Corte di Appello di Bologna, Sez. Lav., ud. 20 ottobre 2016 - Infortunio del lavoratore durante una rapina. Omesse cautele. Danno biologico e patrimoniale


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

 

Sezione Controversie del Lavoro
 

 

Composta dai signori Magistrati: dott.Stefano Brusati Presidente dott. Claudio Bisi Consigliere rei. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere ha pronunciato la seguente

 


SENTENZA

 


nella causa di appello iscritta al n.XXXXXX r.g.posta in decisione all'udienza collegiale del 20.10,16 promossa da: P. spa .rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti dall'Avv.L. P. e e domiciliata elettivamente presso il predetto in Bologna, parte appellante CONTRO M. A. parte appellata contumace. Conclusioni di P. spa: quelle di cui al ricorso ex art. 132 cpc  nuovo testo

 


FATTO E DIRITTO

 


L'odierna parte appellata adiva il Tribunale di Ravenna, al fine di ottenere il risarcimento, per quanto ancora rileva, del danno biologico e di quello patrimoniale, (spese mediche e differenza tra stipendio e pensione, atteso che il pensionamento era stato eziologicamente riferibile alla inabilità lavoro conseguente), allegando le tre rapine verificatasi negli anni 2002 e 2003 presso l'ufficio postale di adibizione, le omesse cautele vuoi specifiche vuoi generiche e la sindrome da stress cronico eziologicamente riferibile. Parte datrice chiedeva la reiezione della domanda , eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione e, nel merito, l'insussistenza di qualsiasi responsabilità in relazione al sistema di sicurezza c.d. lay aut. Escussi i testi indotti , ammessa ed espletata di natura medico legale,il primo giudice accoglieva la domanda per quanto di ragione, determinando il danno biologico, in relazione alla riscontrata riduzione della integrità psico-fisica pari al 15% in euro 51.023,28, tenuto conto dell'indennizzo in capitale pari ad euro 3.972,72 percepito dall'Inail e quello patrimoniale in euro 32.076,00. Lamentava parte appellante una inesatta ricognizione del diritto oggettivo e del materiale probatorio eccependo il difetto della propria legittimazione e il rispetto della obbligazione di sicurezza. In via generale si doleva della mancata integrale detrazione delle prestazioni Inail, ( euro 3.795,96, avendo poi l'ente riconosciuto una ulteriore riduzione della integrità psico-fisica). Chiedeva la restituzione di quanto corrisposto in relazione alla provvisoria esecutività della pronuncia gravata. Ricostituito il contradditorio l'appellata restava contumace. All'esito della odierna udienza la controversia era definita come in calce. L'appello è fondato nei limiti di seguito precisati. In via preliminare occorre ribadire la ritualità della notifica dell'atto di appello nel domicilio eletto, v. ricorso di primo grado, presso l'associazione sindacale di settore, (nella sede di , attesa la relativa irreperibilità in via ) ed, anche, ad abundantiam, presso la cancelleria del primo giudice, essendo ivi indicata la domiciliazione, per mero errore materiale, nella epigrafe della pronuncia gravata Il motivo preliminare denunciarne il proprio difetto di legittimazione passiva non è fondato, atteso che,anche all'esito del d.lgs.n.38/2000 , permane l'obbligazione risarcitoria datoriale, dovendosi solo detrarre, per evitare duplicazioni di risarcimento, quanto eventualmente corrisposto dall'ente, v.mutatis mutandis, Cass. n. 4025/16.
Quanto al merito giova muovere dalle seguenti condivisibili pronunce: "Nel caso di lavoratori addetti all'esazione del pedaggio stradale esposti al rischio di rapina, l'osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro l'adozione delle correlative misure di sicurezza cd. "innominate", sicchè incombe sullo stesso, ai fini della prova liberatoria correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle su indicate misure, l'onere di far risultare l'adozione di comportamenti specifici che, pur non dettati dalia legge o altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe. Cassazione civile, sez. lav., 05/01/2016, n. 34 "Il datore deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti nell'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti dall'azione di fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, alla luce della miglior scienza ed esperienza (nella specie, la Corte ha confermato la condanna a P. I. a pagare una somma a titolo di danno biologico da invalidità permanente ad un proprio dipendente infortunatosi in occasione di una rapina a mano armata avvenuta nell'ufficio dove prestava servizio. A detta della Corte, infatti, allorchè sia previsto anche lo svolgimento di attività avente anche creditizia, l'obbligo in oggetto si concretizza nella predisposizione di misure e mezzi di sicurezza idonei a salvaguardare i dipendenti da possibili danni, alla luce della miglior scienza ed esperienza: P. I., pertanto, avrebbe dovuto garantire l'efficienza del sistema di allarme -fuori uso al momento della rapina, nonchè dotare l'ufficio di vetrate antisfondamento e antiproiettile, doppie porte ad apertura alternata, impianti di videoregistrazione e vigilanza a mezzo di guardie giurate, atteso che tutte queste misure rientrano nell'ambito di prevedibilità e prevenibilità dell'evento). Cassazione civile, sez. lav., 08/04/2013, n. 8486. Anche,quindi, in riferimento alla fattispecie rapina a danno di uffici bancari o postali, osserva il Collegio, il diritto vivente pone in rilievo la necessità dell'assolvimento del debito di sicurezza datoriale, alla luce della prevedibilità dell'evento in ragione della attività esercitata, nell'ambito dei principi generali e,quindi, delle misure generalmente poste in essere o adottabili alla stregua delle evoluzione della tecnica e della prassi dagli imprenditori di settore, ( porte e finestre allarmate e protette con doppia entrata,vetri antiproiettile, sistemi .c.d.di antisfondamento degli accessi, allarmi interni e relativa telesorveglianza, separatezza e blindatura dell'area ,in cui è collocato il personale da quella ad uso del pubblico, cassaforti blindate e così via). Applicati i principi predetti osserva in fatto, il Collegio che il motivo d'appello si appalesa generico, non essendo state espressamente confutate le affermazioni del primo giudice, il quale ha posto in evidenza che erano presenti il pulsante di allarme e i dispositivi di temporizzazione della apertura della cassaforte, ma risultavano assenti i vetri blindati divisori a protezione degli addetti e la doppia porta ad apertura alternata, v. teste B. Alla stregua di quanto sopra la sollecitata ambientale appare irrilevante ed esplorativa E' invece fondata la doglianza in punto a detraibilità dell'ulteriore somma di euro 3.795,96 Conclusivamente la controversia deve essere decisa come in calce, con condanna alla relativa restituzione, v. il prodotto prospetto paga di cui al doc. n. 3, senza accessori in quanto non richiesti, atteso che nessuna altra censura in punto al nesso causale o quantificazione del danno e contenuta nell'atto di appello. La tenuità della predetta somma in rapporto a quanto riconosciuto, ( oltre 80.000,00 euro), conduce alla compensazione delle spese del grado e alla conferma della regolazione delle stesse effettuata dal giudice di prime cure

 


P.Q.M.

 


la Corte,ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo ,in parziale accoglimento dell'appello, dichiara non dovuta la somma di euro 3.795,96 e condanna parte appellata alla relativa restituzione. Conferma nel resto la pronuncia gravata anche in relazione alla regolazione delle spese di lite. Compensa le spese del presente grado Bologna, 20.10.16. Il Presidente dott. Brusati Stefano