Cassazione Penale, Sez. 4, 31 luglio 2018, n. 36735 - Incendio durante le operazioni di carico di una cisterna. Responsabilità del dipendente che ha assunto il compito di sovrintendere a tale attività


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 27/04/2018

 

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza emessa in data 30/10/2013, la Corte di appello di Firenze, ha confermato la sentenza del G.u.p. Tribunale di Firenze con cui N.S. è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 449 cod. pen. e condannato alla pena di anni uno di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.
All'imputato era contestato di avere provocato un incendio colposo nello stabilimento AIR LIQUIDE SERVICE S.r.l. nel corso delle operazioni di carico di una cisterna contenente residui di gas propano e propilene, che era stata sollevata a mezzo di una gru per essere caricata su un autotreno di proprietà della ditta IOSSA TRASPORTI s.n.c.
A causa di un'accidentale rottura del gruppo valvolare del serbatoio, nel corso delle operazioni di carico, si determinava una fuoriuscita di gas che, a seguito dell'innesco determinato dal motore del camion in moto, si incendiava, con propagazione delle fiamme all'autotreno, ad un camion Mercedes, all'area sottostante due tettoie ed alla porzione di un confinante immobile appartenente alla ditta Cavalli.
I profili di colpa ravvisati a carico del N.S., operaio della ditta Air Liquide Service, erano individuati nella circostanza di avere consentito l'ingresso nello stabilimento dell'autotreno privo del necessario dispositivo di sicurezza antincendio; di avere provveduto a fare caricare la cisterna sull'autocarro senza essere sicuro che non contenesse residui di gas.
La Corte di appello, pure escludendo che si fosse attivato l'allarme di segnalazione della presenza di gas all'interno della cisterna (circostanza contestata nella imputazione, ma non risultata accertata), ha ritenuto di condividere la pronuncia di responsabilità emessa a carico del ricorrente, affermando che il N.S. aveva assolto al compito affidatogli con negligenza e imprudenza. Nella sentenza si afferma che il ricorrente, che aveva avuto il compito di sovrintendere all'attività di prelievo e di carico sugli automezzi dei serbatoi non bonificati, avrebbe dovuto adoperare tutte le precauzioni necessarie per l'esecuzione di tale attività in condizioni di sicurezza, fino al punto di fermare i lavori di carico in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa. La Corte territoriale ha altresì evidenziato che il ricorrente, oltre ad avere consentito questa attività, durante le operazioni di carico si era allontanato per raggiungere gli uffici.
2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei propri difensori che censuravano la decisione del giudice di appello, proponendo i seguenti motivi di ricorso.
I motivo: vizio di motivazione. La difesa contesta che il N.S. sia stato investito del compito di sovrintendere alle operazioni di carico dei serbatoi. Il dipendente si era limitato ad eseguire gli ordini che gli erano stati impartiti dal superiore L.. Nessuna menzione viene fatta in sentenza delle numerose risultanze processuali citate nell'atto di appello da cui si evincerebbe la natura limitata dei poteri di cui disponeva II N.S..
II motivo: vizio di motivazione con riferimento agli aspetti riguardanti la prova della consapevolezza da parte del N.S. della presenza di residui di gas all'interno della cisterna.
III motivo: vizio di motivazione con riferimento alla incidenza sul verificarsi dei fatti delle carenze organizzative ed antinfortunistiche riscontrate nella impresa.
 

 

Diritto

 

1. Deve preliminarmente rilevarsi come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data della sua consumazione. Esso è riconducibile, nell'ambito della previsione normativa di cui all'alt. 449 cod. pen., alla ipotesi dell'incendio: la contestazione come formulata e la motivazione della pronuncia della Corte di appello, di conferma della responsabilità del ricorrente, sono incentrate sull'addebito mosso al N.S. di avere cagionato per colpa un incendio all'Interno dello stabilimento in cui il dipendente prestava servizio, con propagazione delle Fiamme a veicoli e strutture ivi esistenti.
Tale precisazione è necessaria per comprendere il regime della prescrizione applicabile al caso in esame. E' noto come, in seguito alla introduzione della legge 4 dicembre 2005, n. 251, la disciplina della prescrizione dei reati sia stata profondamente innovata. La legge ha stabilito che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale normativamente prevista e, comunque, ad un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto ed a quattro anni se si tratta di contravvenzione. Il legislatore della novella ha ritenuto comunque di dover introdurre una eccezione alla regola generale, prevedendo all'art. 157, comma 6, cod. proc. pen., il raddoppio dei termini di prescrizione per alcuni reati considerati, come si evince dai lavori preparatori, di particolare allarme sociale e di complesso accertamento, tra i quali figurano i delitti colposi di danno di cui all'art. 449 cod. pen.
Tuttavia, sulla specifica ipotesi dell'incendio colposo, è intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 143 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo siano raddoppiati per il reato di incendio colposo, ai sensi dell’art. 449, in riferimento all’art. 423 cod. pen.
La Corte Costituzionale, a fondamento della decisione, ha posto in evidenzia che la disciplina introdotta dall'art. 157, comma sesto, cod. pen., costituisce una palese anomalia nell'ambito del sistema, risultando il termine prescrizionale per il delitto di incendio realizzato in forma colposa addirittura superiore rispetto alla corrispondente ipotesi dolosa.
Pertanto, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, il termine ordinario di prescrizione del reato di incendio contemplato dall'alt. 449 cod. pen., punito nel massimo con una pena di anni cinque di reclusione è, secondo la disciplina generale, di anni sei, termine suscettibile di estendersi nel massimo ad anni sette e mesi sei ove siano considerati gli atti interruttivi.
In virtù di quanto precede, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, non rilevabili dalla lettura degli atti, il reato in contestazione risulta estinto alla data del 18 ottobre 2015 (epoca successiva alla pronuncia d'appello).
2. La estinzione del reato per prescrizione è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità. Tuttavia, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dalla Corte d'appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il disposto dell’art. 578, cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell’azione civile e verificare, senza alcun limite, l’esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciate nei precedenti gradi.
Venendo quindi alle doglianze difensive, occorre rilevare come il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto, ha sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni che aveva dedotto innanzi al giudice di appello.
Il primo motivo di ricorso risulta infondato. Ivi la difesa deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata affermando che la Corte territoriale ha erroneamente attribuito al N.S. mansioni di coordinamento dell'attività di caricamento dei serbatoi. La difesa oppone alla ricostruzione offerta dai giudici la circostanza che l'imputato faceva semplicemente parte di una squadra di pronto intervento addetta alla manutenzione del serbatoi, operante alle dipendenze di L.. Nella disamina dei fatti ripercorre nel dettaglio il contenuto delle dichiarazioni rese da M., segretaria dell'azienda che, nella prospettazione difensiva, dovrebbero valere ad escludere un qualunque ruolo dirigenziale in capo al ricorrente.
Ebbene, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha più volte ribadito che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo preclusa, al giudice di legittimità, la semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
Alla luce di tale necessaria premessa, è sufficiente evidenziare, in ordine al primo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata ed anche quella conforme di primo grado (che insieme costituiscono un unico corpo motivazionale) fanno chiaro riferimento ad una pluralità di fonti probatorie testimoniali dalle quali si desume in modo evidente che, all'atto dell'incidente, il N.S. agiva impartendo ordini sulle modalità operative dell'attività ed organizzando le operazioni di carico dei serbatoi.
Da tale circostanza i giudici di merito hanno correttamente desunto, anche in base al principio di effettività, che il N.S., sia pure in attuazione delle direttive impartitegli dal datore di lavoro, aveva assunto l'incarico di organizzare l'attività di caricamento dei serbatoi, rivestendo, in relazione a tali operazioni, un ruolo di garanzia ai fini della prevenzione di eventuali rischi.
Il secondo motivo di ricorso risulta parimenti infondato. La difesa sostiene che i giudici di merito non abbiano fornito adeguata motivazione in ordine all'aspetto riguardante la consapevolezza, da parte del ricorrente, della presenza di gas all'interno dei serbatoi. Ha poi evidenziato che non ha trovato nessun riscontro in atti la circostanza che si fosse attivato l'allarme collegato all'apparato di sollevamento della gru.
Sul punto la Corte territoriale ha correttamente osservato che il N.S., essendo stato investito del compito di sovrintendere alle operazioni di carico, avrebbe dovuto assumere, prima e durante il loro svolgimento, tutte le precauzioni necessarie al fine di scongiurare eventuali incidenti. Tale passaggio significativamente evidenzia che era preciso compito del ricorrente accertarsi, prima di avviare le procedure di carico, delle condizioni dei serbatoi e di verificare la eventuale presenza di gas al loro interno. Peraltro la Corte territoriale ha sottolineato che la mancata bonifica di tali serbatoi era risultante già dalle fatture.
Il terzo motivo di ricorso, riveste carattere di eccentricità rispetto al thema decldendum. La lamentata assoluzione di altri coimputati e gli evidenziati passaggi della sentenza impugnata in cui si sottolineano carenze d'indagine circa le cautele adottate all'Interno dell'impresa non sono suscettibili di interferire sull'accertata condotta colposa del ricorrente.
3. Pertanto si annulla la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Si rigetta il ricorso del N.S. agli effetti civili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla costituita parte civile che si liquidano in complessivi euro 2500,00 oltre accessori come per legge.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata agli effetti penali, limitatamente all'imputato N.S. perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso del N.S. agii effetti civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla costituita parte civile, che liquida in complessivi euro duemilacinquecento oltre ad accessori come per legge.
In Roma, così deciso il 27 aprile 2018