Tribunale di Verona Sez. Lav., ud. 15 dicembre 2016 - Caduta durante la pulizia del camion. Mancanza di prova della responsabilità del datore di lavoro


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di VERONA

Sezione Lavoro

Udienza del 15.12.2016 Causa n. Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Z. e il ricorrente personalmente e per la parte convenuta l'Avv. S. e per la parte chiamata in causa l'Avv. T. I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. II Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice Dott. Antonio Gesumunno

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 15.12.2016 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente:

SENTENZA

nella causa di lavoro n. X RCL promossa con ricorso depositato il 18.4.2013 da F. S. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Z. E., elettivamente domiciliato in PADOVA presso il difensore avv. Z. E. - Contro -  A. L. S. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. S. R., elettivamente domiciliato in VERONA presso il difensore avv. S. R. Con la chiamata in causa di A. A. SPA con il patrocinio dell'avv. T. R. elettivamente domiciliato in VERONA presso il difensore avv. T. R.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 18/04/2013 S. F. conveniva in giudizio la ditta individuale A. L. S. esponendo: di essere stato assunto dalla ditta convenuta il 03/09/2007 con mansioni di autista livello 3 S; che la ditta convenuta aveva la prassi di imporre agli autisti la pulizia del camion; che, in caso di ghiaccio o neve, la ditta convenuta esigeva che fossero gli autisti a sbrinare i cristalli costringendoli a raschiare il ghiaccio con spatole o con spugne e ad arrampicarsi sul camion; di essersi recato il 01/02/2010 verso le ore 6 del mattino sul posto di lavoro; di essere salito verso le ore 8,15 sul camion per pulire il cristallo frontale dal ghiaccio che si era formato la sera prima; che infatti gli automezzi venivano lasciati all'aperto durante il periodo invernale e quindi i cristalli si ghiacciavano; che la ditta non aveva messo a disposizione dei lavoratori mezzi di sicurezza con barriere protettive; che improvvisamente, durante la discesa dai gradini che si trovano nel muso sulla parte anteriore del camion, era scivolato e aveva appoggiato i piedi sul piazzale, dove si era formato il ghiaccio; che, non avendo le scarpe di sicurezza, in quanto non fornite dalla ditta convenuta, aveva perso l'equilibrio ed era caduto appoggiando a terra la mano e schiacciandola con il proprio fondoschiena; di aver riportato una frattura pluri-frammentaria articolare al polso sinistro dal quale era residuato un danno biologico permanente nella misura del 10% oltre a una menomazione temporanea per i periodi e le percentuali indicate in ricorso. Ciò premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi la responsabilità del datore di lavoro in ordine all'infortunio oggetto di causa per violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico della ditta convenuta e, in particolare per la mancata consegna delle scarpe di sicurezza, la mancata adozione delle misure di sicurezza idonee a consentire la pulitura dei vetri e in generale la violazione dell'articolo 2087 codice civile. Il ricorrente pertanto chiedeva il risarcimento dei danni per il danno biologico permanente e temporaneo in misura corrispondente ad euro 47.387,50 e delle spese sostenute per esami e diagnosi e per la relazione medico-legale di parte allegata al ricorso, con detrazione di quanto già corrisposto dall'Inail a titolo di indennizzo per il danno biologico (euro 11.899,17). Si costituiva in giudizio la ditta convenuta in persona del titolare L. S. e contestava integralmente la versione dei fatti esposta nel ricorso. In particolare negava che il ricorrente non fosse stato dotato delle scarpe antinfortunistiche e che la ditta avesse imposto ai lavoratori di arrampicarsi sul camion per fare la pulizia o la sbrinatura dei vetri. Contestava in ogni caso la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale allegata nel ricorso. La ditta convenuta chiedeva la chiamata in causa della A. A. s.p.a., con la quale aveva stipulato polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei lavoratori dipendenti. Il giudice autorizzava la chiamata in causa e si costituiva in giudizio la società assicuratrice, contestando le domande di parte ricorrente e associandosi alle difese in fatto in diritto svolte dalla convenuta. Per quanto riguarda le condizioni contrattuali, eccepiva l'esistenza di una franchigia minima di euro 2600 per ogni infortunio. Invocava la previsione dell'articolo 1898 ultimo comma codice civile in relazione all'effettivo numero degli addetti, a confronto con quello dichiarato dall'assicurata. La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali ammesse. Il Giudice fissava l'udienza di discussione all'esito della quale la causa veniva decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione. Le domande di parte ricorrente non sono fondate devono essere integralmente rigettate. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di cassazione, il lavoratore che agisca in giudizio per accertare responsabilità del datore di lavoro per infortunio ha l'onere di allegare e dimostrare la riconducibilità dell'incidente alla nocività dell'ambiente di lavoro, intesa come pericolosità del luogo di lavoro causata dalla violazione di norme in materia di sicurezza e prevenzione. La parte ricorrente ha allegato due violazioni specifiche. In primo luogo ha dedotto che il datore di lavoro aveva dato disposizioni dirette ad imporre ai lavoratori l'obbligo di arrampicarsi sul camion, senza utilizzare protezioni o sistemi per assicurarsi ed evitare la caduta, al fine di rimuovere il ghiaccio dai vetri. l'struttoria testimoniale non ha confermato tali disposizioni e neppure l'esistenza di una prassi in tale senso imposta dal datore di lavoro. Lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio libero ha riferito che in realtà : dei titolari non ci hanno dato indicazioni su come fare la pulizia o lo sbrinamento del vetro. Si tratta di operazioni che facciamo noi per potere partire negli orari fissati. Ognuno si arrangia come ritiene per fare la pulizia dei vetri, ho visto che anche altri colleghi facevano con me la pulizia del vetro. Il teste I. ha dichiarato sul punto e almeno per quanto mi riguarda la ditta non ha mai detto che mi dovevo arrampicare sul camion per togliere il ghiaccio dal parabrezza. Io per togliere il ghiaccio mette in moto e aspetto che il ghiaccio si sciolga. Il camion è molto alto e quindi non ho mai fatto quest'operazione arrampicandomi sul camion; e non ricordo di avere visto altri autisti fare l'operazione di sbrinamento salendo sul camion. In genere gli altri autisti fanno come faccio io e cioè mettono in moto il motore. Il teste P.: "La ditta non ha mai dato disposizioni agli autisti nel senso che loro dovessero sbrinare manualmente il parabrezza salendo sul camion. In genere gli autisti alla mattina arrivano ed accendono il motore e poi aspettano sino a quando non si sbrina il vetro. In genere si aspetta una decina di minuti, non posso escludere che qualche volta ci voglia più tempo, in ogni caso gli autisti non possono partire immediatamente quando accendono il motore perché si tratta di diesel e deve essere caricata l'aria del sistema frenante. Il ricorrente ha lamentato, in secondo luogo, la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale e, in particolare, di scarpe antinfortunistiche, sostenendo che da tale omissione sia derivato lo scivolamento sul terreno ghiacciato. Anche su tale punto non è stata accertata una violazione di tale obbligo da parte del datore di lavoro. Il teste I. ha riferito: La ditta ci fornisce tutti i dispositivi DPI (casco, scarpe, giubbino) anche perché ci vengono richiesti nei luoghi dove facciamo carico e scarico. Il teste P. ha dichiarato che tutti gli autisti quindi penso anche il ricorrente avevano in dotazione i DPI anche perché sono richiesti nelle ditte dove vanno a fare carico e scarico. Non mi risulta che il ricorrente abbia fatto richiesta di sostituzione delle scarpe. In genere sono richieste che fanno al titolare L. ma di regola quando gli autisti lo chiedono vengono forniti i dispositivi richiesti. Sulla base delle dichiarazioni dei testimoni sopra riportate, si può ragionevolmente ritenere che anche il ricorrente avesse a disposizione tali dispositivi e in particolare scarpe antinfortunistiche idonee a prevenire scivolamenti sul ghiaccio. La parte ricorrente ha inoltre dedotto la violazione dei generico obbligo di sicurezza previsto dall'articolo 2087 c.c. Tuttavia non ha specificato o allegato quali altre misure avrebbe dovuto porre in essere il datore di lavoro al fine di evitare il pericolo di incidenti come quelli occorsi al ricorrente. La parte ricorrente non ha inoltre provato che l'incidente si sia verificato con la dinamica descritta in ricorso. Nessuno dei testimoni sentiti nella causa era presente nel momento in cui il ricorrente è caduto. Sulla base di quanto sopra riportato, le domande di parte ricorrente devono essere integralmente rigettate, poiché il lavoratore non ha dimostrato quanto era a suo carico per poter configurare la responsabilità del datore di lavoro in ordine all'infortunio occorsogli. Il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta, mentre sussistono giustificati motivi di compensazione con la società chiamata in causa. Le spese sono liquidate secondo i valori minimi dei parametri vigenti (valore dichiarato in ricorso di 51.215.78 euro), tenuto conto della scarsa complessità della causa e delle questioni in fatto in diritto trattate. La natura della causa e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese tra il ricorrente e la terza chiamata.
 

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) rigetta il ricorso; 2) condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in € 4.766 per compensi professionali oltre Iva e cpa e rimborso forfetario 15% 3) compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la chiamata in causa Verona, 15.12.2016 IL GIUDICE Antonio Gesumunno.