Tipologia: CCNL
Data firma: 9 novembre 2015
Validità: 09.11.2015 - 31.12.2018
Parti: Lega Impresa e Filap
Settori: Servizi, Sicurezza, Stewart e Portierato
Fonte: openlavoro.it

Sommario:

  Premessa
Titolo I - Validità e sfera diapplicazione
Art. 1 - Validità
Art. 2 - Sfera di applicazione
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di Informazione e Consultazione
Art. 4 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 5 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 6 - Regolamento elettorale RSU
Art. 7 - Assemblea
Art. 8 - Delegato Sindacale Aziendale (DSA)
Art. 9 - Permessi retribuiti per attività sindacale
Art. 10 - Permessi retribuiti RSU/RSA
Titolo III - Ente Bilaterali
Art. 11 - Ente Bilaterale
Titolo IV - Contrattazione di 2° livello
Art. 12 - Contrattazione aziendale
Titolo V - Tutela e garanzie - Sicurezza sul lavoro - Pari opportunità
Art. 13 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 14 - Pari Opportunità
Art. 15 - Molestie sui luoghi di lavoro
Art. 16 - Salubrità degli ambienti di lavoro
Art. 17 - Tutela dei genitori di figli portatori di Handicap
Art. 18 - Mobbing
Sicurezza sul lavoro
Art. 19 - Premessa e richiami normativi
Art. 20 - Adempimenti preliminari e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Art. 21 - Disposizioni finali
Titolo VI - Classificazione del personale
Art. 22 - Declaratoria
Art. 23 -Anzianità
Titolo VII - Gli istituti del mercato del lavoro
Art. 24 - Premessa
Art. 25 - Richiami normativi
Art. 26 - Lavoro intermittente o a chiamata
Art. 27 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente o a chiamata
Art. 28 - Lavoro ripartito
Art. 29 - Collaborazioni Professionali
Art. 30 - Gestione delle controversie, Commissione di Garanzia e Conciliazione e Collegio Arbitrale
Art. 31 - Apprendistato
Art. 32 - Formazione
Art. 33 - Campo d’azione
Lavoro part-time
Art. 34 - Definizione
Art. 35 - Adempimenti
Art. 36 - Minimo orario
Art. 37 - Part-time verticale
Art. 38 - Contratto a tempo determinato
Contratto di inserimento
Art. 39 - Definizione
Art. 40 - Beneficiari
Art. 42 - Progetto formativo
Art. 43 - Durata del progetto
Art. 44 Deroghe per i portatori di handicap
Art. 45 Norme contrattuali
Titolo VIII - Assunzione - Orario di lavoro - Flessibilità - Banca ore - Riposo settimanale - Ferie - Festività - Straordinari - Missioni e trasferte, norme comportamento
Art. 46 - Modalità di assunzione
Periodo di prova
Art. 48 - Periodo di prova
Art. 49 - Sospensione del periodo di prova
Orario di lavoro
Art. 50 - Orario di lavoro settimanale
Art. 51 - Esposizione orario di lavoro
Lavoro straordinario
Art. 52 - Lavoro straordinario
Art. 53 - Lavoro ordinario notturno
Riposo settimanale, festività, ferie, permessi
Art. 54 - Riposo settimanale
Art. 55 - Festività nazionali
Art. 56 - Ferie
Art. 57 - Permessi
Congedo matrimoniale
Art. 58 - Congedo matrimoniale
Modificazione del luogo di lavoro
Art. 59 - Premessa
  Art. 59.1 - Trasferimento
Art. 59.2 - Trasferta
Art. 59.3 - Distacco
Art. 60 - Trasferte - Missioni
Art. 60.1 - Rimborso spese kilometrico e diaria giornaliera di trasferta
Art. 61 - Disposizioni per i trasferimenti
Anzianità di servizio
Art. 62 - Aumenti per anzianità
Art. 63 - Anzianità convenzionale
Norme disciplinari
Art. 64 - Provvedimenti disciplinari
Titolo IX - Congedi - Diritto allo studio

Art. 65 - Congedi retribuiti
Art. 66 - Diritto allo studio
Titolo X - Trattamento economico
Art. 67 - Voci retributive
Art. 68 - Divisore orario e mensile
Art. 69 - Paghe contrattuali
Norme di salvaguardia
Art. 70. - Condizioni di miglior favore
Art. 71 - Procedure di prima applicazione del presente contratto
Mensilità aggiuntive
Art. 72 - Tredicesima
Titolo XI - Malattia - Infortuni - Gravidanza e puerperio

Art. 73 - Astensione dal lavoro della lavoratrice
Art. 74 - Astensione dal lavoro del lavoratore
Art. 75 - Permessi per assistenza
Art. 76 - Normativa
Malattie ed infortuni
Art. 77 - Malattia
Art. 78 - Normativa
Art. 79 - Obblighi del lavoratore
Art. 80 - Periodo di comporto
Art. 81 - Trattamento economico di malattia
Art. 82 - Infortunio
Art. 83 - Trattamento economico di infortunio
Art. 84 - Quota giornaliera per malattia ed infortunio
Art. 85 - Festività
Art. 86 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 87- Tubercolosi
Art. 88 - Rimando alla vigente normativa
Part-time temporaneo per malattia o assistenza
Art. 89 - Definizione
Art. 90 - Durata temporale del Part-Time temporaneo
Art. 91 - Beneficiari
Art. 92 - Trasformazione Part-Time temporaneo in definitivo
Art. 93 - Richiesta di annullamento del Part-Time temporaneo
Art. 94 - Cambio di appalto
Titolo XII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Recesso - Preavviso - Giusta causa - Giustificato motivo
Art. 95 - Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2118 cod.civ.
Art. 96 - Licenziamento
Art. 97 - Normativa: ex Art. 2119 cod. civ
Art. 98 - Nullità del licenziamento
Art. 99 - Periodo di preavviso
Art. 100 - Preavviso per dimissioni
Art. 101 - Decorrenza del periodo di preavviso
Art. 102 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 103 - Trattamento di fine rapporto
Art. 104 - Decesso del dipendente
Titolo XIII - Decorrenza e durata
Art. 106 - Decorrenza e durata
Titolo XIV- Archivio contratti
Art. 107 - Deposito Contratto Collettivo
Titolo XV - Norme transitorie
Art. 108 - Norme transitorie
Allegati
a. tabelle costi
b. Regolamento RSU
c. Statuto ENBITAL
d. Regolamento RLS
e. Permessi per motivi personali e/o familiari
f. accordo attuativo per l'Apprendistato
g. Profili Professionali
h. Contratto Apprendistato
i. Richiesta parere apprendistato

Lega Impresa - CCNL degli addetti alla Sicurezza, Stewart, Portierato e Controllo in vigore dal 09 Novembre 2015 fino al 31 dicembre 2018

Oggi 09 Novembre 2015 le parti sotto elencate si sono riunite presso la sede della Lega Impresa sita in Strada Ricci, n. 4 nel comune di Elice (PE), per procedere alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alla Sicurezza, Stewart e Portierato:
Lega Impresa […], Federazione Italiana Lavoratori e Pensionati (Filap) […]

Premessa
Nella predisposizione e definizione del presente rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro le parti hanno inteso realizzare una normativa che, ferme restando tutte le regole normative e retributive necessarie a regolamentare il settore degli stewart, portierato, servizi di controllo (c.d. security) e servizi complementari, fosse portatore di una visione complessiva improntata a tre assi portanti: modernizzazione e recepimento dei nuovi istituti di lavoro, primo tra tutti la riforma Biagi (Legge 30/03),la Legge Fornero n. 92/2012 e la 99/2013 e successive deleghe legislative alle OO.SS., rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei lavoratori, cui il presente contratto si applicherà e creazione di un solido telaio di relazioni bilaterali. Nel dettaglio, con il recepimento integrale della Legge 30/03, Legge 92/2012 e la 99/2013 e successive deleghe legislative alle OO.SS, unitamente ai contratti di inserimento e all’apprendistato, le Parti hanno creato tutti i presupposti per consentire alle Aziende di settore di avere un ampio spettro di opzioni tale da rendere il ricorso al lavoro nero, o l’utilizzo di strumenti paracontrattuali, non più convenienti e quindi facendo venire meno ogni possibile attenuante che possa “giustificare” la creazione di rapporti irregolari.
Aspetto questo che le Parti, oltre che a difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, vedono come momento di svolta anche per il tessuto competitivo del settore dove, come avviene talora oggi, le imprese che sfuggono al rispetto delle regole, di fatto alterano il tessuto competitivo tra gli operatori. Di particolare attenzione è la gestione speciale, all’interno dell’Ente Bilaterale, tesa al conseguimento degli obiettivi di formazione continua e di aggiornamento professionale per tutte le diverse professionalità e competenze previste dal presente contratto collettivo di rinnovo.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Validità

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato, determinato, e anche speciali pertinenti all’attività di addetti alla Sicurezza, stewart. per attività spettacolo, intrattenimento, fieristiche e commerciali, guardiania passive, servizi di accoglienza e indirizzo della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali e portierato.
Le agenzie aderenti sono obbligate all’adozione del presente CCNL per effetto stesso del mandato conferito all’atto dell’adesione.
L’adozione del presente CCNL conferisce mandato di rappresentanza alle associazioni firmatarie per lo svolgimento dell’attività a tutela della categoria
Altresì il presente contratto regola, ove compatibile con le disposizioni di Legge e con la libertà delle parti contraenti, i rapporti di lavoro di cui alle norme della legge 30/03 e D.L.vo 276/03, Legge Fornero n. 92/2012 e la 99/2013 e successive deleghe legislative alle OO.SS.

Art. 2 - Sfera di applicazione
A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
1. tutte le attività eseguibili ai sensi della Legge 401/89 - Art. 6 quater1; - Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205; - D.L. 8/2/2007, convertito dalla Legge 41/2007 - legge 15/07/2009, n. 94 - Legge 217/2010 Art. 2 ter2 ; art. 3, commi 7-13 - Art. 2 commi 1 e 43 ; - Decreto Ministeriale 18/3/1996; - Decreto Ministeriale 8/8/2007 e successive modifiche4; - Decreto Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009; - Decreto Ministeriale 28 luglio 2011; - Determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 15/20115,21/20116,29/20127; - art. 134 Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza;
2. tutte le attività amministrative, contabili e segretariali svolte dai dipendenti non impiegabili nell’ambito delle attività operative;
3. tutte le attività svolte nei settori elencati di seguito, considerando l’elenco non esaustivo ma solo indicativo per il genere dei servizi offerti:
a. operatore di servizi di controllo armati e non armati;
b. guardiania passiva, usceri e osservatori (portierato)
c. le modalità di vendita dei biglietti (e le tipologie di biglietti/tessere usate);
d. le informazioni sugli spettatori attesi;
e. le eventuali misure organizzative individuate in sede di Osservatorio o CASMS per la partecipazione alla trasferta della tifoseria ospite;
f. le postazioni individuate per l’impiego degli steward ed i dettagli della/e società da cui attingerà il personale;
g. il molo degli eventuali steward della squadra ospite nell’ambito del POS;
h. eventi contemporanei in programma nei pressi dell’impianto, di conoscenza del Delegato, che potrebbero influire
i. criticità intervenute sull’impianto sportivo, di conoscenza del delegato;
j. eventuale rivalità sportiva tra le tifoserie coinvolte e valore sportivo dell’evento;
k. eventuali eventi promozionali che potrebbero condizionare la gara o che potrebbero prevedere la presenza, in zone solitamente interdette al pubblico, di persone interessate dall’evento pubblicitario;
l. eventuali eventi a promozione del fair play ovvero attività extra sportive contemporanee alla gara;
m. ogni altra criticità e/o situazione considerata di interesse per l’evento e la sua gestione; b. mantenere un costante scambio informativo con il Delegato alla sicurezza della società ospitata al fine di veicolare le informazioni relative a: numero di tifosi attesi, loro esatta collocazione nello stadio, conoscenza del Regolamento d’uso dell’impianto.
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le imprese che svolgono le attività di cui innanzi e il relativo personale addetto.

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di Informazione e Consultazione

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, e valuteranno le proposte avanzate dall’Ente Bilaterale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.

Art. 4 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
La Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL si riserva di costituire nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali
L'elezione delle RSA avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 6.

Art. 5 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Ai sensi dell’Accordo Interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie, la Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo, si dichiara disponibile alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, qualora altre rappresentanze sindacali aderiscano al presente CCNL.

Art. 7 - Assemblea
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e la Organizzazioni Sindacale firmataria del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa, se le assemblee saranno effettuate al di fuori dell’orario di lavoro; le ore saranno considerate lavorative e retribuite con la maggiorazione del 20% della quota oraria.
La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 l’azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 8 - Delegato Sindacale Aziendale (DSA)
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti le aziende che hanno da undici sino a quindici dipendenti, la Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL elegge per il tramite dei lavoratori, con votazione segreta, un Delegato Sindacale Aziendale (DSA).
Al Delegato Sindacale Aziendale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende e le prerogative previste dalla Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Titolo III - Ente Bilaterali
Art. 11 - Ente Bilaterale

È costituito l’ente bilaterale ENBITAL (Ente Nazionale Bilaterale Italiano) espressione dell’associazione di categoria, lo stesso avrà lo scopo di gestire i contratti di inserimento al lavoro, di osservatorio del mondo del lavoro, di emanare pareri di congruità e di merito, di realizzare iniziative di carattere sociale, progettazione e gestione della formazione, istituire un comitato di vigilanza, e quant’altro di utilità del settore emerso dalle richieste degli associati, nonché di sviluppare adeguati servizi in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro.
Il progetto comporta, perciò, anche l'opportuna l’emersione del lavoro irregolare e una corretta attività di investigazione e sicurezza, con personale riconosciuto e qualificato.
L’Ente svolgerà tutte quelle funzioni a cui è stato demandato. Ivi comprese tutte le attività demandate allo stesso dalle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL ivi compresa l’attività di Welfare integrativo.
Le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL potranno costituire enti e/o articolazioni territoriali denominati Ente Regionale/Provinciale Bilaterale Italiano Sicurezza Investigazioni e Tutela collegati con ENBITAL.
[…]
ENBITAL è amministrato da un Comitato di Gestione e/o da un Consiglio di Amministrazione nominati in misura paritetica dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro da un lato e dalle Organizzazioni dei Lavoratori dall’altro.
ENBITAL ha costituito la Commissione Pratiche Lavoro che ha competenza in materia di lavoro e apprendistato.

Titolo IV - Contrattazione di 2° livello
Art. 12 - Contrattazione aziendale

La contrattazione collettiva territoriale o aziendale può derogare a quanto stabilito dal CCNL, mediante la sottoscrizione dei cosiddetti “contratti di prossimità”; gli stessi potranno essere sottoscritti a livello regionale, provinciale, zonale o aziendale secondo quanto previsto dal concordato disposto dall’art. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dell’Accordo Interconfederale del 28.06.2011 e dal presente CCNL; detti “contratti di prossimità” potranno essere adottati dalle aziende esclusivamente tramite sottoscrizione di un verbale di recepimento aziendale siglato dall’Associazione Datoriale Territoriale, dall’Organizzazione Territoriale, dall’Azienda e dalla RSA aziendale. Detti accordi potranno essere sottoscritti al fine di raggiungere una delle seguenti finalità, e comunque in tutti quelli specificati dal concordato disposto dall’art. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dell’Accordo Interconfederale del 28.06.2011.
[…]

Titolo V - Tutela e garanzie - Sicurezza sul lavoro - Pari opportunità
Art. 13 - Tutela delle lavoratrici madri

Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano l'altro genitore all'interno del nucleo familiare convivente, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.

Art. 14 - Pari Opportunità
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari Opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all'accesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.

Art. 15 - Molestie sui luoghi di lavoro
Le agenzie si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.

Art. 16 - Salubrità degli ambienti di lavoro
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese al rispetto del divieto di fumo nei luoghi di lavoro.
Gli operatori destinati a lavorare nei luoghi del committente osserveranno le regole circa i tempi e le modalità per il fumo dettagli dal committente stesso.

Art. 17 - Tutela dei genitori di figli portatori di Handicap
Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di figli portatori di handicap non autosufficienti, con documentazione comprovante emessa da competente struttura del Servizio Sanitario Nazionale, un titolo di preferenza per la concessione del periodo di ferie e per le richieste di trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro.

Art. 18 - Mobbing
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravità del fenomeno conosciuto come mobbing ed intendono contrastarlo con ogni mezzo; a tal fine le Parti delegano l’Ente Bilaterale ad individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che consentano di sradicare il fenomeno delle illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare in danno dei dipendenti sia da parte dei datori di lavoro, che dei loro preposti che di altri dipendenti.

Sicurezza sul lavoro
Art. 19 - Premessa e richiami normativi

Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori.
Le Parti, altresì, riconoscendo che l’insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore ha posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuiscono la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro riguardanti anche i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato D al presente contratto.
Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni, vadano inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 20 - Adempimenti preliminari e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni, effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti; il D.Lgs. 81/2008 sancisce che in tutte le imprese, o unità produttive con dipendenti, deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il datore di lavoro ha il dovere di informare adeguatamente i dipendenti dell’esistenza di questa figura e di consentire loro lo svolgimento dell’elezione del RLS secondo le modalità previste dal richiamato Allegato D al presente CCNL. Ai RLS verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70 per i rappresentanti sindacali.

Art. 21 - Disposizioni finali
Le Parti si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità ma in nessun modo tra le Parti sarà possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa in materia.

Titolo VII - Gli istituti del mercato del lavoro
Art. 24 - Premessa

Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla “Riforma Biagi” (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), dalla Legge 92/2012 e dalla Legge 99/2013, con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all’impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa fra i firmatari del presente CCNL.

Art. 25 - Richiami normativi
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, modificato successivamente dal decreto legge 25.06.2008 n. 112 convertito nella legge n. 133/2008, Legge 30/03, Legge 92/2012 e la 99/2013 e successive deleghe legislative alle OO.SS. in particolare:
- per il lavoro intermittente: Art. 26
- per il lavoro ripartito: art. 27
- per il lavoro a tempo determinato Art. 38
- per i contratti di collaborazione a progetto: artt. da 61 a 69, limitatamente alle investigazioni con incarichi specifici.

Art. 26 - Lavoro intermittente o a chiamata
Vista la tipologia specifica di settore competente al presente CCNL, soggetta a incarichi temporali di varia durata e a richieste in occasione di eventi, visto l’obiettivo di creare la prima regolamentazione lavoristica nel settore, al fine di incentivare l’occupazione, viene riconosciuta l’opportunità di utilizzo del lavoro a chiamata sia tempo determinato che indeterminato, senza i limiti di età e senza tener conto dello stato occupazionale dell’interessato.

Art. 27 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente o a chiamata
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 28 - Lavoro ripartito
[...] Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL.

Art. 29 - Collaborazioni Professionali
Il contratto può essere applicato agli operatori che hanno superato il corso di formazione come da DM 06/10/09 e/o altri corsi previsti dal presente CCNL, iscritti negli appositi elenchi prefettizi, a cui vengono affidati incarichi di controllo previsti dalle normative di legge (non armati), di monitoraggio aree commerciali, di controllo attività spettacolo e intrattenimento in genere di carattere esclusivamente temporaneo nonché di attività analoghe, complementari e conseguenziali.
Sono esclusi dal presente articolo gli operatori al primo ingresso o VI livello, addetti al controllo degli attestati di ingresso e/o flussi.

Art. 31 - Apprendistato
Si rimanda alle norme di legge vigenti in materia

Art. 32 - Formazione
Si rimanda alle norme di legge vigenti in materia

Art. 33 - Campo d’azione
Salvo aggiornamenti Legislativi obbligatori e/o delibere dell’ENBISEForm la formazione professionale si svolge all’interno dell'azienda mediante affrancamento o all'esterno attraverso la partecipazione ad appositi corsi. Il D.Lgs. 276/2003 rinvia poi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni competenti.
La formazione effettuata viene registrata nel libretto formativo.

Art. 38 - Contratto a tempo determinato
L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Le parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia, affidando la contrattazione collettiva al rispetto della normativa al momento della stipula del rapporto e relativi eventuali rinnovi.
Le Parti al fine di rispondere alle esigenze specifiche del settore oggetto del presente CCNL di rinnovo, definiscono che potranno stipularsi contratti a tempo determinato in occasione dell'inizio di esecuzione di nuovi appalti assunti dalle aziende datrici di lavoro ed aventi durata determinata.

Contratto di inserimento
Art. 42 - Progetto formativo

Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
a. Sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell’allegato progetto formativo;
b. Progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione che il rinserimento prevederà ed il livello di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l’azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
Il progetto formativo varia in base ai livelli di approdo nei quali il lavoratore sarà impiegato nel caso l’azienda decida un’assunzione a tempo indeterminato, trascorso il periodo massimo di inserimento (18 mesi).
Oltre alla formazione pratica il lavoratore dovrà sostenere, come detto, un numero di ore destinate alla formazione teorica, differenziate in base al livello professionale da raggiungere e sempre in base ai moduli del progetto formativo di categoria definiti per la formazione continua dall’Ente Bilaterale.
La formazione di cui in allegato, farà si che il lavoratore guadagni anche un certo numero di crediti formativi da far valere in seno a eventuali corsi, regionali e universitari, organizzati dalla federazione italiana degli investigatori privati di concerto con gli enti bilaterali e sulla base del progetto nazionale di categoria.

Art. 44 Deroghe per i portatori di handicap
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell’Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Art. 45 Norme contrattuali
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro […]

Titolo VIII - Assunzione - Orario di lavoro - Flessibilità - Banca ore - Riposo settimanale - Ferie - Festività - Straordinari - Missioni e trasferte, norme comportamento
Orario di lavoro
Art. 50 - Orario di lavoro settimanale

La durata normale del lavoro per tutti i lavoratori è fissata in 40 ore settimanali, con articolazione su 5 o 6 giorni lavorativi Per il VI livello, essendo di minimo impatto usurante, la durata normale effettiva è fissata in 45 ore settimanali su 6 giorni lavorativi per lavoro discontinuo, inteso anche quello di attesa e osservazione come previsto dal Regio Decreto 2657 del 1923. Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore.
Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa.

Lavoro straordinario
Art. 52 - Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è quello eccedente 1’orario normale di lavoro settimanale contrattuale.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d’opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 200 ore annue.
È data facoltà all’istituto o agenzia di istituire per il personale dipendente una Banca delle Ore che consente la gestione delle prestazioni lavorative.
L’azienda ha facoltà di richiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di 4 ore giornaliere o di 20 ore settimanali, fino al tetto massimo di 200 ore annue.
Il calcolo della durata media dell’orario di lavoro settimanale è fissato in 12 mesi (vedasi art. 4, comma 4 del D.Lgs 66/2003). Le prestazioni aggiuntive, fino a 200 ore nell’anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi costituiscono banca delle ore e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo di riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all’orario di lavoro normale dell’interessato. Della banca delle ore possono usufruirne tutti i lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato.
Nell’eventualità di inadempienza del recupero obbligatorio, entro il 31/12 di ogni anno, il lavoratore avrà diritto al pagamento delle ore non recuperate maggiorate del 15% a titolo di risarcimento del danno.
Per le altre prestazioni aggiuntive superiori alle 200 ore annue, le ore lavorative svolte saranno retribuite come lavoro straordinario con la maggiorazione oraria del 15% oltre alla normale retribuzione oraria ordinaria.

Riposo settimanale, festività, ferie, permessi
Art. 54 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma può cadere anche in giorno diverso e attuato per turno.
[…]

Art. 56 - Ferie
[…]
Le ferie sono un diritto irrinunciabile.
[…]

Modificazione del luogo di lavoro
Art. 59.3 - Distacco

[…]
Rimangono a carico del distaccante gli oneri relativi al trattamento economico (retributivo, contributivo e assicurativo) e normativo del lavoratore distaccato mentre sono a carico del destinatario gli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. […]

Norme disciplinari
Art. 64 - Provvedimenti disciplinari

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi, i subalterni ed il pubblico.
[…]
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano e descritte a titolo indicativo:
1) Biasimo inflitto per le mancanze lievi - rimprovero verbale;
2) Biasimo inflitto per iscritto - richiamo scritto
3) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni
5) Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge
a. Il provvedimento del rimprovero verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio […]
b. Il provvedimento scritto si applica in caso di recidiva posta in essere con la commissione di infrazioni sanzionabili con il biasimo verbale;
c. il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
II. ritardi l'inizio del lavoro o ne anticipi la fine qualora non comporti l’abbandono del posto di lavoro grazie alla presenza di altri addetti;
III. offenda senza violenza colleghi o terzi nello svolgimento del lavoro;
IV. esegua senza la necessaria dirigenza il lavoro affidatogli;
[…]
d. il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che:
I. esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
II. ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;
[…]
IV. non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
V. si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza e/o sotto effetto di stupefacenti;
VI. si addormenti in servizio involontariamente,
VII. recidiva nelle mancanze già sanzionate con rimprovero scritto e con multa.
I. offenda gravemente e con violenza colleghi e terzi;
II. arrechi danno per colpa alle cose ricevute in dotazione od uso siano esse di proprietà del datore di lavoro o di terzi;
III. non avverta subito i superiori diretti di eventuali anomalie relative a persone o cose rilevate nell'adempimento del servizio e che possano arrecare pregiudizio all'azienda, ai committenti o a terzi;
[…]
e. Il licenziamento disciplinare senza preavviso si applica:
[…]
II. Recidiva nei provvedimenti soggetti a sospensione
[…]
V. Nei casi di molestia e/o atti di disturbo di persone sul luogo di lavoro o comunque attinenti allo stesso
[…]
IX. il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio fra due o più dipendenti e/o terzi, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
[…]
XI. l'insubordinazione verso i superiori, se coscientemente posta in essere in contrasto con gli ordini ricevuti e/o con comportamento oltraggioso o violento;
[…]
XIII. l'esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi, senza autorizzazione del datore di lavoro
XIV. il comportamento tendente a creare costrizione o sudditanza psicologica e/o fisica fra i dipendenti o terzi sul luogo di lavoro posto in essere da comportamenti discriminatori e/o da molestie fisiche e/o sessuali.
[…]
XVI. l'abbandono del posto di lavoro;
[…]
XX. offese ai colleghi di lavoro, al committente o a qualunque terzo, espresse per ragioni di discriminazione razziale, territoriale, sessuale o di ordine politico, sindacale e religioso
XXI. la recidiva reiterata nelle mancanze che hanno comportato l’applicazione della sospensione, salvo quanto previsto ai punti b) e c)
[…]

Titolo XI - Malattia - Infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 73 - Astensione dal lavoro della lavoratrice

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a. dalla data del certificato dal medico curante e convalidato dal ASL competente per territorio che attesti che dalla gravidanza deriva pericolo grave alla lavoratrice e/o al nascituro
b. per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
c. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
d. per i tre mesi dopo il parto;
e. per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera d).
Il godimento dei periodi di cui alle lettere b) e d), può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato:
a. per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
b. per i quattro mesi dopo il parto.
[…]

Art. 75 - Permessi per assistenza
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo. Quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo diviene uno solo.
[…] I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Malattie ed infortuni
Art. 82 - Infortunio

Così come previsto dal Decreto legislativo numero 81/2008 (ex 626/94) e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]
Le medesime norme si applicano nel caso di infortunio in itinere.

Part-time temporaneo per malattia o assistenza
Art. 89 - Definizione

Nell’ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltà da parte del lavoratore, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno inteso definire uno strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi emergenze familiari.
A tal fine le Parti hanno individuato nel Part-Time temporaneo lo strumento più rispondente ai su esposti obiettivi.
Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente titolo sono in tutto e per tutto assimilabili a quelli definiti e normati nella fattispecie del Part-Time dal presente contratto collettivo

Art. 91 - Beneficiari
Possono utilizzare il Part-Time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie:
a. malati oncologici o di affezione di pari gravità;
b. Assistenza agli anziani;
c. genitore o tutore legale di minore di anni 3;
d. genitore o tutore legale di minore di anni 14 portatore di handicap.

Art. 94 - Cambio di appalto
[…]
L'azienda uscente […]
Deve inoltre fornire la seguente documentazione:
a. applicazione D.lgs. n. 626/94;
b. formazione;
c. documentazione sanitaria;
d. lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto;
e. lista personale assunto ex legge n. 482/68 e n. 68/99.
[…]

Allegati
Allegato D - Norme per l’applicazione del d.lgs. 81/2008 protocollo sindacale per l'attuazione del disposto del decreto legislativo 81/2008

Premesso che, le parti ritengono la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro una priorità assoluta della loro iniziativa, sulla quale proseguire un impegno comune.
Al fine di dare esito a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., le parti considerano indispensabile sviluppare una politica per la prevenzione e per l’attuazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l’istituzione e la valorizzazione diffusa delle Rappresentanze Territoriali dei lavoratori con la costituzione dell’Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza, come strumento di riferimento e supporto in materia.
Titolo 1° - Aziende sino a 15 dipendenti
A tale proposito, concordano che le imprese nel loro complesso, cioè l’imprenditore ed i lavoratori dipendenti che aderiscono ad associazioni/federazioni che non abbiano rappresentanze a livello provinciale e/o territoriale, possono avvalersi degli RLS Territoriali.
1) - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.
2) - Elezioni del RLS
Il RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte. Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro. Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3) - Durata del mandato
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.
4) - Formazione RLS
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo titolo 4°.
5) - Permessi retribuiti per la formazione
Per la formazione basica il RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito. Nel caso di successive rielezioni il RLS non potrà usufruire del presente punto.
6) - Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti. Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente Titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 giorni di preavviso.
7) - Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale
È prevista la facoltà per i dipendenti di aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni del RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio. Anche nelle ipotesi in cui non si proceda all'elezione dell'RLS previsto dai commi 3 e 4 del D.Lgs. 81/2008, le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono esercitate dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali. Il suo molo è disciplinato dall’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008. Il suo compito è quello di realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla contrattazione collettiva di riferimento. Così come disposto dall’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, la carica di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
8) - Applicazione D.Lgs. 81/2008
Il RLST è espressione dell’Ente Nazionale Bilaterale Italiano (ENBITAL) per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 per i contratti collettivi nazionali di lavoro. Accedono all'OPN le OO. SS. stipulanti il presente CCNL e sottoscrittrici del presente protocollo.
9) - Dimensioni del territorio
L’ENBITAL designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 1000 (mille) addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.
10) - Durata del mandato
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.
11) - Clausola estensiva
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge. Le aziende che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi a Lega Impresa.
Titolo 2° - ENBITAL
12) - Costituzione, compiti e funzioni

L'ENBITAL per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 nelle aziende del comparto addetti alla Sicurezza, Stewart, Portierato e Controllo che applichino i CCNL promossi dalle OO.SS. sottoscrittrici è costituito pariteticamente dalle OO.SS. firmatarie. L’Ente Nazionale Bilaterale Italiano potrà avvalersi della collaborazione di OPB (organismi paritetici bilaterali) per le funzioni di segreteria tecnica e attività operativa (amministrazione, gestione, inserimento dei dati, etc.), regolata da apposita convenzione.
A tale Organismo sono attribuiti i compiti di cui agli artt. 51 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.
L’OPB è sede privilegiata per la promozione e la programmazione dell’attività formativa, anche in rapporto con i Fondi Interprofessionali, e per la raccolta e l’elaborazione di buone prassi a fini prevenzionistici, per lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e per l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia (lettera ee, comma 1, art. 2, D.Lgs. n. 81/2008 e smi).
L’OPB è composto da 6 componenti, rispettivamente 3 in rappresentanza delle Associazioni Datoriali e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Il mandato dei componenti dell’OPB è triennale e l’incarico è rinnovabile. Ogni parte sociale può sostituire il proprio componente all’interno dell’organismo prescindendo dalla durata dell’incarico. L’organismo è presieduto da un Coordinatore, espressione delle Parti Datoriali ed un Vice-Coordinatore, espressione delle OO.SS., designati unitariamente dalle rispettive parti sociali, e durano in carica 3 anni. Nella prima riunione l’OPB approva il proprio regolamento.
Per garantire la sua funzionalità, le attività formative nazionali e regionali, i programmi e le iniziative di tutela della salute e sicurezza, l’OPB utilizza le risorse nazionali nella misura specificata al successivo punto 14).
Le Parti stipulanti si impegnano affinché i/le componenti dell’OPB posseggano le competenze e le conoscenze tecniche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro. È facoltà dell’OPB di avvalersi di competenze tecniche di supporto espresse rispettivamente dalle associazioni costituenti l’organismo.
13) - Territorialità
L'OPB si articola su due livelli: nazionale e territoriale. Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale e provinciale. L’OPB nazionale e gli OPB territoriali opereranno sulla basa di Statuti e Regolamenti. L’OPB definirà lo schema standard degli statuti/regolamenti ai quali gli organismi si adegueranno.
14) - Funzionamento OPB
Il funzionamento dell'OPB è garantito da quote che le aziende aderenti verseranno secondo le modalità definite in sede di approvazione del regolamento dello stesso.
Le Parti tengono in debito conto che le spese fisse di struttura dell’OPB dovranno essere contenute e comunque non potranno risultare superiori al 8% del gettito complessivo annuo mentre le attività formative non potranno risultare inferiori al 20% dello stesso gettito.
15) - Retribuzione RLST
L'OPN provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30 della L. 300/70.
16) - Notifica nominativi RLST
L'OPN provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni Datoriali e alla DPL competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.
Titolo 3° - Aziende con più di 15 dipendenti
17) - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.
18) - Numero degli RLS
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
a. aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS;
b. aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS;
c. aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS.
19) - Monte ore per RLS
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
a. aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS;
b. aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS.
20) - Garanzie per gli RLST
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L. 300/70 per i dirigenti di RSA.
21) - Modalità di elezione
Per l'elezione dell'RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU di cui all’allegato B.
Titolo 4° - Formazione degli RLS/RLST
22) - Formazione RLS/RLST

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OPB. È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall'OPB con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.
23) - RLST
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OPB anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle 00. SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.
24) - RLS
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OPN, con le modalità di cui al punto 25), o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OPN salvo che per integrazioni formative di cui al punto 22).
25) - Permessi per la formazione
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica. Qualora allo scadere del proprio mandato il RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.
Titolo 5° - Percorso formativo
26) - Materie formative

La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in tre aree conoscitive: normativa di Legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.
27) - Criteri valutativi
L'OPB elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l’uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.
28) - Riconoscimento RLS
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare al RLS un ulteriore monte ore formativo. Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a carico diretto dell'azienda per l'altra metà sottratte al monte ore di cui ai punti 6) e 19).
Titolo 6° - Attribuzioni dei RLS/RLST
29) - Accesso ai luoghi di lavoro
I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OPN nel caso di RLST. Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.
30) - Modalità di consultazione
Per i diritti di informazione previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 l'azienda provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso.
Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali.
Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.
Tutto ciò dovrà essere svolto in collaborazione con l’OPB.
31) - Informazione
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST in collaborazione con l’OPB su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda.
La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.
32) - Documentazione aziendale
Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.
È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.
Titolo 7° - Norme transitorie e finali
33) - Norme di salvaguardia ed estensive

La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.
34) - Sostituzione RLS
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui ai punti 34) e 35).
35) - Aziende sino a 200 dipendenti
Nelle previsioni di cui al punto 34) si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.
36) - Aziende con più di 200 dipendenti
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti. Agli RLS subentrati si applica il disposto del punto 25).
37) - Sostituzione RLST
L'OPN potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l'OPN seguirà la procedura di cui al punto 16).
38) - Clausola di salvaguardia
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30 Legge 300/70 con retribuzione a cura dell’OPN sino alla scadenza dell'anno solare.
Dal 1° gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.
39) - Decorrenza e durata
Il presente protocollo sindacale entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'OPN ed il relativo regolamento da approvare nella prima riunione dello stesso.
Il presente protocollo sindacale potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sottoscrittrici.