Tipologia: CIA
Data firma: 3 marzo 2015
Validità: 01.01.2015 - 31.12.2018
Parti: Comoli Ferrari & C./Associazione Industriali e RSA /Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Comoli Ferrari & C.
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
1) Relazioni industriali
2) Formazione
3) Organizzazione del lavoro
4) Appalti - Terziarizzazioni
  5) Salario variabile
6) Erogazione del premio
7) Ticket
8) Scadenza del contratto

Contratto Integrativo Aziendale

Addì 3 marzo 2015, presso la sede della Comoli, Ferrari & C. spa di Novara, si sono incontrati l’Azienda […], assistiti dalla […] Associazione Industriali di Novara e le RSA di Novara e Genova dell’Azienda rappresentate da[…] Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil [...]

Premesso che
le parti si sono incontrate in diverse occasioni per analizzare le condizioni produttive ed occupazionali nonché le prospettive aziendali.
In merito, l’Azienda, confermando la congiuntura difficile del settore di riferimento, ha evidenziato un trend negativo del proprio fatturato, con una previsione non ottimistica per il breve e medio termine.
Tale situazione si inserisce in un contesto di stagnazione del comparto edile, aggravato dalla crisi finanziaria che ha colpito fortemente anche la clientela della società, determinando un notevole incremento di perdite su crediti ed un elevato tasso di insolvenze e di rischio con inevitabili ripercussioni sulla situazione economico finanziaria aziendale.
Alla luce della situazione sopra descritta è altresì indispensabile la massima collaborazione da parte di tutti i lavoratori nel perseguimento degli obiettivi nonché l’adeguamento costante della professionalità dei medesimi - anche grazie ad eventuali specifici interventi formativi - in relazione all’evoluzione tecnologica, di prodotto e di mercato;
tutto ciò premesso le parti in data odierna hanno concordato quanto segue

1) Relazioni industriali
Le parti rinviano a quanto previsto dal CCNL in materia di relazioni industriali - con particolare riferimento alle disposizioni che regolamentano i diversi livelli di contrattazione - nonché alle prassi negoziali esistenti.
Le parti riconoscono che l’attuale organizzazione della società - plurilocalizzata su più ambiti regionali - determini l’applicazione di quanto previsto dal CCNL per quanto concerne il livello di contrattazione (nazionale) per la negoziazione di secondo livello.
Ciò non dovrà peraltro togliere rilevanza al confronto sindacale aziendale e/o territoriale laddove specificità connesse con le singole sedi lo richiedano espressamente.
Per la gestione di tali aspetti le parti dichiarano di voler espressamente rinviare a quanto previsto dal CCNL.
Livello nazionale, (strutture nazionali, territoriali e RSA/RSU):
- strategie aziendali; dinamiche occupazionali
- andamento economico dell’azienda;
- processi di riorganizzazione e ristrutturazione;
- mercato del lavoro e struttura dell’occupazione;
- appalti e terziarizzazioni;
- forme di incentivazione collettiva;
- piani formativi aziendali;
- effetti della legge 125/1991 (pari opportunità)
Le parti si incontreranno almeno due volte all’anno, e comunque su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti le materie sopra individuate.
Livello decentrato (RSA/RSU e/o OO.SS territoriali)
- sviluppo, investimenti e nuove aperture;
- progetti di riorganizzazione e ristrutturazione dei punti vendita e delle unità produttive;
- appalti e terziarizzazioni
-regimi di orari di apertura, anche in riferimento alle norme e alle discipline regionali e locali;
- orari di lavoro;
- organizzazione del lavoro;
- organici e loro composizione, lavoro supplementare e straordinario;
- calendari ferie;
- tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In assenza di RSA/RSU il confronto avverrà a livello territoriale/regionale, alla presenza delle articolazioni delle OO.SS. sottoscriventi il presente accordo.
Gli incontri sono finalizzati alla definizione di possibili intese.
Le parti convengono che, in occasione dei rinnovi dei contratti integrativi aziendali, l’Azienda favorirà l’ampia consultazione da parte delle RSU/RSA dei lavoratori delle filiali che abbiano difficoltà a partecipare alle assemblee. Quanto sopra avverrà comunque nel rispetto dell’organizzazione del lavoro.

3) Organizzazione del lavoro
3.1 Ferie e rol […]
3.2 Disposizioni speciali per venditori esterni
Le parti convengono, che l’attività lavorativa dei “venditori esterni”, richieda ampia autonomia nella gestione dell’orario di lavoro. Pertanto si concorda, seppur con alcune integrazioni, di prorogare la disciplina impostata con il contratto integrativo siglato in data 7 luglio 2009.
Come già precedentemente adottato, si conferma l’orario di lavoro medio settimanale dei venditori in 38 ore, articolate su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
[…]
3.3 Flessibilità del lavoro
L’azienda, pur confermando la propria esigenza di flessibilità nell’organizzazione del lavoro, nel corso dell’incontro sindacale ha esposto le difficoltà che si sono presentante durante il periodo di sperimentazione dell’istituto della banca ore definita con accordo sindacale del 7.7.09 e le parti hanno evidenziato le criticità e congiuntamente hanno deciso di non dare seguito all’applicazione dell’istituto.
L’istituto della banca ore previste dall’accordo sindacale sopra citato in via sperimentale, ha fatto registrare alcune criticità, in particolar modo per quanto concerne lo smaltimento delle ore depositate e da recuperare.
L’Azienda necessita tuttavia di attuare alcune forme di flessibilità che consentano di contenere il lavoro straordinario, in particolare per garantire l’apertura delle filiali il sabato mattina. Pertanto le parti, dopo ampia discussione hanno concordato quanto segue:
Stante l’attuale congiuntura critica, al fine di contenere i costi aziendali, nonché mantenere i livelli occupazionali, le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere contenute e comunque preventivamente autorizzate dalla Direzione di Novara.
Al fine di garantire comunque un’ampia copertura di servizio alla clientela nelle filiali, pur mantenendo l’orario contrattuale (40 ore) si prevede, tenendo conto delle specificità delle singole filiali (con particolare riferimento a quelle aperte al pubblico nella mattina del sabato) la possibile distribuzione dell’orario di lavoro anche su 6 giorni alla settimana. Qualora, a fronte di specifiche esigenze delle filiali, ciò non sia possibile, e vengano effettuate prestazioni lavorative oltre le 40 ore settimanali, le stesse verranno tassativamente recuperate nella settimana successiva e comunque entro il mese di effettuazione.

4) Appalti - Terziarizzazioni
L’Azienda si impegna ad applicare quanto previsto dalla normativa vigente e, a tal fine, garantirà una costante verifica della piena regolarità degli appalti in corso; eventuali problematiche che dovessero insorgere verranno esaminate in sede sindacale.