Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 6 marzo 2018
Validità: 06.03.2018 - 05.03.2021
Parti: Lidl Italia e Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, GDO, Lidl
Fonte: fisascat.it

Sommario:

  Premessa
Titolo I Relazioni Sindacali
Titolo II Salute e Sicurezza
  Titolo III Organizzazione e Orario di lavoro
Titolo IV Welfare aziendale e tutele individuali
Titolo V Durata e disdetta

Ipotesi di accordo

In data 06/03/2018 si sono incontrati in Bologna: Lidl Italia srl (di seguito anche la "Società") […] e le Organizzazioni Sindacali (di seguito anche le "OO.SS."): Segreteria Nazionale di Fisascat Cisl […], Segreteria Nazionale Uiltucs […], unitamente ad una delegazione di strutture territoriali e di RSA-RSU.
La Società e le OO.SS. (di seguito anche le "Parti") hanno definito e sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale si applica al personale dipendente di Lidi Italia srl e di Lidi Servizi Immobiliari srl.

Premessa
Negli ultimi anni la Società ha consolidato la presenza su tutto il territorio nazionale con un aumento dei collaboratori impiegati. Al fine di continuare il percorso di sviluppo, si considera proficuo per le Parti la stipulazione di un accordo integrativo aziendale in sostituzione di quanto siglato nel 2009, finalizzato a valorizzare sempre di più la contrattazione di 2° livello, che meglio permette di adeguarsi alla specifica realtà aziendale.
La Società applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (di seguito CCNL) sottoscritto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs del 30/03/2015 e tempo per tempo in vigore.

Titolo I Relazioni Sindacali
In un contesto di settore in costante evoluzione si ritiene che l'instaurazione di buone relazioni sindacali sia utile per equilibrare le esigenze aziendali con quelle dei lavoratori in essa impiegati.
Si ritiene, pertanto, opportuno definire un quadro di relazioni sindacali, a livello nazionale e decentrato, improntato ad uno spirito costruttivo, nel rispetto delle reciproche esigenze e dei rispettivi e distinti ruoli.
Le Parti pattuiscono che un concordato sistema di informazioni è proficuo per avere delle corrette e positive relazioni sindacali. Con questo fine, ai diritti di informazione già previsti dal CCNL, le Parti concordano di aggiungere i seguenti:
a) Livello nazionale
° andamento della Società e sue prospettive (indicatori economici, sviluppo investimenti, acquisizioni);
° appalti e terziarizzazioni di attività che hanno ricadute sull'occupazione del personale;
° andamento welfare aziendale; o andamento supplementare/straordinario;
° processi di riorganizzazione e ristrutturazione;
° mercato del lavoro e struttura dell'occupazione (tipologie contrattuali, tempi pieni e parziali, somministrazione, donne e uomini, pari opportunità, livelli di inquadramento);
° formazione del personale;
° salute e sicurezza.
Le Parti si incontreranno almeno una volta all'anno, e comunque su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti le materie sopra individuate.
b) Livello decentrato e/o territoriale
A livello decentrato, visto il buon andamento degli incontri a livello nazionale, le Parti concordano di replicare e consolidare tale esperienza istituendo un incontro a livello di Direzione Regionale, alla presenza del Direttore Regionale della Società e delle Segreterie Regionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo. Tali incontri verteranno su informazioni relativamente a:
° andamento della Direzione Regionale (sviluppo, investimenti e nuove aperture);
° progetti di riorganizzazione e ristrutturazione dei punti vendita e delle unità produttive;
° orari di apertura;
° calendarizzazione aperture domenicali e festive;
° andamento supplementare/straordinario;
° appalti e terziarizzazioni di attività che hanno ricadute sull'occupazione del personale;
° lavoro in somministrazione.
Tali incontri non sono in sostituzione della normale gestione sindacale sul territorio; si devono pertanto intendere come aggiuntivi al confronto territoriale e/o di punto vendita (ad esempio eventuali particolari situazioni problematiche rilevanti in tema di pianificazione ferie e ricorso alle missioni).
Le Parti, nel ribadire l'importanza di un evoluto sistema di relazioni sindacali, concordano che le stesse sono finalizzate all'informazione preventiva, alla consultazione e ad eventuali intese.
Inoltre, in deroga all'art. 35 legge n° 300/70, e quale trattamento di miglior favore, le Parti convengono che i diritti sindacali verranno riconosciuti nelle filiali/magazzini che occupano stabilmente (da intendersi come media nei 12 mesi antecedenti la data di nomina) almeno 14 (quattordici) dipendenti.
Successivamente alla maturazione ed attivazione di tali diritti gli stessi verranno comunque mantenuti anche qualora tali filiali/magazzini dovessero scendere al di sotto di tale soglia con la precisazione di cui all'ultimo comma del presente articolo.
A chiarimento, per diritti sindacali si intende:
° la possibilità di nominare RSA/RSU;
° il diritto di tenere assemblee nei limiti e nei modi previsti dal CCNL;
° il diritto di disporre di una bacheca sindacale;
° il diritto di avere permessi retribuiti nei limiti e nei modi previsti dal CCNL
Si esclude espressamente il mantenimento di tali diritti qualora le filiali coinvolte scendessero al di sotto degli 8 (otto) dipendenti stabilmente (da intendersi come media negli ultimi 12 mesi).

Titolo II Salute e Sicurezza
La Società conferma il suo costante impegno rispetto a questo tema. Per tale motivo le Parti concordano di intervenire sui seguenti punti:
a) Tavolo tecnico
Ai fini di approfondire le tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, le Parti attiveranno un Tavolo tecnico entro 3 (tre) mesi dalla stipula del presente accordo. I compiti del Tavolo tecnico saranno:
° aggiornamento del documento "Conclusioni lavoro tavolo tecnico su salute e sicurezza";
° discussione di argomenti rilevanti per la sicurezza/aggiornamento accordo Stress- Lavoro correlato;
° definizione della competenza territoriale per gli RLS di filiale;
° coordinamento e monitoraggio dell'attività degli RLS.
Tale Tavolo tecnico per il primo anno si incontrerà in base alle necessità definite al primo incontro dalle Parti, successivamente avrà una convocazione annuale, oppure a richiesta delle Parti, per discutere aggiornamenti riguardanti la sicurezza.
Le Parti concordano che, in fase di avvio, con riferimento all'aggiornamento del documento "Conclusioni lavoro tavolo tecnico su salute e sicurezza", saranno affrontate le questioni relative alle necessarie agibilità da garantire agli RLS, con particolare riguardo ai bacini territoriali nell'ambito dei quali gli RLS svolgeranno i propri compiti.
Per consentire agli RLS un effettivo ed efficace adempimento delle proprie attribuzioni, si terrà conto dei perimetri territoriali delle Direzioni Regionali e del numero di filiali in esse comprese.
La Società conferma la propria disponibilità a dare visione della documentazione prevista dalla Legge (D.Lgs. 81/08).
Il Tavolo tecnico sarà composto da:
° 1 (uno) rappresentante per ogni OO.SS. firmataria il presente accordo, ognuno accompagnato da 1 (uno) rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) da scegliersi ad opera delle OO.SS. tra quelli eletti/nominati all'interno della Società;
° 3 (tre) rappresentanti della Società.
La Società si prenderà carico delle spese vive, per l'organizzazione dì tali incontri. Per spese vive si intende l'affitto del luogo dove avviene l'incontro e il rimborso delle spese di viaggio (da intendersi esclusivamente biglietto del treno di seconda classe oppure, in caso di utilizzo di auto privata, le spese di autostrada e rimborso chilometrico) per gli RLS presenti e dipendenti della Società. Il rimborso di tali spese per gli RLS presenti potrà avvenire solo dietro regolare presentazione di nota spese e con le regole e le tempistiche previste dalle procedure in uso nella Società.
b) Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Le Parti concordano che, nel rispetto della normativa vigente, in ogni Direzione Regionale il numero degli RLS sarà di:
° per la struttura di magazzino: 1 (uno) RLS fino a 200 dipendenti, 3 (tre) RLS oltre i 200 dipendenti;
° per la struttura vendita: 3 (tre) RLS per ogni Direzione Regionale.
In aggiunta a quanto già previsto dalla normativa vigente, la Società si impegna ad erogare una formazione di 8 (otto) ore nel primo anno di nomina degli RLS con argomento la conoscenza della struttura aziendale preposta alla prevenzione e sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.
Inoltre, entro il primo anno dalla nomina/elezione gli RLS saranno accompagnati nella visita ai luoghi di lavoro da responsabili della Società. Tale visita dovrà essere concordata preventivamente e congiuntamente tramite stesura di un programma con indicazione di luogo, data e orario della visita. Per l'effettuazione della visita gli RLS avranno un numero congruo di permessi.
c) Visite mediche
La Società si impegna a creare una struttura di medici competenti che garantiscano la visita medica periodica con un tragitto il più breve possibile rispetto al luogo dove il collaboratore svolge la sua prestazione lavorativa.
I costi relativi alle visite mediche non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla visita medica, compreso lo spostamento deve essere considerato orario di lavoro. Per certificare la durata del viaggio il lavoratore dovrà presentare alla Società copia di stampa dal sito Google Maps in cui si veda il luogo di partenza (sede di imputazione lavorativa) e il luogo di arrivo (sede della visita). Verrà utilizzato come orario di viaggio l'orario indicato nel percorso più veloce.
Le visite mediche non verranno inoltre effettuate nelle giornate in cui il lavoratore è assente dal lavoro (ad esempio per ferie, permessi, riposo, etc.).
d) TVCC
Stante il buon andamento delle installazioni delle telecamere e il consolidato metodo/ condiviso tra le Parti, le stesse si impegnano a sottoscrivere un nuovo accordo, pc l'installazione delle telecamere nelle filiali.
Resta inteso che gli accordi a suo tempo sottoscritti con le RSA/RSU e le OO.SS. territoriali di riferimento e le autorizzazioni già ricevute dalle autorità competenti, rimangono validi a tutti gli effetti, fino a modifica e/o sostituzione degli impianti di videosorveglianza ivi installati o delle loro condizioni di utilizzo.

Titolo III Organizzazione e Orario di lavoro
Le Parti concordano che la retribuzione dell'attività lavorativa del dipendente venga calcolata sull'effettivo timbrato, utilizzando come unità di misura il minuto.
a) Programmazione orari di lavoro
Al fine di consentire la pianificazione degli orari e una effettiva conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la Società provvederà ad una programmazione anticipata di norma bisettimanale degli orari di lavoro.
Eventuali variazioni dei turni e degli orari di lavoro, dovute a comprovate e non pianificabili esigenze organizzative, sostitutive e produttive, saranno comunicate ai lavoratori interessati tempestivamente.
b) Lavoro straordinario/supplementare
[…]
Le Parti, inoltre, confermano che il limite annuo di lavoro straordinario, previsto dal vigente CCNL applicato dalla Società, potrà essere incrementato, per i lavoratori inquadrati al 1° livello, fino ad un massimo di 400 ore annue complessive. Le modalità di utilizzo di tale strumento saranno quelle previste dall'applicato CCNL.
[…]
c) Lavoro domenicale
[…]
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL e quanto disciplinato dall'art. 141 riguardo le esclusioni, le Parti, inoltre, concordano di garantire per il lavoro prestato nella giornata di domenica un equo sistema di rotazione, con l'esclusione di quei collaboratori con prestazione domenicale prevista come "normale orario di lavoro settimanale" in fase di contrattazione individuale.
La rotazione si baserà in prima istanza sulla volontarietà al lavoro indicata dai lavoratori e, se questa volontarietà non fosse sufficiente a garantire la copertura necessaria, la Società interverrà tramite una programmazione degli orari domenicali rivolta a tutti i collaboratori.
I paragrafi del presente punto c) non saranno applicati al personale con qualifica di "Quadro", ai contratti di cui all'art. 65 e dell'art. 72 c. 4) paragrafo 2 del CCNL vigente e a forme contrattuali non disciplinate dal vigente CCNL ma previste da normativa.
Nel caso vi siano particolari problemi nel rispetto di quanto enunciato, le Parti si incontreranno a livello territoriale per affrontare il tema della rotazione del personale chiamato a svolgere il lavoro domenicale, con l'obiettivo di garantire il corretto presidio dell'unità produttiva.
d) Lavoro Part-Time […]
e) Missioni
[…]
f) Busta paga elettronica
[…]

Titolo IV Welfare aziendale e tutele individuali
Premessa
La Società e le OO.SS. riconoscono che il benessere dei lavoratori, sia nel luogo di lavoro che nell'ambito familiare, è una condizione imprescindibile per lo sviluppo dell'organizzazione aziendale e per un lavoro di qualità. Per tali ragioni le Parti intendono dare vita, a partire dalla sottoscrizione della presente intesa, ad un "Sistema Welfare" integrativo.
Il "Sistema Welfare" ha per finalità l'individuazione e la soddisfazione di bisogni primari dei dipendenti, attraverso l'evoluzione e l'integrazione delle tutele contrattuali e la messa a disposizione di beni e servizi.
Nelle modalità individuate dalla presente intesa, il "Sistema Welfare" costituisce elementi integrativo alle componenti monetarie tradizionali della retribuzione.
Il "Sistema Welfare", che si innesta su un rafforzato assetto delle relazioni sindacali, si basa sulla comprensione reciproca delle esigenze organizzative aziendali e dei bisogni dei lavoratori. Per tale ragione il "Sistema Welfare" si ispira ai valori della partecipazione dei lavoratori, in un confronto tra le Parti che ha al proprio centro la persona del lavoratore e la coesione sociale. Le Parti si impegnano, pertanto, ad iniziare e a costituire un modello partecipativo in cui Società e Organizzazioni Sindacali si confrontano e condividono un processo di analisi dei fabbisogni, individuazione delle iniziative e offerta di tutele e servizi, gestione dei programmi e verifica della loro efficacia.
In quest'ottica le Parti si impegnano congiuntamente a realizzare iniziative condivise di informazione e comunicazione. Il "Sistema Welfare" è ispirato inoltre al principio di sussidiarietà del welfare pubblico.
Pertanto, la Società, in accordo con le OO.SS., istituisce un sistema di tutele:
a) Unioni civili […]
b) Aspettativa non retribuita per maternità/genitorialità
Al termine del periodo massimo di congedo parentale usufruibile per legge e del residuo ferie maturato, la Società concederà un'aspettativa non retribuita (quindi senza diritto ad alcun istituto) fino al compimento del 1° anno di vita del figlio/a ai collaboratori padri o madri che ne facessero richiesta.
c) Congedo parentale ad ore […]
d) Estensione fondo assistenza sanitaria
[…]
e) Buoni spesa
[…]
f) Buono Nascita
[…]
g) Aspettativa per malattie gravi

Le Parti convengono, a titolo di trattamento di maggior favore per il dipendente, sulla concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per malattie gravi che comportino terapie salvavita, ai collaboratori che ne faranno richiesta, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Tale aspettativa si aggiunge pertanto a quanto previsto dall'articolo n. 181 (aspettativa non retribuita per malattia) del CCNL vigente.
Analogamente sarà concesso un periodo di aspettativa non retribuita, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, in caso di malattia conseguente ad infortunio.
h) Donazione ferie […]
i) Commissione congiunta Pari opportunità e politiche antidiscriminazione
Le Parti, nel confermare la propria attiva attenzione alle pari opportunità, convengono di mantenere la già prevista Commissione Mobbing e Pari Opportunità, allargandone le competenze a tutte le tematiche rispetto alle quali possono insorgere elementi e comportamenti discriminatori, che la commissione ha il compito e la finalità di contrastare ed eventualmente rimuovere. Le Parti concordano che a tale già esistente commissione partecipino:
° 1 (uno) rappresentante per ognuna delle OO.SS. firmatarie il presente accordo;
° 3 (tre) rappresentanti della Società.
La commissione congiunta avrà il compito di affrontare, partendo dalla legislazione vigente, interventi che favoriscano pari opportunità tra uomo e donna sul luogo di lavoro, l'integrazione nei luoghi di lavoro per tutti i collaboratori con l'obiettivo di avere un clima sereno e tollerante.
La commissione potrà elaborare percorsi di formazione specifici. Di tale elaborazione, la commissione fornirà indicazioni e riferirà dell'attività svolta alle Parti firmatarie dell'accordo al fine di definire modalità applicative.
La commissione stabilirà le forme di convocazione e le modalità con cui si potranno ad essa rivolgere i dipendenti.