Tribunale di Verona, Sez. Lav., ud. 19 ottobre 2016 - Schiacciamento di un dito da parte di una lamiera di 30 kg.  Il datore di lavoro ha dimostrato di aver adempiuto a tutti gli obblighi di sicurezza poste a suo carico dall' articolo 2087 c.c.


 

TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO
Udienza del 19.10.2016 Causa n. Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. R. e per la parte convenuta l'Avv. L.. I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice Dott. Antonio Gesumunno

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro


Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 19.10.2016 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente


SENTENZA


nella causa di lavoro n. XX X XXXX RCL promossa con ricorso depositato il 9.1.2014 da S. K. E. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C. S., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C. S.
Contro N. Z. M. S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. B. F., elettivamente domiciliato in VIA VERONA presso il difensore avv. B. F.


FattoDiritto


Con ricorso depositato il 09/01/2014 E. S. K. conveniva in giudizio la società indicata in epigrafe esponendo di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con mansioni di operaio saldatore dal 05/03/2012 al 07/12/2012; che la sua attività consisteva nella lavorazione di lamiere del peso di circa 30 kg ciascuna; che le operazioni di lavorazione della lamiera comportavano anche che il lavoratore stringesse una catena intorno alla lamiera ed utilizzando un'apposita pulsantiera allentasse la catena per portare la lamiera in posizione orizzontale rispetto al piedistallo; che il lavoratore, una volta sciolta la catena e utilizzando due grossi pinzoni, doveva agganciare la lamiera, toglierla dal piedistallo ed appoggiarla a terra; che il giorno 28/11/2012, mentre il ricorrente stava eseguendo le operazioni di cui sopra, gli anelli della catena si intrecciavano fra di loro impedendo all'operaio di portare la lamiera in posizione orizzontale; che il ricorrente aveva tentato di sciogliere manualmente il nodo della catena; che durante tale operazione tuttavia la catena cedeva facendo precipitare la lamiera sul primo dito della mano sinistra del lavoratore; che il dito subiva lo schiacciamento da parte di una lamiera del peso di circa 30 kg; di aver riportato le lesioni descritte nel ricorso, rispetto alle quali l'Inail aveva riconosciuto invalidità temporanea e l'invalidità permanente nella misura del 3%; che l'infortunio aveva determinato, secondo la relazione di parte allegata al ricorso, un danno biologico del 4-5%. Il lavoratore addebitava al datore di lavoro di aver omesso di fornire al lavoratore dispositivi di protezione individuale, quali guanti adeguati a prevenire o quantomeno attutire lo schiacciamento delle mani; di aver omesso di formare il lavoratore sulle misure cui attenersi per lo svolgimento della specifica attività nonchè di informarlo sui rischi connessi alla stessa; di aver omesso di predisporre misure volte ad evitare l'intorcolamento della catena che sollevava la lamiera sulla quale stava operando il ricorrente. Ciò premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva del datore di lavoro in ordine all'infortunio oggetto di causa e chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali per inabilità temporanea e permanente nella misura di Euro 18.809,50. Si costituiva in giudizio la società convenuta e chiedeva il rigetto integrale delle domande di parte ricorrente esponendo di avere fornito ai propri lavoratori, compreso il ricorrente, tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per il tipo di mansione svolta; che l'incidente si era verificato perchè l'operaio aveva posto in essere una procedura errata rispetto a quella prevista dall'azienda e sulla quale era stato formato; che il ricorrente, invece di allontanarsi dalla lamiera e manovrare la pulsantiera separata per il sollevamento automatico, aveva invece tenuto la catena con la mano per cercare di metterla in tensione; che il movimento a scorsoio della catena all'interno il gancio aveva provocato lo schiacciamento del primo dito della mano sinistra; che doveva ritenersi improbabile l'evento descritto da ricorrente e cioè l'aggrovigliamento degli anelli della catena; che in ogni caso, ricorrendo tale evenienza, l'operaio avrebbe dovuto allontanarsi dalla lamiera e azionare la pulsantiera; che l'azienda aveva, mediante la società esterna, effettuato la completa formazione del lavoratore sia sull'uso di dispositivi di protezione sia sull'utilizzo del carro ponte nell'ambito di un corso per addetto alla conduzione di apparecchi di sollevamento; che il lavoratore, quando aveva iniziato a lavorare in azienda, era stato affiancato per breve tempo dal capo officina e dal vice capo officina che gli avevano spiegato le modalità operative della mansione; che il rischio di schiacciamento/compressione era stato individuato nel documento di valutazione rischi anche con riferimento alla mansione di addetto alla saldatura. La società convenuta pertanto sosteneva di aver posto in essere tutti di gli adempimenti imposti dagli obblighi di prevenzione sicurezza e che la incidente si era verificato per colpa esclusiva del lavoratore. In via subordinata la società convenuta contestava la quantificazione del danno allegata dalla parte ricorrente. La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e all'udienza del 19/10/2016 veniva discussa oralmente e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo. Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere integralmente rigettate. Il lavoratore aveva l'onere di allegare e dimostrare la nocività dell'ambiente di lavoro e cioè la pericolosità della mansione svolta per effetto dell'inadempienza del datore di lavoro ai propri obblighi di sicurezza e prevenzione previsti dall'articolo 2087 c.c. e dalla normativa speciale. Il lavoratore ha dedotto la mancanza di formazione sulla mansione svolta e sui rischi connessi alle operazioni a lui assegnata. Sotto tale profilo la società convenuta ha ampiamente dimostrato di avere fornito adeguata formazione ed informazione al lavoratore. La convenuta ha prodotto il report di informazione e formazione relativo al corso del 02/09/2011 (doc. 8 di parte convenuta) recante la firma del ricorrente. Il corso in questione aveva come oggetto la sicurezza alla salute collegata alle mansioni di saldatore (utilizzo impianto di aspirazione fumi e dispositivi di protezione). La parte convenuta ha prodotto come doc. 9 anche la scheda riassuntiva del corso di formazione "addetto alla conduzione di apparecchi di sollevamento. Tale documento riporta la firma del ricorrente, anche per ricevuta di consegna dell'allegato con la rappresentazione grafica delle varie operazioni e delle modalità corrette di esecuzione (cfr teste C.). Il teste C., rappresentante della società esterna incaricata delle attività di formazione, ha riferito che inoltre abbiamo predisposto un opuscolo informativo prodotto come doc. 10 di parte convenuta con le foto dei materiali ed attrezzature effettivamente utilizzati in azienda. Anche tale opuscolo è stato consegnato lavoratori tramite referenti aziendali. La società convenuta inoltre ha prodotto come documento il documento di valutazione rischi nel quale, con riferimento alle mansioni svolte da parte ricorrente, è previsto espressamente il rischio di schiacciamento per caduta di pesi. L' attività di formazione e la consegna della relativa documentazione sono state confermate dai testimoni (R., C., A., Z., J.). Il ricorrente sostiene inoltre che la società convenuta non avrebbe dotato il lavoratore di guanti adatti di impedire lo schiacciamento delle dita e di ogni altro dispositivo di protezione individuale. La società convenuta ha dimostrato tramite il documento 3 di aver acquistato i dispositivi di protezione antinfortunistici presso aziende specializzate. I testimoni hanno confermato che l'azienda forniva a tutti i dipendenti i dispositivi di protezione che essi venivano utilizzati dai dipendenti e periodicamente sostituiti in caso di usura.
L'uso di tali dispositivi era comunque contemplato e illustrato di corsi di formazione documentati dalla parte convenuta. Peraltro dal ricorso non emerge con chiarezza se il ricorrente sostenga di essere stato privo di guanti al momento dell'incidente. In realtà il ricorrente addebita al datore di lavoro di non avere fornito "guanti adeguati a prevenire o quanto meno ad attutire lo schiacciamento delle mani. Al di là di tale generica indicazione, non è stata allegata l'inidoneità sotto il profilo tecnico dei guanti acquistati dalla società convenuta e descritti nella fattura prodotta come doc. 3 e l'esistenza in commercio di guanti più resistenti ed adeguati alle mansioni assegnate. Il ricorrente sostiene infine che il datore di lavoro ha omesso di predisporre misure tecniche di sicurezza atte ad impedire l'aggrovigliamento della catena. Nessun testimone ha potuto riferire, per visione diretta, la dinamica dell'infortunio. Pertanto l'evento cui il ricorrente addebitata l'incidente rimane allo stato di mera ipotesi. Così pure non sono state individuate specificamente le misure tecniche che il datore di lavoro avrebbe dovuto predisporre. Pertanto l'obbligo di prevenzione e sicurezza rispetto ad eventuali eventi anomali nella movimentazione della lamiera tramite carro ponte deve ritenersi assolto mediante, da un lato, la predisposizione, pacifica, di una pulsantiera separata e manovrabile in condizioni di sicurezza e, dall'altro, mediante l'attività di formazione dei propri dipendenti sul comportamento da adottare nel caso in cui vi fossero degli intoppi nell'operazione di aggancio della lamiera alla catena utilizzata per il trasporto con il carro ponte. Il teste R. ha riferito: "per fare le manovre si deve usare una pulsantiera collegata con un cavo al carro ponte. La pulsantiera è staccata dal punto in cui vi è la catena. Non si devono mettere le mani sui pezzi durante le manovre in particolar modo è pericoloso mettere le mani nel punto in cui vi è la catena, perchè si può muovere e andare in pensione con rischio di schiacciamento delle mani o delle dita: "bisogna sistemare con attenzione il gancio la catena se vi sono dei problemi di incaglio della catena bisogna fermare tutto e intervenire". Teste A. "La ditta ha fatti corsi per insegnare usare il carro ponte il muletto. Bisogna stare attenti a mettere la catena dritta e se ci sono problemi bisogna prima fermare il carro ponte". Teste J. "Quando vi sono dei problemi di aggancio della catena bisogna prima fermare il carro ponte". Inoltre il teste Z. ha riferito che il ricorrente aveva già lavorato in precedenza usando il carro ponte e non si erano verificati problemi. Pertanto, anche tenuto conto dell'adeguata formazione svolta, non vi erano i presupposti per una sottoposizione costante del lavoratore alla vigilanza del datore di lavoro o dei suoi preposti. Sulla base delle argomentazioni sopra svolte pertanto si deve concludere che il datore di lavoro ha dimostrato di aver adempiuto a tutti gli obblighi di prevenzione sicurezza poste a suo carico dall' articolo 2087 c.c. e dalla normativa speciale. Le domande di parte ricorrente devono pertanto essere integralmente rigettate. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata 1) Rigetta il ricorso; 2) Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in €5.000 per compensi oltre Iva e Cpa e rimb. forf. Verona, 19.10.2016 IL GIUDICE Antonio Gesumunno