Tipologia: CIA
Data firma: 23 aprile 2015
Validità: 15.04.2015 - 30.04.2018
Parti: Zara Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, RSA
Settori: Commercio, GDO, Zara
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Premessa
Relazioni sindacali e diritti sindacali
Organizzazione del lavoro per i lavoratori a tempo parziale

 

Contratto a tempo determinato
Conciliazione tempi vita e lavoro
Congedi per formazione
Trattamento economico del lavoro festivo


Accordo Integrativo Aziendale

Il giorno 23 aprile 2015, tra Zara Italia srl […], e le OO.SS. Filcams Cgil Nazionale […], Fisascat- Cisl Nazionale […], Uiltucs Nazionale […], presente una delegazione composta dalle Rappresentanze Sindacali delle filiali e delle strutture sindacali territoriali.

Premesso che
Già prima del 2008, le OO.SS. e Zara Italia, hanno sviluppato un percorso di relazioni sindacali nazionali, che ha portato alla sottoscrizione di due accordi riferiti rispettivamente alle relazioni sindacali e all’organizzazione del lavoro.
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare ulteriormente, di ampliare e in parte di modificare quanto già condiviso al fine di attualizzarne i contenuti, adeguandoli all’attuale contesto socioeconomico e di consolidare le relazioni sindacali, in un’ottica maggiormente costruttiva secondo un sistema di regole condiviso ed uniforme sul territorio nazionale.
Nella valutazione e contenuti del presente accordo, le parti hanno in particolare considerato le peculiari caratteristiche di alcune tipologie di lavoratori presenti all’interno dell’organizzazione dell’azienda in un numero statisticamente rilevante (quali, a titolo esemplificativo, lavoratori a tempo parziale, lavoratori genitori, lavoratori studenti), nonché - anche congiuntamente a quanto precede - le contingenti ed ancora difficoltose condizioni economiche e sociali nazionali, al fine di trovare soluzioni condivise ed auspicabilmente contemperanti gli interessi dei lavoratori ed aziendali.
A conclusione del confronto avviato nello scorso anno, le Parti convengono quanto segue:

Relazioni sindacali e diritti sindacali
Diritti di informazione e consultazione
Zara Italia si impegna nei confronti delle RSA, RSU, e le OO.SS., ad ottemperare ai diritti di informazione ed esame congiunto, in adempimento di quanto previsto dal CCNL, secondo le seguenti modalità:
1) a livello nazionale le Parti si incontreranno, di norma, in una riunione annuale (prevedibilmente ad aprile). In occasione di tali incontri verranno fornite le informazioni necessarie, tra le quali:
• strategie aziendali (sviluppo, nuove aperture, processi di acquisizione ecc.);
• andamento economico dell’Azienda (bilancio consuntivo e previsioni per l’esercizio successivo);
• programmi di formazione/addestramento ed aggiornamento professionale.
• ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della salute dei lavoratori;
• processi di riorganizzazione e ristrutturazione, compresi appalti/terziarizzazioni che comportino riflessi sui livelli occupazionali;
• mercato del lavoro: tipologie contrattuali utilizzate; organici suddivisi per genere, livello di inquadramento, rapporto a tempo pieno ed a tempo parziale (nelle sue varie articolazioni); entità del ricorso al lavoro straordinario e supplementare;
• dati previsti dal D.Lgs. 198/2006 (art. 46): Zara Italia, fornirà copia della denuncia biennale direttamente alle OO.SS. Nazionali, le quali si premureranno di trasmetterla alle OO.SS. territoriali e alle RSA/RSU;
• considerato che la Società ha una chiusura di esercizio infrannuale, stabilita al 31 gennaio, per agevolare la raccolta dei dati di tutti i punti vendita siti nel territorio italiano, ai sensi dell’art. 24, comma 4, D.Lgs. 276/2003 Zara Italia fornirà a livello nazionale entro e non oltre il 31 marzo la comunicazione contenente, in via sintetica, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati; tali dati saranno fomiti anche nella loro ripartizione per negozio;
• tenuto conto che l’utilizzo del contratto di somministrazione di Zara Italia ricorre principalmente per ragioni di urgenza e necessità organizzativa o sostitutiva, la comunicazione ai sensi dell’art. 24, comma 4, D.Lgs. 276/2003 con l’indicazione del numero e dei motivi del ricorso alla somministrazione, avverrà entro il giorno di venerdì della settimana successiva a quella di stipula dei contratti di somministrazione, mediante comunicazione effettuata a livello nazionale ed unitaria alle stesse OO.SS. firmatarie il presente accordo, fatto salvo ove presenti le RSA/RSU di negozio mediante comunicazione con consegna a mano alle stesse rappresentanze;
2) a livello decentrato (territorio e/o negozio), le Parti si incontreranno, su richiesta di ima di esse, per l’esame congiunto di problemi a rilevanza territoriale, anche per raggiungere intese che in un’ottica costruttiva siano utili a prevenire potenziali situazioni di conflittualità.
Nel corso di tale incontro tra l’Azienda, le Organizzazioni Sindacali e le RSA\RSU, saranno esaminati i seguenti temi, fornendo su richiesta le informazioni necessarie:
• sviluppo, nuove aperture;
• andamento economico della/e filiale/i (dati a consuntivo e previsioni per l’esercizio successivo);
• processi di riorganizzazione e ristrutturazione che comportino riflessi sui livelli occupazionali;
• organizzazione del lavoro (orario di lavoro, calendario ferie, ecc.);
• regimi di orari commerciali;
• mercato del lavoro: tipologie contrattuali utilizzate; organici suddivisi per genere, livello di inquadramento, rapporto a tempo pieno ed a tempo parziale (nelle sue varie articolazioni); entità del ricorso al lavoro straordinario e supplementare;
• ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della salute dei lavoratori;
• convenzioni tra Azienda e Ente Promotore per avvio di tirocini / stages stipulate ai sensi della vigente normativa con consegna, su richiesta, della relativa documentazione.
Qualora insorgano criticità nelle relazioni sindacali a livello di negozio tra RSA/RSU e Responsabile di Negozio, le Parti (Responsabili Risorse Umane di Zona e OOSS territoriali) si attiveranno tempestivamente per ricercare soluzioni nello spirito del presente accordo integrativo.
Diritti sindacali
Fermo quanto previsto dal CCNL in materia di assemblee sindacali, qualora queste si svolgessero al di fuori dell’orario di servizio, ovvero durante il turno di riposo, entro i limiti di 12 ore annue, l’Azienda si impegna a corrispondere la retribuzione di fatto del CCNL.

Conciliazione tempi vita e lavoro
Stante l’elevata presenza di occupazione giovanile ed in particolare femminile, le parti concordano sulla necessità ricercare soluzioni che permettano di conciliare le esigenze della genitorialità con un’organizzazione commerciale dell'impresa consona ad affrontare un contesto di mercato sempre più difficile.
In tal senso, le parti convengono che, compatibilmente con l’organizzazione del negozio e se reso possibile in ragione del numero di lavoratrici madri e padri all’interno dello stesso (nel senso di non rendere eccessivamente gravosa o complicata l’organizzazione dei turni all’interno del negozio per tutti i lavoratori) alle lavoratrici madri di bambino/a di età compresa nel primo anno di vita verrà richiesta al massimo una prestazione in fascia di chiusura a settimana; alle lavoratrici madri di bambino/a di età compresa nel secondo anno di vita verranno richieste al massimo due prestazioni in fascia di chiusura a settimana.
Qualora ciò non fosse possibile, per le ragioni organizzative sopra esposte, a livello territoriale si cercherà una soluzione condivisa tra il Responsabile Risorse Umane e l’OO.SS territoriale e/o RSA/RSU.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi territoriali già sottoscritti, o che per esigenze di genitorialità potranno essere sottoscritti.
Tali regole (fermi i limiti di natura organizzativa legati al negozio) saranno applicabili anche ai lavoratori padri all’ulteriore e necessaria ricorrenza di queste comprovate condizioni:
• che la madre del bambino non sia in periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa;
• che la madre del bambino non usufruisca di periodi di sospensione dal lavoro ovvero riduzione dell’orario di lavoro dipese o comunque connesse alla sua genitorialità (aspettativa ovvero conversione - anche temporanea - del rapporto in part time).
Per i lavoratori che abbiano usufruito interamente e in un’unica soluzione, immediatamente alla scadenza della maternità obbligatoria senza soluzione di continuità, ivi compresi periodi di ferie e/o riduzione orario lavoro, del congedo parentale previsto dalla normativa legale e contrattuale collettiva, sino agli otto anni di vita del bambino, verrà concessa ove richiesta un’ulteriore aspettativa non retribuita di 12 mesi esclusivamente usufruibile in due franche da 6 mesi e non altrimenti frazionabile.
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