Tipologia: Accordo
Data firma: 21 aprile 2009
Validità: 01.04.2009 - 31.12.2011
Parti: Associazione degli Industriali e Feneal-Uil, Fillea-Cgil, Filca-Cisl della Prov. Massa-Carrara
Settori: Edilizia, Lapidei, Industria, Massa-Carrara
Fonte: FILLEA CGIL

Sommario:

 Art. 1 Politiche per il settore lapideo
Art. 2 Sistema di relazioni sindacali
Art. 3 Sicurezza e ambiente di lavoro - CTPM
Art. 4 Occupazione e formazione
Art. 5 Orario di lavoro e ferie
Art. 6 Trattamento economico per trasferimento sul luogo di lavoro e pausa pranzo nelle Aziende di escavazione
Art. 7 Mensa e indennità sostitutiva di mensa
Art. 8 Premio “integrativo 2005”
Art. 9 Indumenti da lavoro
Art. 10 Lavori speciali e disagiati
Art. 11 Premio di risultato
• Parametro settoriale
 • Export
Obiettivi e relativo premio annuo
• Quota infortuni per addetto
Obiettivi e relativo premio annuo
• Parametro di assiduità lavorativa Individuale
• Premio di riferimento annuo
• Modalità di corresponsione del premio relativamente ai parametri: “ export”, “quota infortuni per addetto” ed “assiduità lavorativa”
• Specificità
Art. 12 Premio annuale di anzianità
Art. 13 Condizioni di miglior favore
Art. 14 Reclami e controversie
Art. 15 Decorrenza e durata

Verbale di accordo

Il giorno 21 aprile 2009 in Carrara, presso la sede dell’Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara tra l’Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara […] e la Feneal-Uil […], la Fillea-Cgil […], la Filca-Cisl […] in relazione alle richieste avanzate dalle OO.SS. dei lavoratori con lettera pervenuta all’ Associazione Industriali in data 22 ottobre 2008; in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL in materia di contrattazione di secondo livello, si è stipulato il presente Accordo da valere per le Aziende del settore marmo e pietre ornamentali della provincia di Massa Carrara.

Art. 1 Politiche per il settore lapideo
Le organizzazioni sindacali e l’Associazione Industriali di Massa Carrara ritengono che, nei mutati contesti competitivi, per continuare ad operare da protagonista sui mercati nazionali ed internazionali, il settore lapideo della Provincia debba innovare continuamente struttura organizzativa, patrimonio di professionalità, tecnologie e strategie.
Per questo si impegnano, con il supporto finanziario del Fondo Marmo della Provincia di Massa Carrara di cui sono fondatori e componenti, a promuovere progetti per stimolare le imprese e i lavoratori ad adeguarsi alle nuove logiche competitive.
Con il concorso del Fondo Marmo saranno organizzati eventi, promosse ricerche, finanziati corsi di formazione, varate campagne promozionali, sostenuti programmi di ricerca ed incoraggiati interventi sulla sicurezza e sulla professionalità dei lavoratori.
Le organizzazioni sindacali e l’Associazione Industriali di Massa Carrara formuleranno le proposte al proprio interno coinvolgendo i lavoratori e le imprese e concorderanno insieme i progetti per i quali chiederanno il supporto del Fondo Marmo.

Art. 2 Sistema di relazioni sindacali
Le parti, ferma restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell’importanza di relazioni industriali partecipate, confermano la opportunità di informarsi reciprocamente e scambiarsi valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
A tal fine opererà l’Osservatorio Provinciale Lapideo, con lo scopo di fornire valutazioni e indicazioni in particolare su:
- andamento del mercato e prospettive produttive del settore, con eventuali articolazioni riguardanti i comparti più significativi;
- andamento dell’occupazione con particolare riguardo all’utilizzo dell’apprendistato nel comparto;
- utilizzo degli appalti;
- censimento aziende, valutazione nuove forme strutturali e di aggregazione delle stesse e riflessi sulla occupazione;
- evoluzione legislativa,in particolare a livello regionale, per le materie di interesse del comparto e per l’attività estrattiva;
- mercato del lavoro, ricerca ed innovazioni di prodotto, “qualità”, produttività e costo del lavoro;
- formazione professionale;
- problemi urbanistici e ambientali;
- ambiente e sicurezza e sistemi di soccorso;
- assunzione dei dati provinciali sugli orari di fatto;
- monitoraggio dei consumi energetici relativi al settore.
Le parti ritenendo, peraltro che sia necessario assicurare all’Osservatorio concrete condizioni di operatività, convengono di demandare al CTPM le funzioni di Osservatorio.
Il Comitato potrà essere integrato, di volta in volta, con tecnici ed esperti qualificati nella materia da esaminare, indicati singolarmente dalle parti, della cui partecipazione l’Organizzazione invitante dovrà preavvertire tempestivamente le altre.
I componenti del CTPM fanno automaticamente parte dell’Osservatorio, con il quale verranno tenuti i necessari contatti, per le valutazioni di interesse comprensoriale alla luce anche dell’istituzione del distretto lapideo.
A seguito della costituzione del Comitato Paritetico Nazionale (CPN), l’attività dell’ Osservatorio provinciale verrà coordinata con quella del CPN, attraverso scambi di notizie esperienze e conoscenze, al fine di fornire indicazioni di armonizzazione e per consentire la valutazione, in ambito territoriale, di comuni prospettive di portata nazionale su questioni di particolare rilevanza.
Analoghi rapporti di collaborazione, scambio e reciproco supporto saranno tenuti con il Distretto Interprovinciale Lapideo e con l’Osservatorio di Lucca al fine di agevolare il raggiungimento dei reciproci obiettivi. A tal fine si prevedono 2 incontri all’anno con i predetti Organismi.
In materia di ambiente, sicurezza e sistemi di soccorso, particolare cura sarà rivolta alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sperimentazione svolte dal CTPM, sia a livello interprovinciale sia nazionale.
L’Osservatorio si riunirà con cadenza almeno quadrimestrale, o su richiesta di una delle parti, e alle riunioni potranno prendere parte tecnici ed esperti, qualificati nella materia da esaminare, indicati singolarmente dalle parti, della cui partecipazione l’Organizzazione invitante dovrà preavvertire tempestivamente le altre.
Al fine di acquisire i dati necessari per gli approfondimenti e le successive valutazioni e indicazioni, verranno stabiliti rapporti con gli Enti pubblici e privati che svolgono ricerche sul settore (IMM, Provincia, CCIAA, ecc.), eventualmente anche attraverso apposite convenzioni, per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi di dati a livello provinciale, comprensoriale e nazionale.
Analoghi rapporti saranno tenuti con gli Istituti previdenziali, Inps e Inail, e con le ASL, per la raccolta di dati aggregati relativi alla struttura delle aziende, agli addetti, all’andamento della cassa integrazione guadagni, degli infortuni sul lavoro e degli altri dati eventualmente elaborati dai predetti Enti.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni l’Osservatorio Provinciale, in base a decisioni assunte all’unanimità, potrà attingere alle risorse del CTPM e la rendicontazione delle eventuali spese sostenute per l’Osservatorio dovrà essere evidenziata nel bilancio del CTPM. Potranno altresì essere utilizzate eventuali forme di finanziamento pubblico per progetti o iniziative.
Nota a verbale
L’Osservatorio provinciale verrà formalmente costituito entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo. Nella fase iniziale dell’attività, particolare attenzione sarà dedicata all’esame delle problematiche connesse alla fase congiunturale legata alle problematiche e difficoltà delle attività produttive e dell’economia a livello internazionale.
Saranno anche compiuti interventi verso il CPN e gli Enti competenti in materia di cassa integrazione per superare le attuali problematiche, anche in materia di durata dell’intervento, in particolare per il maltempo in cava.

Art. 3 Sicurezza e ambiente di lavoro - CTPM
Tra l’Associazione degli Industriali e le Organizzazioni sindacali stipulanti è costituito il Comitato Paritetico Marmo (CTPM) per lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e le misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente Accordo in materia di CTPM saranno operative per tutta la validità dell’Accordo medesimo. Successivamente tali disposizioni si considereranno automaticamente prorogate di anno in anno, nel caso in cui non vengano disdettate, con raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima della scadenza dei singoli anni.
Il Comitato Tecnico paritetico è composto da 6 membri, 3 dei quali designati dall’Associazione Industriali e 3 dalle segreterie provinciali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil.
Le decisioni del Comitato saranno assunte all’unanimità.
Le attività del Comitato saranno finalizzate ai seguenti obiettivi:
1) Corsi di formazione di antinfortunistica e sicurezza per addetti al settore (preposti compresi).
I corsi verranno organizzati definendo di volta in volta i criteri di gestione ed i supporti organizzativi necessari alla loro realizzazione.
Per la partecipazione e il trattamento economico si fa riferimento a quanto previsto dal Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/08) . I corsi normalmente si svolgeranno durante l’orario di lavoro e comunque, qualora si tenessero fuori dal suddetto orario, saranno normalmente retribuiti. Per i preposti, in considerazione della peculiarità della loro attività, è prevista la possibilità di organizzare i corsi al di fuori dell’orario di lavoro e di sabato. In altri casi in cui, per motivi aziendali, si ritenga utile svolgere i corsi fuori dall’orario di lavoro e di sabato, ciò sarà possibile previo accordo con la rappresentanza sindacale o con le OO.SS. territoriali.
Il trattamento economico per la partecipazione ad un corso è subordinato alla frequenza dell’intero corso.
2) Ricerche relative ai fattori di nocività nell’ambiente di lavoro (alla luce di quanto previsto dalle leggi in materia) e la conseguente ricerca di misure utili ad abbattere i fattori di rischio e nocività, da realizzare anche attraverso sperimentazioni.
3) Ove ritenuto necessario, divulgazione delle conoscenze acquisite, sia direttamente attraverso la propria attività di sperimentazione e ricerca, sia a seguito di proprie valutazioni compiute su ricerche di terzi o su indicazioni provenienti dagli Enti interessati (Asl, Inail, ecc.).
4) Comporre controversie sorte sull’applicazione di diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, nel rispetto delle procedure di cui all’A.I. 22 giugno 1995.
5) Assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno parere ufficiale del CTPM.
6) Individuare e proporre indirizzi formativi inerenti l’applicazione del Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/08).
7) Esaminare i riflessi derivanti per l’attività estrattiva da nuovi adempimenti in materia ambientale e da mutamenti organizzativo/tecnologici, al fine di individuare soluzioni per eliminare e ridurre eventuali disagi per i lavoratori.
8) Curare la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nelle Aziende del territorio di competenza, richiedendo anche i dati relativi alla formazione effettuata agli stessi; quanto sopra, attraverso la collaborazione delle Aziende che dovranno comunicare i dati necessari per le attività succitate al “Fondo Marmo di Massa Carrara”.
L’elenco aggiornato sarà trasmesso annualmente a cura del “Fondo Marmo di Massa Carrara” all’OPP.
9) Compiere azioni di stimolo e sollecitazione al fine di agevolare la nomina degli RLS nelle Aziende nelle quali tale figura non sia ancora presente. Al proposito si concorda che l’incarico di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con quello di Responsabile aziendale per la sicurezza nella medesima azienda .
10) Monitorare la consegna degli indumenti di lavoro da parte delle Aziende. A tal fine verrà effettuata annualmente un’apposita rilevazione dopo la scadenza contrattualmente prevista.
Il Comitato terrà opportuni contatti con gli Enti pubblici istituzionalmente preposti alla materia della prevenzione infortuni e dell’igiene ambientale, ed in particolare con l’Asl, allo scopo di armonizzare i rapporti ed effettuare scambi di esperienze, conoscenze, valutazioni ed indicazioni.
Per una verifica congiunta della situazione del comparto, si prevede un incontro annuale tra CTPM, ASL, Enti interessati con la partecipazione “a campione” degli RLS e RSPP (estrazione e trasformazione).
Resta inteso che all’Organismo paritetico provinciale si farà riferimento, quale seconda istanza di composizione delle eventuali controversie, in tutti i casi in cui all’interno del CTPM insorgano difficoltà nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola parte, rivestano rilevanza generale.
Le parti giudicano di reciproco interesse che sulla materia dell’ambiente di lavoro e della sicurezza si giunga per quanto possibile, a valutazioni uniformi nell’ambito del Distretto, che possano costituire comuni elementi di riferimento per le Aziende e nei rapporti con le ASL e con gli Enti pubblici istituzionalmente preposti alla materia.
Si ritiene inoltre che l’assunzione di iniziative comuni possa portare allo sviluppo di migliori sinergie e a risultati più significativi sotto il profilo organizzativo, gestionale ed in particolare della penetrazione e diffusione di conoscenze, valutazioni e indicazioni.
Ciò stante si prevede di intensificare i rapporti tra i due Organismi paritetici settoriali del Distretto, con riunioni congiunte almeno semestrali sui principali argomenti o progetti di iniziative che interessino il Distretto e sui quali si ritenga utile una valutazione comune.
A tale fine ciascun Organismo paritetico potrà avanzare all’altro specifiche richieste di incontro, indicando le materie e gli argomenti che si intendono esaminare.
Allo scopo di offrire un valido supporto alle imprese del settore per interventi di natura tecnica in materia di prevenzione sia in cava che al piano, oltre che per le valutazioni di ordine tecnico del Comitato stesso, viene prevista la possibilità di stipulare, di volta in volta, apposite convenzioni con tecnici qualificati e di consolidata esperienza (con particolare attenzione per il rapporto con enti bilaterali presenti sul territorio e nei quali siano presenti le organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie del presente accordo), i quali saranno a disposizione delle Aziende e del Comitato per attività di consulenza, interventi specifici, progetti, attività di formazione di lavoratori ecc., in base alla convenzione che verrà definita a seconda delle esigenze e finalità individuate.
Il Comitato si riunirà di solito una volta al mese o comunque con la cadenza ritenuta necessaria.
Alle riunioni del Comitato potranno partecipare tecnici ed esperti di parte. Le parti, ritenendo utile assumere iniziative di particolare valenza sociale a favore dei lavoratori del settore, hanno costituito, con l’Accordo 17 settembre 2004, “ il Fondo Marmo di Massa Carrara”, finalizzato ad assicurare ai lavoratori, esclusi i dirigenti, dipendenti da Aziende del settore regolarmente iscritte al Fondo e per i quali le Aziende avranno corrisposto la regolare contribuzione contrattualmente prevista, una copertura assicurativa per gli infortuni professionali ed extraprofessionali, aggiuntiva ai trattamenti di legge e di altre coperture assicurative.
Con separato protocollo (stipulato in pari data) le parti hanno definito il regolamento del Fondo che deve intendersi qui integralmente richiamato e conseguentemente parte integrante della contrattazione integrativa provinciale.
Per il finanziamento e per gli scopi del “ Fondo Marmo di Massa Carrara” e le connesse attività del CTPM, è previsto un contributo in cifra fissa a carico delle Aziende, riferito ad ogni dipendente in forza, con esclusione dei dirigenti, per 14 mensilità all’anno.
Tale contributo è pari a 5,16 € (cinque/16) che vengono destinate dal CdA del Fondo alla realizzazione delle attività previste dallo statuto del Fondo stesso.
Tale contributo sarà versato con cadenza trimestrale, sulla base dei dipendenti in forza alla fine di ogni mese solare, con esclusione dei dirigenti.
In occasione della sottoscrizione del presente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di categoria, le parti confermano e sottolineano l’importanza del ruolo del Fondo.
Ciò anche alla luce delle numerose attività svolte da quest’ultimo, sia in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante iniziative finalizzate alla prevenzione degli infortuni ed alla modernizzazione dei sistemi di comunicazione, sia in tema di formazione professionale e di sensibilizzazione nei confronti dei giovani all’accostamento alle professionalità che caratterizzano il comparto.
In tale ambito, le parti riconoscono che, solo attraverso il rispetto, da parte di tutte le Aziende, degli obblighi di pagamento del contributo di cui sopra, sia possibile continuare a consentire al Fondo un regolare svolgimento delle proprie attività.
Dichiarazione aggiuntiva
Le parti, alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, si incontreranno per definire l’istituzione del RLST, qualora tale figura venga confermata a livello normativo e interconfederale e una volta che in tali sedi siano state definite le relative disposizioni applicative ed operative.

Art. 4 Occupazione e formazione
Le parti, tenuto anche conto delle difficoltà che il comparto sta da tempo attraversando, riconoscono l'importanza strategica della formazione professionale, in base alle seguenti esigenze espresse nel CCNL:
- promuovere e valorizzare un’adeguata professionalità dei lavoratori in relazione sia al tipo di attività che alla fascia di età in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- ricerca di adeguati strumenti di coinvolgimento dei giovani nei processi formativi per l’acquisizione delle necessarie professionalità e per la preparazione all’inserimento in azienda;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta;
- crescita della competitività delle imprese attraverso la qualificazione delle risorse umane;
- riqualificazione del personale quale mezzo per contribuire al superamento di situazioni di difficoltà di mercato e al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL, l’Osservatorio Provinciale potrà:
- assumere iniziative per giungere ad una soddisfacente rilevazione dei bisogni formativi del settore al fine di orientare in modo conforme le attività formative realizzate dal sistema della formazione professionale;
- sulla base dei risultati della rilevazione, collaborare con gli Organismi di Fondimpresa regionale per le iniziative di programmazione regionale e locale delle attività formative, in modo che siano tenute nel debito conto le specifiche esigenze del settore;
- esaminare i provvedimenti e le misure di natura legislativa, amministrativa e programmatoria in materia di formazione professionale preventivamente all’adozione di essi da parte degli organi pubblici competenti, ai fini della ricerca di soluzioni convergenti e della prospettazione di queste nelle Sedi competenti;
- collaborare con l’Organismo di Fondimpresa regionale e con il Comitato Paritetico Nazionale nella predisposizione di modelli formativi concernenti progetti che prevedano richieste di finanziamento pubblico;
- collaborare con il Comitato Paritetico Nazionale per lo studio e la predisposizione dei libretti formativi;
- prevedere confronti con la Provincia in materia formativa e di riqualificazione mirata al settore, in coordinamento anche con il Distretto Lapideo, finalizzati alla definizione di appositi protocolli in materia;
- prevedere forme di convenzione con scuole e enti formativi per incentivare la formazione e l’ingresso dei giovani nel settore lapideo;
- avviare un confronto con le Istituzioni, il Distretto lapideo e gli Enti preposti per l’esame della fattibilità di una Scuola professionale per il lapideo o di specifiche Sezioni delle scuole professionali locali da dedicare sia alla formazione artistica sia alle professionalità tecniche del comparto;
- esaminare l’adozione del libretto formativo individuale, una volta che ne siano state definite a livello generale caratteristiche e modalità applicative.
Al fine di un adeguato monitoraggio delle iniziative di carattere aziendale in materia, le Aziende che abbiano effettuato interventi di formazione professionale per i dipendenti ne daranno contestualmente comunicazione alle RSU e annualmente all’Osservatorio.
Tenuto conto di quanto previsto dall’Accordo 25 settembre 1996, che viene in tal senso confermato, il CTPM, in funzione di Osservatorio, assumerà in materia di formazione, iniziative a livello provinciale, per giungere ad una rilevazione di bisogni formativi del settore al fine di orientare in modo conforme le attività formative realizzate dal sistema della formazione professionale.
A tal fine, una volta approfondite le esigenze, che devono tenere conto della necessità di valorizzare le risorse umane, di migliorare il livello qualitativo della produzione, di riqualificare il personale interno e i lavoratori in mobilità, saranno presi gli opportuni contatti con gli Enti preposti, affinché vengano destinate a tali scopi le risorse pubbliche necessarie.
Preso atto della necessità di coinvolgere, nella maggior misura possibile, i lavoratori in azioni di formazione sui temi della sicurezza sul lavoro, si conviene che, in caso di avvio di specifiche iniziative da parte del CTPM, quattro ore delle dieci ore di assemblea sindacale retribuita previste dalla vigente normativa, siano destinate alla partecipazione alle attività predette con equivalente onere a carico delle Aziende. In caso di mancata partecipazione individuale alle predette riunioni, le ore di assemblea non saranno retribuite e ne decadrà il diritto.

Art. 5 Orario di lavoro e ferie
[…]
In materia di orario di lavoro, alla luce della previsione del contratto nazionale sul ciclo continuo nelle segherie a granito, le parti si riservano di esaminare la possibilità di definire un’apposita regolamentazione delle modalità di attuazione di tale tipologia di orario.
Le parti richiamano l’attenzione sul fatto che, in base alle vigenti disposizioni, e all’Avviso comune di recepimento delle direttive U.E./93/104, nelle attività produttive che si svolgono a turni continuativi di 8 ore, è prevista l’effettuazione, nell’ambito dell’orario di lavoro, di una pausa retribuita per il consumo del pasto.
Tale pausa, ove tecnicamente possibile in relazione alla tipologia degli impianti, non comporta la fermata degli impianti stessi, che rimangono comunque operanti, con adeguato scaglionamento degli addetti.
Anche per le lavorazioni di cava, ove le attività in essere richiedano una attività continuativa e senza interruzione nell’arco delle 8 ore giornaliere, che non consenta quindi il normale intervallo pomeridiano, si può ritenere operante la predetta normativa e quindi l’effettuazione, nell’ambito dell’orario di lavoro, di una analoga pausa retribuita per il consumo del pasto.
Tale pausa sarà fruita per gruppi di lavoratori, in modo da consentire la prosecuzione dell’attività e il normale funzionamento degli impianti.
In relazione a quanto previsto dal vigente CCNL, l’Azienda comunicherà trimestralmente alle RSU, o in mancanza alle OO.SS. provinciali, su loro richiesta, il numero di lavoratori assunti a tempo determinato in applicazione delle clausole di cui all’art. 13 del CCNL

Art. 7 Mensa e indennità sostitutiva di mensa
[…]
L’indennità sostitutiva di mensa verrà corrisposta inoltre a quei lavoratori che, per ragioni legate a gravi situazioni di salute, comprovate da certificazione di medico specialistico, si trovino nella impossibilità di fruire del servizio mensa e ciò in quanto l’Azienda non sia in grado di garantire l’erogazione di un pasto conforme alle prescrizioni fornite dal medico specialista in relazione alle specifiche esigenze di salute del lavoratore interessato.
L’Azienda dovrà inoltre garantire, nel posto di lavoro, la disponibilità di acqua potabile.
Qualora nelle vicinanze del posto in cui si svolge l’attività lavorativa non sia disponibile il servizio di acqua potabile municipale, l’acqua potrà essere resa disponibile attraverso un distributore che rispetti le vigenti normative di legge in materia di igiene.
Qualora, infine, il punto in cui si svolge l’attività lavorativa sia lontano dal distributore o dal rubinetto dell’acqua, la stessa dovrà essere fornita, per uso individuale, mediante contenitori sigillati a consumo.
[…]

Art. 9 Indumenti da lavoro
In relazione a quanto previsto dal CCNL in materia, si conviene che gli indumenti da lavoro previsti dal CCNL medesimo siano costituiti da:
a) un paio di scarponi l'anno;
b) due tute invernali ed una estiva l'anno;
c) una giacca a vento l'anno, con una spesa complessiva non superiore ad euro 36,15 per indumento.
Le caratteristiche degli indumenti in questione saranno esaminate con la RS.
La presente normativa non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori in ufficio.
In considerazione che, in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, si deve dare corso alla trattenuta di tanti dodicesimi dell’importo corrispondente al valore degli indumenti per quanti sono i mesi mancanti al compimento dell’anno, considerata peraltro l’opportunità di determinare in misura uniforme il valore convenzionale al quale riferirsi per gli adempimenti di cui sopra, si stabilisce che il valore convenzionale degli indumenti di che trattasi è nel complesso pari ad euro 46,48 annui.
Allo scopo di incentivare la fornitura effettiva degli indumenti da lavoro si conviene quanto segue:
a) alla fornitura degli indumenti da lavoro le Aziende provvederanno a maggio per gli indumenti estivi e ad ottobre per quelli invernali;
b) trascorsi quattro mesi dal mese di ottobre senza che l’Azienda abbia provveduto alla erogazione in natura degli indumenti di che trattasi, sorge per il lavoratore il diritto ad un risarcimento danni che viene quantificato in una somma pari a tre volte il valore convenzionale (€ 139,44);
c) l’eventuale erogazione della somma di cui al punto b), avendo natura risarcitoria, non determina riflessi su alcun istituto contrattuale né sul TFR.
Le parti confermano che l’utilizzo degli indumenti di lavoro forniti dall’Azienda è obbligatorio sotto il profilo contrattuale e disciplinare.
La fornitura degli indumenti da lavoro non esonera l’Azienda dal mettere a disposizione dei lavoratori i particolari mezzi protettivi - DPI (come scarpe con la punta metallica, stivali, guanti, occhiali, caschi, grembiuli, ecc.), nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.
La presente regolamentazione sostituisce tutte le precedenti.

Art. 10 Lavori speciali e disagiati
A far data dal 1 maggio 2005, per quanto concerne i lavori con funi o ponte in tecchia, si procederà alla corresponsione di una indennità determinata forfetariamente in € 66,92 lorde giornaliere, da corrispondersi, in favore di tutta la squadra che partecipa ai lavori, per ogni prestazione nelle condizioni predette.
A far data dal 1° maggio 2009, vengono così rideterminate le seguenti indennità per lavori disagiati di cui all’accordo provinciale 1 agosto 1988:
1) per i lavoratori addetti alle lavorazioni in galleria € 2,78 lorde giornaliere ;
2) per i lavoratori addetti alle lavorazioni di cava € 1,85 lorde giornaliere;
3) per i lavoratori addetti alla lavorazione del granito ( segherie, laboratori, piazzalisti e manutentori) € 1,85 lorde giornaliere;
4) per i lavoratori addetti alle frese diamantate € 1,70 lorde giornaliere;
5) per i lavoratori addetti alla lavorazione con poliesteri ed alla colatura mastici € 1,85 lorde giornaliere;
6) per i lavoratori addetti ai telai diamantati € 0,92 lorde giornaliere;
7) per i lavoratori addetti agli impianti di granulazione, alle lavorazioni artistiche, ed alle linee per la produzione di marmette, € 0,92 giornaliere.
8) per i lavoratori addetti alla lavorazione del marmo ( solamente piazzalisti e manutentori) € 0,92 lorde giornaliere
Le predette indennità saranno corrisposte esclusivamente per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro.
Resta fermo quanto altro previsto dal citato CCPL 1 agosto 1988 e con la presente regolamentazione si intende completamente definito quanto previsto in materia dal CCNL.

Art. 11 Premio di risultato
Quota infortuni per addetto
Questo indicatore è riferito all’andamento del numero degli infortuni in rapporto agli addetti.
Il dato relativo agli infortuni è reperito dalla ASL n 1 ed è riferito al numero complessivo degli infortuni accaduti nel corso di un anno solare nel settore marmo e pietre ornamentali del territorio della ASL n. 1, escludendo dal calcolo gli infortuni in itinere e quelli accaduti a lavoratori autonomi.
Il numero degli addetti è raccolto dal CTPM, secondo quanto sopra precisato.
Il dato di partenza su cui calcolare il successivo andamento è il seguente.
Infortuni/ addetti = 0,20

Obiettivi e relativo premio annuo (euro lordi annui)

ObiettiviPremio (euro lordi annui) 2009 (anno di riferimento 2008)Premio (euro lordi annui) 2010 (anno di riferimento 2009)Premio (euro lordi annui) 2011 (anno di riferimento 2010)Premio (euro lordi annui) 2012 (anno di riferimento 2011)
Oltre 0,30€ 150,00€ 150,00€ 160,00€ 170,00
Tra 0,30 e 0,10€160,00€ 160,00€ 170,00€ 180,00
Sotto 0,10€170,00€ 170,00 € 180,00 € 190,00

L’anno in riferimento al quale si calcola il premio è il periodo nel quale si devono realizzare gli obiettivi previsti ai fini della corresponsione del premio nell’anno successivo.
La crescita degli obiettivi indicata in tabella è a scalini rigidi, per cui il relativo valore scatta al raggiungimento dell’obiettivo e resta invariato fino al raggiungimento totale dell’obiettivo successivo.

Art. 14 Reclami e controversie
Le controversie sull’applicazione e sull’interpretazione del contratto integrativo provinciale vengono deferite all’ Associazione degli Industriali della Provincia di Massa Carrara ed alle Segreterie Provinciali di Feneal, Filca e Fillea stipulanti il contratto medesimo.