DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. 447. - Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la  ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per  l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la  determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a  norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1998


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 26, 42, 43, e 50;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, ccnvertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del  Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto  con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  dell'ambiente, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali  e della sanita';

E m a n a
il seguente regolamento:

Capo I
Principi organizzativi e procedimentali

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli  impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e  riconversione dell'attivita' produttiva, nonche' l'esecuzione di  opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo  quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 
2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di  coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da  parte dello sportello unico degli enti locali. 
3. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui  all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto  ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei  pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze  pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono  disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile  1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente. 

Art. 2.
Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi

1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, in conformita' alle tipologie generali e ai  criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' effettuata dai  comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani  territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in  contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante e' approvata, in base alle procedure individuate  con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a),  della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune   tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, e'  subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni ventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di  conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato,  ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto   1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. In sede di individuazione delle aree da destinare  all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il  consiglio comunale puo' subordinare l'effettuazione degli interventi  alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi  dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2,  la necessita' dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di  apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di  procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla  realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli  impianti e' subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle  modalita' indicati nella convenzione. 

Art. 3.
Sportello unico

1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi  dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le  funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto  legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato  l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al  presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le  attivita' produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti  gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente  regolamento.
2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un  archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a  chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via  telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le  procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande  di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale,  nonche' a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale  comprese quelle concernenti le attivita' promozionali. Per la  istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono  stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla  conformita', allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei  progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i  vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e  urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale  successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia  entro novanta giorni. 
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il  responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura  e' responsabile dell'intero procedimento. 

Capo II
Procedimento semplificato

Art. 4.
Procedimento mediante conferenza di servizi

1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' nei casi di cui  all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, ovvero quando il  richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante  autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento ha inizio  con la presentazione della domanda alla struttura, la quale invita  ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti  autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro un termine  non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della  documentazione. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a  valutazione di impatto ambientale il termine e' di centocinquanta  giorni, fatta salva la facolta' di chiederne, ai sensi della  normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a novanta  giorni. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la  valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della  documentazione trasmessa puo' richiederne, entro tre nta giorni,  l'integrazione. In tale caso il termine riprende a decorrere dalla  presentazione della documentazione completa.
2. Se, entro i termini di cui al comma 1, una delle amministrazioni  di cui al medesimo comma si pronuncia negativamente, la pronuncia e'  trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il  procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro  venti giorni dalla comunicazione, puo' chiedere alla struttura di  convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente  concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento  della pronuncia negativa. 
3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, entro i  successivi cinque giorni, il sindaco, su richiesta del responsabile  del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di  servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della  legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della  legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. La convocazione della conferenza e' resa pubblica anche ai fini  dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i  soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la  conferenza e' tenuta a valutare. 
5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto  ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle  autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle  norme vigenti o comunque ritenuti necessari. La conferenza, altresi',  fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso  compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7. 
6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di  servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4,  tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del  procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello  sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui  al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto  ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma  4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, immediatamente  l'amministrazione procedente puo' chiedere che il Consiglio dei  Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del  medesimo articolo 14, comma 4.
7. Il procedimento si conclude nel termine di sei mesi. Per le  opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il  procedimento si conclude nel termine di undici mesi.

Art. 5.
Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento  urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il sindaco del  comune interessato rigetta l'istanza. Tuttavia, allorche' il progetto  sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di  sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree  destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano  insufficenti in relazione al progetto presentato, il sindaco puo',  motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato  dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le  conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla  conferenza puo' intervenire qualunque soggetto, portatore di  interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonche' i  portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,  cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto  dell 'impianto industriale.
2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la  variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce  proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni,  proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della  legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro  sessanta giorni il consiglio comunale. 

Capo III
Procedimento mediante autocertificazione

Art. 6.
Principi organizzativi

1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la  competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di  un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta  della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni,  attestanti la conformita' dei progetti alle singole prescrizioni  previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza  degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale,  redatte da professionisti abilitati o da societa' di professionisti e  sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante  dell'impresa. L'autocertificazione non puo' riguardare le materie di  cui all'articolo 1, comma 3, nonche' le ipotesi per le quali la  normativa comunitaria prevede la necessita' di una apposita   autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via informatica, alla  regione nel cui territorio e'  localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonche', per i profili di competenza, ai soggetti  competenti per le verifiche. 
2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente  nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di  pubblicita'; contestualmente la struttura da' inizio al procedimento  per il rilascio della concessione edilizia.
3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda  la struttura puo' richiedere, per una sola volta, l'integrazione  degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il  predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti  concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine  di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti  integrativi richiesti. 
4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e  progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche  di settore o qualora il progetto si riveli di particolare  complessita' ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il  comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto,  nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il  responsabile del procedimento puo' convocare il soggetto richiedente  per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito  verbale.
5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai  sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle  caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti,  a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano   compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui all'articolo 8, comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso  fino alla presentazione del progetto modificato conformemente  all'accordo. 
6. Ferma restando la necessita' della acquisizione della  autorizzazione nelle materie per cui non e' consentita  l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice,  individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la  realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura,  entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il  proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per  l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al  progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La  realizzazione dell'opera e' comunque subordinata al rilascio della  concessione edilizia, ove necessaria ai sensi dclla normativa  vigente.
7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti  salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di  correzioni o integrazioni, ravvisa la falsita' di alcuna delle  autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette  immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica,  dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento e'  sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati. 
8. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione  edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente, e salvo  quanto disposto dai commi 3, 4, 5, 6 e 9, e' concluso entro il  termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero  dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta  della struttura. 
9. Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di  soggetti non appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si  applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7  agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15  maggio 1997, n. 127. 
10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la  realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformita' alle  autocertificazioni prodotte, nonche' alle prescrizioni contenute nei  titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa  e' tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la  realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera e' comunque  subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai  sensi della normativa vigente. 
11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la  realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsita' di una delle  autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od  omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il  responsabile della struttura ordina la riduzione in pristino a spese  dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla  competente procura della Repubblica dandone contemporanea  comunicazione all'interessato. 
12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e  gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli  ritenuti necessari. 
13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati,  individuali o collettivi nonche' i portatori di interessi diffusi  costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un  pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto  produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni  dalla avvenuta pubblicita' di cui al comma 2, memorie e osservazioni  o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il  responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione  alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i  partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed  esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su  quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente,  la struttura.
14. La convocazione della riunione sospende, per non piu' di venti  giorni, il termine di cui al comma 8.
15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio  dell'attivita' previa semplice comunicazione ovvero denuncia di  inizio attivita'.

Art. 7.
Accertamento della conformita' urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.

1. La struttura accerta la sussistenza e la regolarita' formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.  Successivamente la struttura e gli altri enti interessati, ciascuno  per le materie di propria competenza, verificano la conformita' delle  medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto  dei piani paesistici e territoriali nonche' la insussistenza di  vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con  l'impianto. 
2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:
a) la prevenzione degli incendi;
b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;
i) le industrie qualificate come insalubri;
l) le misure di contenimento energetico.
3. Il decorso del termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa  venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli  altri enti competenti. 

Art. 8.
Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate

1. Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di  cui all'articolo 3, comma 1, puo' affidare, mediante convenzione, che  fissi termini compatibili con quelli previsti dal presente  regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e  attivita' istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad  aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di  commercio, industria e artigianato nonche' a universita' o altri  centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di  indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica. 

Capo IV
Procedura di collaudo

Art. 9.
Modalita' di esecuzione

1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le  strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri  soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista  dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati  professionalmente ne' economicamente, in modo diretto o indiretto,  all'impresa, che ne attestano la conformita' al progetto approvato,  l'agibilita' e l'immediata operativita'. 
2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui  all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine si avvale del personale  dipendente dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa  vigente e fatto salvo il rispetto del termine finale del  procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del  collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo  successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale  termine, il collaudo puo' avere luogo a cura dell'impresa, che ne  comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito  positivo del collaudo l'impresa puo' iniziare l'attivita' produttiva.
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti  previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli  impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanita', la sicurezza e la tutela ambientale, nonche' la loro  conformita' alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di  lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione. 
4. Il certificato, di cui al comma 3, e' rilasciato sotto la piena  responsabilita' del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione  risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti  norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la  struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione  in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla  competente procura della Repubblica, dandone contestuale  comunicazione all'interessato. 
5. Il certificato positivo di collaudo, in conformita' alle  prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione  degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di  agibilita', del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di  ogni altro atto amministrativo richiesto. 
6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di  competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze  agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la  ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e  adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla  legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche  presso l'archivio informatico della regione e della struttura  comunale.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le  amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di  controllo in materia, e dalle connesse responsabilita' previste dalla  legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di  collaudo degli impianti. 

Art. 10.
S p e s e

1. Restano ferme le disposizioni che prevedono a carico  dell'interessato il pagamento di spese o diritti in relazione ai  procedimenti disciplinati dal presente regolamento. 

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno  successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.

Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Costa, Ministro dei lavori pubblici
Veltroni, Ministro per i beni
culturali e ambientali
Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 10