Tipologia: CIA
Data firma: 9 maggio 2014
Validità: 01.06.2014 - 31.05.2017
Parti: Coop Estense/Ancc, Accda, Legacoop e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, RSA/RSU
Settori: Commercio, GDO, Coop Estense
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Costituzione delle parti
Titolo I - Relazioni sindacali

Art. 1 Norma generale
Art. 2 Livelli delle relazioni
Art. 3 Diritti di informazione
Art. 4 Osservatorio
Art. 5 Confronto
Art. 6 Risoluzione delle controversie
Art. 7 Formazione per i rappresentanti sindacali
Art. 8 Applicazione art. 4 L. 300/70
Art. 9 Pari opportunità
Art. 10 Sicurezza sul lavoro
Art. 11 Partecipazione
Art. 12 Permessi sindacali retribuiti
Art. 13 Rappresentanza del personale con funzioni direttive
Art. 14 Assemblee
Titolo III - Apprendistato
Art. 16 - Trattamento economico
Titolo IV - Quadri e direttivi
Artt. 17, 18, 19 e 20 Quadri e Direttivi
Titolo V - Part time
Art. 21 Utilizzo del part time
Art. 23 Part time annuo
Art. 26 Modifiche della durata e dell’articolazione
Art. 39/D Incrementi di orario di lavoro tramite clausole elastiche
Art. … Detassazione e decontribuzione degli incrementi di orario di lavoro tramite clausole elastiche
Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 29 Orario settimanale
Art. 30 Pausa giornaliera
Art. 32 Distribuzione dell'orario
Art. 32 bis Riposo giornaliero
Art. 32 ter Sperimentazione di nuovi criteri
Art. 33 Limite massimo del normale orario giornaliero
Art. 34 Stabilizzazione degli orari
Art. 35 Lavoro straordinario
Art. 36 Recuperi
Art. 37 Personale con funzioni direttive
Titolo VII - Lavoro festivo
Art. 39/B Organizzazione
Art. 39/A Confronto territoriale
Art. 39/C Festività di particolare significato civile o religioso
Art. 39/F Maggiorazioni
Art. 39/H Detassazione e decontribuzione del lavoro festivo
 

Titolo VIII - Ferie e aspettative
Art. 40 Ferie
Art. 41 Congedi parentali
Titolo IX - Classificazione del personale
Art. 43 Criteri generali
Art. 46 Indennità di funzione
Art. 47 Indennità speciale di funzione
Art. 48 Professionalità plurimansione
Art. 49 Integrazione al sistema classificatorio del CCNL
Art. 50 Gestione momentanea
Art. 51 organico a monte
Titolo IX bis - Elemento di valorizzazione professionale (EVP)
Art. 51/A Finalità dell'EVP
Art. 51/B Funzionamento dell'EVP
Art. 51/C Lavoratori destinatari dell'EVP
Art. 51/D Assegnazione degli obiettivi per l'EVP
Art. 51/E Importi dell'EVP
Art. 51/F Manutenzione del livello professionale e di servizio
Art. 51/G Misure speciali per parametri e trattamenti superiori
Art. 51/I Categorie particolari di lavoratori
Art. 51/L Decontribuzione e detassazione dell'EVP
Titolo X - Missioni e trasferimenti
Art. 52 Trasferte
Art. 53 Missioni
Art. 54 Uso del proprio mezzo di trasporto
Art. 55 Polizza Kasko
Art. 56 Trasferimenti
Art. 57 Avvicinamento alla residenza
Titolo XI - Mensa
Art. 59 Condizioni
Art. 60 Composizione e costo del pasto
Titolo XII - Retribuzione variabile
Art. 61 Criteri generali
Art. 62 Retribuzione variabile individuale
Art. 63 Retribuzione variabile collettiva annua
Art. 63 bis Retribuzione Variabile Mensile
Art. 63 ter Detassazione e decontribuzione della Retribuzione variabile
Titolo XIII - Disposizioni varie
Art. 64 Premio aziendale
Art. 65 Mensilità supplementari
Art. 66 Trattamento economico per infortunio
Art. 69 Anticipazione per trattamento di fine rapporto
Art. 69 bis Conformità CIA al D.P.C.M. 22/1/2013
Art. 70 Decorrenza e durata
Allegati


Contratto Integrativo Aziendale di Coop Estense 9 maggio 2014

Costituzione delle parti
Il giorno 9 maggio 2014, a Modena tra Coop Estense […], assistiti da […] Ancc, da […] Accda e da […] Legacoop; le Segreterie Nazionali: Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs […]; le Segreterie Regionali e Territoriali […] la Filcams Cgil; […] la Fisascat Cisl; […] la Uiltucs; e le RSU e RSA […], si è stipulato il presente contratto integrativo aziendale.

Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 1 Norma generale

Le parti attribuiscono alla partecipazione dei lavoratori definita nel successivo art. 11, che di per sé è un valore, una funzione fondamentale per il conseguimento della finalità dell'Impresa cooperativa: la tutela sociale ed economica dei consumatori. L'esperienza di questi anni dimostra infatti che la cooperativa ha potuto raggiungere risultati importanti, grazie anche all'Impegno che i lavoratori e le lavoratrici hanno profuso per il conseguimento degli obiettivi congiuntamente definiti. Le parti sono perciò impegnate a ricercare convergenze sempre più ampie di valori e di interessi, anche al fine di realizzare un giusto equilibrio tra la finalità della cooperativa e la legittima aspirazione dei lavoratori a migliorare le proprie li condizioni di lavoro ed economiche. A tal fine, le disposizioni del presente Titolo I qualificano e rafforzano il sistema di relazioni sindacali del CCNL, con l'assunzione di impegni reciproci il cui rispetto è condizione necessaria per l'esistenza del sistema di relazioni sindacali del presente Contratto integrativo aziendale.
I processi in atto nei mercati nazionali ed internazionali impongono alla cooperativa di raccogliere le sfide della competitività con idonee strategie ed investimenti. L'efficienza, la competitività, lo sviluppo aziendale e la valorizzazione delle risorse umane sono gli elementi fondamentali mediante i quali si devono realizzare il consolidamento e lo sviluppo della cooperativa; essi sono inoltre fattori indispensabili, tanto per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della qualità complessiva delle condizioni di lavoro in Coop Estense, quanto per il contributo che ogni impresa e le Organizzazioni sindacali sono chiamate a dare, per la realizzazione della politica dei redditi affermata dal protocollo del 2 luglio 1993.
Quanto sopra costituisce criterio generale di interpretazione e applicazione dei presente Contratto integrativo aziendale.
Nota a verbale
Le parti si incontreranno entro l'anno 2014 per definire un nuovo sistema di relazioni sindacali positive, finalizzato a:
* migliorare la competitività della cooperativa nei diversi territori e difendere l'occupazione; .
* sviluppare la partecipazione delle OOSS e dei lavoratori;
* rafforzare la cooperativa, con particolare riferimento al suo ruolo di tutela dei consumatori;
* migliorare le condizioni di lavoro.

Art. 2 Livelli delle relazioni
In applicazione del Titolo I del CCNL, il sistema di relazioni sindacali aziendali si articolerà su tre livelli:
a) un livello aziendale nazionale, costituito dalle parti firmatarie del presente Contratto integrativo aziendale;
b) un livello divisionale per ciascuna regione, costituito dai responsabili delle divisioni commerciali, dalle OOSS territoriali e dalle rappresentanze sindacali firmatarie del presente Contratto integrativo
aziendale;
c) un livello interno all'unità produttiva, costituito dal responsabile dell'unità stessa, o da un suo rappresentante, e dalla RSU o RSA dell'unità produttiva, eventualmente assistita dalle OOSS.
A livello aziendale le relazioni sindacali si realizzano mediante le informazioni, il confronto e la negoziazione; a livello di divisione territoriale mediante le informazioni, il confronto e, limitatamente alle materie espressamente demandate dal presente contratto, la negoziazione; a livello di unità produttiva le relazioni sindacali sono limitate all’informazione e al confronto, secondo quanto previsto dai successivi artt. 3 e 5.
Per unità produttiva si intendono: i singoli punti di vendita della divisione supermercati; ogni ipermercato; l'insieme degli uffici e servizi della sede centrale, anche se collocati all'esterno di essa. Negli ipermercati, la relazione sindacale potrà articolarsi anche a livello di area e di reparto.
La RSU e RSA dei quadri e quella dei direttivi hanno le stesse prerogative della RSU produttiva.

Art. 3 Diritti di informazione
Fermo restando il rispetto delle reciproche autonomie, le parti affermano il principio della reciprocità dei diritti di informazione come contributo in sede aziendale al confronto su temi di rilevante interesse comune, previsto dall'art. 11 del CCNL. Pertanto, unitamente alle informazioni che dovranno essere fornite dall'azienda in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, lettera C), del CCNL, vi saranno informazioni che le Organizzazioni sindacali forniranno alla cooperativa.
I. Livello aziendale nazionale
A livello aziendale nazionale la cooperativa fornirà, entro il 15 febbraio, informazioni riguardanti:
1. le prospettive del settore distributivo nelle province dove opera Coop Estense, le conseguenze e le implicazioni per la cooperativa;
2. i piani di sviluppo, consolidamento e ristrutturazione aziendale;
3. i progetti di innovazione tecnologica e di investimento;
4. le linee di politica commerciale e le tipologie del servizio; ulteriori informazioni saranno fornite, in caso di modifiche sostanziali delle politiche commerciali;
5. i fabbisogni formativi e i programmi annuali di formazione, ai sensi dell'art. 33 del CCNL, nonché i progetti più ricorrenti usati per le assunzioni con contratto di apprendistato, i contenuti e la struttura dei corsi professionali di cui al successivo art. 7 e i contenuti e le durate dei pacchetti formativi standard utilizzati per far conseguire le competenze professionali necessarie all’assegnazione di ruoli che prevedono un livello o parametro superiore;
6. i bilanci consuntivi;
7. i dati del bilancio preventivo utili ai fini del confronto per la determinazione degli obiettivi della retribuzione variabile prevista dal successivo art. 63;
8. le iniziative in favore dei consumatori, comprese le proposte commerciali di particolare significato ecologico e di tutela della salute;
9. gli strumenti e le modalità di cui al successivo art. 11 lettera a);
10. il mercato del lavoro e il ricorso alle diverse tipologie contrattuali
II. Livello di divisione territoriale
Le informazioni a livello divisionale territoriale riguarderanno:
- i dati relativi alla definizione degli obiettivi per la retribuzione variabile di cui al successivo art. 63;
- i dati riepilogativi circa l'entità e le ragioni del ricorso al lavoro supplementare dei lavoratori con contratto a part time;
informazioni sui temi già elencati per il livello aziendale, quando riguardano solo la singola divisione territoriale, o quando hanno conseguenze dirette su essa.
III. Livello di unità produttiva
Le informazioni che saranno fornite dalla cooperativa a livello di unità produttiva riguarderanno
a) gli andamenti relativi agli obiettivi della retribuzione variabile, di cui a! successivo art. 63;
b) modifiche rilevanti dell'organizzazione del lavoro;
c) ristrutturazioni dell'unità produttiva;
d) variazioni quantitative rilevanti e definitive dell'organico, intendendo per rilevanti le variazioni superiori al 20% dell'organico di reparto; in tale percentuale non vengono computati i contratti a termine.
e) misure e attività di protezione, e prevenzione degli infortuni.
Le informazioni di cui alla precedente lettera a) saranno fomite con periodicità mensile, sulla base dei dati disponibili; RSU o RSA potranno chiedere uno specifico incontro al responsabile dell'unità produttiva per avere spiegazioni ed elementi di conoscenza utili alla comprensione degli andamenti sopra citati (quali ad esempio; variazioni degli organici, situazione di mercato, concorrenza, ecc.). Le altre informazioni saranno fornite preventivamente.

Art. 5 Confronto
Il confronto è finalizzato a migliorare la gestione e a favorire lo sviluppo di rapporti costruttivi; pertanto, rappresentanti aziendali e sindacali dovranno improntare le loro relazioni a rispetto reciproco delle persone e dei ruoli. Il confronto dovrà avvenire con modalità e tempi tali da non creare difficoltà nella gestione, particolarmente quando è richiesta l'attuazione di decisioni tempestive.
Il confronto al livello aziendale nazionale e divisionale è regolato dall’art. 5 del CCNL, salvo quanto previsto dal regolamento attuativo per la retribuzione variabile di cui all'art. 63.
Il confronto al livello aziendale e divisionale potrà riguardare, su proposta delle parti, anche argomenti non esplicitamente previsti dal CCNL; in tale eventualità, il confronto, essendo finalizzato ad una maggiore comprensione reciproca e allo sviluppo di rapporti costruttivi, si svolgerà in forma libera, su base consensuale e senza alcun vincolo, né per i tempi né per le procedure. Il confronto potrà essere sviluppato anche mediante l'istituzione di comitati misti paritetici su materie da individuare concordemente tra le parti.
Il confronto a livello di unità produttiva potrà avvenire solo sulle materie del precedente art. 3, punto III (livello di unità produttiva), lettere b), c), d) ed e) e secondo la seguente procedura:
- la richiesta di confronto dovrà essere presentata al responsabile dell'unità produttiva entro 3 giorni dal ricevimento dell'informazione; la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dettagliata, in modo da consentire l'esaurimento del confronto nei tempi di seguito fissati;
- il responsabile dell'unità produttiva, o un suo incaricato, aprirà il confronto entro 3 giorni dalla richiesta;
- il confronto sarà concluso entro i 4 giorni successivi alla sua apertura.
Fatta eccezione per il confronto in forma libera di cui al precedente 3° comma, fino all'esaurimento di tutte le fasi del confronto la cooperativa si impegna a non dare attuazione ai progetti in esame e le Organizzazioni sindacali a non dar luogo a manifestazioni di conflittualità.

Art. 7 Formazione per i rappresentanti sindacali
Al fine di migliorare le relazioni sindacali e qualificare ulteriormente il ruolo del rappresentante sindacale, saranno organizzati corsi di formazione professionale per i rappresentanti sindacali, per fornire loro una conoscenza più approfondita dei fenomeni della gestione aziendale. La struttura e il contenuto dei corsi saranno tali da promuovere anche la crescita professionale dei rappresentanti sindacali in quanto lavoratori della cooperativa e saranno concordati e gestiti congiuntamente dalle partì.
Per la partecipazione dei rappresentanti sindacali ai corsi suddetti, la cooperativa stanzia permessi retribuiti per 1.000 ore complessive, riferite all'intero periodo di vigenza del presente contratto.

Art. 9 Pari opportunità
Coop Estense, la RSU/RSA e le Organizzazioni sindacali territoriali esprimono una valutazione positiva su quanto si è realizzato a livello aziendale in tema di azioni positive per le pari opportunità tra uomini e donne e convengono sulla necessità di proseguire nell'Impegno ed in particolare a sostenere il lavoro della commissione nazionale, istituita dall'art. 37 del CCNL.
A tal fine, viene confermata la commissione paritetica aziendale per le pari opportunità, con il compito di proporre alle parti stipulanti il presente CIA analisi e progetti per le azioni positive e di favorire il compimento del progetto approvato dal precedente CIA.
La cooperativa, inoltre, si impegna ad inserire specifici moduli nei corsi di base destinati alla formazione di responsabili gestionali, con particolare riferimento alla legge n. 125/91.
Per la partecipazione dei membri di parte sindacale ai lavori della commissione, la cooperativa stanzia permessi retribuiti per 200 ore complessive annue.

Art. 10 Sicurezza sul lavoro
In applicazione del D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni, e degli accordi interconfederali tra Lega Coop e Cgil, Cisl e Uil, si conviene quanto segue:
- il numero massimo di rappresentanti per la sicurezza è di 14 per l'Emilia, per i quali viene stanziato un monte ore complessivo di permessi retribuiti pari a 500 ore annue, e di 6 rappresentanti per il sud per i quali viene stanziato un monte ore complessivo annuo di 200 ore;
- nei piani di formazione aziendali saranno previsti annualmente interventi specifici di aggiornamento per i rappresentanti dei lavoratori perla sicurezza;
- l'azienda fornirà ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le informazioni sull'andamento degli infortuni con periodicità semestrale;
- l'azienda esaminerà con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le misure e attività di protezione e prevenzione degli infortuni, con particolare riferimento al recupero di situazioni anomale rispetto all'andamento generale;
- l'azienda chiederà al medico competente di effettuare le visite mediche periodiche prevalentemente all'interno dei luoghi di lavoro, di modo che esse possano essere programmate, ove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali, durante l'orario lavoro;
- sono equiparati a spostamenti in occasione di lavoro, e pertanto ricadenti nella disciplina di cui al successivo Titolo X: gli spostamenti richiesti dalle visite mediche periodiche; i viaggi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, quando concordati tra azienda e RLS.
Quanto sopra ha validità sino a che non vi è regolamentazione nazionale, dopo di che le parti si rincontreranno per rendere il presente articolo coerente con le nuove disposizioni del CCNL.

Art. 14 Assemblee
In applicazione dell’art. 28 del CCNL, le assemblee saranno tenute, di norma, fuori dall'orario di lavoro.
Le assemblee programmate in orario di lavoro saranno comunicate per iscritto ai responsabili delle unità produttive interessate, di norma, con almeno 6 giorni di anticipo. Contestualmente, Organizzazioni sindacali e cooperativa valuteranno, allo scopo di non creare particolari difficoltà all'attività aziendale, gli effetti sulla gestione e le eventuali contromisure.
[…]

Titolo IV - Quadri e direttivi
Artt. 17, 18, 19 e 20 Quadri e Direttivi

Le parti si incontreranno entro il mese di settembre 2014 per definire i trattamenti di quadri e direttivi.

Titolo V - Part time
Art. 21 Utilizzo del part time

Il ruolo dei lavoratori con contratto a tempo parziale è di rilievo determinante nella organizzazione del lavoro. Il loro impiego, pertanto, sarà tale da evitare ogni marginalizzazione, sia organizzativa che professionale nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno.
Nell'ambito del confronto previsto dall'art. 34, la commissione tecnica paritetica all'uopo costituita studia e propone modelli organizzativi che prevedano un maggiore ricorso ai contratti di lavoro full time, fatti salvi i livelli in essere di efficienza e servizio ai consumatori.

Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 29 Orario settimanale

Lavoratori assunti entro il 21 dicembre 2011
Ferma restando la validità di quanto previsto dal Titolo XIV del CCNLL, ed in particolare della durata dell'orario di lavoro effettivo settimanale di cui all’art. 113 comma 1 quale riferimento per ogni altro istituto contrattuale, per tutti i lavoratori in oggetto, la prestazione settimanale di lavoro è di 37 ore. La riduzione a 37 ore della prestazione di lavoro settimanale è ottenuta utilizzando; le 24 ore di permesso retribuito di cui all'art. 115 comma 1 del CCNL; 24 ore annue di riduzione istituite dal contratto integrativo aziendale per i lavoratori assunti entro il 21 dicembre 2011.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano:
• ai lavoratori di cui al successivo art. 37 (Personale con funzioni direttive), per i quali residueranno 48 ore annue da usufruirsi in forma di permessi individuali;
• ai lavoratori part time, quando la loro prestazione lavorativa è ridotta rispetto all’orario settimanale: in questo caso le ore spettanti in proporzione con l'orario di lavoro, e non fruite come permesso retribuito, saranno liquidate in un'unica soluzione annua da corrispondersi con la retribuzione del mese di dicembre.
Lavoratori assunti dal 22 dicembre 2011
Per i lavoratori assunti dal 22 dicembre 2011 vale quanto previsto dal CCNL all'art. 113 comma 5 e all'art. 61, lettera C).

Art. 30 Pausa giornaliera
Tutti i lavoratori hanno diritto ad effettuare una pausa giornaliera non retribuita, secondo le modalità definite dagli accordi del 27/10/03 e del 25/1/05 (vedi allegato n.***).
I lavoratori di Coop Estense che avevano già maturato il diritto alla pausa retribuita antecedentemente all'entrata in vigore del contratto integrativo aziendale 7/4/03 hanno diritto, in luogo di questa, a 48 ore di permessi annui retribuiti, che possono godere o come giorni di permesso, anche cumulati, oppure ancora come pausa retribuita; il lavoratore che opta per questa seconda modalità deve comunicarlo alla cooperativa ogni anno entro ii mese di ottobre ed essa resta valida per tutto l'anno successivo. Per i lavoratori part time si procede secondo i normali criteri di proporzionalità.
Al fine di assicurare la fruizione dei permessi di cui sopra, essi vengono aggiunti alla programmazione annuale dei recuperi di cui al successivo art. 36, comma 2.
Il personale con funzioni direttive, per effetto del discrezionale e autonomo uso dell'orario di lavoro che lo caratterizza, non ha diritto alle 48 ore di permessi retribuiti di cui al precedente l° comma.

Art. 32 Distribuzione dell'orario
La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale sarà applicata sulla base dei seguenti obiettivi:
1. la migliore utilizzazione dei fattori produttivi, al fine di perseguire il mantenimento e il miglioramento della produttività aziendale e conseguire l'elevamento del livello di servizio ai soci e consumatori;
2. la verifica dei possibili miglioramenti alle condizioni complessive di lavoro.
La normale distribuzione dell'erario di lavoro settimanale nei punti vendita è su 6 giornate e prevederà almeno 3 mezze giornate di riposo (turni unici), fatta eccezione per le settimane con apertura domenicale; potrà essere articolata su 5 giornate, o su un numero maggiore di mezze giornate di riposo, quando ciò non limita l'efficienza organizzativa e i livelli di servizio. In caso di prestazione giornaliera su due turni, il lavoratore non sarà chiamato a prestare servizio in coincidenza con l'orario di uno dei due pasti principali, facendo riferimento per detto orario agii usi e alle consuetudini locali.
Nella costruzione dei modelli di organizzazione del lavoro dovranno, di norma, essere rispettati i seguenti criteri di distribuzione dell'erario normale:
- nastro orario giornaliero massimo {intendendo per tale il tempo intercorrente tra l'ora d'inizio del primo turno e l'ora in cui termina l'ultimo turno): limite di 11 ore per il 90% degli orari complessivi negli ipermercati e per l'80% nei supermercati, mentre per i restanti orari il limite sarà di 11 ore e 30 minuti; nei supermercati e nelle superette che prevalentemente non effettuano l'orario continuato di apertura il nastro orario sarà di 12 ore; la cooperativa fornirà alla RSU o RSA, con cadenza semestrale, i dati riepilogativi sui superamento delle 11 ore;
- turno di lavoro minimo negli ipermercati: di 3 ore nei giorni con turno unico e di 2 ore e 30 minuti nei giorni con doppio turno; nei giorni con doppio turno sono ammessi turni minimi inferiori 2 ore e 30 minuti, ma non inferiori a 2 ore, a condizione che il nastro orario di quel giorno sia massimo di 10 ore;
- turno di lavoro minimo nei supermercati di 3 ore; nei giorni con doppio turno sono ammessi turni minimi di 2 ore;
- turno di lavoro massimo 6 ore;
- normale orario giornaliero: il limite minimo è di 3 ore nei giorni con turno unico e di 6 ore nei giorni con doppio turno; i limiti massimi sono fissati dal successivo art. 33;
- lavoro notturno non oltre le 24 e non prima delle ore 5;
- intervallo di almeno 11 ore tra la fine dell'ultimo turno giornaliero e l'inizio del primo turno del giorno successivo.
In reparti o uffici particolari (ad esempio reparti pesce, piccole macellerie, negozi tradizionali, ecc.) laddove l’applicazione dei criteri esposti nei precedenti commi non fosse conciliabile con le finalità di cui al punto 1 del presente articolo, dovranno essere previste le necessarie eccezioni da concordarsi fra le parti, Nelle macellerie dei supermercati, limitatamente al periodo 1 giugno 30 settembre, sarà possibile derogare al limite minimo delle tre mezze giornate di riposo settimanali per l'effettuazione di turni di flessibilità, di cui al successivo art. 38.
Quando il ricorso al lavoro notturno, nei termini suddetti, si configura come modifica stabile dell'organizzazione, la cooperativa dovrà, ai sensi del precedente art. 3, dame preventiva informazione alla RSU o alla RSA, la quale potrà richiedere l'apertura di una fase di confronto, ai sensi del precedente art. 5; nel caso che il lavoro notturno sia dovuto ad attività programmate di particolare intensità lavorativa (ad esempio: sconto 15% ai soci, dicembre, forti iniziative promozionali, ecc.) l'azienda darà informazione preventiva sui periodi di effettuazione alla RSU o alla RSA; per i casi di necessità ed urgenza l'informazione potrà essere fornita anche a posteriori, purché tempestivamente. Quando, per esigenze dovute a particolari periodi o fasi della gestione o per ragioni di mantenimento dei livelli di competitività e di servizio, fosse necessario il ricorso a lavoro notturno nella fascia oraria compresa tra le 24 e le 5, le parti si incontreranno per concordare le modalità, le norme e i trattamenti da applicare per i lavoratori interessati. Potrà chiedere di essere esonerato dal servizio notturno uno dei due genitori di bambino di età inferiore all'anno salvo eccezioni da verificarsi tra le parti.

Art. 32 bis Riposo giornaliero
In attuazione di quanto demandato dall'art. 130 del CCNL, la durata del riposo giornaliero di 11 ore può essere frazionata nei casi di cambio turno determinato da assenze non programmate (malattie, infortuni, ecc.) o da casi di comprovata necessità gestionale (es.; cambi promo), nel limite individuale massimo di 8 volte nell'anno.
Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, si deve intendere per cambio turno il passaggio da giornate con turno in chiusura a giornate con turno in apertura. Per "giornate con turno in chiusura " si intendono quelle in cui l'orario giornaliero di lavoro finisce in corrispondenza ovvero oltre l'orario di chiusura del punto vendita; per "giornate con turno in apertura" quelle in cui l'orario giornaliero di lavoro inizia in corrispondenza o prima dell'apertura del negozio.

Art. 32 ter Sperimentazione di nuovi criteri
Al fine di ricercare maggiore produttività, innalzamenti dei livelli di servizio e miglioramenti alle condizioni complessive di lavoro, la cooperativa può sperimentare, previo accordo con le OOSS territoriali, nuovi criteri di distribuzione dell'orario di lavoro, rispetto a quanto definito dai precedenti artt. 32 e 32 bis.
In caso di mancato accordo, la sperimentazione in oggetto viene definita con le OOSS nazionali.

Art. 33 Limite massimo del normale orario giornaliero
Nella divisione ipermercati, il limite massimo del normale orario di lavoro giornaliero è di 8 ore.
Nella divisione supermercati sarà ridotto dalle attuali 9 ore a 8, fatta eccezione per le settimane con apertura domenicale; si giungerà a tale riduzione entro sei mesi dalla firma del presente contratto integrativo aziendale. Nei supermercati e nelle superette che prevalentemente non effettuano l'orario continuato di apertura il limite massimo rimane di 9 ore.

Art. 34 Stabilizzazione degli orari
Le parti costituiscono una commissione tecnica paritetica con lo scopo di studiare forme di stabilizzazione degli orari di lavoro, mediante una programmazione su periodi di durata superiore alle due settimane, e individuare gli strumenti di flessibilità necessari affinché la stabilizzazione degli orari non riduca l'efficienza dell'organizzazione, né riduca i livelli di servizio ai consumatori. La commissione tecnica presenterà alle partì firmatarie del presente CIA le proprie proposte entro ottobre 2014.
Nel frattempo negli ipermercati e nei supermercati che prevalentemente effettuano l'orario continuato di apertura, l'azienda espone a settimane alterne gli orari di lavoro per le due settimane successive, secondo le modalità già in uso.
Nota a verbale
Gli orari vengono esposti anche per i lavoratori intermedi, ferma restando la maggiore flessibilità e variabilità richiesta a questi ruoli.

Art. 35 Lavoro straordinario
In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 127 del CCNL, l'azienda comunicherà annualmente, entro il mese di novembre, alla RSU o alla RSA il numero di ore di straordinario effettuate in corso d'anno, suddivise per supermercati, reparti di ipermercato, totale sede centrale. Analoga informazione sarà fornita per le ore supplementari dei part time.

Art. 36 Recuperi
Il lavoratore con contratto a tempo pieno potrà chiedere, in luogo del pagamento, il recupero in permessi delle ore prestate oltre le 37 ore settimanali; analoga richiesta potrà essere avanzata dal lavoratore a tempo parziale, anche per le ore supplementari.
[…]
Le modalità, i tempi e l’entità del recupero, che dovranno essere compatibili con le esigenze tecniche e organizzative, verranno concordate tra la cooperativa e il lavoratore.
[…]

Art. 37 Personale con funzioni direttive
L’art. 123 del CCNL si applica a tutti i Quadri e Direttivi.

Titolo XI - Mensa
Art. 59 Condizioni

I lavoratori di Coop Estense hanno diritto, nei giorni di presenza al lavoro, e per uno solo dei pasti principali della giornata {pranzo o cena), al servizio mensa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1, orario di lavoro della giornata distribuito su due turni;
2. consumazione del pasto nel l'intervallo tra i due turni;
3. rimborso di due soli viaggi giornalieri per i lavoratori in trasferta, ai sensi del precedente art. 52.
A tal fine, Coop Estense stipulerà apposite convenzioni in tutte le località in cui essa è presente con i propri punti di vendita e definirà le modalità che dovranno essere osservate per la fruizione del servizio. Eccezionalmente e per periodi limitati, la direzione della cooperativa potrà consentire a singoli lavoratori la fruizione del servizio mensa presso ristoranti, bar e mense non convenzionate.
Nei periodi di effettuazione del lavoro notturno, di cui al precedente art. 32, i lavoratori interessati hanno diritto a fruire del servizio mensa per il pasto serale.
Il diritto alla mensa è comunque un diritto individuale del lavoratore e non è trasferibile.