Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 16 luglio 1997
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti: Italjolly e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio-Turismo, Jolly Hotels
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

A) Relazioni sindacali
B) Commissione formazione del personale
C) Comitato nazionale aziendale di coordinamento
D) Molestie sessuali
E) Contratti a termine, extra

 

F) Processi di terziarizzazione
G) Fungibilità professionale
H) Premio di risultato
I) Decorrenza e durata
Allegati


Ipotesi di accordo integrativo aziendale Jolly Hotels

In data 16 luglio 1997, in Roma tra: la Italjolly - Compagnia Italiana dei Jolly Hotels spa […], la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […], le RSA/RSU, le strutture sindacali territoriali, nell'ambito di quanto previsto dal protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993 e degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del CCNL (Aica) del 17/12/94, considerata la positività dell'accordo integrativo aziendale stipulato in data 23 settembre 1993 e fermi restando gli accordi stipulati ai vari livelli, si è stabilito quanto segue:

A) Relazioni sindacali
Le parti convengono sull'opportunità di strutturare le relazioni sindacali attraverso dei livelli di confronto (Nazionale, Territoriale e Aziendale) che, nel rispetto dei moli, delle responsabilità e senza avere per oggetto materie già previste e definite in altri livelli, offrano modelli di partecipazione efficaci ed efficienti.
L'impianto di relazioni sindacali sotto descritto è orientato a privilegiare il dialogo, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi che via via si presenteranno e presuppone pertanto un orientamento delle parti conseguente.
Le materie demandate a detti livelli sono:
A. 1. Livello Nazionale
- Sistema delle informazioni sia previsionale (linee strategiche fondamentali) che a consuntivo (bilancio comprensivo di note integrative) in due incontri specifici a cui parteciperà anche Comitato Nazionale Aziendale di Coordinamento;
- Quadro di interventi sulla sicurezza ed ambiente di lavoro (D.Lgs n. 626/94);
- Verifica ed analisi dati inerenti redditività e produttività;
- Andamenti dell'attività e dell'occupazione; in materia di occupazione i dati saranno disaggregati per tipologie di rapporto di lavoro, inquadramento professionale, sesso, fasce
d'età;
- Salario incentivante (premio di risultato). Verifica dei dati, analisi degli andamenti, definizione di un sistema di informazione ai lavoratori circa l'andamento dei parametri;
- Coordinamento, indirizzo acquisizione dei risultati della Commissione Nazionale Paritetica sulla formazione;
- Interventi di cui all'art. 4 del vigente CCNL in materia di pari opportunità e informazioni di cui all'art. 9 della L. 125/91;
- Quadro generale della fruizione del monte ore dei permessi sindacali.
A.2. Livello Territoriale
- Analisi dell'attività degli alberghi;
- Confronti finalizzati al raggiungimento di intese in merito all'utilizzo di strumenti di flessibilità demandati dal contratto integrativo aziendale;
- Verifica dati occupazionali; intese di programma circa il ricorso al lavoro straordinario, personale extra, di surroga, e contratti a termine;
- Informazione e confronto preventivo finalizzato al raggiungimento di intese circa eventuali variazioni nella organizzazione del lavoro introdotte negli alberghi.
A.3. Livello di albergo
- Flessibilità e modalità di prestazione di lavoro della manodopera come previsto dal CCNL e dagli Accordi Integrativi Aziendali;
- Organizzazione del lavoro;
- Programmi, orari di lavoro e ferie;
- Informazioni su dati dell'organico disaggregati per tipologia di rapporto di lavoro, inquadramento, sesso;
- Ambiente, salute e sicurezza, tali materie saranno trattate con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Esame delle esigenze di formazione e riqualificazione che si manifestino a livello di unità e invio delle opzioni espresse alla Commissione/Paritetica Nazionale per la formazione.
Le parti si danno atto che per il 1997 l'Azienda ha già provveduto all'informativa annuale.

C) Comitato nazionale aziendale di coordinamento
Al fine di:
- garantire sempre migliori e più omogenee relazioni sindacali;
- costituire un punto di riferimento per la discussione e presentazione di tematiche di ordine generale,
le parti convengono di istituire un Comitato Nazionale di Coordinamento.
Il Comitato parteciperà inoltre alle fasi di confronto e negoziazione aventi per oggetto materie di carattere generale a livello di Compagnia.
Il Comitato sarà formato da 15 componenti designati congiuntamente, su base territoriale, dalle OO.SS. firmatarie del presente Accordo.
Per favorire un adeguato funzionamento, durante le due riunioni istituzionali annuali (di cui una dedicata alla presentazione da parte dell'Azienda dei dati salienti di bilancio), l'Azienda garantirà per ciascun componente 28 ore di permesso annuale (saranno considerati a parte i permessi necessari per la partecipazione alle negoziazioni per il rinnovo dell'Accordo Integrativo Aziendale e alle altre negoziazioni generali di iniziativa aziendale), nonché l'ospitalità di vitto ed alloggio presso la struttura alberghiera sede della riunione; a tal proposito le riunioni dovranno essere fissate in periodi tali da non provocare problemi in riferimento all'occupazione dell'albergo prescelto come sede dei lavori.
L'Azienda e le OO.SS. si impegnano a ricercare le formule ed i finanziamenti più idonei affinché, senza costi monetari per l'Azienda, possa essere realizzato entro il 30 giugno 1999, un corso di formazione per i componenti del Coordinamento incentrato sulle tematiche organizzative, finanziarie e di diritto del lavoro.

D) Molestie sessuali
Si considerano molestie tutti i comportamenti a sfondo o a contenuto sessuale (es. parole, atti, gesti, scritti) che la lavoratrice o il lavoratore oggetto degli stessi non gradisce. Le parti pertanto concorderanno azioni di sensibilizzazione collettiva anche mediante programmi di informazione e formazione (eventualmente implementabili nei programmi di formazione professionale dell’Azienda), finalizzati al rispetto civile della dignità umana.

E) Contratti a termine, extra
Le parti hanno comunemente preso atto che l'impiego di personale occasionale e a tempo determinato è condizione imprescindibile per poter affrontare il mercato in modo concorrenziale e che la Jolly Hotels già sta operando in molte realtà per esaminare possibili stabilizzazioni di manodopera.
Pur tuttavia, le parti, a livello territoriale, si incontreranno con cadenza annuale per verificare possibili stabilizzazioni di manodopera; tali stabilizzazioni, che dovranno essere compatibili' con i livelli di costo e con le necessarie flessibilità operative, potranno essere realizzate anche mediante l'utilizzo di part-time verticali su base annua oltre che attraverso il ricorso al lavoro stagionale e/o a termine in luogo del personale occasionale.

F) Processi di terziarizzazione
L'Azienda riconferma che, qualora non intervengano mutamenti sostanziali degli scenari di carattere normativo e/o organizzativo, non ricorrerà durante la vigenza del presente accordo a terziarizzazioni di attività tipiche degli alberghi.
Eventuali programmi di terziarizzazione di attività non tipiche saranno preventivamente verificate e discusse con le parti a livello competente secondo lo schema di relazioni sindacali di cui al punto A).