Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Corte d'Appello di Bologna, Sez. Lav., ud. 21 gennaio 2016 - Infortunio e azione di rivalsa


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO



Composta dai signori Magistrati: dott. Stefano Brusati - Presidente dott. Claudio Bisi - Consigliere rel. dott.ssa Susanna Mantovani - Consigliere ha pronunciato
la seguente


SENTENZA

 



nella causa di appello iscritta al n.X r.g. posta in decisione all'udienza collegiale del 21.1.16 promossa da: I..in persona del Direttore Regionale protempore.
con sede in Roma,rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti dall'Avv.V. S. e dall'Avv.M. C. e presso l'Ufficio legale della sede provinciale dell'istituto in Bologna elettivamente domiciliato parte appellante CONTRO G. A. parte appellata contumace. Conclusioni della parte costituita: quelle di cui al ricorso La Corte,udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott.Claudio Bisi, sulle conclusioni delle parti come sopra trascritte, letti ed esaminati gli atti ed i documenti della controversia, ha così deciso


 

 

FattoDiritto

 



ex art. 132 cpc nuovo testo L'I., premesso che in data 5.3.97 si era infortunato il signor S., che del predetto infortunio doveva ritenersi responsabile il datore di lavoro, che aveva erogato le prestazioni di legge,esercitava nei confronti del predetto azione di regresso. Il Tribunale, nel contradditorio con il datore di lavoro, respingeva il ricorso. Lamentava l'ente la violazione del diritto oggettivo ed il malgoverno del materiale probatorio anche alla luce del giudicato civile tra datore e infortunato nelle more intervenuto. Parte appellata, ritualmente notificata, non si costituiva in giudizio. All'esito della odierna udienza la causa era discussa e decisa. L'appello è fondato. Sussiste giudicato,nei rapporti tra il datore di lavoro odierno appellato e l'infortunato in ordine alla esclusiva responsabilità del primo nella determinazione dell'evento,avendo il Giudice di legittimità confermato, in parte qua, la sentenza della Corte di Appello epigrafata n.641/08. Giova per completezza espositiva trascrivere Cass. n. n.5230/12 per quanto odiernamente rileva: “S.M. esponeva al giudice del lavoro di Reggio Emilia di aver riportato un grave infortunio sul lavoro come dipendente di G., titolare dell'omonima impresa. Mentre lavorava non munito di cintura di sicurezza nell'allestimento di un ponteggio privo di parapetti cadeva a terra riportando gravi lesioni personali. Controparte si costituiva contestava la fondatezza del ricorso. Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia con sentenza del 9.2.2005 rigettava la domanda. Sull'appello del S. la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21.10.2008, accoglieva l'appello e dichiarava che l'infortunio occorso al S. era avvenuto per esclusiva responsabilità del G. con condanna dello stesso al pagamento delle somme di cui in sentenza per danno biologico e danno morale. La Corte territoriale richiamava anche la ricostruzione dei fatti cosi' come operata in sede penale dal Tribunale di Reggio Emilia da cui risultava che il S. si era infortunato mentre stava allestendo il ponteggio in questione, privo di parapetti. Ciò era chiaramente emerso dalle dichiarazioni dello stesso S. rese anche all'Ospedale. L'unica discrasia tra le due dichiarazioni rese dal S. nel Marzo 1997 era che solo nella prima lo stesso aveva affermato di aver usato cinture di sicurezza, circostanza poi non confermata. La Corte territoriale indicava poi le ragioni per cui dovevano ritenersi più attendibili le dichiarazioni rese il 24.3.1997, tra cui il fatto che le cinture di sicurezza non erano state rinvenute in cantiere e i riscontri offerti dagli accertamenti del tecnico A. B.. Era vero che nel dibattimento penale il S. si era marginalmente contraddetto sul punto della funzione del ponteggio e che aveva affermato che le cinture di sicurezza si erano strappate, ma la prima contraddizione appariva irrilevante e la seconda affermazione era spiegabile con il trauma ricevuto, tanto piu' che, come detto, le cinture non erano state ritrovate. Il teste V. aveva poi categoricamente affermato che non erano state usate cinture di sicurezza. La versione offerta dal detto teste e dal S. in ordine alla ragioni per cui quest'ultimo si era arrampicato sul ponteggio erano del tutto inverosimili come accertato anche in sede penale. Pertanto era certa la responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'evento perché il lavoratore era addetto senza Indossare cinture di sicurezza (anche se presenti nel cantiere) al momento della caduta all'allestimento del ponteggio, privo anche di parapetti. Circa la quantificazione del danno biologico, accertato come da CTU, alla luce delle tabelle in uso al Tribunale di Milano la Corte assegnava la somma di Euro 97.000,00 per danno biologico e per danno morale l'ulteriore somma di Euro 48.500,00 stabilita nella misura pari alla metà di quello biologico, tenuto conto della limitazione alla funzionalità perdurante ed alla sindrome ansioso depressiva sviluppatasi in conseguenza dell'infortunio. All'epoca dell'infortunio l'assicurazione I. non copriva il danno biologico, ne' quello morale. Ricorre il G. con quattro motivi, resiste il S. con controricorso. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115e 116 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente motivazione della sentenza impugnata. La motivazione non offrirebbe una puntuale ricostruzione dei fatti e si fonda su di un acritica ricezione di quanto emerso in sede penale. Il motivo e' infondato in quanto del tutto generico: non si offrono, infatti, specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata che ha, invece, analiticamente esaminato il materiale probatorio e le dichiarazioni rese dal testi e dallo stesso S. (come si evince anche dalle premesse della presente sentenza), e certamente non si limita al mero ed acritico richiamo a quanto emerso in sede penale (che comunque poteva certamente essere preso in considerazione ai fini della presente decisione). La motivazione appare accurata e puntuale, le censure sono, come detto, del tutto apodittiche e prive della necessaria correlazione con le argomentazioni in concreto adottate nella sentenza impugnata. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. ed anche l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione impugnata: vi era stato un abnorme comportamento del S.; mentre nessuna omissione era addebitabile al ricorrente. Il motivo appare infondato. A parte la questione della palese inidoneità del motivo di diritto cosi' come formulato che non offre alcuna correlazione con il caso in esame e della mancanza della sintesi riassuntiva prevista dalla medesima norma, va osservato che nel motivo si offrono censure di merito, inammissibili in questa sede che tendono ad una ricostruzione alternativa a quella operata nella sentenza impugnata. La Corte territoriale con motivazione congrua e logicamente coerente ha escluso che vi sia stato un comportamento abnorme da parte del ricorrente e le omissioni a carico del datore di lavoro emergono con chiarezza nella mancata adozione delle cinture di sicurezza (non rinvenute nel posto) e nella mancata installazione di parapetti (pag. 11 della sentenza impugnata). È giurisprudenza pacifica di questa Corte che il datore di lavoro non possa limitarsi a mettere a disposizione del dipendente le previste cinture, ma debba vigilare e concretamente controllare che le stesse siano indossate (ex plurimis Cass. n. 4980/2006, Cass. n. 11895/2003). Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. e la carenza motivazionale della sentenza impugnata: era stato escluso il concorso di colpa in modo immotivato. Il motivo appare infondato. Va, a tal fine, ricordato che la Corte di appello ha concretamente escluso ogni comportamento abnorme del ricorrente e che pertanto l'esclusione di un concorso di colpa risulta esaurientemente e logicamente motivata alla luce delle osservazioni svolte supra. Nel motivo si allude ad un comportamento comunque imprudente del lavoratore, senza però specificarlo, ne' si indicano gli atti processuali dai quali sarebbe emerso." In ordine al quantum il credito dell'ente, testimonialmente confermato, e'stato contestato in prime cure solo genericamente. Si vedano, infatti, le seguenti condivisibili pronunce: “Il datore di lavoro, convenuto in giudizio dall'l. con l'azione di regresso ai sensi degli art. 10 e 11, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non può dolersi della liquidazione all'infortunato di un'indennità' maggiore di quella realmente spettante, sia perche' essendo estraneo al rapporto tra infortunato ed ente assicuratore, non può muovere opposizione alla liquidazione operata da quest'ultimo, sia perchè, essendo l'obbligo di rivalsa a favore dell'l. pur sempre contenuto nei limiti del risarcimento dovuto all'infortunato dal datore di lavoro, e' escluso che l'indebita maggiore liquidazione si risolva a danno del medesimo. Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2000, n. 7479 "In tema di prova della congruità della indennità corrisposta dall'l. al lavoratore nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, poiché l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede. Cassazione civile, sez. lav., 01/12/1999, n. 13377 "Il diritto di rivalsa dell'I. verso il responsabile civile dell'infortunio sul lavoro ha un contenuto vincolato dai ricorsi ed obiettivi criteri legali che presiedono alla liquidazione delle prestazioni oggetto della rivalsa stessa ed erogate attraverso provvedimenti che per la loro natura amministrativa, sono assistiti da una presunzione di legittimità, con la conseguenza che, ove detto responsabile assuma essere tale erogazione, totalmente o parzialmente, non dovuta, e' tenuto a dimostrare, per superare quella presunzione, che i relativi atti sono indicati dalla mancanza dei presupposti di fatto o dalla violazione dei criteri vincolanti posti dalla legge. Cassazione civile, sez. lav., 09/03/1990, n. 1894 Competono i soli interessi legali non avendo l'ente comprovato il maggior danno ex art. 1224,secondo comma, c.c. Le spese del doppio grado, come in calce liquidate alla stregua della disciplina ratione temporis vigente, seguono la soccombenza.

 




P.Q.M

 

 


La Corte,ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo in accoglimento dell'appello, condanna parte appellata a corrispondere euro 150.194,41, oltre gli interessi legali. Condanna parte appellata a rifondere le spese del doppio grado, che liquida,quanto al primo in euro 3.500,00, di cui euro 1.500,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori e quanto al secondo in euro 4.500,00 per compenso, oltre accessori. Il Presidente dott. Brusati