Categoria: Guide alla lettura - Interpelli
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Interpello n. 02 del 02 maggio 2013
 

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Ente proponente - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento


 

Oggetto

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - definizione di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.


 

Ente proponente

Consiglio Nazionale degli Ingegneri.


 

Quesito

Quale documentazione deve possedere il coordinatore per la progettazione o l’esecuzione dei lavori per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008 e smi.
In particolare l’interpellante ha prodotto un elenco della attività - svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili - atte ad integrare il requisito in questione:
1. attività di direttore di cantiere;
2. attività di capo cantiere;
3. attività di capo squadra;
4. attività di direttore dei lavori;
5. attività di direttore operativo di cantiere;
6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
7. attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
8. attività di responsabile dei lavori;
9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.


 

Risposta

L’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008 e smi definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato articolo 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonchè documentare l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.
Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall'articolo 98, comma 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell'elenco presentato dall'interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative.
Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell’art. 89, comma. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.


 

Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 81/08: art. 89, comma. 1, lett. a) e art. 98, comma 1, lett. a), b) e c).