Categoria: 2018
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Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 18 luglio 2018
Validità: 01.07.2018 - 30.09.2020
Parti: Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative-Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Industria e Cooperative
Fonte: filcacisl.it

Sommario:

  Protocollo per il rilancio del settore Allegato 1
Protocollo enti bilaterali Allegato 2
Fondo prepensionamenti Allegato 3
Fondo incentivo occupazione Allegato 4
RLST Allegato 5
Lavoratori autonomi Allegato 6
  F24 Allegato 7
Commissioni Bilaterali Allegato 8
Nota a verbale Allegato 9
Aumenti retributivi Allegato 10
Decorrenza e durata Allegato 11

Verbale di accordo

Addì, 18 luglio 2018, in Roma, tra l’Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative-Lavoro e Servizi e Agci Produzione e Lavoro e la Feneal Uil, la Filca Cisl e la Fillea Cgil, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 1° luglio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

Allegato 1 Protocollo per il rilancio del settore
La crisi economica degli ultimi anni ha prodotto effetti negativi in tutti i settori produttivi ma in modo significativo nel settore delle costruzioni, da sempre considerato il motore trainante dell'economia.
Le Parti sociali dell'edilizia, confermano un quadro assolutamente allarmante del comparto delle costruzioni edili, con un continuo decremento occupazionale che viene certificato anche dagli ultimi dati delle Casse Edili relativi al periodo ottobre 2017 marzo 2018.
In tale periodo, infatti, il numero degli addetti iscritti alle Casse Edili (elaborazione statistica dati Mut) è ulteriormente sceso del 2,6% rispetto al periodo ottobre 2016 marzo 2017, portando la perdita complessiva degli addetti al 46,5% dall'inizio della crisi (2008).
Pertanto, se da una parte si auspicava un'inversione di tendenza nel settore dopo l'infausta parentesi 2008-2016, in cui è andato perduto oltre il 41% del monte retributivo e il 48% delle ore lavorate, la previsione per l'anno Cassa Edile 2017/2018 non lascia presagire segnali di ripresa.
Anche i dati Istat, che fanno riferimento al settore delle costruzioni nel complesso (inclusi gli impiantisti, come prevede l'Ateco 2007), fotografano un settore che non riesce a ripartire, a fronte invece di una ripresa, in molti casi consolidata già da alcuni anni, per gli altri settori di attività economica, quali agricoltura, servizi e industria in senso stretto.
In particolare, i dati Istat più recenti, riferiti al primo trimestre 2018, mostrano una ulteriore flessione nel numero di occupati nelle costruzioni del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2017, sintesi di un andamento negativo sia dei lavoratori dipendenti (-1,9%) che degli indipendenti (-5,5%).
Nello stesso periodo, l’occupazione continua, invece, a crescere nell'industria in senso stretto (+2,3% rispetto al primo trimestre 2017) e nei servizi (+0,7%). A fronte di uno scenario negativo in tutte le sue componenti, l’unico dato favorevole si può rilevare nel comparto delle ristrutturazioni e delle riqualificazioni private (con un trend positivo dello 0,5%). Un risultato dovuto sostanzialmente alla proroga delle misure di detrazione per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi volti a riqualificare gli edifici dal punto di vista energetico.
Considerato che:
• I dati complessivi sull'occupazione del settore delle costruzioni evidenziano un importante esodo dal contratto nazionale edile verso contratti più convenienti economicamente per le imprese, sia in termini salariali che soprattutto in termini di formazione e sicurezza. Tutto ciò, sebbene in contrasto con il sistema normativo, è reso possibile dai limitati controlli ispettivi, condizionati da risorse umane ed economiche insufficienti ai fini di un controllo generalizzato sui cantieri e dall’assenza di un CCNL leader che, in coerenza anche con l’Accordo Interconfederale del 9 Marzo 2018 sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, stabilisca il principio che a stesso lavoro debba corrispondere lo stesso CCNL, al fine di garantire una più stretta correlazione tra CCNL applicato e reale attività di impresa.
Preso atto che:
• è sempre più frequente vedere applicati alla forza occupazionale impiegata in un cantiere edile un insieme diversificato di contratti con costi retributivi e previdenziali diversi, nonché trovare numerosi lavoratori autonomi a partite IVA; tutti elementi che incidono in termini di legalità e concorrenza sleale nei confronti delle imprese che lavorano correttamente, esponendo peraltro i lavoratori anche sotto il profilo della sicurezza e dell'inquadramento previdenziale ed assicurativo; ciò rischia altresì di compromettere le tutele di sicurezza obbligatorie previste per il settore, con conseguenze dirette verso il sistema di salvaguardia sociale, sostenuto dalla bilateralità. Il contratto del settore edile, infatti, tiene conto, con specifiche disposizioni, delle particolari dinamiche lavorative che lo contraddistinguono dagli altri settori, assegnando alle Casse Edili e alle altre strutture bilaterali, Scuole Edili e Cpt o Enti unificati, un ruolo determinate per la salvaguardia della tutela della sicurezza sul cantiere, dal momento che le specifiche condizioni e caratteristiche del lavoro richiedono una attenzione particolare alla normativa, alla formazione e all’applicazione delle misure relative alla sicurezza del settore.
Visto che:
• L’attività di cantiere, sempre più frutto dell'integrazione di numerose imprese con differenti specializzazioni (costruzioni-impianti-servizi), dovrebbe tener conto del c.d. "ambiente di lavoro", a cui occorre fare riferimento anche ai fini dell'applicazione del sistema di salvaguardia sociale istituito dalle parti sociali dell'edilizia.
Per quanto sopra, le Parti concordano sulla necessità di intervenire nell'ambito di istituti già esistenti, come la notifica preliminare, per monitorare l'intera filiera degli eventuali attori presenti sul cantiere, attraverso la creazione di un’apposita Anagrafe di cantiere la registrazione presso la Cassa Edile di competenza territoriale di tutti i lavoratori che transitano nel cantiere a diverso titolo, al fine di informare e promuovere le iniziative predisposte dal sistema bilaterale in tema di formazione, salute e sicurezza per l’insieme delle imprese e dei lavoratori, subordinati e non, coinvolti nei lavori.
Attraverso la notifica preliminare sarà possibile creare la suddetta Anagrafe, comprensiva dei lavoratori autonomi, affidando pertanto alle Casse Edili un ruolo di verifica della corretta applicazione della contrattazione collettiva, anche territoriale, rispetto all'attività esplicata nel cantiere.
Ulteriori interventi che le Parti reputano fondamentali, anche per porre rimedio al c' contrattuale e contrastare il lavoro irregolare, sono:
• Il ripristino del DURC nella sua originaria formulazione poiché dopo le modifiche apportate dal Legislatore nazionale, non garantisce più la sua efficacia di strumento di contrasto alla elusione ed evasione contrattuale, ma lascia, piuttosto, ampi margini di discrezionalità (con le inevitabili conseguenze distorsive sull’edilizia).
Peraltro, le parti ritengono indispensabile tale ripristino, anche al fine di poter dare attuazione alla normativa sul DURC di congruità, cosi come prevista dal CCNL, contestualmente in tutte le Casse Edili ed Edilcasse. Nelle more della determinazione della nuova durata del DURC ONLINE, le parti si riservano di approfondire specifici strumenti di misurazione della congruità compatibili con l’attuale assetto del DURC.
All’interno di questa strategia di rilancio del settore e dell’occupazione è fondamentale la riduzione del costo del lavoro in edilizia, tenuto conto del maggior gettito contributivo che grava sulle imprese edili, superiore di circa 10 punti percentuali rispetto agli altri settori produttivi.
A tal riguardo si rende necessario:
• rivedere in riduzione la contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria, tenuto conto che, a causa di un onere per gli operai edili notevolmente più alto rispetto al resto dell'Industria (4,70% a fronte di 1,70% -2,00%), la relativa gestione presso l'Inps presenta negli ultimi 15 anni avanzi pari a circa 4 miliardi di euro, con punte di avanzo di esercizio annuale superiori ai 500 milioni di euro;
• equiparare i criteri di conteggio della cassa integrazione tra i diversi settori produttivi; attualmente, il limite delle 52 settimane in un biennio mobile (limite massimo di fruizione della Cassa integrazione ordinaria) non trova applicazione nei casi di interventi richiesti / da imprese dei diversi settori industriali a causa di eventi oggettivamente non evitabili. Tale principio derogatorio, invece, è escluso nei casi di interventi di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (compreso l'evento meteo) richiesti da imprese del settore \ edile e lapideo;
• ottenere una interpretazione autentica per il settore edile in relazione ai criteri di computo dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva interessata dall'intervento della cassa integrazione guadagni. Infatti, il comparto delle costruzioni edili, a differenza di altri settori operanti su impianti fissi, si caratterizza per una forte mobilità dei lavoratori abitualmente impiegati su più cantieri anche nell'ambito dello stesso mese. Pertanto, per il settore edile è imprescindibile che l'anzianità di effettivo lavoro sia considerata in riferimento al medesimo datore di lavoro, a prescindere dall'unità produttiva (cantiere o sede), ove il lavoratore opera o ha operato;
• intervenire per ottenere un riallineamento delle aliquote contributive tra lavoro autonomo (24% a regime nel 2018) e lavoro subordinato (circa il 35%), elevando le une a favore della riduzione delle altre, proprio per evitare il ricorso al falso lavoro autonomo che spesso cela dietro di sé forme non denunciate di subordinazione, con evidente alterazione del mercato e della concorrenza leale tra le imprese;
• prevedere che il contributo per la formazione versato all'Inps dello 0,30% e non destinato specificatamente a Fondimpresa e/o Foncoop sia riservato al sistema bilaterale dell'edilizia;
• pervenire, prescindendo dalla qualificazione giuridica dell'impresa, ad una riduzione e quindi parificazione del premio Inail, tenuto conto che tutti gli addetti del cantiere sono esposti al medesimo rischio ambientale (pari rischio = pari premio);
• introdurre un sistema premiale per la selezione e qualificazione delle imprese e i lavoratori autonomi che investono in sicurezza e prevenzione, attraverso norme premiali sia in termini di riduzione dei costi, sia in termini di vantaggi competitivi in fase di gara, soprattutto per i lavori pubblici - per quelle imprese che adottino il sistema dell’asseverazione previsto dall’intesa e dalla normativa UNI-Inail-CNCTP. Ciò in quanto i dati statistici in possesso delle Parti Sociali dimostrano una sostanziale riduzione del fenomeno infortunistico nelle imprese che si avvalgono della bilateralità;
• verificare in modo puntuale la corretta applicazione del CCNL nell’ambito di lavorazioni di restauro edile (OG2 e OS2A) con il riconoscimento dei CCNL delle scriventi Parti Sociali e delle altre Organizzazioni datoriali dell’edilizia comparativamente più rappresentative come contratto leader e unico applicabile in riferimento ai lavori di restauro.
Le Parti confermano quanto previsto nell’Avviso Comune sottoscritto il 19 Aprile 2010 che, a fronte di una riduzione dell’aliquota cigo, prevedeva che il risparmio ottenuto fosse equamente distribuito a favore delle imprese e dei lavoratori. Pertanto, il 50% delle risorse derivanti dall’eventuale riduzione contributiva sarà destinato al neo costituito Fondo Nazionale per favorire il pensionamento anticipato dei lavoratori più anziani e incentivare il ricambio generazionale.
Le Parti inoltre, forti della pluriennale esperienza in ambito formativo specializzato in tutela della salute e della sicurezza, ribadiscono il proprio impegno a sostegno della stessa ed auspicano ulteriori momenti di collaborazione e di sinergia con tutti gli attori e le istituzioni a vario titolo coinvolti in merito.
In tale contesto, le Parti si impegnano ad attivarsi nei confronti degli interlocutori istituzionali non solo per il contenimento del costo del lavoro e per il rilancio occupazionale, ma anche per una imminente revisione del codice degli appalti al fine di garantire - con sempre la massima attenzione alla qualità del lavoro, alla responsabilità sociale dell’Impresa, alla legalità e alla trasparenza - un’accelerazione della cantierizzazione di tutte le opere e la spesa efficiente delle risorse pubbliche già allocate, nonché per favorire gli ulteriori investimenti pubblici e privati nel settore.
Le Parti concordano che, nei limiti delle indicazioni della Covip e con tutte le garanzie necessarie alla salvaguardia delle rendite previdenziali dei lavoratori, parte delle risorse presenti nei Fondi istituiti dalle parti sociali siano investite in economia reale di settore, secondo quanto previsto nei rispettivi Statuti dei suddetti Fondi.
Le parti ritengono inoltre importante attivarsi nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali affinché:
- vi sia una maggiore qualificazione della domanda privata, rendendo cedibili integralmente a banche e intermediari finanziari i crediti fiscali dei cittadini (singoli o associati) inerenti eco bonus, bonus ristrutturazioni, bonus antisismico, ecc. ed inserire tali incentivi all'interno di una più generale strategia per la rigenerazione delle città, anche al fine di porre rimedio alle criticità derivanti da una proprietà privata fortemente parcellizzata, in particolare nelle aree urbane;
- vi sia un forte investimento sulla qualificazione delle stazioni appaltanti (Comuni in primis) che spesso non riescono a spendere quanto stanziato (si pensi alle risorse destinate dal programma pluriennale “Connettere l’Italia”);
- si affronti in termini anche innovativi l’annosa problematica dei tempi di pagamento delle PP.AA. che rappresenta uno dei principali problemi del settore. Il 73% delle imprese di costruzioni registra ritardi nei pagamenti, con una media di 144 giorni dopo l’emissione dei Sai, contro i 30 giorni previsti dalla norma;
- si affronti il tema dei crediti deteriorati che a dicembre 2017 ammontavano a 261 miliardi complessivi (164 mld sono sofferenze, 92 mld inadempienze probabili e 4,9 mld finanziamenti scaduti). Dei 100 miliardi di sofferenze attribuibili alle imprese, circa il 30% è relativo ad imprese di costruzioni. Al riguardo, in un momento in cui inizia a ridursi la fragilità finanziaria delle imprese del settore, emerge la criticità di un piano generalizzato di cessione degli istituti bancari degli NPLs (che contengono anche crediti ancora in bonis) a fondi di investimento speculativi. Occorre quindi contrastare le disposizioni che impongono alle Banche un piano generalizzato di dismissione dei crediti deteriorati. È necessario, peraltro, prevedere opportune garanzie per le imprese che intendano ristrutturare i propri debiti.
Occorre, infine, dare seguito e attuare i programmi su dissesto idrogeologico, sicurezza sismica ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico.

Allegato 2 Protocollo sugli enti bilaterali
Le Parti Sociali dell'edilizia, nel confermare gli obiettivi del Protocollo sugli Organismi Bilaterali, allegato 8 al verbale di accordo 1° luglio 2014, per le parti non modificate dal presente articolato, ribadiscono l’essenzialità del proprio sistema bilaterale e, con la consapevolezza che il processo della sua riorganizzazione non può subire arretramenti, intendono dare ad esso un maggiore impulso attraverso la ridefinizione ed il rafforzamento dei compiti ad esso affidati, con funzioni più precise e più rispondenti alle necessità delle imprese e dei lavoratori in materia di applicazione delle norme contrattuali e legislative.
Le parti, pertanto, a parziale modifica e integrazione dei Protocolli sulla bilateralità vigenti
concordano quanto segue.
Ente Nazionale Formazione e Sicurezza
Con l'obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi, unitamente all’efficienza organizzativa, le parti sociali nazionali concordano circa la immediata costituzione dell’Ente nazionale formazione e sicurezza, che assumerà le funzioni attualmente svolte da Cncpt e Formedil.
Il finanziamento, posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali, anche unificati, è fissato nella misura complessiva dello 0,04%, da destinarsi al 50% per la funzione formativa e al 50% per la funzione sicurezza.
L’Ente nazionale formazione e sicurezza dovrà
- fare sistema sia in ambito territoriale che nazionale;
- fare sinergia per ottimizzare i costi, per migliorare la funzionalità e l’efficacia;
- sostenere le relative mission con l’obiettivo di incrementare la qualità dei servizi;
- realizzare un sistema unitario coeso, solidale e ancor più vantaggioso per imprese e lavoratori.
L’Ente nazionale suddetto sarà retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico formato da n. 18 membri il cui Presidente sarà nominato dall’Ance e il Vice Presidente sarà nominato dalle Organizzazioni sindacali e avrà il compito di attuare i contratti collettivi e gli accordi definiti dalle parti sociali nazionali.
Il percorso di accorpamento dei citati Enti nazionali dovrà concernere la condivisione dell’archivio anagrafico imprese e lavoratori e la messa in rete delle banche dati, l’attività di amministrazione e gestione del personale da essi dipendente; i servizi interni attraverso i quali essi operano; il sistema informatico; la gestione delle iniziative esterne (convegni, seminari, assemblee). Restano ferme le specificità delle diverse missioni relative alle rispettive attività istituzionali che dovranno essere inquadrate in una logica di sistema bilaterale unico, con funzioni distinte.
In relazione alle attività cui sono preposti attualmente gli Enti nazionali, vengono ribaditi i compiti loro già assegnati e le Parti sottoscrittrici confermano, come centrali, lo svolgimento delle seguenti attività:
- indirizzo, coordinamento, programmazione con validità cogente;
- supporto tecnico normativo e contrattuale agli Enti paritetici territoriali;
- messa in rete di tutti gli Enti paritetici territoriali che coinvolgerà anche gli Enti paritetici nazionali, attraverso l'impiego di sistemi informatici che permettano di perseguire una razionalizzazione dei costi dei medesimi, ma soprattutto nell’ottica della semplificazione ed efficientamento a livello amministrativo-gestionale delle rispettive attività, attraverso uno scambio dati diretto e, laddove possibile, automatizzato tra gli Enti medesimi;
- controllo dell’attività svolta e dei bilanci annuali dei relativi Enti paritetici territoriali e invio di approfonditi report alle parti sociali nazionali;
- monitoraggio costante dell’operato degli Enti al livello territoriale con cadenza semestrale;
- predisposizione del servizio di certificazione dei bilanci.
L'Ente nazionale formazione e sicurezza redigerà un bilancio sociale per le parti sociali sottoscritte.
Le parti sociali ribadiscono che l’Ente unificato continuerà a svolgere le attività inerenti la formazione e la sicurezza sul lavoro, sulla base dei parametri individuati nell’ambito del Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all’Allegato 8 del CCNL 1° luglio 2014.
Tra i compiti del nuovo ente unificato dovrà in particolare essere incentivata l’attività per il rilascio dell’asseverazione dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza prevista dal D.lgs. n. 81/2008, nonché la sottoscrizione di accordi a livello locale in merito alla sorveglianza sanitaria, al fine di aiutare le imprese per una maggiore sostenibilità dei costi e di garantire ai lavoratori l’effettività della visita di controllo.
Il nuovo Ente dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di accedere a ogni genere di finanziamento previsto dalle normative vigenti. Anche a tal fine, le parti si danno atto che la costituzione dello stesso avverrà attraverso l’incorporazione della Cncpt nel Formedil.
Le parti si impegnano a costituire e redigere lo Statuto del nuovo Ente nazionale formazione e sicurezza entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di procedere alla fusione entro i 30 giorni successivi.
Restano fermi ruolo e attribuzioni della CNCE e del FNAPE in essa costituito.
Le parti concordano che i bilanci consuntivi degli Enti nazionali siano approvati entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è chiuso l’esercizio.
Le parti convengono che la certificazione dei bilanci degli Enti territoriali, comprese le Casse Edili, sia demandata agli Enti paritetici nazionali che ne sosterranno il costo e, a tal fine, si avvarranno delle Società di certificazione individuate nell’apposito Albo nazionale approvato dalle Parti sociali nazionali.
Fondo Sanitario […]
Casse Edili

Le parti si danno atto che le Casse Edili devono assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi compiti affidati ad essi dagli accordi contrattuali.
In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa le Casse edili sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l’efficacia dei servizi e l’efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.
[…]
Ente Unificato Territoriale
Le parti sociali ribadiscono la necessità non più procrastinabile che sull’intero territorio nazionale si attui l’accorpamento tra Scuola Edile e Cpt.
Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo sarà varato lo Statuto tipo dell’Ente unificato.
Eventuali accorpamenti anche con la Cassa Edile potranno essere proposti dalle Parti territoriali unitariamente, sempre con l’obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi e con riferimento alle particolari esigenze territoriali del settore. Tale processo verrà attuato secondo quanto previsto dalla lett. E del Protocollo sugli Enti Bilaterali di cui al CCNL 1° luglio 2014 e, su richiesta delle Organizzazioni territoriali, le parti nazionali dovranno preventivamente concordare tale processo entro 60 giorni dalla richiesta.
Le parti concordano, fin da ora, di mantenere in rigoroso equilibrio il rapporto tra numero dei dipendenti degli Enti territoriali con la sostenibilità dei relativi bilanci.
A tal fine, le parti stabiliscono che il costo di gestione degli Enti territoriali di formazione e sicurezza, anche unificati, comprensivo del costo del personale amministrativo, non potrà superare il 30% del contributo territorialmente previsto a partire dall’esercizio finanziario decorrente dal 1° ottobre 2018; ciò ad esclusione dei tecnici addetti a formazione e sicurezza nonché addetti alla progettazione di formazione finanziata.
Con l’obiettivo di un efficientamento dei servizi a favore delle imprese e dei lavoratori, gli enti bilaterali dovranno attrezzarsi al fine di realizzare interventi formativi mirati in via preliminare all’addestramento professionale, nonché all’implementazione delle competenze delle varie professionalità, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che interessano il settore delle costruzioni, con lo scopo anche di favorire una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dal sistema.
Le Parti, nel confermare quanto contenuto nel Codice Etico sugli Enti bilaterali, ribadiscono che ai dipendenti degli stessi siano applicate le retribuzioni del ceni dell’edilizia, ad eccezione di eventuali obblighi derivanti da normative regionali per quanto concerne la formazione.
Le retribuzioni dei dipendenti degli Enti bilaterali, compresi i Direttori, non potranno superare gli importi previsti per i quadri come disciplinati dal ceni del settore edile.
Le cariche rivestite all’interno della Cnce, dell’Ente nazionale formazione e sicurezza e degli Enti bilaterali territoriali sono esclusivamente a carattere gratuito. In linea con quanto già stabilito all’interno dei rispettivi Statuti tipo, non sarà consentita alcuna forma di compenso per l’attività di rappresentanza, ad eccezione ovviamente dei compensi previsti per il Collegio Sindacale.
Le parti si impegnano a procedere all’armonizzazione dei contenuti del presente Protocollo con quanto previsto dal Protocollo del 1° luglio 2014.

Allegato 5
Art. 87 industria e Art. ... cooperative (RLST)

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contrattuali richiamate dal presente articolo in merito all’attività di rendicontazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, gli RLST che non utilizzano modelli in uso nell'ambito territoriale di competenza, devono adottare, per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il modello di "Rapporto di consultazione aziendale/ di cantiere di cui all’allegato XXX.
Rapporto di consultazione aziendale/visita in cantiere

Allegato 6 Lavoratori autonomi
1. I lavoratori iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/95, non iscritti ad altre forme previdenziali, disciplinati dall’art. 2222 del codice civile e che rispondono ai criteri previsti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015, possono iscriversi alla Cassa edile versando un contributo annuo non inferiore all’1% della retribuzione prevista dall’articolo 24 comma 3 per i lavoratori inquadrati al 3° livello.
2. Si dà mandato all’ente nazionale di predisporre entro il 1/01/19 le modalità tecniche di adesione.
3. L’iscrizione alla Cassa edile darà diritto:
• a partecipare gratuitamente ai corsi di formazione tecnica e sui nuovi materiali o sulla sicurezza effettuati dal sistema bilaterale formativo di settore;
• ad accedere alla fornitura dei DPI ove previsto dalla contrattazione vigente;
• all’assistenza dei CPT e degli enti unificati sulla formazione, la prevenzione e la sicurezza.
4. I lavoratori autonomi potranno altresì utilizzare la Cassa Eedile per iscriversi al fondo per la pensione integrativa ed al fondo sanitario nazionale versando i previsti contributi aggiuntivi.
5. Il rapporto di prestazione d’opera o servizio tra il lavoratore autonomo ed il committente deve avere forma scritta.
A tale fine le parti formuleranno entro tre mesi un contratto tipo da utilizzare nel settore.
6. Il compenso di questi lavoratori non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai CCNL comprensive delle maggiorazioni per il cottimo.
7. In caso di contenzioso tra l’impresa committente ed il lavoratore autonomo, lo stesso può ricorrere, senza oneri, prima di effettuare il tentativo conciliativo presso le sedi abilitate, ad una commissione paritetica costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL presso le Casse Edili.

Allegato 8 Commissioni Bilaterali
Le parti convengono sulla costituzione di Commissioni bilaterali con il compito di redigere, entro le date stabilite al livello normativo e contrattuale:
• Statuto e Regolamento del Fondo sanitario nazionale;
• Statuto dell'Ente Nazionale per la Formazione e la Sicurezza;
• Statuto tipo dell'Ente unificato territoriale Cpt e Scuola Edile;
• Regolamento per il Fondo Prepensionamento;
• Regolamento per il Fondo incentivo all'occupazione;
• Commissione sul modello F24;
• Commissione sulla congruità;
• Commissione per la semplificazione e armonizzazione normativa del CCNL.
Le parti concordano inoltre che, entro il 15 settembre p.v., un'apposita Commissione bilaterale dovrà portare a termine i lavori della stesura della nuova normativa contrattuale sull'apprendistato, la quale dovrà tenere conto delle specifiche esigenze di semplificazione per il settore, nonché tendere all'armonizzazione della parte sia normativa che economica dei ceni industria e cooperative con il ceni dell'artigianato.
Le parti convengono, altresì, che la Commissione istituita nel Protocollo sugli Enti Bilaterali avrà anche il compito di monitorare e verificare, con il supporto della CNCE, l'applicazione delle norme ivi contenute sul territorio.