno di A.S. con violazione delle norme sulla prevenzione degli Infortuni sul lavoro e condannato alla pena ritenuta equa nonché al risarcimento dei danni in favore del A.S., costituitosi parte civile.
Il giudice di seconde cure, infatti, ha mandato assolto il C.P. dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
2. Con ricorso sottoscritto dal difensore avv. OMISSIS la parte civile A.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo la violazione dell'art. 43 cod. pen. in relazione all'art. 2087 c.c. e la manifesta illogicità della motivazione.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorrente ha fatto pervenire in data 7.3.2018 per il mezzo postale dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e provvista di autenticazione della sottoscrizione ad opera del difensore avv. OMISSIS.
La rinuncia risulta quindi avere le forme prescritte dalla legge. Essa determina l'inammissibilità del ricorso.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro mille a titolo di sanzione pecuniaria.
 

 

P.Q.M.

 


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso In Roma, nella camera di consiglio del 29.3.2018.