Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Tribunale di Vicenza Sez. Lav., 24 febbraio 2017, n. 150 - Infortunio e protezioni del macchinario. Nessuna responsabilità del datore di lavoro


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

Settore delle controversie di lavoro e di previdenza


Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA
 

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. X RG Lav. promossa da: R. S. , con l' avv. D. ricorrente contro X. SAS. , con l' avv. A. resistente Sentenza n. 150/2017 pubbl. il 24/02/2017 RG n. X. Premesso che: - il ricorrente domanda l' accertamento della responsabilità del datore di lavoro resistente rispetto all' infortunio subito il giorno 27 ottobre 2008, e per l' effetto la condanna di parte resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 21.947, 69 a titolo di risarcimento del danno. Con vittoria di spese di lite; - parte resistente domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto in diritto. Con vittoria di spese di lite; rilevato che: - la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno per l' infortunio subito dal proprio dipendente in occasione di lavoro presuppone, tra l' altro, l' accertamento della violazione da parte del primo delle norme di sicurezza ai sensi dell' articolo 2087 c.c. e delle norme speciali in materia di sicurezza sul lavoro, nonché del nesso causale tra la violazione e l' evento infortunistico; - nel caso di specie il ricorrente addebita alla resistente l' eliminazione dalla macchina nella quale si è verificato l'infortunio di una "barriera in plastica, della dimensione di 30 cm x 60 cm., che impediva l' introduzione nella stessa delle mani dell' operatore durante il ciclo di produzione", concludendo che "la modifica della macchina [...] ha causato il grave infortunio del ricorrente" (pagina 3 ricorso); - risulta assorbente la considerazione del fatto che l' istruttoria orale, nella quale sono stati sentiti, oltre alle parti, gli unici due ulteriori soggetti presenti in azienda all' epoca dei fatti (vedi verbale udienza del 24 febbraio 2017) ha smentito la prospettazione del ricorrente - pur da lui confermata in sede di interrogatorio formale - (verbale udienza del 24 gennaio 2013); - i testimoni hanno infatti dichiarato, sotto giuramento e senza contraddizioni idonee a minarne l' attendibilità, che all' epoca dei fatti tutte le macchine per la produzione dei sigilli erano dotate di protezioni in plastica (verbale udienza del 24 gennaio 2013, testi G. e L.); - mancando tale fondamentale presupposto per l' accertamento della responsabilità datoriale, ogni ulteriore questione è assorbita e il ricorso va rigettato; Sentenza n. 150/2017 pubbl. il 24/02/2017 RG n. X - le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
 

PQM

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita: - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite, che liquida in euro 3000, 00 oltre spese generali, Iva e CPA. Vicenza, 24/02/2017. Il Giudice dott. ssa Giulia Beltrame.