Categoria: Cassazione penale
Visite: 4940

Cassazione Penale, Sez. 7, 24 luglio 2018, n. 35032 - Violazioni degli obblighi del datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricorso inammissibile


 

Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 13/04/2018

 

 

Fatto

 

1. Il Tribunale di Cuneo, con la decisione in epigrafe indicata ha condannato G.R. alla pena di € 4.500,00 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 110, 40, secondo comma, cod. pen., in relazione a molteplici violazioni degli obblighi del datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal d. lgs. n. 81/2008. Fatti accertati fino al 14 dicembre 2011.
2. Ricorre in appello l'imputato, tramite difensore, trasmesso a questa Corte di Cassazione con tre distinti motivi di ricorso: omessa declaratoria di estinzione del reato, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., eccessività della pena irrogata.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per la sua genericità, peraltro articolato in fatto, in quanto appello.
Il ricorrente ritiene con argomentazioni in fatto, senza motivi specifici di legittimità, che la documentazione depositata prima dell'apertura del dibattimento, attestante gli interventi posti in essere dall'imputato (successivamente ritenuti inadeguati) al fine di adempiere alle prescrizioni impartite dalla SPRESAL, avrebbe dovuto convincere il Giudice sulla assoluzione dell'imputato in ordine alla contravvenzione contestata o, quantomeno, sulla meritevolezza delle circostanze attenuanti richieste, al fine di contenere la pena nei minimi edittali. Invece la sentenza impugnata accerta, in fatto, la sua responsabilità e argomenta, ragionevolmente, che la mancata ottemperanza delle prescrizioni impartite, in più occasioni, dallo SPRESAL, dimostri l'evidente sottovalutazione del problema da parte dell'imputato che impedisce di attestare la pena sul minimo edittale e concedere le circostanze attenuanti richieste.
Alla data della decisione impugnata il reato non era prescritto.
L'inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.