Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 18 maggio 2018, n. 22006 - Infortunio mortale durante un'esercitazione dell'aviazione militare


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 23/01/2018

 

Fatto

 

l. La Corte di appello di Bologna il 18 novembre 2016 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato e dal responsabile civile, con cui il Tribunale di Rimini all'esito del dibattimento il 27 ottobre 2014 ha riconosciuto M.G. responsabile del reato di omicidio colposo, condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, e, in solido con il Ministero della Difesa, di cui l'imputato era dipendente al momento del fatto, al risarcimento dei danni, in forma generica, nei confronti della parte civile, con assegnazione di provvisionale, ed alla rifusione delle spese processuali.
2. Il fatto, in sintesi, secondo quanto accertato dai Giudici di merito.
Nell'aeroporto di Rimini Miramare la mattina del 16 dicembre 2008 era in corso un'esercitazione dell'aviazione militare, nel corso della quale alcuni elicotteri "Mangusta" avrebbero dovuto far fermare una colonna di cinque veicoli militari per simulare un controllo: in particolare, ad un certo punto, un elicottero, pilotato dal Maggiore M.G., avrebbe dovuto planare sui veicoli ed atterrare davanti al mezzo di testa, per arrestarne la marcia. Nell'effettuare tale manovra l'elicottero, eseguendo anticipatamente e a quota troppo bassa una - prevista - virata verso destra con inclinazione molto accentuata, urtava con l'estremità delle pale una camionetta con a bordo, seduto accanto al conducente, il caporalmaggiore F.DG., che, colpito alla testa, moriva.
Il Maggiore M.G. è stato ritenuto colpevole di omicidio colposo, per colpa generica, per avere, in buone condizioni ambientali e di visibilità, effettuato una manovra errata, anticipando la virata a destra spazialmente (di 10-15 metri) e temporalmente (di 2-3 decimi di secondo), così effettuando un angolo più stretto e, in conseguenza, scendendo a 1,50 metri da terra anziché, come previsto, a 5 metri, urtando con le pale il veicolo e così provocando la morte del militare.
3.Ricorrono per la cassazione della sentenza l'imputato ed il responsabile civile - Ministero della difesa - i quali si affidano ad una pluralità di motivi.
Poiché nell'interesse dell'imputato sono stati presentati due distinti ricorsi (uno dell'avv. M.M., del Foro di Rimini, che articola due motivi; l'altro dell'avv. F.C., del Foro di Rimini, che è strutturato in tre motivi), si trattano congiuntamente gli argomenti coincidenti. I motivi di ricorso, come prescritto dall'art. 173, comma 1, cod. proc. pen. sono enunziati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Con il primo motivo di ricorso comune alla difesa dell'imputato si censura la ritenuta nullità della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto che ha disposto il giudizio e di tutti gli atti successivi (processo di primo grado, sentenza del Tribunale, processo di appello e sentenza conclusiva) per nullità della notifica dell'invito all'indagato a rendere interrogatorio, successivo all'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in quanto - si assume - la notifica sarebbe stata effettuata soltanto ad uno dei due difensori di fiducia, l'avv. C., che, non appena ricevuto l'atto a mezzo fax, aveva comunicato tempestivamente con lo stesso mezzo il proprio impedimento a partecipare all'interrogatorio; la notifica dell'avviso, in ogni caso, non sarebbe stata mai effettuata al l'avv. M..
3.2. Mediante l'ulteriore motivo di ricorso comune la difesa di M.G. denunzia vizio motivazionale, sub specie di illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione nonché travisamento della prova in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato.
Richiamati, anche testualmente, plurimi passaggi emergenti dalle deposizioni testimoniali, dalle consulenze e da documenti versati in atti, si lamenta l'avere i Giudici di merito trascurato emergenze istruttorie favorevoli alla difesa: dal dibattimento, infatti, sarebbe emerso che l'esercitazione militare che era in corso era tesa a riprodurre il più fedelmente possibile le condizioni reali esistenti in caso di conflitto armato e che la commissione amministrativa di inchiesta istituita dopo l'incidente aveva escluso la responsabilità del pilota, affermando la correttezza della manovra posta in essere dallo stesso e la inevitabilità, nel concreto contesto fattuale, dell'impatto; il ricorrente sottolinea in modo particolare gli spazi limitati in cui avvenivano le manovre, l'inadeguatezza per lo svolgimento della simulazione dell'area aeroportuale di Rimini e la luminosità non ottimale al momento dell'incidente.
3.3. Nel ricorso dell'avvocato C. si lamenta, come terzo motivo, carenza di motivazione risultante dal testo della sentenza in relazione alla mancata conversione della pena detentiva inflitta all'imputato in sanzione pecuniaria.
Si critica la motivazione reiettiva (p. 6 della sentenza), avendo la Corte di appello affermato che la conversione non risulta chiesta in primo grado ma solo in appello in termini generici e senza adeguata motivazione, evidenziando la povertà motivazionale e sottolineando che all'esito del dibattimento innanzi al Tribunale era stata, comunque, chiesta l'assoluzione, conclusione che sarebbe comprensiva anche dei possibili benefici di legge (p. 14 del ricorso).
3.4. L'avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, per il Ministero - responsabile civile, affida le proprie difese a due motivi, censurando violazione di legge (primo motivo) e difetto motivazionale (l'ulteriore).
3.4.1. In particolare, invocati gli arti. arti. 11, 83, 178 e 180 del R.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante "Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato", e richiamata giurisprudenza, anche di legittimità (Sez. U, n. 35760 del 09/07/2003, Min. economia in proc. Azgejui, Rv. 225471), stimata pertinente, denunzia la nullità della citazione del responsabile civile per il giudizio di primo grado avvenuta presso l'avvocatura generale dello Stato di Roma, anziché presso quella distrettuale di Bologna, che è domiciliataria ex lege, nullità peraltro non sanata, non essendosi il Ministero costituito in primo grado.
3.4.2. Nel merito, l'avvocatura erariale deduce motivazione illogica e contraddittoria della sentenza sui punti ritenuti decisivi sollevati dalla difesa dell'imputato appellante, cui la propria posizione è strettamente connessa, in tema di penale responsabilità.
 

 

Diritto

 


1. Sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari a sette anni e sei mesi dal fatto (16 dicembre 2008 + sette anni e sei mesi = 16 giugno 2016), cui devono aggiungersi 440 giorni di sospensione della prescrizione (infatti: in primo grado, 211 giorni di sospensione per astensione degli avvocati dal 6 maggio 2001 al 2 dicembre 2011 + 75 giorni di sospensione, a partire dall'8 luglio 2014, per impedimento del difensore; in appello, 154 giorni di sospensione, dal 17 giugno 2016 al 18 novembre 2016, per rinvio concordato per trattative tra le parti; sicché 211 + 75 + 154 = 440 giorni) e, così, sino al 30 agosto 2017.
2. Ciò posto, si osserva che i ricorsi in esame, ove complessivamente considerati, non presentano profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.
Infatti, i motivi di ricorso nel complesso pongono, con ampiezza di argomenti a supporto, questioni propriamente di diritto, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'impostazione delle stesse (e ciò con particolare riferimento a quelli sintetizzati ai punti nn. 3.3. e 3.4.1. del "ritenuto in fatto").
2.1. Sul primo motivo di ricorso nell'interesse dell'imputato (comune agli avvocati M.M. e C.), si osserva che non sussiste la denunziata violazione di legge, che la sentenza di appello risponde correttamente (p. 4) alle censure e che la relativa motivazione richiama quella, giuridicamente corretta, sviluppata del G.u.p. nell'ordinanza del 18 febbraio 2010 che aveva respinto la questione. 
Del resto, come peraltro ben colto anche dal Tribunale di Rimini nell'ordinanza emessa all'udienza del 2 dicembre 2011, dal contenuto dell'avviso della polizia giudiziaria in data 17 giugno per l'interrogatorio del 23 giugno (atto cui il Collegio ha diretto accesso in virtù del vizio denunziato) si desume quanto segue (p. 1): che l'atto era diretto ad entrambi i difensori, che avevano richiesto l'interrogatorio; che esso è stato inviato, come possibile, tramite fax all'utenza telefonica in comune ai due difensori; che i due difensori avevano, appunto, lo stesso studio legale; che all'utenza di tale studio, in effetti, il documento è giunto (v. attestazione di ricezione con "ok" e dichiarazione manoscritta in calce); che, in conseguenza, a prescindere dall'asserito impedimento dell'avv. C., peraltro non documentato e non richiedente rinvio, il co-difensore avv. M.M., nei cui confronti la notifica si era, appunto, perfezionata, ben poteva partecipare all'interrogatorio fissato dalla p.g. su delega del Pubblico Ministero.
Peraltro, si è già, condivisibilmente, puntualizzato, in fattispecie non identica ma assimilabile, essendo governata dalla medesima ratio, che «Non sussiste la nullità della notifica dell'avviso dell'udienza di riesame, effettuata, a mezzo fax, in unico esemplare al comune studio dei due difensori, in quanto la violazione delle disposizioni di cui aii'art. 54 disp. att. cod. proc. pen. - per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione - non è sanzionata a pena di nullità, stante il principio di tassatività delle nullità, stabilito dall'art. 177 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 39244 del 26/09/2005, Zorzi, Rv. 232544).
Inoltre, «In tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni di cui aii'art. 54 disp. att. cod. proc. pen. - per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione - non è sanzionata a pena di nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità» (Sez. 6, n. 36695 del 06/10/2010, Drago, Rv. 248526; in termini, v. anche Sez. 3, n. 45672 del 24/11/2005, Schafer, Rv. 232752; Sez. 3, n. 11590 del 11/10/2000, Battistini, Rv. 217762).
Infine, risulta tranciante il rilievo secondo cui, non essendosi presentato l'imputato, alcune nullità (di un atto che, in effetti, non è stato compiuto) può configurarsi. Infatti, come recentemente puntualizzato, «Non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 415-bis, comma terzo, cod. proc. pen. allorquando, ritualmente notificato l'avviso di conclusione delle indagini contenente l'invito a valersi della facoltà di rendere l'interrogatorio, quest'ultimo non sia stato espletato per il rifiuto dell'indagato di rispondere, o per la sua ingiustificata mancata presentazione (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la dedotta nullità in una fattispecie nella quale, fissata la data per l'interrogatorio, l'imputato non vi aveva presenziato senza addurre alcun impedimento di sorta ed era stata altresì ritenuta implicitamente irrilevante l'istanza di differimento ad altra data avanzata dal difensore di fiducia)» (Sez. 3, n. 24592 del 06/04/2017, R., Rv. 270341).
Sicché, in conclusione, la notificazione a mezzo fax è stata effettuata nei confronti di entrambi i difensori ed il co-difensore avv. C. ha comunicato un proprio, asserito ma indimostrato impedimento, senza nemmeno espressamente chiedere rinvio, in una situazione il cui l'altro avvocato e l'indagato ben potevano partecipare all'interrogatorio.
2.2. Quanto alle censure involgenti il merito della contestazione (secondo motivo di entrambi i ricorsi dell'imputato e secondo motivo dell'avvocatura dello Stato), si deduce difetto motivazionale, anche sotto il profilo del travisamento della prova, poiché, in buona sostanza, richiamati anche testualmente nei ricorsi di M.G. plurimi passaggi testimoniali, delle relazioni di consulenza e documentali, si mira ad accreditare una ricostruzione fattuale in cui, attesa la necessità di simulare una situazione di guerra in maniera il più fedele possibile ad un Conflitto vero, vi era un rischio ineliminabile e l'imputato sarebbe immune da profili di colpa.
2.2.1. Al riguardo, appare necessario rammentare che, nell’esaminare le doglianze attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, particolarmente rigorosi sono i limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito (cfr. a mero titolo di esempio, ex piurimis, le persuasive considerazioni svolte nella parte motiva della sentenze di Sez. 4 n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636, specc. ai punti nn. 4.1. e 4.2.).
Infatti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento operato dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Con l'ulteriore precisazione, quanto all'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che essa deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento.
In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore (non modificata dalla novella sul testo dell'alt. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. a e b), a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Inoltre, il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica, come si è detto con espressione particolarmente efficace, "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa (ovvero ad altri che devono essere specificamente indicati nel ricorso) ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante ed incompatibile con i principi della logica.
Sicché, in sintesi, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia:
I) sia "effettiva" e non già meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
II) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori
nell'applicazione delle regole della logica;
III) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da incongruenze insormontabili tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
IV) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione: c.d. autosufficienza dell'impugnazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Nel vigente ordinamento, infatti, alla Corte di cassazione non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva auspicata dal ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli operati dal giudice del merito; così come non è consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato dal sistema in via esclusiva al Giudice del merito: infatti al Giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ipoteticamente preferibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito perché, ad esempio, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
Inoltre, è appena il caso di rammentare che dinanzi ad doppia pronuncia di eguale segno, c.d. "doppia conforme", come nel caso di specie, il vizio di travisamento della prova (nell'accezione di vizio di tale gravità e centralità da scardinare il ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale probatorio non considerato ovvero alterato quanto alla sua portata informativa, secondo la nozione pacificamente accolta nella giurisprudenza di legittimità: v., ex plurimis, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207) può essere rilevato in sede di legittimità soltanto nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Invero, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della richiamata novella dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006, risulti sindacabile il vizio di travisamento della prova (che sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati dal ricorrente), travisamento che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnatà decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; oltre alle già citate Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207).
2.2.2. Effettuata tale premessa, si prende atto che nel caso di specie i Giudici di appello hanno riesaminato lo stesso identico materiale probatorio già sottoposto al Tribunale, senza operare richiami a dati probatori non esaminati dal primo giudice né introdurne di nuovi, e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, sono giunti alla medesima conclusione della sussistenza di penale responsabilità dell'imputato. Deve, dunque, ritenersi che la sentenza impugnata non contenga alcun travisamento della prova o dei fatti e che, sotto il profilo del denunziato, sotto plurimi profili, difetto motivazionale, la decisione impugnata regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione.
Peraltro, i Giudici di merito hanno adeguatamente illustrato, con profusione di argomenti (v. pp. 4-6 della sentenza impugnata), che il vizio di fondo della tesi difensiva, peraltro in larga parte impostata sul valutazioni soggettive di testimoni militari e sull'esito di un'indagine amministrativa interna ordinata dallo stesso ente chiamato a rispondere come responsabile civile, sia nel concentrarsi nell'analisi minuziosa degli ultimi attimi della complessa e pericolosa manovra, quando ormai, in effetti, non c'era più nulla da fare per correggere la rotta, trascurando tuttavia l'errore commesso "a monte", cioè al momento di inizio della manovra discensionale, sicuramente riconducibile a colpa (imperizia) del pilota, che, secondo quanto accertato dai Giudici di merito, agì in maniera tale da non rispettare la distanza di cinque metri dal suolo e scese con l'elicottero a 150 centimetri da terra, cioè all'altezza del tetto dei veicoli, al cui interno erano gli altri soldati. Si tratta di ragionamento, all'evidenza, logico, coerente ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità.
Non senza considerare che è risultato che l'imputato è un pilota assai esperto e che era a conoscenza delle limitate dimensioni dell'aeroporto di Rimini nel quale i militari svolgevano l'esercitazione: sicché non appare fuori luogo puntualizzare che, attesa la scala di valori tutelati dalla Costituzione, una simulazione bellica, per quanto volta a riprodurre il più fedelmente possibile le condizioni di un effettivo conflitto armato, non deve mettere a repentaglio la vita o l'incolumità dei partecipanti, con la conseguenza che sarebbe stato legittimo il rifiuto, seppure proveniente da un militare, che "per statuto" è tenuto all'obbedienza ma nell'ambito di un ordinamento che pur sempre deve improntarsi alle regole democratiche, di proseguire nell'attività di volo, ove giustificato dalla comprovata esigenza di non mettere a rischio vite umane.
2.3. La constatazione della maturata prescrizione rende in concreto superfluo l'approfondimento dell'ultimo motivo di ricorso nell'interesse dell'imputato, il cui tema è se il rigetto della conversione della pena detentiva inflitta a M.G. in sanzione pecuniaria sia o meno legittimo, siccome giustificata (p. 6 della sentenza impugnata) dal non essere stata chiesta in primo grado ma solo in appello in termini generici e senza adeguata motivazione (p. 14 del ricorso), alle stregua delle puntualizzazioni circa i criteri per la valutazione discrezionale circa l'applicabilità delle sostitutive offerte, tra le altre pronunzie, da Sez. 3, n. 37814 del 06/06/2013, Zicaro, Rv. 256979, e da Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 (v. anche Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247835; Sez. 3, n. 21265 del 27/02/2003, Mauriello, Rv. 224512; Sez. 4, n. 11402 del 22/02/1990, Buonpietro, Rv. 18591).
2.4. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e per dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (sentenza di secondo grado del 18 novembre 2016; prescrizione massima maturatasi, calcolati, come si è visto, gli eventi sospensivi, il 30 agosto 2017).
Risulta superfluo qualsiasi ulteriore approfondimento, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, è ben noto che, secondo consolidato orientamento di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
2.5. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche né illegittime valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata in ordine al reato, avendo i Giudici di merito attribuito la causazione dell'incidente proprio alla condotta stimata imperita, pur in un contesto altamente rischioso, dell'ufficiale pilota: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè semplice presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende la pronunzia in dispositivo.
Le considerazioni sinora svolte impongono la conferma integrale delle statuizioni civili stabilite dai Giudici di merito nei confronti dell'imputato, non essendone risultata l'innocenza.
3. E' fondato, infine, e merita accoglimento il primo dei motivi di ricorso del responsabile civile, incentrato sulla nullità della citazione presso l'avvocatura generale dello Stato di Roma anziché presso quella distrettuale di Bologna.
Si osserva al riguardo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 144 cod. proc. civ. e 11, comma 2, del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (recante "Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"), l'avvocatura distrettuale, non già quella generale, è domiciliataria ex lege e che il Ministero della difesa non ha partecipato al primo grado di merito, ove è rimasto contumace (p. 4 della sentenza del Tribunale), proponendo successivamente appello in cui ha dedotto, come primo motivo, proprio la nullità della citazione del responsabile civile effettuata presso l'avvocatura generale in Roma e non presso quella distrettuale in Bologna.
Al riguardo, la soluzione offerta dalla Corte di appello non è corretta in diritto né satisfattiva dal punto di vista dello sforzo motivazionale né risulta pertinente la sentenza del Consiglio di Stato invocata nella sentenza impugnata (p. 4). Deve, invece, farsi applicazione del principio secondo il quale l'omessa notificazione al Ministero presso la competente sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato configura una nullità generale a regime intermedio a norma dell'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35760 del 09/07/2003, Min. economia in proc. Azgejui, Rv. 225471), nullità che risulta tempestivamente dedotta dell'ente.
Discende, dunque, la statuizione in dispositivo, per mancata corretta instaurazione del contradditorio rispetto al responsabile civile.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso dell'imputato agli effetti civili.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili nei confronti del responsabile civile Ministero della difesa, statuizioni che elimina.
Così deciso il 23/01/2018.