Tribunale di Vicenza Sez. Lav., 20 giugno 2017, n. 442 - Infortunio mortale durante le operazioni di disarmo. Azione di regresso


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE DI VICENZA

 

Sezione Lavoro

 

Il Giudice, nella persona della dr. ssa Elena Campanati, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Nella causa iscritta al n. R.G. X promossa da: INAIL rappresentato e difeso dall' avv D. R. e O. D. del Foro di Vicenza , elettivamente domiciliato presso X VICENZA attore- contro - C. G. (C. F. X) in proprio e quale obbligata in solido dell' omonima ditta individuale R. F. (X) Convenuti contumaci Con ricorso depositato il 7.9.2016 INAIL chiedeva la condanna della ditta C. G., in persona del suo titolare, unitamente a R. F. quale responsabile, in via tra loro Sentenza n. 442/2017 pubbl. il 20/06/2017 RG n. X solidale al pagamento della somma di 259.791, 25 erogata da INAIL al lavoratore infortunato poi deceduto in seguito all' infortunio, maggiorata degli interessi di legge. Nessuno si costituiva per i convenuti che non si presentavano a rendere l' interpello disposto.
 

 

MOTIVI

 

Le indagini compiute dallo S. di Vicenza e le dichiarazioni assunte nell' immediatezza dei fatti hanno accertato la ricostruzione dell' incidente ; in particolare è stato accertato che le operazioni di disarmo assegnate all' infortunato poi deceduto, avrebbero dovuto essere eseguite in presenza di un ponteggio con impalcato completo, munito di normale parapetto e tavola fermapiede atti ad evitare le cadute dall'alto; La normativa di sicurezza al tempo applicabile stabiliva l'utilizzo di scale a pioli solo nei casi di limitato livello di rischio; La ditta C. G. non aveva adottato alcun modello organizzativo previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001; il Piano Operativo di Sicurezza (POS) della ditta datrice di lavoro infatti non indicava in modo specifico l' attrezzatura da utilizzare per l' esecuzione del suddetto lavoro in quota; R.F., ricopriva l' incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ed era indicato nel P. quale direttore tecnico di cantiere e capocantiere ; Le indagini dello S. hanno accertato plurime violazioni della normativa di sicurezza a carico della ditta C. G., della sua titolare e del direttore R. F.. Presso la ditta convenuta al tempo dei fatti non erano date particolari istruzioni sulle modalità delle operazioni come quella eseguita quel giorno, né vi era vigilanza sull' uso dei sistemi di Sentenza n. 442/2017 pubbl. il 20/06/2017 RG n. X sicurezza; l' esecuzione dei lavori era rimessa all' iniziativa dei singoli lavoratori; essendo l' infortunato lavoratore obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro, l' INAIL ha erogato le prestazioni di legge sostenendo un onere di complessivi 259.791, 25. Risultando dagli atti la responsabilità della ditta C. G., della sua titolare e del responsabile in solido R. F., INAIL, nella sua qualità di ente erogatore delle prestazioni assicurative infortunistiche obbligatorie, legittimamente intende rivalersi nei confronti dei responsabili per gli oneri sostenuti. Si ritiene pertanto di accogliere il ricorso presentato da INAIL con tutte le domande in esso svolte. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, secondo quanto disposto dagli artt. 132 cpc. e 118 disp. Att. in accoglimento del ricorso promosso da INAIL si condanna la ditta C. G., in persona del suo titolare e C. G. e R. F. in proprio e quale responsabile in via solidale tra loro al pagamento in favore di INAIl della somma di 259.791, 25 , oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell' erogazione condanna altresì la ditta C. G., in persona del suo titolare e C. G. e R. F. in proprio e quale responsabile in via solidale tra loro al pagamento delle spese di lite che si liquidano in 5.000, 00 oltre IVA e CPA e spese generali 15%. Vicenza, 20/06/2017 Il GOT in funzione di G.L. Elena Campanati Sentenza n. 442/2017 pubbl. il 20/06/2017 RG n. X.