Tribunale di Trieste Sez. Lav., ud. 9 marzo 2016 -  Grave negligenza di un lavoratore e pericolo per la sicurezza. Sanzione disciplinare della sospensione dall'attività lavorativa


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

 

Sezione Lavoro

 

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Santangelo, all'udienza del 9/03/2016 , ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa sub n. 2013 R.G. e promossa con ricorso dell'1 agosto 2013 da G. G. con l'avv. R. M. RICORRENTE - contro -  T.SPA con l'avv. G. M., l'avv. D. C. e l'avv. M. P. RESISTENTE.
Conclusioni ricorrente: accertare e dichiarare l'illegittimità, l'ingiustizia del provvedimento disciplinare qui impugnato giacché l'accertamento in esso contenuto appare incompleto, contraddittorio e comunque ingiusto ed in ogni caso disapplicare e/o annullare il provvedimento di sospensione dal servizio per cinque giorni irrogato al lavoratore. Conseguentemente riconoscere il diritto del lavoratore a veder restituita ogni somma trattenuta e comunque a percepire il trattamento economico dovutogli per le cinque giornate di sospensione irrogate, con ciò condannando la convenuta società a corrispondere e/o restituire al lavoratore ogni somma a lui dovuta ed ingiustificatamente trattenuta. Disporre che del provvedimento disciplinare disapplicato e/o annullato non si tenga alcun conto nel fascicolo personale del dipendente. Condannare la resistente alla corresponsione degli onorari e spese di lite, dei quali il sottoscritto procuratore si dichiara anticipatario, chiedendone sin da ora la distrazione. Conclusioni resistente: accertare la legittimità del provvedimento disciplinare indicato in narrativa irrogato dalla società Trieste M. T. s.p.a. al sig. G. G., per tutte le ragioni dettagliatamente esposte in parte narrativa ed in punto di fatto e di diritto e per l'effetto rigettare il ricorso relativamente a tutte le dette domande da parte ricorrente Con spese di causa rifuse.

 

 

FATTO E DIRITTO

 

 

Con ricorso depositato in data 6 agosto 2013 G. G., rappresentava di essere dipendente della T. mansioni di polivalente e di essere stato destinatario del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per 5 giorni all'esito di un procedimento avviato dall'azienda per un fatto verificatosi il 2 giugno 2013 mentre il ricorrente si trovava alla guida della gru S 6 addetto alle operazioni di sbarco contenitori dalla m/n X. In particolare, la T. il 12 giugno, gli aveva contestato in data 2.06.2013, mentre si trovava alla guida della gru S6 dovendo movimentare a bordo della M/N X, la gabbia G3 (sulla quale si trovavano i sig.ri S. e D.) Lei ha sollevato al citata gabbia solo sulle staffe di aggancio e successivamente, pur consapevole del fatto di avere i twist lock aperti, ha ugualmente effettuato la manovra di ritorno verso terra senza aspettare l'intervento del reparto manutentivo per la messa in sicurezza della gabbia e soprattutto senza dare la possibilità di verificare lo stato della gru laddove fosse effettivamente in corso un malfunzionamento della stessa (circostanza comunque questa successivamente esclusa sia dal sopralluogo dei tecnici della casa costruttrice, sia dalla stessa X). Tale manovra ha posto seriamente in pericolo la vita del personale a bordo della gabbia e risulta evidentemente contraria alle normali procedure di sicurezza in caso di guasti ed istruzioni impartite' (cfr. doc. 1). Il ricorrente si difendeva con la nota dd. 17.06.2013 (cfr. doc. 2) nella quale rilevava di avere effettuato tutte le operazioni correttamente, controllando la spia che era accesa sul rosso, a dimostrazione che i twist loch erano chiusi. Durante la manovra, però i twist loch si aprivano e la gabbia si inclinava sul lato destro. A quel punto si avvedeva anche che la spia verde si era accesa nonostante lui non avesse effettuato alcuna manovra e non avesse forzato il blocco con il cd by pass. A questo punto avviava una manovra d'emergenza appoggiando la gabbia sui contenitori e, a quel punto, sempre automaticamente, i twist lock si richiudevano. In sostanza il ricorrente contestava, e contesta ancora, l'anomalo funzionamento del congegno di chiusura. La T. dopo aver sentito le persone indicate dal G., comminava la sanzione, tenuto conto delle possibili conseguenze letali che poteva avere la ritenuta inosservanza e/o dimenticanza del lavoratore. Con il ricorso il G. ribadiva la correttezza della propria condotta e, invece, la circostanza che vi erano già state anomalie proprio sulla gru S6 e che gli operai presenti avevano confermato la regolarità della manovra, mentre le deduzioni dei tecnici della F. non erano convincenti. Si costituiva in giudizio la T. che difendeva la propria ricostruzione dei fatti che era, peraltro, avvalorata dalle riprese videoregistrate in possesso della resistente. Aggiungeva la società, che i lavoratori presenti non potevano accorgersi che i twist lock non erano stati chiusi e ribadiva che il gruista doveva chiudere i twist lock allo spreader dalla propria postazione e che, nonostante la mancanza di tale accorgimento, che ha portato la gabbia ad oscillare, il G. non ha atteso l'arrivo l'intervento del reparto manutentivo ma ha avviato la manovra di ritorno verso terra così non dando modo di verificare lo stato della gru. Tale secondo comportamento, denoterebbe la carenza professionale del ricorrente. In ogni caso ricordava che i manutentori subito effettuavano le verifiche, anche mettendo sotto stress l'insieme gabbia/spreader, peraltro, alla presenza degli ispettori portuali, RLS e addetti Capitaneria di Porto. Dalla relazione effettuata dai tecnici della F. e depositata in atti, emerge che gli stessi, il 3 giugno, hanno simulato l'ipotetico malfunzionamento ricostruendo anche la serie di operazioni descritte dall'operatore e hanno concluso affermando l'insussistenza di qualsivoglia anomalia di funzionamento della gru. In particolare, è stato sottolineato che 'in nessun modo si possa verificare l'apertura dei soli chiavistelli lato testata, in quanto, se ciò fosse possibile, il gruista non avrebbe avuto i consensi software per ritornare a terra con la gabbia, a meno di non utilizzare la chiavetta denominata by pass sollevamento /twist. Se ciò fosse stato fatto, la macchina avrebbe registrato la manovra d'emergenza su una lista allarmi cosa che non è avvenuta. In sostanza il tecnico affermava che per effettuare la manovra era necessario che la gru fosse operativa e che ciò poteva accadere solo se i twist erano tutti e quattro chiusi o tutti e quattro aperti. Peraltro veniva anche sottolineato che lo stato delle spie di segnalazione indicato dal G. non era compatibile con il funzionamento della gru in quanto l'anomalia delle posizioni dei twist prevede il lampeggiare di entrambe le spie. I racconti delle persone sentite non hanno consentito di accertare specifici episodi precedenti di anomalie del funzionamento posto che i testi hanno fatto riferimento a non meglio precisati accadimenti capitati ad altri (cfr. testimonianze B., S., Z.). All'esito degli esami testimoniali, il giudice, disponeva c.t.u. al fine di verificare la dinamica dell'incidente e la riconducibilità dello stesso ad una negligenza ovvero ad un difetto di funzionamento. All'esito del deposito della relazione il giudice, ritenendo che l'elaborato apparisse completo ed esaustivo e considerando che i consulenti di parte non avevano in alcun modo contestato gli esiti dell'elaborato, rigettava la richiesta dell'attore di chiedere chiarimenti al consulente e fissava udienza di discussione. All'odierna udienza le parti discutevano e il ricorrente riproponeva l'istanza sentire il c.t.u. a chiarimenti.

Il ricorso non è fondato e come tale non merita accoglimento. Invero l'istruttoria ha consentito di accertare che effettivamente l'incidente è stato causato da una negligenza dell'odierno ricorrente. È bene rappresentare che in effetti i testi citati dal ricorrente hanno espresso la convinzione che i twister fossero all'origine agganciati, ma dall'esame dei loro racconti emerge che tale convinzione era basata o sul fatto di avere sentito il rumore dell'aggancio (B. e S.) che di per sé non appare determinante, o dalla circostanza che altrimenti non si sarebbero potuti chiudere i dispositivi di sicurezza interni (teste D.). Circostanza quest'ultima non confermata da altri elementi e smentita dalla simulazione poi operata dal consulente d'ufficio. Il teste G., intervenuto subito dopo per effettuare le verifiche, ha riferito che quando non erano chiusi correttamente tutti e quattro i twister lampeggiavano le luci verde e rossa. Quando lo spreader si appoggiava sulla gabbia si accendeva la spia bianca e poi quella verde quando era in asse Quando erano entrambe accese il gruista poteva azionare il pulsante di chiusura e se ciò avveniva correttamente si accendeva la spia rossa. Il tecnico ha rappresentato che non erano stati riscontrati malfuzionamenti e che non ricordava di altre chiamate nella stessa giornata o in giornate precedenti. Il teste P., arrivato dopo 30 minuti, ha riferito che erano già presenti la capitaneria di porto, gli ispettori portuali e la squadra manutentiva. In quel momento era stato simulato il funzionamento e tutto era risultato a posto. Secondo il loro parere erano rimasti aperti tutti e quattro i twist lock. Il consulente, dopo avere effettuato due sopralluoghi ed una simulazione, ed avere visionato il video, ha concluso affermando che il ricorrente non ha ruotato, come previsto i twist-lock e non ha preso atto delle indicazioni fornite dalle apposite spie che segnalavano tale situazione. Non risultano proposte osservazioni da parte dei consulenti tecnici di parte e, comunque, le conclusioni del consulente d'ufficio appaiono adeguatamente motivate e non lasciano margine ai dubbi prospettati da parte ricorrente. In particolare deve essere sottolineato che l'ing. C. ha materialmente operato una simulazione effettuando un sollevamento con inserite solo le lame di sicurezza ed ha verificato che la gabbia si alzava comunque e che rimaneva una distanza tra il telaio dello spreader e il tetto della gabbia (cfr. foto 6-8 relazione). Il consulente ha poi confrontato tali foto con gli ingrandimenti dei fotogrammi delle riprese video ed ha accertato che 'il succedersi degli eventi è identico a quello simulato in foto da 6 a 8 e, pertanto non ho dubbi nel ritenere che, nel caso de quo, non sono stati fatti ruotare i twist-lock e non sono stati inseriti i perni di sicurezza. Sono state posizionate solamente le lame di sicurezza'. La conclusione, quindi, si fonda sull'esame delle riprese che hanno cristallizzato con sicurezza quanto è accaduto il giorno dell'incidente, non consentendo effettivi margini di incertezza circa la dinamica dei fatti. Per quanto riguarda la verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore e dell'adeguatezza della sanzione. (cfr. Cass. 7948/2011). Il contratto collettivo applicabile prevede all'art. 34 tra le ipotesi specifiche di fattispecie punibili con sanzioni conservative l'inosservanza o la non applicazione delle misure di sicurezza e sull'igiene del lavoro. Ulteriormente, la disposizione prevede che l'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo mentre la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo o in caso di recidiva. Il caso di specie si contraddistingue per una certa gravità in quanto la negligenza del lavoratore ha posto in pericolo la sicurezza delle persone. Oltretutto, non può non rilevarsi, che il G. ha poi avviato la manovra d'emergenza invece di attendere l'intervento della squadra di manutenzione che, peraltro, avrebbe immediatamente dissipato ogni dubbio in ordine all'esistenza di possibili malfunzionamenti. Ne discende che in ragione della gravità della condotta complessivamente tenuta la sanzione applicata pare proporzionalmente corretta. Le spese di lite seguono la soccombenza non ravvisandosi motivi per compensarle e tenuto conto di tutte le circostanze concrete che hanno caratterizzato la controversia si possono liquidare come da dispositivo. Le spese del c.t.u. vanno poste a carico del soccombente

 

P.Q.M.

 

il Giudice del Lavoro di Trieste, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite liquidate in € 3.500 oltre il 15% per spese generali ed iva e cpa come per legge. Pone a carico del ricorrente le spese della ctu. Trieste, 9 marzo 2016 Il giudice Paola Santangelo.