Categoria: 2018
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Tipologia: Ipotesi accordo CIA
Data firma: 18 aprile 2018
Validità: 01.06.2018 - 31.12.2020
Parti: Cineca e RSU/Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Servizi, Cineca
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Validità del contratto integrativo
Art. 2 - Ripartizione benefici incremento produttività aziendale
Art. 3 - Orario di lavoro, turni, flessibilità e banca delle ore
Art. 3 bis - Protocollo di intesa per la gestione del lavoro a turno normale e della reperibilità
Art. 3 ter - Lavoro a turno temporaneo
Art. 4 - Permessi retribuiti
Art. 5 - Indennità
Art. 6 - Chiamata fuori orario
Art. 7 - Giorni festivi
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Trattamento pensionistico integrativo
Art. 10 - Polizza sanitaria integrativa (Fondo Est)
Art. 11 - Termini di preavviso
Art. 12 - Telelavoro
Art. 13 - Trasferte e missioni
  Art. 14 - Congedo per motivi di studio
Art. 15 - Congedo straordinario
Art. 16 - Aspettativa
Art. 17 - Qualificazione professionale
Art. 18 - Diritto allo studio
Art. 19 - Assenza per malattia non professionale, trattamento economico e conservazione del posto
Art. 20 - Infortunio e malattia professionale
Art. 21 - Relazioni sindacali
Art. 22 - Obblighi del dipendente connessi alla sicurezza delle informazioni
Art. 23 - Trasferimenti
Art. 24 - Appalti
Art. 25 - Cessazione del consorzio
Art. 26 - Date di pagamento delle retribuzioni
Art. 27 - Conciliazione tempi di vita e di lavoro
Allegati

Ipotesi di accordo Contratto Integrativo Aziendale 18 Aprile 2018

Bologna,18/04/2018, tra il Cineca - Consorzio Interuniversitario, d'ora in avanti Cineca […], e i dipendenti rappresentati dalla RSU di Bologna […] e dalla RSU di Roma […], assistiti da[…] Filcams Cgil Nazionale […], Fisascat Cisl Nazionale […], Uiltucs Nazionale […], Filcams Cgil Territoriale Bologna […], Filcams Cgil Territoriale Bologna […], Filcams Cgil Territoriale Roma […], Fisascat Cisl Territoriale Bologna.

Art. 1 - Validità del contratto integrativo
Il presente contratto integrativo rappresenta la contrattazione di secondo livello per il Cineca e ha come destinatari tutti i dipendenti (ad esclusione dei dirigenti) delle sedi di Roma e Bologna a cui si applica il CCNL del Terziario, distribuzione e servizi (Confcommercio), d'ora in avanti CCNL.
[…]
Per qualsiasi problematica che dovesse sorgere, in futuro, in ordine all'interpretazione delle norme contrattuali definite dal presente contratto, le parti si incontreranno entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro al riguardo di una di esse in forma scritta, al fine, se possibile, di trovare un'interpretazione condivisa.
Le parti si danno atto che il presente accordo aziendale, unitamente al CCNL, costituisce l'unica fonte contrattuale integrativa di regolamento dei rapporti di lavoro nel Consorzio Cineca.

Art. 3 - Orario di lavoro, turni, flessibilità e banca delle ore
Orario di lavoro e turni
Per i quadri si richiama e conferma quanto previsto dall'art. 134 del CCNL.
L'orario di lavoro settimanale è di 40 ore settimanali così come previsto dal CCNL Commercio; sono fatte espressamente salve le condizioni di miglior favore contenute nelle lettere di assunzione individuali, o in eventuali successivi accordi individuali, che, mediante l'assorbimento delle 72 ore di permessi previste dai commi 3 e 4 dell'art. 146 del CCNL, fissano in 36 ore l'orario di lavoro settimanale a tempo pieno, di norma distribuito dal lunedì al venerdì.
Esclusivamente per tali lavoratori, le eventuali ore di lavoro dalla 37ma alla 40ma vengono retribuite con la normale retribuzione oraria senza alcuna maggiorazione e sono disposte con la modalità previste per la richiesta del lavoro straordinario, ossia devono essere autorizzate anticipatamente.
Durante l'orario di lavoro giornaliero, i lavoratori inseriti in turni avvicendati di lavoro fruiranno di trenta minuti di pausa retribuita.
Dichiarazione delle parti
Durante la vigenza del presente contratto integrativo, Le Parti condividono la necessità di proseguire il confronto in tema di orario, al fine di individuare, a fronte di un eventuale mutamento delle condizioni attuali, interventi utili a rendere il più possibile omogeneo l'orario di lavoro.
Flessibilità dell'orario di lavoro
L'orario giornaliero prevede delle fasce di flessibilità (dalle 8 alle 9:30 in entrata; in uscita dopo il raggiungimento delle 6 ore lavorate), delle fasce di presenza obbligatorie (9:30 -12:30 e dalle 14:30 al raggiungimento delle 6 ore lavorate) e fasce di pausa mensa (12:30 - 14:30 con una pausa minima di 30 minuti).
La flessibilità positiva è intesa come il tempo lavorato in più rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, a cui corrisponderà una compensazione in tempo lavorato in meno dal dipendente (non etichettato diversamente, es. straordinari, quando ne ricorrano le condizioni).
La flessibilità negativa è intesa come il tempo lavorato in meno rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, a cui corrisponderà una compensazione in tempo lavorato in più.
La flessibilità positiva e quella negativa potranno attuarsi in un arco temporale di un mese.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa al normale orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di flessibilità positiva sia in quelli di flessibilità negativa.
Dalle ore 9:30 il servizio dovrà essere comunque garantito in tutte le strutture.
Pertanto il limite della flessibilità è il seguente:
- il lavoratore non potrà essere sul posto di lavoro prima delle ore 8:00;
- il lavoratore non potrà essere sul posto di lavoro dopo le ore 9:30;
Il dipendente dovrà garantire, nel caso di flessibilità negativa, una presenza per un periodo minimo di 6 ore.
Alla fine del mese, i minuti di flessibilità positiva verranno automaticamente compensati con i minuti di flessibilità negativa; la somma algebrica di flessibilità positiva e negativa maturata nel mese potrà, se positiva e previa autorizzazione del diligente e/o responsabile, essere accantonata in banca ore o retribuita nella prima busta paga utile. Saranno autorizzabili all’accantonamento o al pagamento blocchi di 60 minuti (es. saldo mensile di +61 minuti, i minuti autorizzagli sono 60). Nel caso in cui la somma algebrica di flessibilità positiva e negativa sia negativa, questa andrà a decrementare automaticamente la banca ore fino al limite massimo di - 14 ore.
Ulteriore flessibilità - stakeholder satisfaction
Al fine di perseguire 1'obiettivo strategico per il Consorzio di massima soddisfazione di tutti gli stakeholder rispettando sia gli impegni previsti dai contratti stipulati con i clienti che le esigenze di conciliazione vita-lavoro dei dipendenti, i dirigenti e/o i responsabili potranno indicare che la prestazione lavorativa dei propri collaboratori possa essere effettuata nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 22, con l'obbligo di effettuare 30 minuti di pausa pranzo in fascia libera a fronte di più di 6 ore lavorate. L'orario minimo giornaliero è sempre di 6 ore.
Tale flessibilità di orario potrà essere attribuita dal dirigente e/o dal responsabile, previa sua valutazione, su richiesta del dipendente, su un singolo giorno o su periodi continuativi.
Orario di lavoro in entrata
Qualora il lavoratore non inserito in turni avvicendati e non autorizzato all'orario di cui al precedente paragrafo sia sul posto di lavoro oltre le ore 9:30, la regolarizzazione dovrà essere autorizzata dal dirigente e/o responsabile mediante l’utilizzo della banca delle ore, se capiente, ovvero con permessi, se concessi, fatta salva l'eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari.
Pausa pranzo dell’orario di lavoro giornaliero per lavoratori
L'orario di lavoro dei lavoratori non inseriti in turni che svolgono nella giornata oltre 6 ore di lavoro deve essere interrotto da una pausa pranzo di durata non inferiore a trenta minuti non retribuiti.
Nel caso in cui nelle marcature di una giornata non compaia la pausa o sia inferiore al valore indicato nel comma precedente l'Ufficio Personale adeguerà automaticamente il cartellino al fine di raggiungere il valore precedente. È consentito, con ingresso entro le 9:30, l'orario continuato di 6 ore senza pausa pranzo.
La pausa pranzo dovrà essere osservata nell'intervallo fra le ore 12:30 e le ore 14:30, tranne per coloro che sono autorizzati all'orario finalizzato alla stakeholder satisfaction
Banca delle ore
Eventuali ore lavorate in più rispetto al normale orario di lavoro, e non autorizzate come straordinario, vengono conteggiate, previa autorizzazione, nella "Banca delle ore" secondo quanto segue.
La banca delle ore ha una dimensione massima pari a 70 ore, e minima pari a -14 ore. Eventuali ore di banca ore negativa eccedenti le -14 non recuperate entro il mese successivo saranno trattenute sullo stipendio di tale mese.
Qualora un dipendente concluda il rapporto di lavoro con il Cineca, eventuali ore giacenti verranno retribuite con la normale retribuzione oraria in essere al momento del pagamento senza alcuna maggiorazione.
Le ore così accumulate possono essere utilizzate per permessi di intere giornate lavorative (previa autorizzazione del dirigente o del responsabile) o frazioni (senza autorizzazione avendo svolto 6 ore di lavoro) che possono essere congiunte a giornate di ferie o per frazioni di giornate lavorative.
Si conviene che le ore accumulate nella banca delle ore non mantengano la caratteristica di straordinario, "notturno" e/o "festivo", ma possano essere recuperate come ore di lavoro ordinario o "generiche".
Smart working
Le Parti si impegnano entro il 31/12/2018 a valutare la possibilità di introdurre in via sperimentale, limitatamente ad alcune aree, un sistema di regole sul c.d. smart working, formulando anche un regolamento, anche nell'ottica di una modalità della prestazione lavorativa idonea a contribuire ad un miglior bilanciamento vita-lavoro e alla realizzazione di impatti positivi sui fattori ambientali, in un quadro di maggiore responsabilizzazione, autonomia e orientamento ai risultati da parte delle persoli s coinvolte.

Art. 3 bis - Protocollo di intesa per la gestione del lavoro a turno normale e della reperibilità
Si rimanda a separato protocollo di intesa per la gestione:
- del lavoro a turno normale
- della reperibilità ordinaria, telefonica, operativa
[…]

Art. 3 ter - Lavoro a turno temporaneo
Il lavoro a turni temporaneo è richiesto dalla Direzione al fine di garantire l'espletamento di servizi entro tempi prestabiliti o, altresì, che richiedano una garanzia di copertura di orario. L'orario di lavoro dei lavoratori in turno temporaneo si articola secondo quanto previsto dall’art. 3.
Ai lavoratori in turno temporaneo sarà fornito un preavviso di almeno 30 giorni dalla data del primo turno; i turni di lavoro definiti potranno subire variazioni in funzione delle esigenze di servizio, ad esempio per coprire assenze non preventivate di altro personale in turno.

Art. 6 - Chiamata fuori orario
In caso d'improvvisa necessità può essere effettuata la chiamata fuori orario del personale. Nel caso in cui il dipendente si renda disponibile, ogni ora o frazione prestata verrà retribuita moltiplicando la quota oraria per il coefficiente di 2,20.
Le eventuali spese di trasporto eccezionali verranno rimborsate laddove debitamente documentate.

Art. 7 - Giorni festivi
Il personale turnista che presta la sua opera in una delle festività di cui all'art. 142 del CCNL godrà di 1 giorno di ferie aggiuntivo.
Qualora una festività di cui all'art. 142 del CCNL coincida con la domenica verrà recuperata con un giorno di ferie che assorbe e sostituisce la retribuzione spettante.
[…]

Art. 12 - Telelavoro
Il lavoratore può fare richiesta di accedere al telelavoro; questo sarà attivato secondo le indicazioni contenute nei progetti di telelavoro, che saranno redatti a cura del responsabile, e successivamente valutati e autorizzati dalla Direzione,
Condizione per l’accesso al telelavoro è la disponibilità, nell'abitazione del dipendente o in altro locale designato, di un ambiente di lavoro conforme alle prescrizioni di legge in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, sotto la piena responsabilità e in base alle dichiarazioni del dipendente stesso che manleva il Consorzio da qualsiasi responsabilità.
Le attrezzature ed i servizi per lo svolgimento dell'attività sono installati a cura e carico del Cineca nel locale indicato dal dipendente, come sopra individuato e possono essere usati esclusivamente per motivi di servizio.
Cineca si assume l'onere dei costi per lo svolgimento dell'attività di telelavoro.
L'orario di lavoro resta invariato-e viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione1 del dipendente in relazione all'attività che deve svolgere, nel rispetto delle esigenze di servizio fissate dal responsabile del settore di riferimento che dovrà anche determinare eventuali periodi della giornata in cui il dipendente deve essere disponibile alla propria postazione di lavoro.
Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono ordinariamente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne o festive.
Il dipendente dovrà, in ogni caso, svolgere la sua attività presso Cineca almeno per una giornata di lavoro alla settimana e si renderà disponibile in caso di riunioni programmate.
Le parti si danno atto che il telelavoro, rappresentando una mera modifica del luogo di adempimento dell'attività lavorativa, rimane a tutti gli effetti rapporto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contrattuali, con particolare riferimento all'inquadramento professionale, al livello retributivo ed alle norme di tutela (es. assicurativa).
Successivamente all'astensione obbligatoria, ai dipendenti che ne faranno richiesta, potrà essere accordato il telelavoro per un massimo di 6 mesi, secondo modalità da definirsi con i dipendenti stessi, informata la RSU. Il periodo di telelavoro verrà retribuito in maniera proporzionale alla prestazione lavorativa.

Art. 20 - Infortunio e malattia professionale
Il Cineca è tenuto ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al Cineca; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il Cineca, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il Cineca resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 21 - Relazioni sindacali
Le Parti convengono sulla volontà di definire un modello di relazioni ispirato ai principi di partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori, anche attraverso le proprie rappresentanze sindacali, con lo scopo di valorizzare e favorire una più approfondita e puntuale conoscenza delle tematiche aziendali.
Il sistema di relazioni industriali è finalizzato - basandosi sui principi di responsabilità e riconoscimento reciproco e ferma restando l’autonomia operativa e decisionale delle Parti - a perseguire soluzioni non conflittuali ai problemi. Tale sistema persegue le migliori condizioni di contesto interno, nonché operative ed organizzative, necessarie al fine di consentire di rispondere efficacemente e velocemente alle esigenze degli stakeholder, ponendosi quindi come leva gestionale strategica di sviluppo del Consorzio e, allo stesso tempo, anche quale strumento di valorizzazione dei lavoratori e delle loro competenze.
Il Cineca fornirà periodicamente alla Rappresentanza sindacale (RSU/RSA) e/o OO.SS. le informazioni significative relative al Consorzio. Le informazioni saranno fornite in tempo e al fine di consentire al meglio il confronto e faranno riferimento in modo particolare al Bilancio di Previsione, alla gestione del Consorzio ed al rapporto con le altre aziende controllate o partecipate.
Si conviene che, salvo l'imminenza di provvedimenti urgenti, l'informazione suddetta venga fornita in occasione di periodici incontri che possono essere richiesti anche da una sola delle parti laddove se ne ravvisi la necessità.
Si conviene inoltre che periodicamente anche su richiesta di una delle parti, e comunque almeno una volta allarmo entro il 31 dicembre, in occasione della determinazione da parte del Consiglio di amministrazione o dagli organi competenti con le medesime funzioni, si dia luogo ad incontri al fine di illustrare utilmente i programmi sulla politica di gestione del consorzio con riferimento a:
- pianificazione e gestione delle risorse;
- sull1 andamento e tipologia dell'organico compresi i contratti di lavoro atipici;
- prospettive di collaborazione con altre organizzazioni affini o similari;
- organizzazione del lavoro e qualificazione professionale dei dipendenti, anche alla luce delle analisi compiute dalla commissione paritetica bilaterale come definita nell'accordo;
- programmazione del periodo feriale ed utilizzo di ore supplementari e straordinarie;
- appalti e esternalizzazioni;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza su luogo di lavoro per cui le parti si impegnano a definire un protocollo specifico che sarà allegato al presente accordo aziendale;
Si autorizza inoltre l'uso di attrezzature consortili (ad esempio fotocopiatrice e sale attrezzate) alla Rappresentanza sindacale nei limiti della ragionevolezza per l’espletamento delle proprie funzioni.
Le Parti convengono le seguenti condizioni di miglior favore:
a) Assemblea: 15 ore annue
b) Permessi retribuiti: sarà riconosciuto un monte ore per permessi retribuiti pari a 3 ore per ogni dipendente. Tali permessi potranno essere utilizzati, da ciascun membro della RSU/RSA, e, previa autorizzazione della Rappresentanza sindacale Unitaria. È altresì a disposizione delle Rappresentanze Sindacali un monte complessivo di 20 giorni di permesso retribuito per consentire ai dirigenti sindacali esterni di partecipare a convegni, riunioni e congressi riguardanti problematiche di interesse sindacale. Sono dirigenti sindacali esterni i componenti degli organi direttivi ed esecutivi (nazionali, regionali e provinciali) previsti dagli statuti delle organizzazioni alle quali aderiscono le rappresentanze sindacali di cui all'Art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i cui nominativi devono essere comunicati al Cineca.
c) Sono considerate ore di lavoro retribuite, al di fuori delle previsioni contenute nei precedenti commi, le ore utilizzate da ciascun RSU/RSA per partecipazione ed attività sindacali consistenti in incontri con commissioni di lavoro convocate dal Cineca.
[…]

Art. 24 - Appalti
In caso di appalto il Cineca esigerà dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche, nonché richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva. A tale fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato di appalto.
Qualora l'introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dal Consorzio, dovesse comportare riduzione di personale dell'azienda appaltante, il Cineca ne darà informazione alle organizzazioni sindacali.
Il Consorzio si impegna ad inserire nei contratti di appalto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo di servizi di pulizia, vigilanza e affini) apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro, al rispetto dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (privilegiando nei contratti di appalto la scelta della offerta economicamente più vantaggiosa).
Cineca comunicherà alle RSU e/o OO.SS., con adeguato preavviso, il subentro aziende in appalto come sopra indicato.

Art. 27 - Conciliazione tempi di vita e di lavoro
Le politiche di conciliazione saranno attuate anche utilizzando l'ex. Art. 9 della Legge 53/2000, le intese e gli accordi in materia. A tal fine le parti si incontreranno entro il 31/12/2018 per definire eventuali progetti che prevedono azioni positive volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro nonché modalità alternative di utilizzo ad ore dei congedi parentali.