Cassazione Penale, Sez. 4, 18 luglio 2018, n. 33409 - Caduta mortale: mancanza di cooperazione fra ditte e omessa predisposizione di adeguate misure volte a prevenire i rischi di cadute dall'alto


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 17/04/2018

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Con sentenza del 7.3.2016 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni in atti contestate e, per quanto qui rileva, ha confermato la declaratoria di responsabilità degli imputati A.M., G.M., R.DM. e M.DM. in relazione al reato di omicidio colposo in danno di A.M., dipendente della ditta DM., in occasione dell'infortunio sul lavoro avvenuto il 30.10.2006 con le seguenti modalità: il lavoratore, intento ad operazioni di sollevamento di elementi di ponteggio sul terrazzo dell'adiacente condominio "Pimpinella", precipitava e cadeva sul cassone della gru posizionato in sosta davanti al fabbricato, decedendo in conseguenza delle lesioni riportate.
1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la vicenda trae origine dall'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato del palazzo "Busacca", commissionati dal condominio all'impresa di costruzioni di cui era legale rappresentante A.M., nell'ambito dei quali G.M. venne nominato responsabile dei lavori. Le opere di ristrutturazione vennero progressivamente realizzate. Residuava la tinteggiatura di una parete laterale dello stabile, prospiciente il terrazzo di copertura di un fabbricato più basso, di proprietà del diverso condominio "Pimpinella". A tale scopo, G.M. diede istruzioni a N.G., suo dipendente non regolarmente assunto, sulle modalità con cui si sarebbe dovuto eseguire il lavoro. Occorreva, in particolare, montare delle impalcature sull'adiacente terrazzo di copertura. Su indicazione del A.M., il N.G. si rivolse ai fratelli DM. affinché, con la loro gru, trasportassero sul terrazzo gli elementi delle impalcature che sarebbero poi state montate dagli operai della ditta A.M.. I DM. accettarono l'incarico ed inviarono sul posto il A.M., sopraggiunto con un camion munito di gru. Dopo aver imbracato alcuni cavalletti nel braccio meccanico della gru, il A.M. ed il N.G. salirono sul terrazzo e cominciarono le operazioni. Il A.M., che azionava la gru a distanza con un telecomando, per avere una migliore visuale della strada scavalcò il parapetto del terrazzo (alto 87 cm.) e si posizionò su una pensilina che sovrastava il balcone dell'ultimo piano del condominio Pimpinella: una parte del cornicione cedette e l'uomo precipitò, finendo sul cassone del camion dotato di gru che si trovava in sosta sulla strada, tre piani più sotto.
1.2. Si addebita agli imputati, a vario titolo e nelle loro rispettive qualità, colpa generica e specifica, per inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro riguardanti: l'omessa predisposizione di idonee difese e protezioni atte a scongiurare cadute dall'alto, l'omessa formazione dei dipendenti, l'omessa opera di cooperazione e coordinamento fra le ditte presenti nel cantiere, l'omessa pianificazione dei lavori in condizioni di sicurezza, l'omessa fornitura al A.M. delle cinture di sicurezza.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli odierni imputati, a mezzo dei propri difensori.
3. I ricorsi di M. e R.DM..
Con unico motivo lamentano la violazione di legge in relazione agli artt. 40, 41 e 589 cod. pen.
Deducono l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dai ricorrenti e l'evento mortale, avuto riguardo alla evidente abnormità ed estraneità, rispetto alle mansioni assegnate, del comportamento tenuto dal povero A.M..
Rilevano che i DM. avevano dato incarico al loro dipendente di effettuare esclusivamente un sopralluogo sui luoghi ove, solo successivamente, si sarebbe dovuto trasportare il materiale edile che necessitava alla ditta A.M. per i lavori di tinteggiatura della parete condominiale. Pertanto, erano state le improvvide iniziative del A.M. (il quale si era recato sul terrazzo ed aveva scavalcato un muretto di recinzione alto 87 cm per posizionarsi sul bordo di una pensilina/tettoia di copertura di un balcone che certamente non avrebbe retto il peso di un essere umano) a determinare l'interruzione del nesso di causalità, trattandosi di iniziative del tutto slegate sia rispetto ai compiti assegnatigli che ai mezzi di cui era stato fornito dal datore di lavoro.
4. I ricorsi di A.M. e G.M..
4.1. Con il primo motivo, denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che la ditta A.M. aveva scelto per il subappalto del lavoro una ditta competente, con propri macchinari e operai qualificati (tale era il povero A.M.), agendo, quindi, perfettamente in linea con quanto esigibile dai ricorrenti.
Deducono che i ricorrenti non possono ritenersi responsabili dell'infortunio mortale, dal momento che il A.M. era alle dipendenze della ditta DM., dunque estraneo alla loro organizzazione lavorativa.
4.2. Con il secondo motivo, denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo che la sentenza impugnata erri nel non considerare due diversi aspetti del nesso di causalità: il comportamento assorbente ed altamente imprudente del A.M.; l'assenza di incidenza della ridotta altezza del muretto di protezione del terrazzo rispetto alla causazione dell'incidente, che non avrebbe comunque impedito lo scavalcamento da parte dell'operaio.
4.3. Con il terzo motivo, lamentano la mancata concessione delle attenuanti generiche e la conseguente mancata diminuzione della pena entro i limiti di concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Deducono che i ricorrenti, nelle more del giudizio di appello, provvedevano al pagamento di quanto statuito con la sentenza di primo grado in tema di provvisionale, cui conseguiva la revoca, solo a loro vantaggio, della costituzione di parte civile. Denunciano che tale significativo comportamento processuale non è stato considerato dalla Corte di appello, tanto ai fini della concessione delle attenuanti generiche, quanto al fine della richiesta riduzione della pena, onde riportare la sanzione nei due anni di reclusione e, quindi, nei limiti della concedibilità del beneficio della pena sospesa.
5. Con nota depositata il 12.4.2018 il difensore dei DM. ha comunicato che i suoi assistiti hanno provveduto al risarcimento di tutti i danni dovuti alle parti civili costituite, allo scopo allegando copia dell'atto di transazione intervenuto fra le parti.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi sono infondati e devono essere, quindi, rigettati.
2. I ricorsi dei DM..
2.1. Deducono l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dai ricorrenti e l'evento mortale, sostenendo l'evidente abnormità e la estraneità, rispetto alle mansioni assegnate, del comportamento tenuto dal lavoratore deceduto.
2.1.1. Si tratta di censura priva di pregio, ai limiti della inammissibilità, avendo come presupposto una ricostruzione dei fatti - e cioè che al lavoratore fosse stato dato solo l'incarico di effettuare un sopralluogo sul posto - nettamente e adeguatamente smentita nella sentenza impugnata, secondo argomentazioni logico-giuridiche che sfuggono al sindacato di legittimità, in quanto congrue e coerenti con i dati probatori di cui si dà conto in sentenza. 
2.1.2. Risulta, infatti, convincentemente affermato dai giudici di merito che l'essersi recato sul luogo di lavoro con la gru ed avere iniziato a sollevare gli elementi per le impalcature dimostri incontrovertibilmente che il A.M. avesse iniziato il lavoro commissionato dalla ditta A.M. ed accettato dai DM., per cui la tesi del mero sopralluogo non trova alcun riscontro in atti. La ricostruzione della Corte di appello (e del giudice di primo grado) appare certamente congrua e plausibile, anche in rapporto all'assenza di un comportamento abnorme del A.M., trattandosi di condotta che si inseriva nell'attività di lavoro a lui commissionata, ed in cui era necessario posizionarsi sulla tettoia al fine di avere una visuale ampia e completa del piano stradale e della parte del terrazzo su cui poi stoccare gli elementi di ponteggio sollevati.
3. I ricorsi dei A.M..
3.1. Deducono essenzialmente la loro estraneità rispetto all'evento mortale, dal momento che il A.M. era alle dipendenze della ditta DM., dunque estraneo alla loro organizzazione lavorativa. Denunciano, inoltre, il comportamento assorbente ed altamente imprudente del A.M. e l'assenza di incidenza della ridotta altezza del muretto di protezione del terrazzo rispetto alla causazione dell'incidente.
3.1.1. Anche i suddetti motivi sono infondati ed ai limiti della inammissibilità, in quanto gli stessi non si confrontano adeguatamente con le motivazioni dei giudici di merito, che danno conto con dovizia di argomentazioni - che vanno esenti da vizi di carattere logico-giuridico - in cosa sia consistito il comportamento colposo dei ricorrenti e la sua incidenza causale, secondo un corretto ragionamento controfattuale, rispetto all'incidente mortale per cui è causa. Si è, infatti, tenuto conto della palese ed omessa valutazione del rischio interferenziale connesso all'intervento dei lavoratori di due distinte imprese (A.M. e DM.), ed in particolare della mancata cooperazione fra le due imprese, a livello di reciproca informazione, nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenziali; inoltre si è considerata la responsabilità del committente nel caso di manifesta e palese violazione delle norme antinfortunistiche da parte dell'appaltatore.
3.1.2. La concreta ricostruzione delle sentenze di merito parte dall'assunto, tratto dai dati probatori processualmente emersi, della concreta ingerenza da parte dei DM. nell'esecuzione dei lavori. I DM. avevano piena contezza delle caratteristiche del cantiere e del tipo di lavoro commissionato, tanto che i lavori erano seguiti e coordinati da un loro dipendente, il N.G.. Ciononostante i ricorrenti non hanno verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subappaltatrice, non hanno fornito al A.M. informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andava ad operare e sulle misure di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività, né hanno predisposto adeguati dispositivi di protezione per scongiurare cadute dall'alto, stabilendo con cura le postazioni di lavoro, i luoghi di movimentazione dei materiali e delle zone di stoccaggio, verificando che anche il A.M. osservasse le norme di sicurezza del cantiere. Nessuna cooperazione fra le due ditte è stata attuata per garantirsi dai pericoli e dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori. Sulla base di ciò è stato ragionevolmente ritenuto sussistente il nesso di causalità fra le descritte omissioni colpose e l'evento, in quanto senza tali omissioni, e quindi ove vi fosse stata cooperazione fra le due ditte e predisposizione di adeguate misure volte a prevenire i rischi di cadute dall'alto, con alto grado di probabilità l'evento mortale non si sarebbe verificato. Al riguardo, è appena il caso di rilevare che le sentenze di merito hanno compiutamente accertato che il A.M., inquadrato come operaio generico e non come gruista, era privo di formazione e di addestramento per l'utilizzo di tale particolare attrezzatura di lavoro ed era del tutto sprovvisto di dispositivi di protezione individuali per la prevenzione di cadute dall'alto.
3.2. E' privo di pregio anche il terzo motivo, con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la conseguente mancata diminuzione della pena entro i limiti di concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, sulla base dell'avvenuto pagamento della provvisionale in favore della parte civile.
3.2.1. Sul punto la motivazione della Corte di appello sfugge ai suddetti rilievi, in quanto si è tenuto conto, con rilievo preponderante, della notevole gravità delle omissioni accertate e del comportamento post-incidente tenuto dai prevenuti (i quali hanno cercato di alterare la realtà fattuale per depistare le indagini), indicativi di personalità altamente trasgressive, non meritevoli della invocata attenuante. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, rispettosa del principio secondo cui, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 aprile 2018