Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 luglio 2018, n. 20082 - Revisione della rendita da infortunio


 

 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 30/07/2018

 

Fatto

 


1. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 1363 del 2011, ha accolto in parte l'impugnazione proposta dall'Inail avverso la sentenza del Tribunale di Paola accertando che, in seguito alla revisione della rendita da infortunio del 26 maggio 1991 fruita da A.S., era derivata una inabilità permanente pari al 14% e non al 16 % come accertato in primo grado. La Corte d'appello ha motivato la decisione riferendosi alle condivise conclusioni della relazione di c.t.u. espletata in secondo grado dalle quali era emerso un aggravamento della misura originaria dell'inabilità riconosciuta che era pari all'11%.
2. Avverso tale sentenza l'Inail ricorre in cassazione sulla base di un solo motivo cui resiste A.S. con controricorso illustrato da memoria.
 

 

Diritto

 


1. L'unico motivo di ricorso è relativo alla violazione dell'art. 75 t.u. n. 1124 del 1965 (art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.), posto che ad avviso dell'Inail la Corte d'appello non avrebbe esaminato la specifica richiesta avanzata dall'Istituto tesa alla liquidazione in capitale della rendita. Sostiene il ricorrente che in occasione della visita di revisione ex art. 83 d.P.R. n. 1124 del 1965, avvenuta in data 1.10.2002, era stato accertato che i postumi dell'infortunio erano rimasti invariati così come il grado di inabilità al lavoro per cui era stata disposta la cessazione della rendita a norma dell'art. 75 T.U. n. 1124 del 1965. Avverso tale decisione A.S. aveva adito il Giudice del lavoro che aveva riconosciuto l'effettivo aggravamento nella misura del 16% di inabilità ed aveva condannato l'INAIL al ripristino della rendita sin dalla data in cui era stata disposta la cessazione. Dunque, a seguito dell'impugnazione da parte dell'INAlL, fondata su censure all'elaborato medico legale disposto dal primo giudice, la corte territoriale aveva rinnovato la consulenza e deciso in conformità rideterminando il grado di inabilità nella misura del 14 %, confermando per il resto la sentenza di primo grado. L'errore, dunque, starebbe nel non aver, contestualmente, disposto la liquidazione in capitale della rendita come era stato richiesto in ricorso nonostante la previsione dell'art. 75 t.u. n. 1124 del 1965.
2. Il motivo è infondato. In primo luogo deve rilevarsi che attraverso la denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., di violazione o falsa applicazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che prevede la cessazione della rendita dopo un decennio dalla sua costituzione in ipotesi di stabile riduzione in misura superiore al 10 % e non inferiore al 16% di inabilità, il ricorrente pare denunciare anche una omessa pronuncia sulla pretesa dell'Istituto relativa all'accertamento della legittimità della cessazione della rendita ridotta ad una percentuale inferiore al 16% ed alla consequenziale adozione di un provvedimento giudiziale di cessazione della rendita.
3. Le argomentazioni poste ad illustrazione del motivo, a prescindere dai profili di inammissibilità derivanti dalla mancata esplicitazione dell'error in procedendo ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 4) cod. proc. civ. ( vedi Cass. SS. UU. n. 17931 del 2013), sono del tutto insufficienti al fine di dimostrare che il giudizio devoluto alla Corte d'appello contemplasse anche l'adozione di una decisione che potesse realizzare gli effetti della cessazione della rendita ai sensi dell'art. 75 t.u. n. 1124 del 1965. Infatti, dalla lettura della sentenza non si evince in alcun modo che la domanda giudiziale dell'assicurata, tesa ad ottenere la maggiorazione della rendita per aggravamento, fosse correlata ad una disposta cessazione della rendita della cui legittimità si era discusso in primo grado, dunque, sarebbe stato onere del ricorrente riprodurre in modo esatto i contenuti dei propri atti processuali, di primo e secondo grado, relativi alla proposizione della domanda riconvenzionale mediante la quale si era domandato di ottenere l'accertamento dell'avvenuta cessazione della rendita, e di indicare in quale sede processuale i medesimi si trovino (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 18679 del 2017).
4. A tali assorbenti profili, va accostata l'ulteriore ragione di rigetto del motivo che poggia sulla inadeguatezza delle modalità di rappresentazione della censura con riferimento ai contenuti sostanziali della pretesa sottesa alla formulazione del motivo. Infatti, questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 16459 del 2007, in fattispecie avente ad oggetto le modalità di cessazione della rendita ai sensi dell'art. 75 t.u. n. 1124 del 1965, dopo aver precisato che essa configura una fattispecie novativa dell'obbligazione avente ad oggetto la rendita, sostituendo una prestazione unica ad una periodica, ha rilevato essere possibile che al momento della scadenza prevista dalla legge si frappongano contingenze materiali o situazioni giuridiche che siano di ostacolo alla liquidazione, come quando è controversa la sussistenza di postumi indennizzabili alla scadenza del decennio. In tali ipotesi, per la retribuzione da prendere a base di calcolo, così come per l'età dell'assicurato, occorre però, come questa Corte ha già precisato con le sentenze n. 2749 del 5 maggio 1984, n. 5522 del 12 dicembre 1989 e n. 7142 del 16 maggio 2002, fare riferimento non al momento di scadenza del decennio o a quello di acquisizione di tutti gli elementi di fatto, bensì al "momento della liquidazione", vale a dire al momento in cui si compiono le operazioni tecnico-contabili necessarie per la determinazione quantitativa della somma da attribuire.
5. Fino a quel momento permane l'obbligo di pagare i ratei di rendita, atteso che, in caso contrario, resterebbe un lasso temporale scoperto da tutela previdenziale. Dunque, anche sotto tale profilo, la pretesa applicazione immediata della regola della cessazione con la sostituzione della rendita con il capitale una tantum non avrebbe potuto formare oggetto della pronuncia d'appello senza una adeguata e comprovata riproposizione degli elementi a sostegno della domanda.
6. Da ultimo, ma non meno rilevante, va considerata l'ulteriore ragione di rigetto che deriva dalla circostanza che la sentenza impugnata, in dispositivo, contiene la espressa indicazione della salvezza della decisione di primo grado per i contenuti diversi dalla percentuale di inabilità residuata. Deve, quindi, chiaramente ritenersi che anche il disposto relativo alla considerazione di quanto, in precedenza, corrisposto in capitale dall'Inail, faccia parte del contenuto della sentenza di primo grado non inciso dalla sentenza impugnata.
7. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore della contro ricorrente, nella misura di Euro 2500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018.