Tribunale di Verona, ud. __________ - Incendio nel capannone durante i lavori di esecuzione del contratto di appalto


 

 





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERONA



in persona della dott Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente


SENTENZA

 



nella causa civile di I grado iscritta al n. e promossa R.MA. in persona del legale rappresentante prò tempore p. IVA elettivamente domiciliata presso lo studio dell avv. E. P. per mandato a margine dell'atto di citazione attrice contro: E. SAS DI F. C & C in persona del legale rappresentante prò tempore p. IVA elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti R. C. e X che la rappresentano e difendono per mandato a margine della comparsa di risposta convenuta con la chiamata in causa di: G. M. c.f. Elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv ti L. M. e R. T. che lo rappresentano e difendono per mandato a margine della comparsa di risposta chiamato in causa e di: G.A. s.p.a. in persona del legale rappresentante prò tempore p. IVA . chiamato in causa conclusioni per l'attore: come da foglio inviato telematicamente e allegato al verbale del 5.5.2016 conclusioni per il convenuto: come da comparsa di costituzione e risposta conclusioni per il chiamato G.: come da foglio allegato al verbale del 5.5.2016 conclusioni per la chiamata Generali: come da comparsa di costituzione e risposta.


 

 

Diritto

 




Preliminarmente si da atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo alla luce dell'attuale disposto dell'alt 132 c.p.c. R. M. ha agito ex art. 1916 c.c. per sentire accertare la responsabilità contrattuale di E. s.a.s. e ottenerne la condanna al pagamento di € 267.600 versati, quale indennizzo, all' impresa agricola M. G. per i danni conseguenti all'incendio del capannone provocato dagli operai della convenuta durante l'esecuzione del contratto di appalto. La società E. sas, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito che le cause dell'evento e dei danni erano imputabili al coordinatore della sicurezza e allo stesso committente che non avevano evidenziato la presenza sui luoghi oggetto dell'intervento di un impianto di ventilazione funzionante a ventilazione forzata ed ha quindi esercitato, nei confronti del coordinatore della sicurezza, geom. G., una chiamata in causa in garanzia, nei cui confronti l'attrice ha poi esteso la domanda. Il chiamato in garanzia, dopo aver contestato in fatto e in diritto la ricostruzione dei fatti e dei dati normativi della convenuta, ha chiamato in garanzia la propria compagnia di assicurazioni. Ciò posto, in fatto è documentato che l'azienda agricola M. aveva appaltato i lavori di installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di uno dei suoi capannoni agricoli, affidando alla E. sas azienda specializzata nella bonifica e smaltimentodell'amianto - i lavori di rimozione della copertura in eternit (doc. 2 fase. G.); che, in relazione a tali lavori, il geom. G. era stato nominato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera ai sensi dell'art. 90 commi 3 e 4 del Testo Unico sulla sicurezza del lavori (OSE) (doc. 4 fase.G.); che la E. sas -aveva rilasciato dichiarazione quale 'impresa affidataria' (doc. 5 G.); non è poi contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., che in data 7.4.2010, mentre alcuni operai della E. sas di F. C. & C. stavano operando sul tetto, le scintille generate dalla molla flessibile avevano provocato un incendio di vastissime proporzioni che aveva necessitato l'ntervento dei Vigili del Fuoco e provocato i danni risarciti dall'attrice. La difesa della convenuta si fonda su una asserita responsabilità, evidentemente esclusiva, del coordinatore della sicurezza e del committente per non aver comunicato l'esistenza di un impianto di ventilazione funzionante a ventilazione forzata. L'istruttoria espleta non ha però dato positivo riscontro a quanto allegato dalla convenuta di talché va affermata la responsabilità della convenuta E. sas . Agli atti non vi è infatti alcun documento che attesti che l'inizio dei lavori fosse stato comunicato al chiamato G., che al momento dell'Inizio dei lavori il geom. G. avesse predisposto il Piano di Sicurezza e, soprattutto, non risulta che la convenuta avesse comunicato, prima del 7.4.2010, i dati richiesti in data 23.3.2010 dal coordinatore della sicurezza per la predisposizione del piano (cfr. doc. 8 G.). Il teste S., direttore dei lavori, ha poi confermato che il giorno 7 aprile i lavori non erano ancora iniziati né potevano iniziare posto che egli non era stato formalmente avvisato dell'inizio e il teste B., titolare di altra ditta che avrebbe dovuto lavorare nel cantiere, ha ribadito che era stato predisposto un piano di sicurezza preliminare ma che, proprio per il 7 aprile nel pomeriggio, era stata convocata una riunione per definire come si sarebbe svolto il cantiere. In relazione alla responsabilità dell'appaltatrice che ha dato inizio ai lavori, prima di ricevere il piano di sicurezza definitivo e prima di aver ricevuto comunicazione formale dal direttore dei lavori, poco rileva la presenza in cantiere del committente che certamente non era l'impresa affidataria (ruolo rivestito dalla E.sas) e che, nello specifico, non risulta nemmeno aver dato particolari ordini agli operai della E.sas . Questi ultimi, sentiti come testi, si sono infatti limitati a riferire di essere stati nel cantiere anche il giorno prima dell'incendio e di aver detto al M. che sarebbero tornati, circostanze smentite dal M. e che comunque non provano affatto una particolare ingerenza del committente nell'esecuzione dei lavori. In ogni caso la E. sas è una ditta specializzata nei lavori di rimozione delle coperture in eternit e prima dell'inizio dei lavori e dell'accettazione dell'incarico aveva effettuato un sopralluogo presso l'azienda di P. cfr. comparsa di costituzione della stessa E. s.a.s il che rende poco probabile e comunque non diligente che non sapesse o non si fosse informata degli impianti esistenti sul capannone. Per tali motivi, deve essere affermata la esclusiva responsabilità della convenuta. Per quanto concerne i danni lamentati, essi trovano conforto nella documentazione dimessa dall'attrice peraltro e non sono stati in alcun modo contestati né con riferimento alla loro sussistenza né alla oro entità. E. s.a.s di F. C. & C. deve dunque essere condannata a versare all'attrice la somma di € 267.600,00 oltre rivalutazione dalla data del pagamento alla data della presente sentenza (sul punto cfr. Cass. n. 1336 del 2009), interessi sull'importo annualmente rivalutato dalla data dei versamenti alla data della presente sentenza e interessi sull'Importo che si determina alla data della presente sentenza al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza di talché E. s.a.s. deve essere condannata a rifondere le spese di lite nei confronti dell'attrice, del chiamato G. e della chiamata G. A. s.p.a. cosi come liquidato in parte motiva.

 




P.Q.M.
 

 



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. /2012, promosso da R. M. A., condanna E. s.a.s. di F. C. & C. a versare all'attrice la somma di € 267.600,00 oltre rivalutazione dalla data del pagamento alla data della presente sentenza, interessi sull'importo annualmente rivalutato dalla data dei versamenti alla data della presente sentenza e interessi sull'Importo che si determina alla data della presente sentenza al saldo effettivo; condanna E. s.a.s. di F. C. & C. alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite liquidate in € 21.387,00 per compenso e € 1.056 per spese, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA rigetta la domanda in garanzia avanzata da E. sas.. nei confronti di G. M.; condanna E. sas. di F. C. & C. alla rifusione, in favore di G. M., delle spese di lite liquidate in € 20.892,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA. condanna E. sas di F. C. & C. alla rifusione, in favore di G. A. s.p.a delle spese di lite liquidate in € 15.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.