Tipologia: Verbale di Accordo di Regolamentazione per l'Elezione e il Funzionamento degli RLS
Data firma: 25 febbraio 2015
Validità: 31.12.2017
Parti: Maisons du Monde Italie e RSA/Filcams-Cgil, RSA/Uiltucs-Uil,
Settori: Commercio, GDO, Maisons du Monde Italie
Fonte: filcams.cgil.it
Sommario:
Premessa Elezione RLS mancanti |
Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Ambito territoriale degli RLS |
Verbale di Accordo di Regolamentazione per l'Elezione e il Funzionamento degli RLS nella società Maisons du Monde Italie spa, Milano (MI), il 25/02/2015
Premesso:
- che Maisons du Monde spa è un'unica unità produttiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lettera t) D.Lgs n. 81/08 in quanto i vari punti vendita sparsi sul territorio nazionale non sono dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- che attualmente l'azienda è presente sul territorio nazionale italiano con 28 punti vendita, in probabile espansione, e n. 695 dipendenti (tra cui la maggioranza con orari di lavoro part-time);
- che il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/08) prevede il numero minimo di 3 (tre) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle unità produttive da 201 a 1000 dipendenti e che l'Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs n. 626/1994 del 18/11/1996 dispone all'art. 1. co. l, lett, b) che il numero di RLS sia individuato in 3 (tre) rappresentanti nelle unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
- che presso il punto vendita di Cesano Boscone (MI) è stata regolarmente attivata in novembre 2014 la procedura per l'elezione di un RLS. RLS eletto è risultato il sig. C.G. già RSA Filcams Cgil della Società sin da novembre 2013;
- che l'art. 47 comma 4 del D.Lgs n. 81/08 prevede che nelle unità produttive con più di 15 dipendenti il RLS venga eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA presenti in azienda;
- che oltre alla predetta RSA presso il punto vendita di Cesano Boscone (MI), sono presenti altre RSA soltanto nei punti vendita di Fiumicino (RM) e Mestre (VE).
Tutto ciò premesso, facente parte integrale e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue in via sperimentale e provvisoria non riconducibile per gli anni 2015/2016/2017.
Elezione RLS mancanti
Si procederà in tempi brevi all'elezione dei 2 (due) RLS mancanti a livello nazionale nei punti vendita di Fiumicino (RM) e Mestre (VE) ove sono presenti RSA, con l'elezione di 1 (un) RLS cadauno.
In entrambi i punti vendita si procederà all'elezione dei RLS nella giornata del 10.03.2015.
La Società metterà a disposizione per le operazioni di voto, dalle ore 12.30 alle ore 13.30 il locale mensa/sala riunioni, presso i due predetti punti vendita. Sara cura delle OO.SS. presenti annunciare/organizzare l'elezione nei modi previsti dalla normativa.
Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
I RLS eletti come indicato sopra o nelle premesse del presente accordo verranno regolarmente formati conformemente alle disposizioni dell'art. 37 D.Lgs n. 81/08, ovvero allo stato:
Corso di formazione di ore 32 (2015);
Corso di aggiornamento di ore 8 (2016);
Corso di aggiornamento di ore 8 (2017).
I RLS dureranno in carica 3 (tre) anni sino al 31/12/2017. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti.
Nel caso in cui, durante il triennio, un RLS dovesse cessare l'incarico per qualunque motivo, sarà sostituito dal primo dei non eletti nell'ambito territoriale di riferimento. In assenza di sostituti si procederà ad una nuova elezione.
Ambito territoriale degli RLS
Per garantire il corretto presidio territoriale delle strutture aziendali, per la maggior tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro sparsi sul territorio nazionale, di comune accordo gli ambiti territoriali/punti vendita di competenza dei RLS sono suddivisi come segue
- Zona Nord-Ovest (RLS eletto c/o p.v. di Cesano Boscone -MI-): copertura territoriale di n. 10 punti vendita con n. 246 dipendenti (La Spezia, Serravalle; Voghera; Savona; Torino; Castelletto; La Rescaldina; San Giuliano; Cesano Boscone e Busnago);
- Zona Nord-Est (RLS eletto c/o p.v. di Mestre -VE-): copertura di n. 10 punti vendita con n.193 dipendenti (Trento; Udine; Conegliano; Mestre; Vicenza; Fidenza; Bologna; Bologna Naville; Faenza; Savignano);
- Zona Centro/Sud (RLS eletto c/o p.v. di Fiumicino -RM-): copertura di n. 8 punti vendita e n. 256 dipendenti. (Bari; Napoli; Roma; Pescara; Perugia; Macerata; Pisa; Prato).
Qualora nel periodo sperimentale dei tre anni 2015/2016/2017 si modifichi l'elenco dei punti vendita della Società o si definissero le condizioni per l'elezione di RLS in altri punti vendita si aumenterà/ridurrà di conseguenza l'ambito territoriale di competenza dei RLS di Cesano Boscone/Mestre/Fiumicino, nonché tutti i diritti riconosciuti ai RLS con il presente accordo - tra cui i permessi retribuiti annuali massimi - tramite idonea e tempestiva comunicazione aziendale.
Onde poter svolgere a pieno il proprio ruolo i RLS -visiteranno fisicamente ogni punto vendita di propria, competenza una volta durante il triennio (2015/2016/2017), previa autorizzazione aziendale -salvo caso di urgenza- e preferibilmente accompagnati dal RSPP o Medico Competente o da un Responsabile aziendale.
Il tempo e i costi di tali sopraluoghi congiunti sono a totale carico dell'azienda.
Per le attività connesse alla funzione di RLS che svolgono attività su più punti vendita (allo stato gli RLS provenienti da Cesano Boscone, Mestre, Fiumicino) le ore di permesso retribuite massime sono elevate a 55 ore annue (queste dovranno essere sempre richieste con il preavviso previsto dall'accordo interconfederale 18.11.96). L'accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione aziendale dovrà avvenire nel pieno rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale.
Ai sensi dell'art. 50 co. 2 D.Lgs. 81/08 agli RLS verranno riconosciute tutte le spese effettuate per lo svolgimento della propria attività, dietro idonea giustificazione scritta e conformemente alla policy interna aziendale.
Il presente verbale di accordo ha scopo sperimentale ed avrà una durata determinata nel tempo sino a fine 2017, con espresso ed espliciti divieto di riconduzione/rinnovo/proroga.
Il presente contratto è redatto in duplice esemplare, in lingua italiana e francese, si precisa che in caso di difficoltà d'interpretazione farà fede l'accordo soltanto la versione in italiano.