Categoria: 2018
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Tipologia: Accordo rinnovo CIA
Data firma: 26 luglio 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Granarolo, Zeroquattro e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Granarolo e Zeroquattro
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Relazioni industriali
Protocollo di relazioni industriali Granarolo spa
1. Politica industriale
2. Qualità e sicurezza alimentare
3. Appalti
4. Formazione
5. Sicurezza sul lavoro
6. Controllate
7. Organizzazione e orari di lavoro
8. Lavaggio abiti da lavoro e pause
9. Lavoro agile (smart working)
10. Tempo determinato - Somministrati
11. Diritti individuali
12. Pari opportunità
13. Welfare - Commissione Bilaterale
14. Premio di risultato - Salario variabile
15. Processo di armonizzazione dell'accordo integrativo vigente presso lo stabilimento di Montemiccioli e di Parma (ex Pandea)
  16. Decorrenza e durata, campo di applicazione
17. Clausola di salvaguardia
Protocollo integrativo Zeroquattro srl
Premessa
Relazioni industriali
Istituti a carattere sindacale
Politica industriale
Formazione
Pari opportunità
Sicurezza sul lavoro
L'organizzazione e gli orari di lavoro
Professionalità
Diritti individuali, tempo determinato e lavoro in somministrazione
Ticket restaurant
Premio di risultato (salario variabile)
Allegato

Accordo rinnovo integrativo aziendale Granarolo spa e Zeroquattro srl

Addì, 26 luglio 2018 in Bologna, tra Granarolo spa e Zeroquattro srl […] e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil […], con la partecipazione delle Segreterie Regionali e Territoriali di Fai, Flai e Uila e del Coordinamento Nazionale Fai Flai Uila Granarolo, si è raggiunto il seguente Accordo per il rinnovo dell’Accordo Integrativo Aziendale Granarolo spa e del protocollo integrativo Zeroquattro srl.

Relazioni industriali
Le Parti confermano il Protocollo di Relazioni Industriali del 3 ottobre 2005, come integrato con accordo del 8 luglio 2014, aggiornato come segue, come parte integrante del presente Accordo, confermandone pienamente la validità quale sistema di regole condivise per i diritti d'informazione ed il confronto sindacale nell'ambito di Granarolo spa e del Gruppo.
Si ribadisce in particolare l’articolazione delle forme di rappresentanza che vede il livello nazionale affidato al Coordinamento RSU Fai Flai Uila ed il livello di sito/area assegnato alle RSU ed alle OO.SS. territoriali, secondo le rispettive competenze negoziali e le agibilità sindacali definite.
Le parti concordano sui principi fondamentali, di seguito riportati, che dovranno caratterizzare le relazioni ed il sistema informativo a tutti i livelli:
- carattere preventivo della consultazione
- bi-direzionalità delle conoscenze e delle proposte
- ricerca di soluzioni condivise prima di operare le scelte

Protocollo di relazioni industriali Granarolo spa
Si ribadisce che per un avanzato livello di Relazioni Industriali, è necessario che esse consentano un confronto preventivo sulle scelte strategiche dell'intero Gruppo, società ed aziende controllate da Granarolo spa, a fronte di indirizzi assunti dal vertice aziendale e comunque prima che le stesse divengano operative. Le fasi di confronto, analisi, esame congiunto dovranno essere pertanto attivate tempestivamente, fin dall'insorgere dei cambiamenti ed in fase progettuale e dovranno essere improntate alla risoluzione dei problemi attraverso il coinvolgimento consapevole e responsabile delle Parti ed attraverso uno scambio bi-direzionale delle conoscenze e di eventuali proposte di soluzione.
Vengono pertanto confermati i soggetti e le titolarità della contrattazione e vengono precisate le materie, le sedi ed i soggetti delle Relazioni Sindacali secondo quanto segue:
A. Coordinamento Nazionale RSU Fai Flai Uila
I componenti, i cui nominativi saranno comunicati congiuntamente da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo.
Agli incontri informativi di sistema saranno altresì invitati a partecipare rappresentanti delle RSU/RSA delle società acquisite/controllate, preventivamente individuati e comunicati dalle OO.SS. nazionali, nonché i responsabili delle strutture di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uil-Uil del territorio.
Per quanto concerne le politiche di settore e/o aziendali, considerate anche quelle riguardanti le società controllate e/o partecipate dalla Granarolo, incluse le scelte di incorporazione in Granarolo, l'informativa avverrà sui macro scenari economico-finanziari, produttivi e di mercato sia nazionale che internazionale a partire da seguenti temi:
• Assetti e strategie industriali del Gruppo: entità, finalità, localizzazione territoriale degli investimenti con particolare attenzione a rilevanti risvolti sull'occupazione e sull'organizzazione del lavoro dei medesimi;
• Marketing, Ricerca & Sviluppo: politiche di innovazione di prodotto e di processo;
• Sistemi e modelli organizzativi con particolare attenzione al Lavoro, alla Logistica e Piattaforme, alle Esternalizzazioni, alle Terziarizzazioni e agli Appalti;
• Andamento della performance del Gruppo: fatturato, marginalità, livello di competitività, posizionamento di mercato, sia per quanto riguarda l'approvvigionamento delle Materie Prime che del Prodotto Finito, con particolare attenzione allo scenario internazionale;
• Andamenti occupazionali derivanti dall'introduzione di significative innovazioni tecnologiche e/o organizzative o derivanti da processi di riorganizzazione ristrutturazione aziendale, da nuove opportunità produttive, o da processi di decentramento (appalti, terziarizzazioni, esternalizzazioni);
Politiche attive del lavoro: progetti formativi (formazione continua) e percorsi di inserimento al lavoro tesi alla valorizzazione del lavoro e delle risorse umane, progetti mirati a sostenere azioni positive.
Le Parti concordano che il livello di Relazioni Sindacali del Coordinamento Nazionale RSU Fai Flai Uila sia la sede per Granarolo spa per la negoziazione delle materie che hanno un impatto di carattere generale quali ad esempio:
• normative nazionali in tema di rapporti ed orari di lavoro e relative applicazioni delle stesse nelle diverse realtà, finalizzate ad un recupero di efficienza, di efficacia e di qualità del lavoro;
• innovazioni tecnologiche, di processo, di prodotto ed organizzative;
• processi di esternalizzazione, terziarizzazione, appalti;
• politiche - attive del lavoro, progetti di formazione professionale e sviluppo delle professionalità;
• definizione dei sistemi incentivanti e dei parametri obiettivo;
• politiche retributive;
• progetti pari opportunità;
• progetti/interventi per la sicurezza alimentare;
• piani e progetti sull'ambiente e sicurezza.
Gli interlocutori sindacali individuati per questo livello di confronto sono il Coordinamento Nazionale RSU Fai Flai Uila e le OO.SS. stipulanti il presente Accordo.
La gestione degli aspetti sopra citati potrà essere demandata dal Coordinamento a livello decentrato, qualora se ne ravvisasse la necessità in ragione di particolari complessità e specificità; le Segreterie Nazionali ed il Coordinamento, in tal caso, effettueranno un adeguato monitoraggio al fine di garantire le necessarie coerenze con le dinamiche e le politiche sindacali di Gruppo.
Il Coordinamento Nazionale RSU Fai Flai Uila disporrà di strumenti / mezzi idonei, anche di tipo informatico (bacheca elettronica, posta elettronica e relativo supporto hardware) necessari ad una normale attività informativa e di coordinamento della struttura stessa e di interfaccia con le RSU di sito; le modalità verranno concordate in relazione alle necessità di agibilità effettiva, alle dotazioni ed alle regole dei sistemi informativi aziendali.
Le Parti concordano che oltre ai due consolidati incontri tra Azienda e Coordinamento RSU potranno essere attivati, a iniziativa di una di esse, ulteriori o più prolungati momenti di incontro ed interlocuzione di verifica dell'attuazione del presente Accordo, volti ad approfondire aspetti specifici delle condizioni di competitività e dei mercati in cui opera il Gruppo Granarolo, o di formazione congiunta/approfondimento su tematiche ritenute strategiche.
Il materiale informativo predisposto dall'Azienda, fatte salve informazioni di' carattere riservato rispetto al suo posizionamento competitivo nonché ai progetti strategici di sviluppo e di innovazione, sarà messo a disposizione delle Segreterie Nazionali in anticipo rispetto alla data dell'incontro e potrà costituire momento informativo specifico negli incontri che si terranno in ciascun sito di Granarolo spa.
B. Livello decentrato: RSU di sito
Tale livello eserciterà il confronto e la negoziazione, sia sui temi di prospettiva delle realtà locali, sia come strumento puntuale e rapido in grado di intervenire e di fornire risposte alle problematiche che insorgono nelle singole unità produttive; in particolare le tematiche oggetto delle Relazioni Sindacali a questo livello sono riferite a:
a. organizzazione del lavoro;
b. orari di lavoro, calendari e loro distribuzione/utilizzo;
c. organici ed uso delle diverse tipologie di contratto;
d. inquadramenti professionali;
e. piani/azioni di formazione professionale;
f. ambiente di lavoro, salute e sicurezza;
g. gestione dei sistemi incentivanti;
h. definizione degli obiettivi e dei parametri di sito (con le modalità e le caratteristiche delineate nella parte specifica);
i. diritti e tutela dei lavoratori;
j. processi riorganizzativi, ristrutturazioni, appalti, terziarizzazioni, esternalizzazioni con i relativi risvolti e ricadute occupazionali, qualora demandati dal coordinamento di Gruppo;
k. confronto su piani e progetti sull'ambiente e sicurezza;
L. confronto sugli impianti, le apparecchiature e gli strumenti di lavoro di contrailo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli interlocutori sindacali individuati per questo livello di confronto sono le RSU di sito e le organizzazioni territoriali stipulanti il presente accordo.
C. Terziarizzazioni
Si conferma quanto concordato nell'accordo del 20 settembre 2011, ovvero:
a) le Parti riconfermano che, per tendere in maniera efficace al perseguimento della missione aziendale è fondamentale adottare un modello competitivo basato sulla innovazione, sulla sicurezza e sulla qualità sia di prodotto che di processo. È a tali fini che vanno operate scelte coerenti sia sul piano produttivo che nell'organizzazione delle funzioni/servizi di supporto alla produzione ed alla distribuzione in modo da evitare rischi rispetto al controllo del ciclo produttivo, al sistema della rintracciabilità, alla sicurezza alimentare, alla costruzione della catena del valore ed alle massime tutele dei lavoratori; ciò nell'ottica di mantenere un controllo dell'intera filiera, dalla materia prima fino al cliente.
b) Per realizzare tali obiettivi le leve fondamentali sono quelle della valorizzazione delle risorse umane aziendali e dello sviluppo di professionalità e competenze organizzative, gestionali, di innovazione, di progettazione e di controllo; questo per assicurare il governo integrale del ciclo produttivo e delle attività operative connesse ed il governo efficace ed organico della catena del valore in coerenza con il CCNL Industria Alimentare.
c) Nella eventualità che l'Azienda ipotizzi, per determinate attività, la possibilità di attuare progetti di terziarizzazione/esternalizzazione, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e aziendali, dovrà attuarsi un confronto preventivo, e cioè a monte delle fasi esecutive e realizzative, sui progetti medesimi. Per permettere una reale partecipazione preventiva, le Parti definiranno congiuntamente i tempi e le modalità operative ed organizzative (Comitati Bilaterali, Commissioni, dati e informazioni necessarie, etc.) per la definizione e la realizzazione di un programma "ad hoc" di confronto anche sulla base delle caratteristiche specifiche del progetto.

2. Qualità e sicurezza alimentare
[…]
Verificato che l'investimento in formazione è passato da 26.000 ore nell'anno 2013 a oltre 30.000 ore nel 2016 e 30.280 ore nel 2017, con rilevante quota dedicata alla formazione relativa a qualità, sicurezza del lavoro e gestione ambientale (52% nel 2016 e 65% nel 2017), le Parti concordano sul fatto che la politica di assicurazione della qualità, dovrà essere supportata anche per il futuro da un adeguato, costante investimento in formazione verso tutti gli operatori.
A livello di sito alle RSU ed alle OO.SS. stipulanti del presente accordo verrà dato accesso alle informazioni sulle certificazioni sulla responsabilità sociale ed etica dell'Azienda, prevedendo anche un punto di raccolta delle segnalazioni di difformità riscontrate dalle RSU.

3. Appalti
Fermo restando quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 4 CCNL Industria Alimentare (Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni), le parti concordano nel garantire la massima trasparenza sia nei rapporti di appalto e di terziarizzazione che nell'intera filiera, a partire dalla materia prima fino alla fase di distribuzione, anche con riferimento alle variazioni delle condizioni di appalto.
L'Azienda, coerentemente con la politica di qualità perseguita, esigerà da parte dei fornitori di servizi il pieno rispetto di tutte le norme legislative e contrattuali nei confronti degli addetti che opereranno presso le unità produttive dell'Azienda, impegnandosi a garantire:
- che le attività appaltate non vengano di norma subappaltate. Fatta eccezione per i rapporti tra le Società del Gruppo ed i soci delle medesime, la clausola di subappaltabilità, eventualmente prevista in via eccezionale, dovrà contenere l'espressa indicazione della possibile ditta subappaltante, l'assoggettamento di quest'ultima al medesimo livello di controlli esercitato verso l'appaltatore e comunque l'obbligo di preventiva autorizzazione da parte dall'appaltatore;
- che il CCNL applicato ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori appaltandi sia stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative nel settore di appartenenza.
Le Parti si danno atto che i CCNL generalmente applicati dalle aziende appaltatrici - multiservizi e trasporti - contengono la clausola sociale di salvaguardia del personale nei casi di cambio d'appalto.
Nell'eventualità che nel CCNL applicato nell'Azienda candidata all'appalto non sia presente la clausola sociale relativa al passaggio del personale della perdente appalto, essa dovrà esplicitare i propri impegni verso il suddetto personale.
A livello locale, le strutture sindacali e le RSU dovranno verificare annualmente il rispetto, da parte dei relativi soggetti responsabili, dei diritti dei lavoratori delle aziende terze, con particolare attenzione ai diritti sindacali, retribuzioni contrattuali di riferimento, regolarità contributiva, orario settimanale, riposi, condizioni di lavoro, sicurezza, in particolare la sicurezza passiva, facendone oggetto di confronto in appositi incontri semestrali con le rispettive direzioni aziendali. Per una efficace possibilità di verifica di tali diritti le strutture sindacali e le RSU hanno facoltà di richiedere all'Azienda informazioni in ordine alle correlate condizioni di appalto e di eventuale subappaltabilità, nonché alle attività di controllo da parte dell'Azienda contrattualmente definite, fermo restando che dette informazioni di natura contrattuale hanno carattere riservatole dovranno esser trattate come tali dalla parte sindacale richiedente.
Le Parti convengono sin d'ora che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dovrà essere immediatamente portato ad un esame congiunto delle parti, anche in relazione ad una eventuale rescissione e/o risoluzione del contratto d'appalto.
È altresì convenuto che, fermo restando quanto sopra:
- sia nella eventualità che l'Azienda ipotizzi la possibilità di attuare progetti di terziarizzazione/esternalizzazione;
- che nell'ipotesi di internalizzazione di attività appaltate,
su tali progetti dovrà attuarsi con le strutture sindacali e le RSU di sito un confronto preventivo, ovvero a monte delle fasi esecutive e realizzative, definendone congiuntamente i tempi e le modalità operative e organizzative (Comitati tecnici Bilaterali, Commissioni, dati e informazioni necessarie, etc.) in relazione alle specifiche caratteristiche del progetto e all'esame delle sue ricadute.

4. Formazione
[…]
Le Parti convengono sin d'ora le linee prioritarie di indirizzo della formazione:
- favorire l'inserimento professionale, con particolare attenzione alla formazione propedeutica ed all'addestramento dei neo assunti;
- diffondere la cultura della sicurezza;
- favorire lo sviluppo professionale, anche a fronte dell'evoluzione delle attività, dei modelli organizzativi e delle nuove competenze; garantire qualità di processo e di prodotto.
I piani formativi congiuntamente identificati, finalizzati ad allineare le competenze all'evoluzione del contesto tecnologico, ambientale e gestionale, dovranno essere implementati attraverso formazione tradizionale d'aula e/o di addestramento "on the job" erogati dall'Azienda in relazione al profilo di conoscenze e capacità dei singoli gruppi professionali bisogni specifici del lavoratore.
L'addestramento "on the job" sarà erogato dall'Azienda o con la collaborazione delle maestranze con esperienza dei processi produttivi di linea sotto la responsabilità dei responsabili di area produttiva.
Nelle fasi successive all'erogazione, la Commissione dovrà verificare l'effettiva partecipazione dei lavoratori nonché l'equa distribuzione delle opportunità di accesso definite.
Ribadendo la necessità di registrare puntualmente le attività formative svolte da ciascun dipendente, le Parti convengono sia messo a disposizione periodicamente e/o a richiesta dell'interessato il documento di riepilogo dell'attività svolta, attestato dall'Azienda sulla base del sistema informativo di gestione del personale implementato come da impegni assunti nell'accordo 20 settembre 2011.

5. Sicurezza sul lavoro
La cultura del lavoro sicuro, oltre ad essere condiviso nel capitolo della formazione, troverà concreta applicazione anche attraverso un rinnovato ruolo che viene assegnato agli RLS ed in particolare:
l'elenco dei rischi contenuto nel DVR dovrà essere oggetto di esame e valutazione congiunta e condivisa durante la stesura dello stesso. L'esame, anche in relazione alle indagini stress-lavoro correlato richieste dalla vigente normativa, coinvolgerà le condizioni di organizzazione del lavoro nel suo complesso; le modalità di indagine - già avviate in alcuni siti in ottemperanza alle disposizioni di legge - l'esame dei risultati e le misure di intervento costituiranno oggetto di consultazione e confronto con gli RLS, per i quali saranno previsti interventi di informazione e formazione, integrabili anche su loro richiesta. Le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di cointeressare gli RLS nel sistema di informazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza;
- in ciascun sito verrà svolto periodicamente, di norma nell'ambito della riunione annuale sulla Sicurezza, uno specifico approfondimento congiunto Azienda-RLS sullo stato delle denunce di malattia professionale e degli interventi da porre in atto per rimuoverne le cause;
- sarà inoltre effettuato con cadenza annuale un sopralluogo congiunto Azienda- RLS degli ambienti di lavoro mirato alla valutazione del rispetto delle norme di sicurezza e dei DPI Tale verifica sarà effettuata con l'ausilio di un apposito questionario da compilarsi durante la stessa e i cui esiti costituiranno oggetto di esame in sede di Coordinamento RSU Granarolo;
- gli RLS saranno coinvolti per verificare la regolarità delle norme inerenti la sicurezza sull'intero ciclo produttivo; per questo motivo è confermato un monte ore aggiuntivo di 15 ore annue e verrà introdotta questa clausola nei contratti d'appalto.
È impegno comune delle Parti assumere l'opzione zero infortuni" quale obiettivo in materia di sicurezza del lavoro, riconoscendo altresì che tale obiettivo si sostanzierà in politiche e programmi di intervento volti a incrementare progressivamente la sicurezza del lavoro, i cui esiti costituiranno oggetto di monitoraggio congiunto fra le Parti.
Granarolo spa ha provveduto ad implementare il sistema OHSAS 18001 multi sito di gestione della sicurezza al sito produttivo di Usmate Velate, più recentemente di Montemiccioli (ex Pinzani) ed è impegnata alla sua implementazione nello stabilimento di Parma (ex Pandea). L'implementazione ed il controllo di tale certificazione costituisce materia di informazione-formazione verso gli RLS, che saranno altresì consultati in occasione degli audit effettuati dagli enti di certificazione.
In attuazione dell'impegno ad adottare ulteriori nuove metodiche per lo sviluppo della cultura della sicurezza del lavoro, l'Azienda:
- è disponibile a favorire lo scambio di esperienze tra RLS dei diversi stabilimenti e siti Granarolo, nonché un più celere accesso a materiale informativo curato dalla Direzione Sicurezza e Ambiente, attraverso la piattaforma di comunicazione e collaborazione aziendale Workplace con la creazione di un Gruppo dedicato;
- organizzerà sperimentalmente un incontro annuale degli RSL e RSPP dei vari siti di Granarolo spa e delle Società controllate, organizzato dalla Direzione Sicurezza e Ambiente, dedicato all'esame comune dei dati degli infortuni e dei rilievi emersi nel corso degli audit previsti per il mantenimento della certificazione OHSAS 18001;
- metterà a disposizione degli RLS di sito strutture per riunioni e i nominativi degli RLS delle aziende appaltatrici;
- assicurerà al Coordinamento nazionale RSU, a cura della Direzione Sicurezza e Ambiente, la presentazione ed il commento dei dati degli infortuni annuali e delle politiche di prevenzione.

6. Controllate
Impegni relativi alle controllate in ambito sicurezza del lavoro:
- estensione alle controllate del sistema OHSAS 18001 multi sito di gestione della sicurezza attraverso l'implementazione delle procedure, delle istruzioni operative e delle schede sviluppate in Granarolo (armonizzazione sistema della sicurezza del lavoro);
- valorizzazione del ruolo degli RLS in termini di attività e formazione analogamente a quanto previsto in Granarolo spa;
- partecipazione RLS delle controllate all'Incontro annuale generale dedicato all'esame comune dei dati degli infortuni e dei rilievi emersi nel corso degli audit previsti per il mantenimento della certificazione OHSAS 18001.
Impegni relativi alle controllate in sede di Rinnovo appalti:
- che il CCNL applicato ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori appaltandi sia stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative nei rispettivi settori di appartenenza;
- che, nell'eventualità in cui nel CCNL dell'Azienda candidata all'appalto non sia presente la clausola sociale relativa al passaggio del personale della perdente appalto, essa dovrà esplicitare i propri impegni verso il suddetto personale.
Impegni relativi alle controllate in ambito qualità e sicurezza alimentare […]
Impegni relativi alle pari opportunità:

- l'Azienda si impegna a far sì che nell'individuazione dei percorsi professionali e formativi venga evitata ogni forma di discriminazione, anche tra i sessi, in modo da garantire a tutti le stesse opportunità, anche prevedendo specifiche attività formative in occasione del rientro dalla maternità e/o da congedi parentali;
- i permessi retribuiti previsti dall'art. 40 bis lettera A del CCNL Industria Alimentare a favore del genitore lavoratore per le patologie di particolare gravità riguardanti il figlio individuate dal CCNL sono incrementati da 2 a 3 giorni complessivi all'anno.

7. Organizzazione e orari di lavoro
Le Parti, nel darsi reciprocamente atto che le marcate differenziazioni, sia di carattere tecnologico/impiantistico e di prodotto, sia di mercato, proprie dei diversi siti produttivi, non permettono di individuare un'unica organizzazione del lavoro di stabilimento che possa essere estesa a tutti i siti, confermano l'indirizzo di demandare a livello decentrato, così come previsto nel capitolo sulle Relazioni Industriali del presente accordo, la ricerca e la definizione dell'organizzazione del lavoro più idonea e la conseguente definizione degli orari di lavoro, tale da contemperare al meglio il raggiungimento degli obiettivi aziendali, le specificità del sistema di approvvigionamento della materia prima e le esigenze dei lavoratori.
Le Parti, in relazione all'evoluzione dei mercati del comparto alimentare e della contrattazione collettiva di settore, riconoscono inoltre esigenze di flessibilità organizzativa connaturate ai fattori competitivi di freschezza dei prodotti, di ottimizzazione dei costi industriali e del prezzo di vendita, nonché di efficace riscontro alle richieste della grande distribuzione e, in particolare, alle fluttuazioni dei volumi produttivi conseguenti alle politiche di promozionalità e concordano che tali esigenze di flessibilità produttiva devono costituire oggetto di periodico preventivo confronto congiunto con le rappresentanze sindacali di sito per Í concordare regole e modalità di gestione, tecnicamente efficienti e rispondenti ai requisiti di Assicurazione Qualità, tenendo conto delle norme contrattuali e di legge.
Tenuto conto della necessità di conseguire le finalità di cui sopra, nel novero delle soluzioni organizzative saranno prioritariamente perseguite quelle che permettano di realizzare condizioni di equilibrio tra tempo di lavoro e tempo libero che incidano positivamente sulla qualità della vita, tenendo conto delle condizioni ambientali peculiari in cui le diverse realtà locali sono inserite e delle specificità dì genere. Sotto questo profilo, la contrattazione decentrata dovrà esprimere particolare attenzione e priorità verso quegli interventi che, mediante una diversa organizzazione del tempo di lavoro, propongano un miglior equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, configurabili come azioni positive sul terreno della parità donna-uomo.
È altresì confermato:
• che la finalizzazione ad obiettivi di efficienza di eventuali interventi organizzativi su singoli stabilimenti ed unità locali, potrà trovare, nella contrattazione con le RSU, un elemento di misurazione e, insieme, di incentivazione nell'ambito del salario variabile, attraverso la definizione condivisa di parametri di produttività coerenti a livello di sito;
• che, con riferimento a qualsiasi problematica attinente l'organizzazione del lavoro, le parti riconoscono un requisito di centralità alla salvaguardia dei livelli di professionalità esistenti ed al costante sviluppo delle opportunità di crescita individuale e collettiva dei lavoratori, fondato sulla imprescindibile correlazione tra valore delle competenze e capacità competitiva dell'Azienda;
• che è impegno delle Parti, attraverso l'intesa con le rappresentanze sindacali di sito, perseguire obiettivi di ottimizzazione produttiva, congiuntamente a finalità di salvaguardia/stabilità occupazionale e di valorizzazione professionale, anche mediante forme di flessibilità nelle aree di fabbisogno od organizzazioni del lavoro caratterizzate da una diversa e/o maggiore polifunzionalità degli operatori. Le modalità attuative dovranno essere concordate con le rappresentanze sindacali di sito per salvaguardare e accrescere il patrimonio di professionalità acquisita dai lavoratori e riconoscere le opportunità di valorizzazione professionale connaturate alla polivalenza/polifunzionalità di impiego.
Le Parti si impegnano alla piena collaborazione con l'obiettivo di implementare le attività produttive necessarie alla salvaguardia del valore della materia prima latte e per la gestione delle curve della domanda. In tal senso, confermando l'applicabilità degli strumenti previsti dai contratti collettivi (capitolo VII, artt. 30 e segg. CCNL Industria Alimentare 05/02/2016) in ordine alla distribuzione dell'orario di lavoro, al ricorso a prestazioni straordinarie ed alla flessibilità degli orari nel rispetto dell'orario settimanale contrattuale nell'arco temporale annuale, riconoscono agli attuali accordi ed alle prassi in essere di interlocuzione sindacale di sito inerenti la gestione del calendario dei festivi e delle flessibilità produttive valenza attuativa di questo impegno.
Rispetto a quanto di prassi o già regolato da accordi potranno inoltre essere adottate particolari, temporanee soluzioni organizzative funzionali a cogliere le opportunità offerte dal mercato, previa verifica in ordine alle motivazioni di mercato-produttive della richiesta aziendale con le rappresentanze sindacali di sito con le quali dovranno essere concordati periodo e organizzazione del lavoro da attivarsi. Tra le motivazioni di mercato-produttive si annoverano, in particolare, le produzioni con caratteristiche di elevata stagionalità, collegate a politiche promozionali o di specifici investimenti in advertising o verso il trade o correlate al lancio di nuovi prodotti.
Per le aree amministrative e di servizio alla produzione, fermo restando quanto sopra convenuto, è comune impegno delle parti valutare, promuovere e sperimentare organizzazioni del lavoro che rispondano a mutate richieste o bisogni dei clienti/consumatori Granarolo, all'evoluzione tecnologica e/o al mutamento del perimetro aziendale, verificate da parte delle rappresentanze sindacali di sito necessità e benefici competitivi cui sono finalizzate e concordate con esse periodi e organizzazioni del lavoro da attivarsi.
Viene confermato il computo "al minuto" per l'uscita e il rientro al lavoro per la pausa mensa.

8. Lavaggio abiti da lavoro e pause
Al fine di migliorare gli aspetti legati alle norme di igiene e sicurezza alimentare, anche con riferimento agli standard internazionali per l'esportazione (ad es. standard anglosassone BRC), in termini di maggior favore per i lavoratori, beneficiari di un servizio esclusivamente in carico all'azienda, viene confermata l'istituzione del già sperimentato servizio di lavaggio degli abiti da lavoro in dotazione al personale di tutti gli stabilimenti Granarolo e la sua estensione/completamento nelle limitate aree produttive ove esso ancora non è attivo entro la fine del 2018.
Nell'ambito delle linee generali già in essere, l'Azienda valuterà eventuali proposte provenienti dalle RSU di sito per il miglioramento del servizio di lavaggio abiti da lavoro ove rispondenti a specifiche esigenze locali e sempreché compatibili con il pieno rispetto dei requisiti previsti dagli standard internazionali in materia di igiene e sicurezza alimentare e del lavoro; in merito, a richiesta di una delle Parti potrà essere costituita un'apposita commissione bilaterale dedicata allo sviluppo del progetto e allo studio delle possibili migliorie del servizio.
Fermo restando quanto sopra le Parti confermano l'attuale struttura del servizio di lavaggio abiti a costi interamente sostenuti dall'Azienda, ovvero disciplina, linee guida e procedure inerenti le modalità operative di consegna degli abiti sporchi e ritiro di quelli puliti come da prassi già in essere, fatta salva la prerogativa aziendale di modifica del servizio di cui al capoverso precedente.
Le Parti, contestualmente al servizio di lavaggio abiti da lavoro, intendono altresì richiamare e formalizzare il sistema delle pause intermedie giornaliere retribuite già in essere nei singoli stabilimenti, quale condizione di miglior favore rispetto alle norme di legge e di CCNL. Si confermano pertanto gli schemi riguardanti numero e durata delle suddette pause per sito, riepilogate nell'allegato trasmesso alle OO.SS. nazionali, che - per ogni turno lavorato - assorbono e compensano integralmente, secondo le specificità dei singoli siti/aree produttive, a costo invariato per l'Azienda, i tempi occorrenti a ciascun lavoratore per effettuare le operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro (obbligatoriamente da effettuarsi negli spogliatoi), nonché per raggiungere il posto di lavoro dal locale spogliatoio e viceversa al termine del turno di lavoro.
Le parti si danno reciprocamente atto che, con la conferma delle pause intermedie retribuite come da comunicazione riepilogativa singoli siti/aree produttive sopracitata e con l'introduzione delle modalità di lavaggio indumenti, hanno disciplinato il regime delle pause e i tempi che i lavoratori utilizzano all'interno dell'Azienda al di fuori dell'esecuzione della prestazione lavorativa propriamente intesa.
Qualora in futuro dovessero intervenire modifiche all'attuale disciplina di legge e di CCNL, con oneri a carico dell'Azienda in relazione alle suddette operazioni vestizione e svestizione, nonché sui tempi necessari per raggiungere il posto di lavoro dal locale spogliatoio e viceversa al termine del proprio turno di lavoro, le Parti si rincontreranno per rivedere le condizioni in essere ed armonizzarle in relazione ai nuovi oneri intervenuti.

9. Lavoro agile (smart working)
Condividendo l'impegno a ricercare formule innovative che favoriscano la conciliazione delle esigenze personali e familiari con quelle professionali, le Parti ritengono che l'introduzione dello smart working possa contribuire a rafforzare la responsabilità individuale e la fiducia reciproca.
Le Parti costituiranno una Commissione Paritetica alla quale è affidata l'individuazione di una modalità sperimentale che consenta di verificare l'effettiva applicabilità dello strumento all'Interno dell'organizzazione aziendale

10. Tempo determinato - Somministrati
Come da accordo 20 settembre 2011, le Parti convengono che le percentuali di assunzioni, indicate dai CCNL vigenti sono da considerarsi riferite alla singola unità produttiva, escludendo le lavorazioni stagionali.
[…]
Come da vigente normativa, al personale somministrato sarà assicurato l'inquadramento contrattuale corrispondente alla professionalità richiesta per le mansioni cui è adibito e, a decorrere dall'inizio del mese successivo alla firma del presente accordo, beneficerà del trattamento del servizio di mensa previsto per i dipendenti di sito.

11. Diritti individuali
[…]
Al fine di consentire una più ampia e fattiva partecipazione di tutti i lavoratori alla vita dell'impresa, le Parti concordano sulla necessità di individuare strumenti idonei per la formazione linguistica e culturale del personale non comunitario.
A questo proposito, l'azienda, su richiesta e con la fattiva collaborazione anche progettuale delle RSU di sito, attiverà corsi di formazione linguistica e di cultura generale aperti a tutti i lavoratori che ne faranno richiesta e a cui è data la possibilità di frequenza fuori dall'orario di lavoro. L'Azienda sosterrà i costi della docenza e della struttura necessari.
Al fine di favorire lo scambio e l'aiuto reciproco fra i dipendenti, le Parti ritengono significativo favorire, presso le diverse realtà aziendali, la nascita di gruppi spontanei che attivino la costituzione di "banche del tempo".
In particolare, si prevede la possibilità di costituire gruppi a livello di sito che definiscano, in via sperimentale, le modalità operative di costituzione di tali iniziative, che potranno essere attivate da lavoratori di ciascun singolo sito che si auto-organizzino e si scambino del tempo per aiutarsi con particolare riferimento alle piccole necessità quotidiane (es. incombenze domestiche, cura dei figli, piccole manutenzioni, assistenza agli anziani).
Resta comunque inteso che tale iniziativa potrà essere fondata unicamente sulla adesione volontaria, gratuita e facoltativa dei lavoratori, cui spetterà ogni decisione relativa al concreto funzionamento della banca del tempo.

12. Pari opportunità
Nell'individuazione dei percorsi professionali e formativi verrà evitata ogni forma di discriminazione, anche tra i sessi, in modo da garantire a tutti le stesse opportunità.
In tal senso, le Parti ribadiscono l'importanza del pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della legge 125/91, riguardo l'obbligo di comunicazione aziendale alle organizzazioni sindacali della composizione di genere anche con riferimento ai livelli di inquadramento e retributivi.
Per i genitori che riprendano il lavoro dopo congedi parentali, ove opportuno, anche a richiesta del lavoratore, l'Azienda predisporrà specifici percorsi formativi per un'efficace reinserimento lavorativo.
Al fine di favorire un efficace reinserimento nell'attività lavorativa, qualora nel periodo di assenza sia stato sostituito da un lavoratore a tempo determinato, sarà previsto un termine alla collaborazione che consenta un affiancamento generalmente di almeno quattro settimane al genitore rientrato al lavoro.
A seguito della sperimentazione attivata nel corso del 2017, si intende confermata la possibilità riservata ai genitori impegnati in turni di lavoro a giornata (non inserite nella turnazione produttiva degli stabilimenti) di ridurre la propria pausa pranzo da 60 a 30 minuti fino al compimento del 12° anno di vita del bambino, compatibilmente con le esigenze organizzative di servizio.
[…]
L'azienda si impegna a soddisfare le richieste di part time orizzontale e reversibile per lavoratrici madri e lavoratori padri al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino, con la sola eccezione, motivata, per ruoli organizzativi e figure professionali non fungibili, per le quali si ricercheranno comunque le possibili soluzioni anche attraverso il confronto con le RSU. Le richieste dovranno essere avanzate con almeno un mese di anticipo dalla decorrenza del part time.
L'azienda si impegna inoltre a valutare, compatibilmente con la posizione professionale ricoperta e le condizioni organizzative correlate, modifiche temporanee dell'orario di lavoro per favorire l'inserimento del figlio all'asilo nido.
A partire dall'inizio del mese successivo alla firma del presente accordo, superando ogni diversa consuetudine di sito, nell'ottica di sostenere ulteriormente la genitorialità, le Parti concordano:
• di riconoscere 16 ore di permessi retribuiti all'anno per le malattie del figlio di età non superiore ai 12 anni, da utilizzarsi in modalità alternata ove siano dipendenti di Granarolo entrambi i genitori;
• che i permessi retribuiti previsti dall'art. 40-bis lettera A CCNL Industria Alimentare a favore del genitore lavoratore o lavoratrice per le patologie di particolare gravità riguardanti il figlio espressamente individuate dal CCNL sono incrementate di 1 giornata rispetto a quanto previsto dal CCNL, fermo restando che potranno essere utilizzati per le finalità definite dal dettato contrattuale.
Il periodo di astensione facoltativa per congedo parentale, spettante a richiesta del genitore lavoratore o lavoratrice, potrà essere goduto, nei limiti massimi di legge e di CCNL e secondo le modalità ivi definite, anche frazionato a settimane, a singole giornate intere di lavoro, a periodi di quattro ore o, su richiesta del lavoratore e previa autorizzazione dell'Azienda, su numero di ore inferiore a quattro.

15. Processo di armonizzazione dell'accordo integrativo vigente presso lo stabilimento di Montemiccioli e di Parma (ex Pandea)
Stabilimento Montemiccioli
Ferma restando l'applicazione dell'accordo siglato in data 23 maggio 2017 fino alla scadenza del 31 dicembre 2018, nell'ambito di un percorso di progressiva inclusione dello Stabilimento di Montemiccioli nell'Integrativo Granarolo, Azienda e rappresentanze sindacali di sito avvieranno le trattative per il rinnovo dell'integrativo di sito da valere per il triennio 2019-2021 almeno 30 giorni prima dalla sua scadenza, dandosi reciproco affidamento che l'accordo relativo al triennio 2019-2021:
- dovrà realizzare una sostanziale armonizzazione ai contenuti normativi del presente accordo relativamente ai paragrafi Formazione, Sicurezza del Lavoro, Qualità e Sicurezza Alimentare, Diritti individuali, Pari Opportunità, Tempo determinato e somministrati e Appalti;
- approfondire la regolamentazione relativa a Organizzazione e orari di lavoro coerentemente con le specificità delle vocazioni produttive di sito;
[…]
Successivamente all'accordo 2019-2021 di cui sopra, al personale dello stabilimento di Montemiccioli sarà esteso l'Integrativo Granarolo per la sua parte normativa […]
Stabilimento Parma (ex Pandea)
Ferma restando l'applicazione degli accordi del 16 novembre 2016 e del 9 marzo 2017 fino alla scadenza del 31 dicembre 2018, nell'ambito di un percorso di progressiva inclusione dello Stabilimento di Parma nell'Integrativo Granarolo, Azienda e rappresentanze sindacali di sito avvieranno le trattative per il rinnovo dell'Integrativo di sito da valere per il triennio 2019-2021 almeno 30 giorni prima dalla sua scadenza, dandosi reciproco affidamento che l'accordo relativo al triennio 2019-2021:
• dovrà realizzare una sostanziale armonizzazione ai contenuti normativi del presente accordo relativamente ai paragrafi Formazione, Sicurezza del Lavoro, Qualità e Sicurezza Alimentare, Diritti individuali, Pari Opportunità, Tempo determinato e somministrati e Appalti;
• approfondire la regolamentazione relativa a Organizzazione e orari di lavoro coerentemente con le specificità delle vocazioni produttive di sito;
[…]
Successivamente all'accordo 2019-2021 di cui sopra, al personale dello stabilimento di Parma sarà esteso l'Integrativo Granarolo per la sua parte normativa […]

16. Decorrenza e durata, campo di applicazione
Il presente accordo […] trova applicazione:
- a Granarolo spa, incluso il personale degli Stabilimenti di Usmate Velate, di Parma (ex Pandea) e di Montemiccioli (ex Pinzani) per quanto espressamente richiamato;
- a Zeroquattro srl e Zeroquattro Logistica srl, per quanto espressamente richiamato nelle norme di cui allo specifico protocollo integrativo e Accordo Integrativo delle società.
[…]
Con riferimento a Casearia Podda, Conbio ed eventuali altre società controllate e/o acquisite successivamente trova applicazione quanto previsto nel paragrafo "1 Coordinamento Nazionale RSU Fai Flai Uila" del Protocollo Relazioni Industriali Granarolo spa.

Protocollo integrativo Zeroquattro srl
Premessa

Nell'evidenza che il presente rinnovo avviene nel contesto di un quadro societario che ha visto la separazione, delle attività di logistica da quelle commerciali con la costituzione della Zeroquattro Logistica srl nella quale sono confluite, per il tramite della scissione proporzionale societaria, a far data dal 01/01/2015, le attività di movimentazione e trasporto, la Società, da detta data, opera nel campo della sola distribuzione alimentare, con specializzazione sulla catena refrigerata svolgendo attività di vendita e consegna di prodotti a temperatura controllata. In relazione alla funzione di agente generale per l'Italia di Granarolo Spa, la Società, nell'ambito del presidio del mercato del Normal Trade e dell'Ho.re.ca, di cui ha responsabilità diretta del business, svolge attività di tentata vendita e altre attività accessorie, quali le consegne per la GDO, la raccolta ordini e l'incasso dei crediti da clienti.
Il contesto di riferimento nel quale opera Zeroquattro vede dunque riflesse le dinamiche dell'andamento del mercato di Granarolo Spa evidenziando il costante e progressivo impatto negativo sui volumi movimentati costituenti il principale fattore di equilibrio economico a seguito del quale l'Azienda ha intrapreso azioni di efficientamento e di costante revisione della propria organizzazione distributiva presente sul territorio italiano anche mirando all'ampliamento dei canali già presidiati con particolare focus sul Food.
La Società conferma la piena appartenenza al sistema di relazioni industriali così come ispirato e declinato nell'Accordo Integrativo di Granarolo, andando con il presente documento ad aggiornare il Protocollo del 20/09/2011 e 08/07/2014, nei singoli indirizzi e capitoli specifici, come segue:

Relazioni industriali
1) Le Parti si danno atto che il sistema di relazioni industriali in essere conferma un governo centrale che coordina e gestisce le peculiarità delle singole realtà, periferiche confermando il Coordinamento Sindacale Nazionale RSU/RSA Fai Flai Uila quale organismo di riferimento sia per la parte di informativa che per quella negoziale. Le Parti entro il 31/10/2018 definiranno la numerica dei componenti del Coordinamento Sindacale Nazionale e le relative modalità di nomina.
Le rappresentanze sindacali di singolo insediamento e/o territoriali si intendono regolate dalle disposizioni del CCNL, dagli accordi confederali in essere e dal Testo Unico sulla rappresentanza e all'Accordo Flai-Fai-Uila.
Gli ambiti negoziali e le procedure sono quelle riconosciute a livello generale dall'Integrativo di Granarolo.
A livella società, è prevista l'informazione e il relativo confronto in merito a:
• Organici e organizzazione del lavoro
• Orari di lavoro
• Politiche professionali e inquadramenti,
• Programmi di riorganizzazione e ristrutturazione
• Programmi di formazione ed addestramento
• Andamento e risultati dei programmi di gestione delle situazioni critiche aziendali
• Andamento e gestione dei sistemi incentivanti
• Ambienti di lavoro, salute e sicurezza
• Qualità dei servizi e sicurezza alimentare.
Le rappresentanze sindacali esercitano l'azione negoziale a livello-società, con l'assistenza ed il coordinamento delle Segreterie Nazionali Fai-Flai-Uila.
A livello territoriale o di singolo insediamento, è prevista l'informazione ed il relativo confronto relativamente a misure, progetti o interventi di natura integrativa, specifica o in deroga rispetto a quella aziendale in ordine a:
• Organici e organizzazione del lavoro
• Orari di lavoro
• Ambienti di lavoro e sicurezza
• Andamento e gestione dei sistemi incentivanti
• Qualità dei servizi e sicurezza alimentare
Le rappresentanze sindacali esercitano l'azione negoziale a livello territoriale o di sito, con l'assistenza ed il coordinamento delle strutture sindacali territoriali Fai-Flai-Uila.
Per permettere una piena informazione e rappresentazione del contesto societario quale Zeroquattro è parte, viene concordato che agli incontri informativi di sistema del Coordinamento Nazionale RSU Fai Flai Uila di Granarolo spa, parteciperanno nr. 06 componenti, preventivamente individuati e comunicati dalle OO.SS nazionali, facenti parte del Coordinamento Sindacale Nazionale di Zeroquattro srl.
Al fine di consolidare un sistema di relazioni industriali orientato alla costruttiva soluzione di problematiche specifiche dell'area vendite, Le Parti stabiliscono la costituzione di due Commissioni tecniche di monitoraggio, runa composta da 3 figure professionali dei VV.PP e l'altra composta da 3 figure professionali dei CTV alle quali strutture viene attribuita valenza tecnica e non negoziale.
Vengono previsti due incontri annuali, di norma in primavera e autunno, ed anche incontri su richiesta di una delle Parti motivati da situazioni contingenti, al fine di esaminare:
• gli andamenti complessivi delle vendite
• i sistemi di incentivazione
• tematiche di impatto sulle modalità di svolgimento delle attività della forza vendite

Istituti a carattere sindacale
- Assemblee […]
- Affissione e diffusione di stampa e comunicati

L'azienda presso le sedi in cui risultano costituite le RSU/RSA metterà a disposizione delle stesse spazi per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le anzidette comunicazioni dovranno essere firmate dai componenti delle RSU/RSA o dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Copia delle comunicazioni dovrà essere inoltrata alla Direzione Aziendale.
Ai rappresentanti delle RSU/RSA l'azienda metterà a disposizione un indirizzo di posta elettronica aziendale
- Agibilità sindacali
Alle RSU / RSA di Zeroquattro sono riconosciute le medesime agibilità sindacali riconosciute alle rappresentanze di sito dall'Integrativo di Granarolo.

Politica industriale
[…]
Per quanto riguarda le politiche di gestione del personale tesi alla valorizzazione del lavoro e delle risorse umane si fa richiamo alle politiche del Gruppo Granarolo.
Le modalità di informazione e di confronto tra le Parti sulle politiche industriali e di investimento sono quelle richiamate dall'Integrativo di Granarolo.
Il presente protocollo assume e fa proprie le norme definite dall'Integrativo Granarolo in ordine alle Terziarizzazioni e agli Appalti per quanto applicabili alle attività specifiche di Zeroquattro- nonché quanto stabilito in ordine a Qualità e Sicurezza Alimentare.

Formazione
Trovano applicazione le disposizioni dell'Integrativo di Granarolo

Pari opportunità
Trovano applicazione le disposizioni dell'Integrativo di Granarolo.

Sicurezza sul lavoro
Trovano applicazione le disposizioni dell'Integrativo di Granarolo.

L'organizzazione e gli orari di lavoro
La struttura operativa della Società è articolata nelle funzioni di Marketing, Vendite & Distribuzione, Qualità-Sicurezza e Ambiente, Controllo di gestione, Risorse Umane. La Società capogruppo Granarolo spa assicura i servizi di presidio delle funzioni Amministrazione, Finanza, Sistemi Informativi.
L'orario di lavoro per tutto il personale dipendente eccetto i lavoratori con aventi qualifica di VV.PP. è di 39h settimanali contrattuali realizzato attraverso i riposi individuali di cui all'art. 30 del CCNL Industria Alimentare. L'orario settimanale è ripartito sulla base delle specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali con le seguenti possibili articolazioni:
a) Su 5 giorni dal Lunedì al Sabato, con l gg riposo a scorrimento nella settimana
b) Su 5 giorni al Lunedì al Venerdì
c) Su 6 giorni dal Lunedì al Sabato
Per il personale dipendente Addetto alle Consegne e alla tentata Vendita aventi qualifica di VV.PP. l'orario settimanale contrattuale è di 40h, suddiviso su sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato,
L'azienda si impegna a fornire su richiesta delle rappresentanze sindacali firmatarie del presente accordo un'informazione di dettaglio relativa all'organizzazione distributiva ed ai relativi carichi di lavoro, i quali potranno essere oggetto di confronto fra le Parti, anche a livello di sito.

Diritti individuali, tempo determinato e lavoro in somministrazione
Trovano applicazione le disposizioni dell'Integrativo di Granarolo spa