Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 luglio 2018, n. 18255 - Responsabilità per infortunio e risarcimento


 

 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO Data pubblicazione: 11/07/2018

 

Premesso
che con sentenza n. 1896/2012, depositata il 17 aprile 2013, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Milano, pronunciando nella causa promossa da I.C. nei confronti della società F.lli Quadri S.p.a. (poi Fallimento F.ili Quadri S.r.l.), con la chiamata in giudizio di ITAS Assicurazioni spa e l'intervento volontario di ITAS Mutua, ha accertato la responsabilità della datrice di lavoro per l'infortunio occorso al ricorrente in data 7/3/2001 e un danno non patrimoniale dallo stesso subito in misura pari al 70%, di conseguenza condannando la F.Ili Quadri S.p.A. a pagare la somma di euro 196.366,84 oltre accessori, a titolo di danno differenzialee ITAS Assicurazioni S.p.A. a tenere indenne la propria assicurata nei limiti del massimale) compensate parzialmente le spese di lite;
- che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il I.C. con tre motivi, assistiti da memoria, al quale hanno resistito ITAS Assicurazioni S.p.A. e ITAS Mutua con controricorso, assistito da memoria;
- che il Fallimento F.Ili Quadri S.r.l. è rimasto intimato;
 

 

Rilevato
che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2059 e 2087 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), esponendo plurime censure relativamente al risarcimento del danno morale, al metodo di ulteriore personalizzazione del danno alla stregua delle Tabelle del Tribunale di Milano, alla liquidazione del risarcimento da incapacità lavorativa specifica, nonché relativamente alla mancata o erronea valutazione delle prove fornite a dimostrazione delle ulteriori voci risarcitorie;
- che con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3), il ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto corretta la compensazione parziale delle spese operata in esito al primo grado di giudizio;
- che con il terzo, deducendo vizio di motivazione (art. 360 n. 5), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e alle motivazioni del giudice di primo grado, in tal modo omettendo di svolgere proprie argomentazioni in connessione con i motivi di gravame, e per avere reso una motivazione illogica e/o contraddittoria, e comunque insufficiente, con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica e alle altre voci di danno

 

Osservato
- che il primo motivo è inammissibile;

 

che, infatti, esso non risulta conforme al principio, per il quale il ricorso per cassazione, oltre a richiedere, per ogni motivo, la rubrica di esso, con la puntuale indicazione delle ragioni per le quali il motivo medesimo (tra quelli previsti dall'art. 360 cod. proc. civ.) è dedotto, "esige l'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza" (Cass. n. 18421/2009);
- che è stato conseguentemente e ripetutamente affermato che il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 635/2015);
- che è stato, in particolare, precisato che i motivi per i quali si chiede a cassazione devono possedere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, "essendo fatto divieto di rinvio ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito ed essendo estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quella impugnata, e, in particolare, la sentenza di prime cure quando sia impugnata quella d'appello" (Cass. n. 13259/2006);
- che inoltre esso: (a) non contiene, al di là della sequenza degli atti dei due giudizi di merito (pp. 2-6), l'esposizione sommaria dei fatti di causa, ex art. 366, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ., nei termini precisati da Cass. n. 15808/2008 e successive conformi; (b) sollecita una rilettura e una nuova valutazione delle risultanze della CTU e del materiale di prova (testimoniale e documentale: p. 26 ss.) e cioè un accertamento che è estraneo ai compiti assegnati dall'ordinamento alla Corte di legittimità ed è, invece, prerogativa esclusiva del giudice di merito;
- che risultano parimenti inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso;
- che, quanto al secondo, deve essere ribadito il consolidato orientamento per il quale "in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza  va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti" (cfr., fra le molte conformi, da ultimo Cass. n. 19613/2017);
- che, quanto al terzo motivo, si deve osservare come esso, dolendosi il ricorrente di una "motivazione contraddittoria e/o insufficiente", non risulti conforme al modello legale del nuovo vizio "motivazionale", quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella I. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata il 17 aprile 2013, e, pertanto in epoca successiva all'entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa;
- che, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come riformulato a seguito dei recenti interventi, "introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"; con la conseguenza che "nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie";
 

 

ritenuto
conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 20 febbraio 2018.