Categoria: 2018
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Tipologia: Accordo turnazione
Data firma: 10 luglio 2018
Validità: 10.07.2018 - 31.12.2019
Parti: HP Italiana e RSU
Settori: Commercio, HP Italiana
Fonte: filcams.cgil.it


Verbale di accordo

In data 10 luglio 2018, l'azienda e l’RSU si sono incontrate al fine di normare l’esigenza di adibire il personale a un servizio su turni “H12”.
Premesso che:
• Nel corso degli incontri tenutisi in sede aziendale, l’azienda ha illustrato ampiamente l’esigenza di servizio che sorge nell’ambito dell’affidamento di un’importante fornitura.
• Si prevede infatti che la fornitura di servizi sia articolata anche sul seguente orario settimanale: dai lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.
• Ne consegue l’esigenza di poter adibire il personale HPE addetto al servizio (cd. “APFIS”) e assegnato alla sede di Roma, via Campanile, a lavoro su turni come normato dal presente accordo.
• Le parti concordano di stipulare il presente accordo in via sperimentale, con durata dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2019 e che lo stesso accordo s’intenderà quindi applicabile ai soli dipendenti della sede di Roma addetti al servizio.
• Qualora in azienda dovessero sorgere esigenze analoghe queste formeranno oggetto di confronto con l’RSU per l’estensione, laddove applicabile e l’eventuale integrazione del presente accordo.
Tutto quanto sopra premesso, si concorda quanto segue:
1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Di norma, l’orario di lavoro giornaliero per i dipendenti adibiti al lavoro su turni sarà pari a n. 7 ore comprensivo di 30 minuti di pausa pranzo; per quanto riguarda il sabato, l’orario giornaliero s’intende pari a 6 ore senza pausa pranzo.
3. Per effetto della riduzione oraria di cui al punto precedente e pur rimanendo l’orario di lavoro settimanale fissato in 40 ore, su base individuale, per i lavoratori addetti al turno l’orario di lavoro settimanale potrà essere ridotto fino a 35 ore (34 ore per coloro che effettueranno il turno di sabato) senza che ciò comporti una riduzione della retribuzione ordinaria mensile e senza alcuna influenza su tutti gli istituti contrattati.
4. L’azienda comunicherà al dipendente l’ingresso e l’uscita dal regime di lavoro a turni che sarà organizzato e indennizzato su base settimanale e con una rotazione programmata, di norma, su 3 mesi.
5. Ai lavoratori turnisti verrà erogata per ogni settimana di lavoro su turni, un’indennità settimanale pari a €50 lordi, frazionabile su giornate.
6. L’importo di cui sopra s’intende al lordo delle ritenute di legge e contrattuali. Tale importo non avrà incidenza né sulle mensilità aggiuntive (13ma, 14ma) né sul TFR.
7. La gestione tecnico-organizzativa dei regimi di lavoro a turnazioni deve garantire al dipendente la pausa pranzo, laddove prevista e le assenze ordinarie e straordinarie come normate per ferie, permessi e malattia.
8. Eventuali cambi turno devono essere concordati con i lavoratori interessati e saranno definiti sulla base delle necessità tecnico-organizzative aziendali e delle esigenze personali del lavoratore.
9. Le ore di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali dovranno essere di norma recuperate nel giorno lavorativo immediatamente successivo e daranno diritto al pagamento della maggiorazione come per lavoro straordinario, fermo restando il meccanismo del riposo compensativo, di cui al punto 3.5 del vigente Accordo Integrativo Aziendale. I riposi di cui agli artt. 7 e 9, D.Lgs. 66/2003 e successive modifiche e integrazioni, verranno garantiti anche attraverso il riposo compensativo nei termini sopra definiti.
10. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative di mantenimento de! servizio, l’azienda valuterà eventuali richieste di sospensione delle attività su turno H12 che pervengano dai lavoratori con preavviso minimo di un mese.
11. Resta inteso che i trattamenti di cui al presente accordo e, nello specifico, quanto previsto ai punti da 2. a 5., verranno riconosciuti a fronte di prestazione di lavoro su turni e, conseguentemente, cesseranno di essere applicati nel caso in cui il servizio non venisse più erogato e/o per mutate modalità di organizzazione del lavoro, previa comunicazione di tali eventualità alla rappresentanza sindacale.
12. La fase di sperimentazione si concluderà il 31/12/2019; entro tale data, le Parti si incontreranno per valutare eventuali modifiche al presente accordo.
13. Resta inteso che il presente accordo s’intenderà risolto e non produrrà effetti in caso di mancato affidamento ad HPE o interruzione, per qualsivoglia motivo, del servizio in questione.
14. Ognuna delle parti stipulanti potrà comunicare disdetta del presente accordo con un preavviso minimo di 3 mesi.
15. Data la natura sperimentale del presente accordo, verranno effettuati incontri su base trimestrale, o comunque su richiesta dì una delle parti, per verificarne l’andamento.